Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
Il Giudice d'appello cui sia devoluto, a seguito della impugnazione del pubblico ministero, il punto della sentenza concernente la determinazione della pena, può, pur in assenza di una specifica richiesta, autonomamente qualificare come più grave un reato diverso da quello ritenuto dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2016, n. 18966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18966 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
1 896 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 3249 Dott.ssa GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - Sent. n. Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - UP 20/12/2016 - Dott.ssa FRANCESCA MORELLI - Consigliere - R.G.N. 22527/2016 Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere relatore Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di TO AN, nato a [...], il [...], MO IR, nato a [...], il [...], OC EN, nato ad [...], il [...], OC EN, nato a [...], il [...], OC MA, nato a [...], il [...], PA TR, nato a [...], il [...], NN AN, nato a [...], il [...], NU NZ, nato ad [...], il [...], ON AR, nato a [...] il [...], AP PE, nato ad [...], il [...], Di RT GI, nato a [...], il [...], GI FA, nato a [...], il [...], PA IR, nato ad [...], il [...], De CE MM, nato ad [...], il [...], OC IR, nato a [...], il [...], PA ME, nata ad [...], il [...], UD AU, nato a [...] il [...], PA AR, nato ad [...], i120/02/1965, 1 for D'NA AL, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 09/07/2015 con cui in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11/02/2013 nei confronti degli odierni ricorrenti e di altri coimputati, ed in accoglimento dell'appello del pubblico ministero veniva dichiarata la penale - responsabilità del De CE MM e del PA AR in relazione al delitto sub B3), con rideterminazione della pena;
veniva dichiarata la penale responsabilità del GI FA e del NN AN in relazione al delitto sub B), con rideterminazione della pena;
veniva rideterminata la pena inflitta al MO IR, al OC EN classe 1952, al OC EN classe 1986, al OC IG, al OC IR, al PA TR, allo NU NZ, all'ON AR, al AP PE, al Di RT GI, al PA IR, alla PA ME, al D'NA AL;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di MO IR, D'NA AL, ON AR, De CE MM, Di RT GI, PA AR, e per l'inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
udito per le costituite parti civili l'Avv.to Luisa Cicchetti in sostituzione dell'Avv.to AL Motta e dell'Avv.to Alfredo Nello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per le costituite parti civili l'Avv.to dello Stato UC Ventrella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per le costituite parti civili l'Avv.to PE Granata, anche in sostituzione dell'Avv.to Alberto Saggiomo, che ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per la ricorrente PA ME il difensore di fiducia, Avv.to NZ Fiume, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente De CE MM il difensore di fiducia, Avv.to Paolo Cerruti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti Di RT GI, PA IR, PA TR il difensore di fiducia, Avv.to Dario Vannetiello, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per i ricorrenti PA AR, PA IR, PA TR il difensore di fiducia, Avv.to Valerio De Maio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
2 udito per il ricorrente imputato ON AR l'Avv.to SA Arienzo, in sostituzione del difensore di fiducia Avv.to AN Abet, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11/02/2013, ed impugnata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con cui - Di TO AN era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi R), esclusa la continuazione interna e l'aggravante di cui agli art. 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen., 12), esclusa l'aggravante delle persone riunite e l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, 628, comma 3, n. 3 cod. pen.; MO IR era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi B) ed O); OC EN, classe 1952, era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi V), esclusa la continuazione interna e l'aggravante delle più persone riunite, D1), H1), O1), V1), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
OC EN, classe 1986, era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi P), esclusa la continuazione interna e l'aggravante delle più persone riunite, D1), C1), esclusa la continuazione interna, D1), G1), esclusa la continuazione interna, 11), L1), O1), R1), U1), V1), A2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, G2), V2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
OC MA era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione al reato di cui al capo P), in continuazione con i fatti di altra sentenza irrevocabile;
PA TR era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi B) ed R), esclusa la continuazione interna;
NN AN era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi P) e G1), esclusa la continuazione interna;
NU NZ era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi B), R), esclusa la continuazione interna, U), esclusa la continuazione interna e l'aggravante delle più persone riunite, D1), P1); ON 3 AR era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione al reato di cui al capo F2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
Di RT GI era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi B2) ed F2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
GI FA era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione al reato di cui al capo U1), esclusa l'aggravante di cui agli artt. 629 comma 2, 628 comma 3, n. 3, cod. pen., e l'aggravante delle più persone riunite;
PA IR era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione al reato di cui al capo F2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite;
De CE MM era stato assolto dal reato di cui al capo B3) per non aver commesso il fatto;
OC IR era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi E1), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, I1), 01), T1), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, V1), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, A2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, B2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite e quella di cui all'art. 112 cod. pen., C2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, D2), F2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, G2), H2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite, V2); PA ME era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione al reato di cui al capo C2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite e quella di cui all'art. 112 cod. pen.; UD AU era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi D1), E1), I1), L1), M1), N1), 01), Q1) R1), T1), Z1), Z2), esclusa l'aggravante delle più persone riunite in relazione ai capi E1), Q1), T1), V1), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riconosciuta la circostanza di cui all'art. 8 L. 20371991; PA AR era stato assolto dal reato ascrittogli al capo B3) per non aver commesso il fatto;
D'NA AL era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, in relazione ai reati di cui ai capi M), esclusa l'aggravante delle più persone riunite e quella di cui agli artt. 629 comma 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen. ed N), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e quella di cui agli artt. 629 comma 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen. - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero condannava a pena di giustizia De CE MM e PA AR in relazione al reato di cui al capo B3), esclusa, per il solo De CE MM, la circostanza aggravante di cui 4 al'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.; condannava a pena di giustizia GI FA in relazione al reato di cui al capo B), con rideterminazione della pena;
condannava a pena di giustizia NN AN in relazione al reato di cui al capo B), con rideterminazione della pena;
rideterminava la pena inflitta a Di TO AN, MO IR, PA TR, NU NZ, PA IR, PA ME, D'NA AL;
ritenuta la continuazione tra i reati per cui si procede, come rispettivamente ascritti a OC EN classe 1952, OC EN classe 1986, OC IR, con quelli già giudicati altra sentenza della Corte di Appello di Napoli divenuta irrevocabile, rideterminava la pena nei confronti dei predetti imputati. LA VICENDA PROCESSUALE La sentenza oggetto di ricorso si occupa dell'associazione camorristica nota come clan ON-PA, operante in contrapposizione, da numerosi anni, con il clan rivale AC-Birra, per il controllo del territorio nei comuni di Ercolano e Torre del Greco, siti nella zona vesuviana della provincia di Napoli, esaminando altresì numerose vicende relative ai reati-fine, essenzialmente estorsioni, commesse nell'ottica di un capillare controllo del territorio, come emerso secondo la - motivazione della sentenza impugnata alla luce delle dichiarazioni dei- collaboratori di giustizia, delle dichiarazioni delle persone offese e dalle indagini di polizia giudiziaria, ivi incluse le intercettazioni ambientali e telefoniche. In detto contesto sono state ritenute le seguenti fattispecie di reato, ascritte, tra gli altri, agli odierni ricorrenti: IO EL, ON IR, NO EN classe 1986, PA TR, SP UA, NO IR, DI AR GI AS PE, DE EN IC, EN UA, GA FA, GU IR, PA IR, ZI IC, NO AN, LO NZ e MU IO, B) del reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p. per aver partecipato, unitamente a UD AU, NO IG, NO EN cl. 52 - per i quali si procede in altro procedimento - ad un'associazione di tipo mafioso, di carattere armato, denominata clan ON - PA che, avvalendosi della forza d'intimidazione proveniente dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano, ha per scopo la commissione di delitti (traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto d'armi, estorsioni, omicidi) al fine di acquisire il controllo anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e segnatamente con il gruppo dei BIRRA NO - di attività lecite ed illecite, con particolare- 5 riferimento alle zone di Ercolano e comuni limitrofi, in modo da conseguire, direttamente od indirettamente, la gestione ed il controllo di attività economiche, ovvero di realizzare vantaggi e profitti ingiusti. In particolare: ON IR, PA TR, DI AR GI e PA IR, quali capi ed attuali reggenti del sodalizio, esercitando poteri decisionali e direttivi;
gestendo ed organizzando, nel contesto della cornice associativa del clan ed allo scopo di attuarne i programmi criminali, le attività illecite del sodalizio;
occupandosi altresì di minacciare gli imprenditori ed i commercianti al fine di costringere gli stessi al pagamento della tangente estorsiva e riscuotendone il relativo provento illecito;
- IO EL, NO EN classe 1986, SP UA, NO IR, AS PE, DE EN IC, EN UA, GA FA, GU IR, ZI IC, NO AN, LO NZ e MU IO, quali soggetti direttamente coinvolti nelle attività estorsive ai danni dei commercianti e degli imprenditori di Ercolano;
MU IO, altresì, quale soggetto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti organizzato e gestito dalla cosca. Con l'aggravante per PA TR, PA IR, DI AR GI e ON IR di aver diretto ed organizzato l'associazione. Con la recidiva reiterata per MU IO, NO AN e LO NZ. Con la recidiva reiterata e infraquinquennale per AS PE, PA IR, NO IR, GU IR e GA FA. Con la recidiva reiterata per MU IO, NO AN e LO NZ. Con la recidiva infraquinquennale per IO EL. In Ercolano fino al 19.07.2010. Reato per ON IR dal gennaio 2005 ad oggi, per IO EL dall'agosto 2006 al 19/07/2010 D'NN AL M) del reato di cui all'agli artt. 81 comma 2, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di patrimoniali ed aziendali di IN VA titolare di una - macelleria con sede in Ercolano (NA) alla via IV novembre costringeva la vittima ad acquistare il pane (da destinare poi alla commercializzazione al minuto) esclusivamente, e ad un prezzo maggiore rispetto a quello praticato dagli altri fornitori, da attività commerciali direttamente riconducibili e controllate dal clan ON PA. 6 北 Con l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., essendo stata la vittima minacciata da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON-PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano con condotta perdurante D'NN AL N) del reato di cui all'agli artt. 81 comma 2, 110, 56 cod. pen., 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di NO MO - titolare dell'attività commerciale denominata "Salumeria del Corso" con sede in Ercolano al corso Resina nr. 194 e segnatamente profferendo all'indirizzo dello NO le seguenti frasi: "DOMANI TI PORTO DIECI CHILI DI PANE, NON LO RIFIUTARE, ALTRIMENTI NON APRI", frase pronunciata da due ignoti giovani;
AS NON CI PUOI FAR ENTRARE PER ALMENO TRE QUATTRO CHILI AL GIORNO?" frase proferita da D'NN AL, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la vittima ad acquistare 10 chili di pane al giorno da attività commerciali direttamente riconducibili e controllate dal clan ON PA;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà e segnatamente per il rifiuto opposto dalla vittima. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 da c.p., essendo stata la vittima minacciata persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano nel mese di aprile 2009. ON IR, NO IR. O) del reato di cui all'agli artt. 81 cpv, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di TO VA - gestore del distributore di carburanti AGIP, ubicato in via 7 Ercolano al corso Resina nr. 338/A costringevano il predetto TO a consegnare loro la somma di 400,00 euro, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen., essendo stata la vittima minacciata da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per ON IR. In Ercolano nel mese di marzo 2009. EN UA, NO EN cl. 86, NO MA, NO AN P) del reato di cui all'agli artt. 81 comma 2, 110, 56 c.p., 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di TO VA gestore del distributore di carburanti AGIP, ubicato in via Ercolano al corso Resina nr. 338/A - e segnatamente profferendo all'indirizzo della vittima le seguenti frasi: a. "SONO VENUTO ANCHE IERI, I RAGAZZI VE L'HANNO DETTO CHE QUEST'ANNO IL REGALO DI NATALE NON LO DOVETE FARE A QUELLI LA LI' " FUORI, MA A LORO." VENGO DA PARTE DI IE E' BOTTONE E FOR O'PONT"- frase proferita il 24 novembre 2009 da NO AN all'indirizzo di TO VA;
"VI DO' UN ALTRO POCO DI TEMPO...SINO A MARTEDI",: "ALLORA PASSO b. IO DI QUI...FAMMI TROVARE I SOLDI IN MANO A CIRO" "SE VIENE QUALCUNO VOI NON PAGATE A NESSUNO, MA SOLO A ME", "SONO IL NIPOTE DI ZI' LUIGI...SIAMO QUELLI DI FUORI AL PONTE!." frasi proferite il 4 dicembre 2009 all'indirizzo di TO VA da NO EN - il quale si trovava assieme a EN UA;
"CIRO QUANTO DEVE CACCIARE...QUANTO HA AT L'ALTRA VOLTRA?", C. domanda rivolta in data 9.12.2009 alle 15.30 dal NO EN -il quale si trovava assieme a NO MA -al NO IR al fine di quantificare, alla presenza del TO VA, la tangente che quest' ultimo doveva versare alla cosca;
8 d. "SEI, SETTECENTO EURO" risposta del NO IR alla precedente domanda formulatagli dal NO EN;
e. "ALLORA FACCIAMO CINQUECENTO" "FACCIAMO QUATTROCENTO BASTA CHE SIETE CONTENTO", frasi profferite il 9 dicembre 2009 alle 15.30 all'indirizzo di TO VA da NO EN e NO MA, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a versare loro la somma di 400,00 euro;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la decisione della persona offesa di denunciare i fatti dalle Forze dell'Ordine. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica per NO AN. In Ercolano dal 24 novembre al 9 dicembre 2009. PA TR, DI AT AN, LO NZ e SP UA R) del reato di cui all'agli artt. 81, comma 2, 110, 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO AN e ZO NZ titolari della "ZO LL con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 96 e segnatamente mediante le seguenti frasi intimidatori ed i seguenti comportamenti violenti: "...vi vuole TR e'bottone, perché vi deve far vedere della merce da valutare...poi TR vuole anche un orologio..."- frase proferita all'indirizzo di ZO NZ da due giovani rimasti allo stato non identificati;
con la richiesta di un "regalo" formulata personalmente a ZO NZ da PA TR alla presenza di LO NZ e di DI AT AN;
strattonando per la giacca la persona offesa ed intimandogli pagamento in favore di PA TR di una tangente di 5000,00 euro, pena la chiusura forzata della gioielleria - condotta posta in essere da SP UA ai danni di ZO NZ;
avanzando PA TR, LO NZ e di DI AT AN la richiesta a ZO NZ del pagamento di una tangente di 5000,00 euro in contanti;
richiesta poi ridotta a 3000,00 euro, costringevano i predetti imprenditori a consegnare loro gratuitamente un orologio e la somma di 3000,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto, con corrispondente danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art, 629 comma 2 cod. stata la vittima da persone facenti partepen., essendo minacciate 9 dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per LO NZ. Con la recidiva specifica per DI AT AN. In Ercolano fino al 15 settembre 2009. NO IG e NO MA S) del reato di cui all'agli artt. 81, comma 2, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo tra loro, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO AN e ZO NZ - titolari della "ZO LL con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 96 - costringevano i predetti a consegnare loro gratuitamente un orologio marca Nautica del valore di mercato di 400,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art, 629 comma 2 cod. pen., essendo stata la vittima minacciate da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON - PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica per NO IG. In Ercolano nel febbraio/marzo 2009. NO IG e NO MA T) del reato di cui all'agli artt. 81 comma 2, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo tra loro, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO AN e ZO NZ titolari ― della "ZO LL con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 96 - costringevano i predetti a consegnare loro gratuitamente un orologio marca Nautica del valore di mercato di 150,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art, 629 comma 2, cod. pen., essendo stata la vittima minacciate da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico 10 denominata clan ON- PA, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON - PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica per NO IG. In Ercolano il 1 aprile 2009. LO NZ U) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO AN e ZO NZ - titolari della "ZO LL con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 96 - costringeva i predetti a consegnargli due orologi marca Hamilton del valore di mercato 1100,00 cadauno, versando solo la cifra di 400,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. Con l'aggravante di cui all'art, 629 comma 2, cod. pen., essendo stata la vittima minacciate da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON PA, attivo nella zona di Ercolano e comuni - limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON PA, attivo - nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Ercolano dal luglio all'agosto 2009. NO EN cl. 1952 e NO IG V) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali di NO TT - dipendente della ditta edile denominata e "LA.GE.CO" con sede in Ercolano alla via Trentola nr. 174, nonché padre del titolare della predetta ditta - costringevano il suddetto NO a consegnare loro la somma di 1000,00, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art, 629 comma 2 cod. pen., essendo stata la vittima minacciata da persona facente parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan ON - PA, attivo nella zona di Ercolano e comuni limitrofi. Con l'aggravante di cui 11 all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan ON PA, attivo nella zona di Ercolano e nei -> comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica per NO IG. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO EN. In Ercolano nell'aprile 2009. NO EN cl. '86 C1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 56, 629 - comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di OL GA - titolare della "OL s.r.l. decori d'interni" -e segnatamente formulando allo stesso la richiesta di un "regalo per i carcerati" costringeva il predetto OL a consegnargli la somma di denaro di 300,00 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persona facente parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano nel periodo compreso tra il 20 e il 25 novembre 2009. NO EN cl. '52, NO EN cl. '86, NO IG, GU IR, LO NZ, GA FA e UD AU D1) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 629 - comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di CU TE titolare dell'attività commerciale denominata "GENEROSO", con sede in - Ercolano alla via IV Novembre nr. 106 - costringevano CU TE ed il di lui padre CU VA a consegnare loro la somma mensile di 100,00 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per le persone offese. In particolare: NO EN cl. '52, presentandosi al CU TE a nome di "quelli della Moquette" ed intimandogli di pagare una tangente fissa di cento euro al mese;
riscuotendo lo stesso NO EN 12 in più occasioni la tangente di 100,00 euro al mese;
NO IG, NO EN cl. '86, GU IR, UD AU, GA FA, riscuotendo in più occasioni, anche alternandosi tra loro e con gli altri "esattori" inviati dalla cosca, la tangente di 100,00 euro al mese;
LO NZ, presentandosi al CU TE come: "SONG HI DE' BUTTUN" e "O'MAST O'SAP CHE HA ADDA PUSA' CIENT EURO O'MESE" e riscuotendo la somma di 100,00 euro. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. - 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NO IG, LO NZ, GU IR, GA FA, NO EN cl. 52. In Ercolano nel periodo dal 2005 al maggio 2009. NO IR, IO EL e UD AU E1) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 629 - comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo cpv., c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l' incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di NO EL titolare dell'esecizio commerciale denominato "NO srl", ubicato in Ercolano al corso UM I nr. 30 - e segnatamente avanzando la richiesta di un "regalo per i carcerati", costringevano il predetto imprenditore a consegnare loro peridicamente in corrispondenza delle festività di Natale, Pasqua e - Ferragosto la somma di 150 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. NO IR, IO EL e UD AU, in particolare alterandosi, anche con altri soggetti rimasti ignoti, nella materiale riscossione della tangente. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON- PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON - PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva specifica ed infra quinquennale per IO EL. Con la recidiva reiterata, specifica ed infra quinquennale per NO IR. In Ercolano tra l'anno 2005 e l'anno 2009. 13 IO EL e ON IR F1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - comma 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di TO MO titolare dell'attività commerciale denominata "MCV TO", con sede in Ercolano alla via Benedetto OZ nr. 116 - costringevano il predetto imprenditore a consegnare loro materiale edile per il valore di 1200,00/1300,00 euro, mai più pagati, procurando loro, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante, per il ON IR, di cui all'art. 7 legge n. 575/65, avendo commesso il fatto reato nel periodo durante il quale era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per ON IR e per IO EL. In Ercolano dal mese di agosto 2009 sino all'8 gennaio 2010. EN UA, NO EN cl. '86 e NO AN G1) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 629 commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, previo accordo e riunione tra loro e con DI AT AN e EN UA per i quali si è proceduto - separatamente con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, - anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni aziendali e patrimoniali di IO AN titolare del distributore di carburanti denominato "TP", con sede in Ercolano alla via Panoramica nr. 132. In particolare: NN AN e OC EN cl. '86, proferendo all'indirizzo della vittima la frase: "ci volete dare un regalo per i carcerati?" pronunciata il 10/11 dicembre 2009; SE UA, NN AN e OC EN cl. '86, reiterando, a distanza di pochi giorni, la pretesa di "un regalo per i carcerati" e altresì rifiutando, il NN 14 AN, ritenendola esigua, la somma di 40,00 € che lo SC gli aveva consegnato proprio in quella stessa circostanza, immediatamente dopo la loro richiesta;
Di TO AN, in qualità di reggente pro tempore della cosca, facendo convocare la vittima da NN AN e OC EN cl. '86, nella zona denominata "for' 'o ponte" e ivi ribadendogli, in toni ultimativi e in presenza del NN AN e del OC EN ci. '86, la necessità di pagare la tangente;
NN AN e OC EN cl. '86, transitando più volte a bordo di un motociclo, nei giorni immediatamente successivi al colloquio tra SC e Di TO, nei pressi del distributore di carburanti gestito dalla vittima che, in ultimo, consegnava loro la somma di 400,00 euro, costringevano la vittima a pagare la somma di 400,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2, cod. pen., essendo stata la vittima minacciata da persone facenti parte dell'associazione di stampo camorristico denominata clan "ON PA", attivo nella zona di Ercolano e paesi limitrofi. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato "ON-PA", attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica. In Ercolano nel mese di dicembre 2009. NO IG, NO EN cl. '52, EN UA e SP UA H1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen, perché, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, dirette alla incolumità personale ed i beni patrimoniali di FI IC - titolare dell'agenzia di scommesse sportive "SNAI", ubicata in Ercolano alla via IV Novembre nr. 85 e segnatamente: NO IG convocando presso la - propria abitazione la vittima e rivolgendogli la frase: "LE COSE NON STANNO TANTO BENE E COSA VUOI FARE?"; NO EN, EN UA e SP UA, alternandosi nella materiale riscossione della tangente, costringevano FI IC a consegnare loro la cifra complessiva di 500,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di 15 f intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata e specifica ed infraquinquennale per NO IG. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO EN. In Ercolano dal marzo 2009 al dicembre 2009. ZI UA, UD AU, NO IR, NO EN cl. '52 e NO EN cl. '86 11) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di DE ET PE titolare di tre punti vendita di abbigliamento denominati "ELEGANZA", ubicati in Ercolano al corso Resina nr. 316 e alla via G. ARni nr. 4 e in Portici alla via Sapio nr. 12/A - ed in particolare presentandosi al predetto imprenditore a nome del clan ON e formulando la seguente richiesta: "PEPPE, CI DEVI DARE IL REGALO PER I CARCERATI", costringevano il DE ET PE a consegnare loro, periodicamente, una somma di danaro oscillante dai 600,00 ai 700,00 euro;
anche alternandosi nella materiale riscossione della tangente, in occasione delle festività Natalizie, Pasquali e di Ferragosto;
procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività ed il programma delittuoso di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per ZI UA e per NO EN cl. 52. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano dall'anno 2005 all'agosto 2009. NO EN cl. '86 e UD AU L1) del reato di cui agli artt. 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro previo accordo e riunione tra loro, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di RA AR - titolare del distributore di carburanti denominato "TOTAL", con sede in Ercolano alla via G. ARni nr. 12 - costringevano il predetto a consegnare loro la somma di 50,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per 16 la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano nel corso delle festività di Pasqua 2009. UD AU M1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZA ER titolare dell'esercizio commerciale denominato "ERCOLANO PIZZA - VILLAGE s.n.c. di ZA ER", con sede in Ercolano alla piazza Trieste nr.
9. e, segnatamente, richiedendo alla vittima "IL REGALO PER I CARCERATI", costringeva il predetto ZA a consegnare allo stesso, ed altri soggetti non identificati, che si alternavano con lui nella riscossione della tangente, somme di danaro oscillanti da 50,00 a 100,00 euro in occasione delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto;
procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano dal 2004 al 2006. UD AU -N1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 628 comma 3 - nr. 1 e nr. 3, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo e riunione con persone non ancora identificate, mediante minaccia e violenza consistita nel puntare una pistola calibro 9x21
contro
ZA ER titolare dell'esercizio commerciale - denominato "ERCOLANO PIZZA VILLAGE s.n.c. di ZA ER", con sede in Ercolano alla piazza Trieste nr.
9 - si impossessava della somma di 400, 00 euro circa. Con l'aggravante di cui all'art. 628 nr. 3, cod. pen., per - comma 3 - 17 essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON- PA. In Ercolano il 13.03.2009. UD AU, NO IR, NO EN cl. '52, NO EN cl. '86 01) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di UN IE titolare dell'esercizio commerciale denominato - "TEKNO IN s.a.s.", con sede in Ercolano al corso Italia nr. 85 formulando in particolare la richiesta di "un regalo per i carcerati" o di "un regalo per la famiglia", costringevano il UN a consegnare loro periodicamente - in occasione delle festività di Natale, Pasqua e ferragosto - merce a titolo gratuito per un controvalore commerciale di 150,00/200,00 euro. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON- PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO IR. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NO EN cl. '52. In Ercolano dal anno 2000 al 2009. LO NZ P1) del reato di cui agli artt. 56 e 629, comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo cpv. c.p., perché, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di UN IE- titolare dell'esercizio commerciale denominato "TEKNO IN s.a.s." con sede in Ercolano al corso Italia nr. 85. e segnatamente recandosi presso il predetto - esercizio commerciale a nome del "IE BOTTONE"- esponente di spicco della famiglia ON-PA e profferendo all'indirizzo del UN la seguente frase: "MI HAI CONOSCIUTO CHI SONO? MO TI FACCIO CHIAMARE", poneva in essere atti idonei in modo non equivoco a costringere la persona offesa a consegnargli della merce senza contestualmente pagarla;
evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla sua volontà e segnatamente per l'indisponibilità della vittima a piegarsi alla richiesta estorsiva. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - 18 comma 2, c.p., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Ercolano tra il mese di giugno e settembre 2009. UD AU Q1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 56 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali di De UC EL - titolare dell'esercizio commerciale denominato "CAPRICCIO", con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 159 - poneva in essere atti idonei in modo non equivoco a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, evento non verificatosi per fatto indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON- PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON - PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano nel mese di dicembre 2008. UD AU, NO EN cl. '86 e EN UA R1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi ed alternandosi tra loro nella materiale riscossione della tangente, mediante minacce, anche implicite, contro la incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di IE GI titolare dell'esercizio commerciale denominato "DEBORA - s.a.s.", con sede in Ercolano alla via Alveo - via A. Moro nr. 2/4. ed in particolare profferendo all'indirizzo delle stesso frasi del tipo: GE, MI HAI PREPARATO CENTO EURO PER LO ZIO?", frase proferita all'indirizzo del IE da UD AU nell'aprile/maggio 2008; "MI DEVI DARE DUE O 19 TRECENTO EURO, ALTRIMENTI TI INCENDIAMO IL MAGAZZINO E NON TI FACCIAMO LAVORARE PIU'”, frase proferita all'indirizzo della vittima da EN UA nel giugno/luglio 2009, costringevano il predetto imprenditore a consegnare loro la cifra mensile di 100,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano dal mese di aprile/maggio 2008 al mese di giugno/luglio 2009. UD AU e NO IR T1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO IR - titolare dell'esercizio commerciale denominato "MARKET ITALIA s.n.c.", con sede in Ercolano al corso Italia nr. 87 - e segnatamente, recandosi presso il predetto esercizio commerciale ed avanzando al ZO la richiesta di "500 EURO PER IL REGALO PER I CARCERATI", costringevano lo stesso a consegnare loro o ad altri affiliati alla cosca ON-PA, periodicamente, in occasione delle festività di Natale, di Pasqua e di Ferragosto, somme di danaro in contanti o merce per un controvalore commerciale mai inferiore ai 100,00 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano dall'anno 2006 fino a tutto il 2009. EN UA, NO EN cl. '86, GA FA, ZI IC e AS PE 20 R U1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, alternandosi tra loro nella richiesta estorsiva e nel ritiro materiale della tangente imposta, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di LO UM titolare dell'esercizio commerciale denominato - "CONFEZIONE VIP", con sede in Ercolano alla via ARni nr. 111 - e segnatamente presentandosi presso il predetto esercizio commerciale ed avanzando all'LO la richiesta periodica di un "REGALO PER I CARCERATI" o di un "REGALO PER LE FAMIGLIE DEI CARCERATI", costringevano la vittima a consegnare loro una somma di danaro per un importo oscillante dai 50,00 a 150,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale per GA FA. In Ercolano fino al novembre 2009. NO IR, UD AU, NO EN cl. '86 e NO EN cl. '52 V1) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di AD TT - titolare dell'esercizio commerciale denominato “GIEMMEVI s.a.s.", con sede in Ercolano alla via Tironi di Moccia nr. 21 - e, segnatamente, recandosi, anche alternandosi tra loro, presso il predetto esercizio commerciale per avanzare esplicitamente la pretesa di una tangente mensile di 100,00 euro quale "REGALO PER I CARCERATI" e provvedendo successivamente, anche alternandosi tra loro, alla materiale riscossione della stessa, costringevano il AD TT a consegnare loro periodicamente la somma di 100, 00 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., 21 k per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NO EN cl. '52. In Ercolano fino al dicembre 2009. DI AR GI, LO NZ, UD AU, IO EL, SP UA e ZI IC Z1) del reato di cui agli artt. 629 - comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, previo accordo e riunione tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di OL SO titolare dell'esercizio commerciale denominato "FUTURE - STORE RAIA FILOMENA", con sede in Ercolano alla via Winckelmann nr. 46 - costringevano il predetto imprenditore a consegnare loro merce senza contestualmente pagarla o versando una cifra di gran lunga inferiore al reale valore della stessa ed ingenerando, volutamente, nella persona offesa la consapevolezza, e comunque il concreto timore, di subire atti di ritorsione qualora ne avesse preteso, anche in un secondo momento, il versamento dell'intero corrispettivo. In particolare: DI AR GI, costringendo l'OL a consegnargli gratuitamente un personal computer, fatto verificatosi nel 2007; UD AU, costringendo l'OL a consegnargli gratuitamente un telefono cellulare, fatto verificatosi nel 2007/2008; ES EL, costringendo l'OL a consegnargli gratuitamente una consolle Nintendo del valore di 150,00 euro, fatto verificatosi nel giugno/settembre 2009; ZI IC, costringendo l' OL a consegnargli gratuitamente un televisore 22" marca SAMSUNG o LG e una scheda telefonica non intestata, fatto verificatosi nel luglio/agosto 2009; LO NZ, costringendo l'OL a consegnargli due televisori da 42" ed uno di 22", marca SAMSUNG e LG del valore complessivo di euro 1200,00/1300,00 versando unicamente la somma di 150,00 euro, fatto verificatosi nel luglio/agosto 2009; SP UA, costringendo l'OL a consegnargli un telefono cellulare marca SAMSUNG del valore di 150,00 euro, versando unicamente la somma di 70 euro, fatto verificatosi nel giugno/settembre 2009. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto 22 avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per IO EL. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per LO NZ. In Ercolano dal 2007 al settembre 2009. NO IR, NO EN cl. '86 e SP UA A2) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 629 - comma 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali di NO TR - titolare dell'autolavaggio denominato "LA PALMA VERDE", con sede in Ercolano al corso UM I nr. 47 - e segnatamente mediante frasi del tipo: "MI DEVI DARE 100 EURO, PERCHE' LE HA CHIESTE ZI' LUIGI", costringevano il predetto imprenditore a consegnare al NO TR, nel novembre/dicembre 2008, la somma di denaro di euro 50,00, nonché ad effettuare gratuitamente il lavaggio delle loro autovetture, procurandosi in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, c.p., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano fino a tutto il 2009. NO IR B2) del reato di cui agli articoli 81, comma 2, 110, 112 numero 4, 629 comma primo e secondo in relazione all'articolo 628 ultimo comma, cod. pen., perché in concorso e previo accordo con soggetti rimasti ignoti, anche avvalendosi di una persona minorenne, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce anche implicite contro la incolumità personale e la integrità dei beni patrimoniali e aziendali di NI IN, titolare del negozio di alimentari denominato Sepe Maria, ubicato in Ercolano alla via Panoramica numero 51 e segnatamente profferendo all'indirizzo della vittima la seguente richiesta: i soldi per i carcerati. Costringeva l'VI al pagamento 23 della somma di cento euro, così procurandosi un ingiusto profitto. Con l'aggravante di cui all'articolo 629 comma secondo, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso, denominato Clan ON PA, con l'aggravante di cui all'articolo 7, legge 203/91 per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato Camorristico, denominato ON PA, attivo nella zona di Ercolano, nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. In Ercolano nel mese di dicembre 2009. NO IR C2) del reato di cui agli articoli 81, comma 2, 110 - 629 commi uno e due, in relazione all'articolo 628, ultimo comma, cod. pen., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunioni con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni aziendali e patrimoniali di EN NC, titolare della macelleria denominata Euro Salsicceria nei fratelli Menna, ubicata in Ercolano, alla via Panoramica numero 53 e segnatamente avanzando alla vittima la richiesta di una mazzetta per i carcerati, costringeva NE FR al pagamento di una tangente estorsiva, consistita nella consegna in due volte di euro cento. Con l'aggravante di cui all'articolo 629 comma secondo, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso, denominata Clan ON PA. Con l'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91, per avere - commesso il fatto, avvalendosi della intimidazione del federato Clan camorristico denominato Ascone - PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. In Ercolano nel mese di novembre 2009. NO IR D2) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni aziendali e patrimoniali di DO SA titolare dell'esercizio commerciale denominato "ANPAR", con sede in Ercolano alla via IV Novembre nr. 252 e, segnatamente, recandosi varie volte, soprattutto in coincidenza delle festività natalizie, pasquali e di ferragosto, presso il predetto esercizio commerciale e profferendo all'indirizzo della vittima 24 k frasi del tipo: "CI DOVETE FARE IL REGALO PER DEI CARCERATI. CI MANDA O' ZI' LUIGI", costringeva l'FI a consegnargli gratuitamente merce (indumenti vari) per un valore complessivo non inferiore ai 900,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. In Ercolano dall'anno 2007 al 2009. ON AR, DI AR GI, NO IR, PA IR e DE EN IC F2) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di ZO NZ gestore dell'esercizio commerciale denominato "ZO GIOIELLERIA", di ZO AN, ubicato in Ercolano alla via IV Novembre nr.
9 - costringevano il predetto ZO a consegnare loro periodicamente, in corrispondenza delle festività natalizie, pasquali ed estive, la cifra di 300,00 in contanti, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa, nonché, nell'anno 2007, l'ulteriore somma di 4000,00 euro consegnata nelle mani di DE EN IC e PA IR. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per PA IR. In Ercolano dalla metà dell'anno 2004 al 2009. GU IR, NO EN cl. '86 e NO IR G2) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 - commi 1 e 2, in relazione all'art. 628 ultimo comma, c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, previo accordo e riunione con altri soggetti rimasti ignoti, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale e l'integrità dei beni patrimoniali ed aziendali di RO MO 25 titolare del distributore di carburanti "TOTAL", ubicato in Ercolano alla via Panoramica nr.
2 - costringevano il predetto imprenditore a versare loro periodicamente, in corrispondenza delle festività natalizie, pasquali ed estive, la somma di euro 300,00, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. In particolare: GU IR, riscuotendo nell'agosto 2008 e nel dicembre 2008 due rate della tangente estorsiva per un importo complessivo di 600,00 euro dopo avere rivolto alla vittima frasi minatorie del tipo: "VENGO A NOME DELLA MOQUETTE. MI DEVI DARE 500 EURO PER I CARCERATI” “MI DEVI FARE IL REGALO PER I CARCERATI"; NO IR, riscuotendo nell'agosto 2009 una rata della tangente estorsiva per un importo di 300,00 euro dopo avere rivolto alla vittima frasi minatorie del tipo: "VENGO A NOME DI ZI' LUIGI. MI DEVI FARE IL REGALO PER I CARCERATI"; NO EN cl. '86, riscuotendo nel dicembre 2009 una rata della tangente estorsiva per un importo di 300,00 euro dopo avere rivolto alla vittima frasi minatorie del tipo: "MI DEVI FARE IL REGALO PER I CARCERATI". Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON- PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del federato clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per GU IR. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano nell'anno 2008/2009. NO IR H2) del reato di cui agli articoli 81, comma 2, 629 commi primo e secondo, in relazione all'articolo 628 ultimo comma, cod. pen., previo accordo con persone allo stato ignote, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi mediante minacce anche implicite contro l'incolumità personale e beni patrimoniali di OL GIUSEPPE, alla attività commerciale denominata Fruttolandia, con sede in Ercolano, alla via Panoramica, numero 47 e segnatamente presentandosi all'OL come emissario della cosca ON PA e del suo reggente pro-tempore OC IG e avanzando la - richiesta di un regalo ai carcerati, costringeva il suddetto OL a pagare una somma di denaro a tipo estorsivo. In particolare a consegnare la prima volta la somma di cento euro e la seconda volta merce per il valore corrispondente di circa cinquanta euro. Con l'aggravante di cui all'articolo 629 comma secondo per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di 26 stampo mafioso denominato Clan ON - PA, con l'aggravante di cui all'articolo 7, legge 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del Clan camorristico, denominato ON PA, attivo della zona di Ercolano e nei comuni limitrofi. Nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Ercolano, dal marzo 2009 al dicembre 2009. EN UA, DI AT AN e NO AN -12) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 56 e 629 - commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso ed unione tra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di ZO NZ titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Ercolano alla via Tironi di - Moccia n. 35 - e segnatamente convocando il ZO NZ presso la zona c.d. "fuori al ponte", nota roccaforte del clan camorristico denominato ON-PA, ed intimando allo stesso di "fare un'attenzione per i carcerati", costringevano il ZO NZ, per il tramite del germano ZO VA, a versare loro la somma di 400,00 euro, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art.7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON PA, attivo nella zona di - Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva specifica per DI AT AN. Con la recidiva reiterata e specifica per NO AN. In Ercolano, nei giorni 11 e 12 novembre 2009. NO IR, NO EN classe 1986 e NO MA P2) del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 - commi 1 e 2 - in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di PR RU - titolare dell'esercizio commerciale denominato "CIOPRI s.a.s.", con sede in Ercolano alla via Cupa Viola nr. 23 costringevano il PR a consegnare loro gratuitamente, in prossimità delle festività natalizie e pasquali, uova di Pasqua e colombe, merce il 27 cui valore, in ogni occasione, ammontava a circa 1000,00 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nella zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano, negli anni 2007/2008 e 2009. Reato, per il NO MA, contestato a far data dal 22 aprile 2009. NO PE U2) del reato di cui agli artt. 56 e 629 - commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso ed unione con persone rimaste ignote, mediante minacce, anche implicite, dirette alla incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di TI OB - titolare dell'esercizio commerciale denominato "EDIL ROVI", con sede in Ercolano alla via Benedetto OZ n. 130 e, segnatamente proferendo all'indirizzo della vittima la seguente frase "dovete fare il regalo di pasqua per i carcerati", poneva in essere atti idonei in modo non equivoco a costringere TI OB a pagare una tangente in danaro per un importo non quantificato;
evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla sua volontà e segnatamente per l'indisponibilità della vittima a piegarsi alla richiesta estorsiva. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Ercolano, tra i mesi di marzo/aprile 2010. NO IR e NO EN classe 1986 V2) del reato di cui agli artt. 81, 110, 56 e 629 - commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di TI OB titolare dell'esercizio- commerciale denominato "EDIL ROVI", con sede in Ercolano alla via Benedetto 28 OZ n. 130 e segnatamente, recandosi in due occasioni presso il negozio suindicato e profferendo all'indirizzo della vittima la seguente frase "mi dovete fare il regalo per i carcerati", ponevano in essere atti idonei in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno;
evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla volontà degli autori del reato. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NO IR. In Ercolano, nell'anno 2008. UD AU -in relazioneZ2) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 629 - commi 1 e 2 all'art. 628 ultimo comma, cod. pen, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di SE OB titolare del supermercato denominato "EUROESSE", ubicato - in Ercolano alla piazza Trieste nr. 18 costringeva la vittima a pagare, tramite il - direttore di vendita AR IR, periodicamente, in corrispondenza delle festività di Natale, di Pasqua e di ferragosto, una somma oscillante dai 200 ai 300 euro, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persona facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano, negli anni 2008 e 2009. DE EN IC, DE EN MM e PA AR -inB3) del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 e 629 commi 1 e 2 relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ed in particolare: PA AR e DE EN IC quali mandanti dell'attività estorsiva e quali beneficiari del relativo provento illecito;
DE EN MM quale soggetto deputato a minacciare l'imprenditore e a riscuotere la tangente imposta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante minacce, anche implicite, contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendale di SE OB titolare del supermercato denominato "EUROESSE", ubicato in 29 Ercolano alla piazza Trieste n. 18 costringevano la vittima a versare la somma di denaro di 200,00 euro, procurando loro in tal modo un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa. Con l'aggravante di cui all'art. 629 - comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persone facenti parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per PA AR. In Ercolano tra gli anni 2007e 2008. PA ME -C3) del reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628 ultimo comma, cod. pen., perché, in concorso ed unione con IE TE (all'epoca dei fatti minorenne), mediante minacce, anche implicite contro l'incolumità personale ed i beni patrimoniali ed aziendali di PA ER IZ titolare dell'omonima tabaccheria, con sede in Ercolano al corso - Resina n. 230/B e segnatamente e profferendo all'indirizzo della vittima le seguenti frasi: "ma tu lo sai che si devono pagare i soldi per i carcerati?"; "ma guarda che lo so che adesso devo chiedere a te e non a tuo padre!"; "ma non lo sai che sono 200 euro a settimana?", poneva in essere atti idonei, in modo non equivoco, a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno;
evento non verificatosi per fatti indipendenti dalla volontà degli autori del reato. Con l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2, cod. pen., per essere stato commesso il fatto da persona facente parte dell'associazione di stampo mafioso denominata clan ON-PA. Con l'aggravante di cui di cui all'art. 112 n. 4, cod. - pen., per aver determinato IE TE (minore degli anni 18) a commettere il reato e comunque per essersene avvalsa. Con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico denominato ON-PA, attivo nelle zona di Ercolano e nei comuni limitrofi, nonché al fine di agevolare l'attività di detto sodalizio. In Ercolano, il 17/19 maggio 2010. 2. Con ricorso depositato il 07/01/2016 il Di TO AN, personalmente, ricorre per:
2.1. violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità, non essendo state enunciate nell'atto di impugnazione le ragioni per le quali la pena dovesse 30 discostarsi dai minimi edittali, atteso che già il primo giudice si era attestato su valori più alti di quelli edittali minimi, né essendo state esplicitate le ragioni per le quali gli aumenti per la continuazione sarebbero stati non adeguati, a fronte della più che congrua motivazione del primo giudice sulla pena base e sugli aumenti per le aggravanti e la continuazione;
2.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 597, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in ordina alla violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum ed alla intangibilità dei punti della sentenza non impugnati, con conseguente divieto di refomatio in peius;
primo giudice aveva escluso la continuazione interna in relazione al capo R) e le aggravanti contestate, mentre la Corte territoriale ha calcolato la pena come se dette aggravanti non fossero state escluse, benché su detto aspetto non vi fosse impugnazione da parte del pubblico ministero, che non ha nemmeno impugnato la sentenza sotto il profilo della incongruità degli aumenti per le circostanze aggravanti;
2.3. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 132 cod. proc. pen., in relazione alla motivazione illogica e carente dei criteri adoperati nella scelta della pena base e degli aumenti per la continuazione, anche in riferimento agli aumenti operati per gli altri imputati nel medesimo processo in relazione ad altre vicende estorsive, considerato l'aumento pari ad anni due di reclusione per l'episodio sub 12) di tentata estorsione;
3. Con ricorso depositato il 24/11/2015 il MO IR, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to PE Ricciulli, ricorre per:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 195, 603, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione circa le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate con i motivi di gravame e ribaditi con memoria difensiva;
la Corte territoriale, infatti, accoglieva la sola richiesta del Procuratore Generale di trascrizione di una sola conversazione ambientale, e rigettava le richieste difensive di escutere il OC IR quale teste di riferimento in relazione al capo O), unico soggetto in grado di riferire in merito alle richieste estorsive provenienti dal MO IR;
il OC IR, peraltro, risulta assolto con sentenza definitiva dal medesimo episodio estorsivo, per cui non sussisteva, nei suoi confronti, alcuna incompatibilità a rendere testimonianza, come erroneamente ritenuto dal Tribunale in primo grado, così come illogiche sarebbero le argomentazioni della Corte territoriale che ha ritenuto tardiva la richiesta difensiva di escutere il OC IR in quanto non effettuata nella immediatezza della deposizione del ZA VA, persona 31 offesa, laddove detta richiesta era stata formulata sin dal primo grado, oltre che con i motivi di gravame, nella convinzione della indispensabilità di detta escussione e senza alcun intento dilatorio, considerata anche l'ordinanza di sospensione dei termini ex art. 304 cod. proc. pen:, parimenti era stata chiesta l'acquisizione della Carta di Sorveglianza del MO sin dal momento del suo arresto, per dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia aventi ad oggetto incontri con il ricorrente, che sarebbero state contraddette dalle annotazioni sul detto documento, laddove sul punto la sentenza impugnata non avrebbe affatto motivato;
cod.
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 629 e 416 bis, cod. pen., essendo stato giudizio di colpevolezza, in relazione all'estorsione di cui al capo O), fondato solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ZA VA, della cui attendibilità non sarebbe stata fornita alcuna autonoma valutazione, così come nessuna risposta sarebbe stata fornita al motivo di appello che indicava l'assenza di minaccia rivolta dal ricorrente, persona solo evocata dal OC IR, non avendo mai la persona offesa ricevuto alcuna richiesta di denaro dal MO;
solo a causa della condanna per l'estorsione al MO IR sarebbe stata poi attribuita la condotta associativa con il ruolo di capo del clan ON - PA dal 27/02/2009 al 21/08/2009, coincidente con un periodo di libertà del ricorrente, tanto sulla base anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, generiche ed incoerenti tra loro, con particolare riferimento a quelle rese dallo UD e dal UN;
3.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza impugnata e quelli di altra sentenza di condanna per delitto associativo, con motivazione basata sul ragguardevole iato temporale, nonostante il MO, arrestato nell'agosto 2003, avesse scontato la pena fino al 27/02/2009, data a partire dalla quale è stata ritenuta la sua partecipazione all'associazione di cui al presente processo, per cui solo l'ininterrotta detenzione avrebbe costituito la cesura di una condotta associativa altrimenti unitaria, anche alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, sentenza n. 38486 del 19/05/2011); parimenti la sentenza sembra dimenticare il regime di carcere duro cui il ricorrente era stato sottoposto, dimostrativo del fatto che il regime ordinario non aveva causato la rescissione del vincolo associativo;
3.4. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 I. 203/1991, in riferimento al delitto sub O), considerato che il comportamento intimidatorio sarebbe stato posto in essere dal OC e non dal MO, e senza che fosse stato evocato l'intervento di qualsivoglia consorteria criminale, 32 k con conseguente insussistenza dell'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso;
sotto il profilo dell'agevolazione, inoltre, non vi sarebbe la prova dell'elemento soggettivo del dolo specifico da parte del MO, a meno di voler ritenere detta circostanza una sorta di aggravante ambientale o locale;
3.5. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen., avendo la Corte territoriale effettuato una rideterminazione in peius della pena, in accoglimento del generico appello del pubblico ministero, giungendo ad una indiscriminata rideterminazione della pena, in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., eludendo anche un'analisi completa degli elementi sulla scorta dei quali valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Con ricorso depositato il 30/12/2015 il OC EN classe 1952, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Cirillo, ricorre per:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 cod. proc. pen., risultando evidenti le contraddizioni tra la versione della persona offesa, costituita parte civile, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
ciò in riferimento al IO IC, persona offesa del delitto di cui al capo H1), della cui versione si dice che essa riscontrerebbe solo in parte le propalazioni del collaboratore UD AU che, pertanto, sembrerebbe essere stato valutato come non del tutto attendibile dalla Corte di merito, nonostante quanto affermato altrove dalla sentenza stessa;
si sottolinea come dal narrato del IO emergerebbe chiaramente che egli non fosse mai stato a casa del OC IG, la cui abitazione aveva descritto in maniera errata, così come emergerebbe anche che il IO non dicesse il vero quando affermava che egli non conosceva né il OC EN né il fratello IG, posto che egli gestiva un negozio adiacente a quello della figlia del OC IG, dove il OC EN aveva lavorato a lungo;
ciò dimostrerebbe che il teste aveva mentito in ordine all'incontro con zi' IG, anche perché sul punto sarebbe stato smentito dal collaboratore UD AU che, pur avendo affermato di aver ritirato più volte l'estorsione presso il negozio del IO, riferiva che egli consegnava i soldi al MO, mentre il IO non aveva mai riconosciuto lo UD neanche in sede di individuazione fotografica. Quanto al capo V), la persona offesa, OC TT, aveva riconosciuto in foto OC EN, che pure aveva affermato di non aver mai visto, in quanto il ricorrente avrebbe parlato solo con un dipendente, attualmente deceduto, che, a sua volta, gli aveva riferito di aver parlato con il fratello di zi' IG;
la persona offesa, inoltre, avrebbe riferito che altre persone, diverse dal suo dipendente, gli avevano indicato, per strada, il fratello di 33 OC IG, OC EN, ammettendo peraltro di essere a conoscenza del fatto che il OC IG aveva anche altri fratelli maschi, il che dimostrerebbe che la persona offesa non avesse affatto visto personalmente il ricorrente quando questi si era recato al cantiere, e che solo perché qualcuno per strada gli aveva mostrato il OC EN, indicandoglielo quale fratello di IG, egli aveva ritenuto trattarsi della persona che si era recata in cantiere ed aveva parlato con il suo dipendente. Quanto al capo 01), il ricorrente ne risponderebbe solo perché la persona offesa, GI IE, aveva riferito di aver visto qualche volta il OC EN insieme alle persone che ritiravano l'estorsione, ossia UD AU e OC IR, detto "Nasone", escludendo che il ricorrente fosse anche solo entrato nel suo negozio, il che sarebbe confermato dalle propalazioni dello UD, che riferiva di essersi sempre recato da solo al negozio del GI;
in ogni caso la condotta del ricorrente consistente - nell'essere rimasto al di fuori del negozio non sarebbe idonea ad integrare un - concorso nella fattispecie estorsiva. Quanto al capo I1), il riconoscimento del OC EN si baserebbe sulla sola dichiarazione della persona offesa, peraltro illogica nella misura in cui riferiva che a volte pagava l'estorsione con della merce, non comprendendosi come abiti firmati potessero costituire un regalo per i detenuti;
inoltre le dichiarazioni dello UD AU secondo cui il - Di GA sarebbe andato a consegnare personalmente i soldi a Di RT GI contrasterebbe con le dichiarazioni della persona offesa. Quanto ai capi D1) e V1), le persone offese avevano dichiarato che coloro i quali ritiravano l'estorsione erano ragazzi sempre diversi e, tra questi, avevano riconosciuto il OC EN, che non poteva essere definito un ragazzo, dato che al'epoca aveva 57 anni almeno;
le dichiarazioni, inoltre, apparirebbero generiche, ed in particolare quella del ON TT non coinciderebbe con le dichiarazioni del collaboratore UD AU, che non è stato riconosciuto come autore dell'estorsione ai danni del ON, benché l'avesse confessata;
4.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 213 e 361 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata fonderebbe l'individuazione del ricorrente solo sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese, rispetto ad incontri avvenuti anni addietro e per pochi istanti;
inoltre il riconoscimento non sarebbe avvenuto con le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., rappresentando una mera ripetizione dell'individuazione fotografica avvenuta nella fase delle indagini preliminari, in cui le persone offese non avevano effettuato alcuna descrizione dell'autore dell'estorsione ai loro danni, ma avevano solo guardato un album fotografico;
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., essendo eccessiva la pena irrogata a titolo di continuazione con una precedente condanna e, 34 soprattutto, del tutto immotivata;
inoltre non sarebbe stata individuata la pena per il reato più grave, avendo la Corte territoriale deciso solo di aumentare le porzioni di pena inflitte a titolo di continuazione;
in ogni caso se la pena più grave risulta quella inflitta con la sentenza irrevocabile art. 416 bis, cod. pen. - - essa era stata individuata in quella di anni nove di reclusione, ridotta per il rito - ad anni sei, e su detta pena avrebbero dovuto applicarsi gli aumenti per la continuazione, che non sono solo quelli riferibili ai sei delitti di cui al presente processo, ma anche ad un ulteriore tentativo di estorsione di cui alla sentenza irrevocabile, con la conseguenza che, non potendosi superare il triplo della pena inflitta per il reato più grave per effetto della continuazione, la pena nel caso di specie non avrebbe potuto essere di anni 20 e mesi 4 di reclusione, atteso che la pena base era pari ad anni sei di reclusione.
5. Con ricorso depositato il 30/12/2015 OC EN classe 1986 ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to EN Cirillo, per:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 cod. proc. pen., in quanto l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il capo C1) si baserebbe solo sulle dichiarazioni della persona offesa, in evidente discrasia con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia UD AU, il che renderebbe evidente l'errore della persona offesa, in perfetta buona fede;
quanto al capo D1), il ricorrente non sarebbe stato riconosciuto in foto dalla persona offesa;
quanto al capo 11), la deposizione della persona offesa apparirebbe non dettagliata e non verosimile nella parte in cui egli riferiva di aver corrisposto l'estorsione con capi di abbigliamento, oltre che contrastante con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UD AU;
quanto al capo L1), l'inverosimiglianza delle dichiarazioni della persona offesa, oltre al contrasto con le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU, sarebbe dimostrata dalla circostanza che all'epoca dei fatti il ricorrente si trovava fuori da Ercolano per motivi di lavoro, come documentato dalla difesa alla Corte territoriale;
quanto al capo 01), le dichiarazioni della persona offesa, anche in questo caso contrastanti con quelle del collaboratore di giustizia UD AU, non sarebbero idonee a configurare gli estremi di una condotta estorsiva;
quanto al capo R1), la deposizione della persona offesa contrasterebbero con le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU e con la circostanza che il ricorrente si trovasse fuori da Ercolano per lavoro all'epoca dei fatti;
quanto al capo V1), la deposizione della persona offesa contrasterebbe con le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU, che non sarebbe stato riconosciuto dalla stessa persona offesa, nonostante la sua ammissione dei fatti, e con la circostanza che il ricorrente si 35 trovasse fuori da Ercolano per lavoro all'epoca dei fatti;
quanto al capo A2), le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero idonee ad integrare gli estremi della fattispecie estorsiva;
quanto al capo V2), le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero idonee ad integrare gli estremi del tentativo punibile di estorsione;
quanto ai capi G1), U1), G2), la condotta del ricorrente sarebbe del tutto indefinita, ed il solo elemento a suo carico sarebbe costituito dal riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese;
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., 192, 195, 603 cod. proc. pen., in quanto, in relazione al capo P), la persona offesa avrebbe solo dichiarato quanto a lui riferito dai suoi dipendenti circa le richieste ricevute, e non a caso la difesa aveva sollecitato ex art. 603 cod. proc. pen., l'esame dei dipendenti OC IR e De GA EL, non avendo sul punto né il Tribunale né la Corte territoriale offerto una motivazione adeguata;
5.3. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 213 e 361 cod. pen., in quanto la sentenza fonderebbe l'individuazione del ricorrente solo sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese, rispetto ad incontri avvenuti anni addietro e per pochi istanti;
inoltre il riconoscimento non sarebbe avvenuto con le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., rappresentando una mera ripetizione dell'individuazione fotografica avvenuta nella fase delle indagini preliminari, in cui le persone offese non avevano effettuato alcuna descrizione dell'autore dell'estorsione ai suoi danni, ma avevano solo guardato un album fotografico;
5.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile il 08/02/2013, ha apportato un aumento di pena a titolo di continuazione del tutto ingiustificato ed immotivato, oltre che in violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto non sarebbe stata neanche indicata la pena base sulla scorta della quale effettuare gli aumenti a titolo di continuazione;
in ogni caso, considerato che la Corte territoriale ha ritenuto più grave il delitto associativo di cui alla sentenza irrevocabile, per quale era stata fissata una pena di anni nove di reclusione, ridotta ad anni sei di reclusione per effetto del rito abbreviato, l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere superiore al triplo di anni sei di reclusione, ivi incluso l'aumento anche per l'ulteriore fattispecie di tentata estorsione di cui alla sentenza di condanna irrevocabile.
6. Con ricorso depositato il 30/12/2015 OC MA ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to EN Cirillo, per: 36 f 6.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen., 192, 195, 603 cod. proc. pen., in quanto, in relazione al capo P), la persona offesa avrebbe solo dichiarato quanto a lui riferito dai suoi dipendenti circa le richieste ricevute, e non a caso la difesa aveva sollecitato ex art. 603 cod. proc. pen., l'esame dei dipendenti OC IR e De GA EL, non avendo sul punto né il Tribunale né la Corte territoriale offerto una motivazione adeguata;
inoltre dalle dichiarazioni della persona offesa non risulterebbe chiaro il ruolo svolto nella vicenda dal ricorrente, anche alla luce del diverso tenore delle affermazioni contenute nel verbale di s.i.t. reso dalla persona offesa ai CC di Ercolano rispetto a quanto dalla stessa persona offesa riferito in dibattimento;
6.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha apportato un aumento di pena a titolo di continuazione del tutto ingiustificato ed immotivato, oltre che in violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto non sarebbe stata neanche indicata la pena base sulla scorta della quale effettuare l'aumento a titolo di continuazione, limitandosi ad infliggere un aumento a titolo di continuazione di anni uno mesi sei di reclusione per una sola fattispecie di tentata estorsione, laddove il Tribunale dei Minorenni avrebbe utilizzato un criterio sanzionatorio del tutto diverso in riferimento ad una estorsione consumata, per la quale a titolo di continuazione era stato riconosciuto un aumento pari a mesi quattro di reclusione, con evidente vizio di motivazione in ordine alla sperequazione del criterio adottato per la continuazione dalla Corte territoriale.
7. Con ricorso depositato il 28/12/2015 PA TR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Valerio De Maio, per:
7.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 146 bis, disp. att. cod. proc. pen., rilevando la nullità derivata della sentenza a seguito della nullità dell'ordinanza del 07/10/2014, avendo la Corte disposto la partecipazione a distanza dell'imputato in violazione del diritto di difesa, con riferimento al diritto alla partecipazione personale al giudizio di appello, come eccepito con memoria depositata all'udienza del 29/09/2014, in quanto all'udienza del 07/07/2014 era stato disposto il collegamento in videoconferenza del ricorrente in carenza dei presupposti di cui all'art. 146 disp. att. cod. proc. pen., atteso che il provvedimento della Corte territoriale aveva fatto esclusivo riferimento alla comunicazione del DAP, senza procedere ad autonoma valutazione, non emergendo né le gravi ragioni di sicurezza e di 37 К ordine pubblico né le ragioni processuali, atteso che nello stesso processo altri imputati detenuti erano stati tradotti, come avvenuto per lo stesso PA alle precedenti udienze, ed attesi i precedenti rinvii determinati da esigenze della Corte di merito, non essendo affatto sufficiente il richiamo alla personalità ed alla pericolosità del soggetto, che costituiscono un richiamo a condizioni personali non previste dalla norma;
7.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., 192 cod. proc. pen., in relazione al compendio probatorio individuato dalla Corte territoriale, che non avrebbe considerato le contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia UD AU, UN evidenziate in ricorso sul ruolo del PA TR, sia in riferimento alle dichiarazioni delle persone offese Guadagnoli, ST, ed ai titolari dell'esercizio commerciale Euroesse, sia in riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei predetti collaboratori, incongruenti tra loro, non potendo considerarsi sufficiente, come riscontro alla condotta associativa, la vicenda estorsiva di cui al capo R), in assenza di altri specifici elementi a carico del ricorrente, senza contare le diverse conclusioni cui la Corte territoriale è pervenuta nei confronti del padre del ricorrente, assolto a fronte di un analogo quadro probatorio;
7.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 416 bis, cod. pen., 192 cod. proc. pen., in riferimento al ruolo di capo e promotore contestato al ricorrente, lamentando sul punto l'omessa motivazione della Corte territoriale in riferimento al motivo di gravame che aveva messo in risalto le contraddizioni dei collaboratori di giustizia;
7.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., 192 cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa del delitto di cui al capo R), ST NZ, di cui in ricorso si mettono in luce le incongruenze emerse nel corso della deposizione, anche a fronte delle contestazioni difensive e delle diverse conclusioni raggiunte nei confronti del coimputato Spronello, assolto dal medesimo reato;
7.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta allo svolgimento del confronto e della ricognizione già richiesti in primo grado, stante l'incongruità della motivazione della Corte di merito sul punto;
7.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 7 I. 203/1991, in relazione al motivo di appello che aveva contestato la sussistenza della citata aggravante per il capo R); 38 7.7. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., in relazione alla individuazione, da parte della Corte territoriale, di un diverso reato da considerare più grave fattispecie, quello di cui all'art. 416 bis, cod. pen., a fronte della individuazione, da parte del primo giudice, della diversa fattispecie estorsiva, senza che, peraltro, l'appello del pubblico ministero contenesse alcun riferimento alla individuazione della più grave violazione, essendo, invece, limitato alla sola contestazione della congruità della pena, anche in violazione di quanto affermato dalla Cassazione con sentenza della Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; ci si duole, inoltre, della omessa motivazione sul motivo d'appello del ricorrente concernente la pena;
7.8. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, agli aumenti per la continuazione ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8. Con ricorso depositato il 07/01/2016 NN AN ricorre personalmente per:
8.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità, ciò soprattutto a fronte dell'accurata motivazione della sentenza di primo grado;
8.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 132 cod. pen., in ordine alla omessa motivazione circa la determinazione della pena ed agli aumenti per la continuazione, soprattutto in riferimento all'aumento per la continuazione in relazione al capo P), del tutto spropositato in relazione agli aumenti applicati agli altri coimputati per analoghe vicende, considerato che nel caso del ricorrente, che per il capo P) risponde di estorsione tentata, è stato applicato lo stesso aumento di anni due di reclusione applicato ad altri coimputati per episodi di estorsione consumata.
9. Con ricorso depositato il 12/01/2016 NU NZ ricorre personalmente per:
9.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità, ciò soprattutto a fronte dell'accurata motivazione della sentenza di primo grado;
9.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 597, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., avendo il primo giudice escluso la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite ed avendo, invece, la Corte di Appello 39 k evidentemente preso come riferimento la cornice edittale della fattispecie di estorsione aggravata dalle più persone, sebbene della esclusione di detta circostanza aggravante il pubblico ministero non si fosse affatto doluto;
9.3. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 132 cod. pen., in quanto il discostamento dai limiti minimi edittali della pena non sarebbe stato in alcun modo motivato dalla Corte di merito;
9.4. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 188, 63, 64 cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni di ST NZ e ST AN, in quanto la valutazione di attendibilità degli stessi non avrebbe considerato la circostanza che i Carabinieri li avevano più volte convocati, minacciandoli addirittura di far chiudere il negozio e di denunciarli per favoreggiamento se non avessero denunciato i fatti;
inoltre gli ST, data la loro ritrosia, avrebbero dovuto essere escussi sin dal primo momento con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di persone che avrebbero dovuto essere indagate per favoreggiamento personale, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Inoltre la Corte di Appello non aveva aderito alla richiesta difensiva di acquisire una ordinanza di custodia cautelare emessa già nel 2009 nei confronti dello ST NZ per associazione mafiosa finalizzata all'usura. 10. Con ricorso depositato il 07/01/2016 ON AR ricorre personalmente per: 10.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità, ciò soprattutto a fronte dell'accurata motivazione della sentenza di primo grado;
10.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 597, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., avendo il primo giudice escluso la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite ed avendo, invece, la Corte di Appello evidentemente preso come riferimento la cornice edittale della fattispecie di estorsione aggravata dalle più persone, sebbene della esclusione di detta circostanza aggravante il pubblico ministero non si fosse affatto doluto;
10.3. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 132 cod. pen., in quanto il discostamento dai limiti minimi edittali della pena non sarebbe stato in alcun modo motivato dalla Corte di merito;
10.4. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione all'art. 81 cod. pen., in quanto la Corte avrebbe applicato la continuazione con un precedente giudicato, erroneamente individuando il più grave reato nella estorsione per cui procede, senza considerare che la sentenza definitiva, in relazione alla quale è stato ritenuto il vincolo della continuazione, aveva condannato il ricorrente per il 40 delitto associativo, con l'attribuzione del ruolo di capo e promotore;
ne conseguirebbe che detto ultimo delitto avrebbe dovuto essere considerato fattispecie più grave, sia in relazione alle pene edittali sia in relazione alle pene in concreto applicate, pari ad anni sette mesi sei di reclusione per l'estorsione di cui al presente processo, e pari ad anni otto mesi sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni cinque e mesi otto di reclusione, per il delitto associativo;
ne conseguirebbe, quindi, anche l'omessa valutazione della riduzione di pena derivante dalla individuazione della più grave fattispecie in quella definita con giudizio abbreviato;
né alcuna motivazione sarebbe stata offerta in relazione all'aumento, pari ad anni tre di reclusione, a titolo di continuazione;
10.5. violazione di legge ex art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 188, 63, 64 cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni di ST NZ e ST AN, in quanto la valutazione di attendibilità degli stessi non avrebbe considerato la circostanza che i Carabinieri li avevano più volte convocati, minacciandoli addirittura di far chiudere il negozio e di denunciarli per favoreggiamento se non avessero denunciato i fatti;
inoltre gli ST, data la loro ritrosia, avrebbero dovuto essere escussi sin dal primo momento con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di persone che avrebbero dovuto essere indagate per favoreggiamento personale, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Inoltre la Corte di Appello non aveva aderito alla richiesta difensiva di acquisire una ordinanza di custodia cautelare emessa già nel 2009 nei confronti dello ST NZ per associazione mafiosa finalizzata all'usura. 10 bis. Con ricorso depositato il 21/12/2015 ON AR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Abet, per: 10 bis 1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 597, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando la difesa la contraddizione tra dispositivo e motivazione circa la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite in relazione all'estorsione aggravata, del tutto ignorata dal pubblico ministero nell'atto di impugnazione, per cui la decisione della Corte di merito avrebbe violato il principio della reformatio in peius nella misura in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante esclusa in primo grado, dovendo, in ipotesi di contrasto come nel caso in esame, prevalere il dispositivo sulla motivazione, laddove dispositivo appare del tutto coerente anche in relazione alla quantificazione della pena;
10 bis 2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 132 cod. pen., in quanto la determinazione della pena base da parte della Corte, fissata in anni sette mesi sei di reclusione, 41 f apparirebbe non motivata se essa fosse determinata dalla volontà di non applicare il minimo edittale, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; 10 bis 3. vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., anche in relazione al travisamento della prova, in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa ST NZ, che mai avrebbe dichiarato di aver consegnato somme di denaro all'ON AR (verbale di udienza del 30/01/2012), il quale avrebbe avuto solo il ruolo di una presenza passiva alla vicenda descritta dallo ST;
10 bis 4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 629 cod. pen., in riferimento alla mera presenza dell'ON AR, all'epoca dei fatti appena diciottenne, alla vicenda dell'incontro tra il Di RT e lo ST, del tutto priva di significato ai fini del concorso penalmente rilevante. 11. Con ricorso depositato il 07/01/2016 Di RT GI ricorre personalmente per: 11.1. violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 132 cod. pen., in quanto la Corte territoriale, nel determinare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 24/02/2010, con cui il ricorrente era stato condannato per un tentativo di estorsione aggravata, ha considerato come più grave la fattispecie associativa di cui al capo B), ed ha aumentato la pena nella misura di anni uno di reclusione per l'estorsione sub F2) e di anni due di reclusione per la tentata estorsione aggravata di cui alla sentenza irrevocabile, senza alcuna motivazione in ordine a detto aumento, del tutto sproporzionato rispetto all'aumento di anni uno per l'estorsione consumata sub F2), oltre che rispetto agli aumenti pari ad anni due di reclusione relativi ad altri coimputati, quali il OC EN classe 1986, il OC MA, lo NU NZ, per fatti di estorsione consumata;
11.2. violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 188, 63, 64 cod. proc. pen., in riferimento alle dichiarazioni di ST NZ e ST AN, in quanto la valutazione di attendibilità degli stessi non avrebbe considerato la circostanza che i Carabinieri li avevano più volte convocati, minacciandoli addirittura di far chiudere loro il negozio e di denunciarli per favoreggiamento se non avessero denunciato i fatti;
inoltre gli ST, data la loro ritrosia, avrebbero dovuto essere escussi sin dal primo momento con le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di persone che avrebbero dovuto essere indagate per favoreggiamento personale, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Inoltre la Corte di Appello non aveva aderito alla richiesta difensiva di acquisire una ordinanza di custodia cautelare 42 emessa già nel 2009 nei confronti dello ST NZ per associazione mafiosa finalizzata all'usura. 11.bis Con ricorso depositato il 11/01/2016 Di RT GI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Dario Vannetiello, per: 11 bis.
1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, cod. proc. pen., 416 bis, commi 1 e 2, cod. pen., avendo la Corte di Appello valutato i medesimi elementi specificamente analizzati in ricorso in maniera del tutto contraddittoria, - pervenendo al rigetto dell'impugnazione del pubblico ministero per il PA IR in relazione al delitto associativo, ed alla conferma in relazione al Di RT per la stessa fattispecie;
11 bis.
2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UD AU riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia VI AN, il quale all'udienza del 3/10/2011 non avrebbe affatto attribuito al ricorrente un ruolo dirigenziale, senza neanche considerare che il detto collaboratore sarebbe un chiamante in reità, in quanto componente dell'avverso clan Birra-AC, né la Corte di merito ne avrebbe valutato approfonditamente l'attendibilità; 11 bis.
3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 bis, comma 1 e 2, cod. pen., 192 e 238 bis, cod. proc. pen., oltre che in riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VI IR in data 15/06/2011, VI PE in data 04/07/2011, UN IR in data 18/05/2011, OR UA in data 04/07/2011, le cui contraddizioni sono specificatamente individuate nel motivo di ricorso in relazione al ruolo attribuito al ricorrente in ambito associativo;
analogamente la motivazione della sentenza risulterebbe in contrasto con il contenuto delle sentenze irrevocabili indicate nella sentenza di primo grado alle pagg. 88 e 89, nelle quali il ricorrente non figura come componente del clan ON-PA, quindi fino al 30/04/2007; inoltre il ricorrente risulta imputato con condotta cessata alla data del 23/04/2008, per cui non apparirebbe possibile ritenerlo attuale reggente del sodalizio;
11 bis.
4. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 bis, cod. pen., 192 cod. proc. pen., atteso che improprio sarebbe il riferimento alle propalazioni del collaboratore UD AU, che non avrebbe mai indicato il ricorrente come capo dell'associazione, mancando, in ogni caso, il riscontro alle sue dichiarazioni, mentre il collaboratore di giustizia IO parimenti non avrebbe fornito alcuna indicazione in tal senso;
43 11 bis.
5. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla genericità delle dichiarazioni della persona offesa dell'estorsione sub F2); si chiede, inoltre, l'estensione dei motivi di ricorso redatti nell'interesse dei coimputati del medesimo delitto laddove fondati su motivi non esclusivamente personali. 12. Con ricorso depositato il 11/01/2016 GI FA ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to PE De Gregorio, per vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego della continuazione tra i fatti del presente processo estorsione aggravata commessa fino al novembre 2009, al fine di agevolare il clan ON-PA e quelli del processo definito con - sentenza del 22/03/2006, irrevocabile il 15/02/2007 estorsione tentata - aggravata, commessa in data 15/03/2004 ed in data 16/03/2004, al fine di agevolare il clan ON -, avendo la Corte territoriale rilevato la non prossimità temporale tra le due vicende, pur avendo, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, condannato il ricorrente per il reato associativo di cui al capo B), con condotta fino al 19/07/2010, avendo peraltro collegato entrambe le condotte di estorsione al contesto associativo, ed avendo, non a caso, ritenuto la continuazione tra i capi B) ed U). 13. Con ricorso depositato il 23/12/2015 PA IR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Valerio De Maio, per: 13.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo F2), in riferimento alla valutazione di attendibilità dello ST NZ, nonostante questi avesse dichiarato di aver pagato l'estorsione nella mani del ricorrente in una sola occasione, e nonostante il PA IR fosse stato assolto dalla parte più consistente dell'addebito, basata sulle dichiarazioni del medesimo ST NZ, il quale avrebbe riferito l'unica dazione ad un'epoca di molto antecedente l'anno 2007, laddove il PA IR risulta ininterrottamente detenuto dal 18/12/2004 al 23/12/2006, oltre ad ulteriori incongruenze evidenziate dalla difesa in ricorso, con travisamento del fatto;
13.2. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad ottenere la ricognizione ed il confronto tra la persona offesa e l'imputato, attese le riserve della difesa sul riconoscimento fotografico, avendo la persona offesa riconosciuto in dibattimento la medesima foto che le era stata mostrata nel corso delle indagini preliminari;
13.3. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 I. 203/1991, attesa la carenza di prova circa l'impiego di metodologia mafiosa, essendo il ricorrente stato assolto dal delitto 44 dalla Corte di merito all'esito associativo, con decisione confermata dell'impugnazione del pubblico ministero;
13.4. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata offerta adeguata motivazione né sulla determinazione della pena base né sulla determinazione degli aumenti per la continuazione. 14. Con ricorso depositato il 23/12/2015 De CE MM ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Paolo Cerruti, per: 14.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale disposto, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'acquisizione di una captazione ambientale niente affatto necessaria ai fini del decidere, alla luce delle dichiarazioni già rese sul punto dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia;
inoltre, il primo giudice non aveva ravvisato alcuna lacuna nell'impianto probatorio, mentre la Corte di Appello si sarebbe limitata alle sole prospettazioni del pubblico ministero appellante, fondate sui brogliacci della captazione ambientale riprodotti nell'atto di impugnazione, benché gli stessi non facessero pare delle legittime acquisizioni processuali ex art. 526 cod. proc. pen.; né la Corte territoriale avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la captazione ambientale costituirebbe un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia UD AU;
14.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, in riferimento alla valutazione di inattendibilità del teste EL IR compiuta dalla Corte territoriale senza procedere alla relativa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e senza avere superato le argomentazioni del primo giudice sulla impossibilità di configurare, nel caso di specie, la condotta estorsiva, atteso il ruolo del De CE MM, che aveva agito nell'interesse esclusivo della persona offesa e su iniziativa di quest'ultima; 14.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., avendo la Corte territoriale effettuato l'aumento di pena per la continuazione benché l'episodio ascritto al ricorrente fosse unico. 15. Con ricorso depositato il 30/12/2015 OC IR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to AN Cirillo, per: 15.1. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 cod. pen., 192 cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione delle prove per i capi E1) - in cui l'unico elemento 45 sarebbe costituto dalle dichiarazioni della persona offesa, estremamente generiche sul ruolo del ricorrente -, 11) - attesa la genericità e l'incongruità delle dichiarazioni del De GA, persona offesa, peraltro contrastanti con le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU -, T1) - attesa la contraddizione tra la versione della persona offesa OZ IR e le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU, e data la insussistenza degli elementi materiali del delitto -, V1) - considerato che la persona offesa non sarebbe attendibile per non aver riconosciuto lo UD AU tra coloro che ritiravano l'estorsione, mentre lo UD aveva confessato la sua responsabilità in merito, il che determinerebbe l'incertezza del riconoscimento del OC IR -, B2) considerato il contrasto intrinseco alle dichiarazioni della persona offesa -, C2) attesa l'insussistenza degli elementi materiali del reato alla luce delle dichiarazioni della persona offesa -, D2) - attesa l'illogicità delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva affermato di pagare l'estorsione con merce -, V2) non essendosi raggiunta la soglia del tentativo punibile, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa -, G2), 01), A2), F2), H2) - episodi in cui le persone offese non avrebbero collocato nel tempo la vicenda relativa al ricorrente e la sua effettiva condotta;
15.2. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 213 e 361 cod. pen., in quanto la sentenza fonda l'individuazione del ricorrente solo sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese, rispetto ad incontri avvenuti anni addietro e per pochi istanti;
inoltre il riconoscimento non sarebbe avvenuto con le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., rappresentando una mera ripetizione dell'individuazione fotografica avvenuta nella fase delle indagini preliminari, in cui le persone offese non avevano effettuato alcuna descrizione dell'autore dell'estorsione ai loro danni, ma avevano solo guardato un album fotografico;
15.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., essendo eccessiva la pena irrogata a titolo di continuazione con una precedente condanna di cui alla - sentenza del 25/09/2012, irrevocabile il 08/02/2013 della Corte di Appello di Napoli e, soprattutto, del tutto immotivata;
inoltre non sarebbe stata - individuata la pena per il reato più grave, avendo la Corte deciso solo di aumentare le porzioni di pena inflitte a titolo di continuazione;
in ogni caso se la pena più grave risulta quella per la sentenza irrevocabile art. 416 bis, cod. - pen. essa era stata individuata in quella di anni nove di reclusione, ridotta per il rito ad anni sei, e su detta pena avrebbero dovuto applicarsi gli aumenti per la continuazione, che non sono solo i delitti di cui al presente processo, ma anche un ulteriore tentativo di estorsione di cui alla sentenza irrevocabile, con la conseguenza che, non potendosi superare il triplo della pena inflitta per il reato 46 più grave per effetto della continuazione, la pena nel caso di specie non avrebbe potuto essere di anni 27 e mesi 4 di reclusione, atteso che la pena base era pari ad anni sei di reclusione. 16. Con ricorso depositato il 23/12/2015 PA ME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to NZ Fiume, per: 16.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 56, comma 3, cod. pen., in riferimento al mancato riconoscimento della desistenza volontaria alla ricorrente, che non aveva dato seguito alla intimazione nei confronti della persona offesa per circa un mese e mezzo, evidentemente in seguito ad autonoma determinazione;
16.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova in ordine alla quantificazione della pena, attesa l'estraneità della ricorrente alla compagine associativa, come dimostrato dalla esclusione dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., e la scarsa carica intimidatrice della sua condotta;
16.3. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione circa i criteri seguiti nella determinazione della pena. 17. Con ricorso depositato il 13/11/2015 lo UD AU ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Clelia Scioscia, e personalmente con ricorso depositato il 30/10/2015, per: 17.1. violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, n. 3, cod. proc. pen., 8 legge 203/1991, non avendo la Corte territoriale ritenuto il ricorrente meritevole della concessione della citata circostanza attenuante nella massima estensione, nonostante l'utilità oggettiva della collaborazione fornita dallo UD AU;
si rileva come l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione avrebbe determinato la prescrizione dei reati ascritti al ricorrente;
17.2. violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, n. 3, cod. proc. pen., 62 e 62 bis, cod. pen., per omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sono state concesse al ricorrente le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonostante la sua piena ammissione dei fatti. 18. Con ricorso depositato il 22/12/2015 PA AR ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Valerio Di Maio, per: 18.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 146 bis, disp. att. cod. proc. pen., con nullità derivata della sentenza a seguito della nullità dell'ordinanza del 07/10/2014, avendo la Corte disposto la 47 partecipazione a distanza dell'imputato in violazione del diritto di difesa, con riferimento al diritto alla partecipazione personale al giudizio di appello, come eccepito con memoria depositata all'udienza del 29/09/2014, in quanto all'udienza del 07/07/2014 era stato disposto il collegamento in videoconferenza del ricorrente in carenza dei presupposti di cui all'art. 146 disp. att. cod. proc. pen., atteso che il provvedimento della Corte territoriale aveva fatto esclusivo riferimento alla comunicazione del DAP, senza procedere ad autonoma valutazione, non emergendo né le gravi ragioni di sicurezza e di ordine pubblico né le ragioni processuali, atteso che nello stesso processo altri imputati detenuti erano stati tradotti, come avvenuto per lo stesso PA alle precedenti udienze, ed attesi i precedenti rinvii determinati da esigenze della Corte di merito, non essendo affatto sufficiente il richiamo alla personalità ed alla pericolosità del soggetto, che costituiscono un richiamo a condizioni personali non previste dalla norma;
18.2. violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per la fattispecie di cui al capo B3), da cui era stato assolto in primo grado;
in particolare la Corte territoriale avrebbe basato l'affermazione di penale responsabilità su di una intercettazione ambientale che non aveva affatto mutato il quadro probatorio, come già osservato dalla difesa con memoria depositata all'udienza del 10/02/2015, in cui si evidenziava la valutazione già operata dal Tribunale del Riesame della intercettazione, oltre che l'incerta individuazione dell'interlocutore, non avendo la Corte adeguatamente motivato in merito, essendosi, al contrario, limitata a reinterpretare le dichiarazioni della persona offesa e del collaboratore di giustizia UD AU;
18.3. violazione di legge ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 6 CEDU nella misura in cui la Corte territoriale ha riformato la pronuncia assolutoria sulla scorta di una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, EL IR, nonché dei coimputati De CE MM e UD AU, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 19. Con ricorso depositato il 09/12/2015 D'NA AL ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Bernardo Scarfò, per: 19.1. vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo omesso la Corte territoriale, in relazione ai capi M3) ed N3), il vaglio critico delle risultanze processuali, e basato l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente unicamente sulle dichiarazioni testimoniali riportate per stralci in sentenza, senza alcuna giustificazione delle ragioni per le quali le dichiarazioni delle persone 48 offese NO e AC siano state diversamente valutate dalla Corte territoriale rispetto alle determinazioni del primo giudice;
19.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 597, comma 2, lett. a) e comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe accolto l'appello del pubblico ministero, determinando la pena in maniera del tutto incongrua e comunque contrastante con i criteri di concorso di più circostanze ad effetto speciale, senza aver motivato in relazione ai criteri adottati per la determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso di Di TO AN In primo grado il ricorrente Di TO AN era stato condannato per il delitto di cui al capo R), estorsione pluriaggravata in concorso esclusa la - continuazione interna e l'aggravante del fatto commesso da persona associata a delinquere ex art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e 12) esclusa l'aggravante - - delle persone riunite e quella del fatto commesso da associato ex art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. -, ritenuto più grave il capo R), alla pena di anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata ex art. 7 1. 203/1991 ad anni sette mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, ulteriormente aumentata per la recidiva specifica ad anni otto di reclusione ed euro 2.500,0 di multa, aumentata, infine, per la continuazione ad anni nove di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza ritenendo la pena non congrua, in quanto la pena base non sarebbe stata adeguata alla gravità della condotta delittuosa e alla personalità del reo complessivamente considerata, anche tenuto conto della sua condotta non episodica, ma attuativa del programma criminoso del clan ON-PA, consistente nell'assoggettamento sistematico al pagamento del "pizzo" degli imprenditori di Ercolano;
una pena maggiore sarebbe stata più congrua anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato, nonché del suo comportamento processuale di soggetto irriducibile e fedele alle regole dell'omertà, non avendo egli offerto di risarcire il danno, né avendo fornito alcun contributo o palesato segni di resipiscenza;
l'aumento per l'art. 7 1. 203/1991 di mesi sei ed euro 500,00 risultava incongruo, così come l'aumento per la recidiva e quello per la continuazione. La Corte territoriale, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ha ritenuto incongrui gli aumenti di pena per le contestate circostanze aggravanti e per la continuazione, ed ha così provveduto: pena base per il capo R), anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata ex art. 7 L. 203/1991 di anni 49 uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per la recidiva e di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per la continuazione, pervenendosi quindi alla pena di anni undici di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
1. Come si evince agevolmente dai descritti calcoli della pena, in realtà la pena base fissata dalla Corte territoriale è rimasta invariata rispetto a quella individuata dal primo giudice;
quanto alle altre due aggravanti ad effetto speciale contestate al ricorrente ossia l'art. 7 L. 203/1991 e la recidiva l'aumento - complessivo di pena è stato calcolato in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa e, quindi, contenuto nella misura del terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen.; infine, per la continuazione è stato applicato un aumento di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, che è del tutto corretto e rispettoso dei criteri individuati dall'art. 81 cod. pen.
2. L'appello del pubblico ministero, come risulta dalla precedente illustrazione, appare più che motivato, avendo esplicitato le ragioni per le quali, in relazione alla personalità ed alla condotta del ricorrente, la pena non fosse da ritenere adeguata. secondo cui3. Non risulta, poi, corretta l'affermazione contenuta in ricorso sarebbero state escluse tutte le circostanze aggravanti contestate al Di TO " ciò in quanto era stata esclusa la sola circostanza aggravante di cui AN all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., non essendo, invece, affatto stata esclusa la circostanza aggravante delle più persone riunite;
infine, come già rilevato, la pena base individuata per capo R) risulta corretta, alla luce dei limiti edittali previsti per la fattispecie di reato estorsione pluriaggravata in concorso e la - - Corte non l'ha modificata rispetto alla quantificazione del primo giudice. Per quanto riguarda la motivazione della sentenza in relazione ai singoli aumenti di pena apportati per le circostanze aggravanti e per la continuazione, va rilevato che evidentemente per ragioni di ineconomia redazionale, anche - considerazione del numero degli imputati appellanti - la Corte territoriale ha ritenuto di adottare una tecnica motivazionale omnicomprensiva sul punto, avendo esplicitato, alle pagg. 269 e 270 della sentenza, i criteri seguiti nella determinazione delle pene;
in particolare, sono state illustrate le ragioni per le quali si era ritenuto di accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, avendo la Corte territoriale ritenuto inadeguate le pene inflitte in primo grado in relazione alla gravità della vicenda processuale, ed avendo valutato la sussistenza di un divario tra gli elementi evidenziati dal primo giudice e le pene irrogate, non calibrate e non adeguate in riferimento ai medesimi elementi, descrittivi di un'agguerrita compagine associativa, profondamente radicata nel contesto territoriale, con indubbia capacità di rinnovamento anche a fronte degli interventi giudiziari e, quindi, di pervasiva penetrazione nei settori dell'economia 50 locale, senza soffrire battute di arresto nell'attuazione del programma criminoso. Alla luce di dette valutazioni, quindi, alla pag. 271 della sentenza impugnata, è stato indicata, in tutti i suoi passaggi, la rideterminazione della pena per il Di TO AN. Appare, pertanto, evidente come le citate scansioni motivazionali vadano coordinate tra loro, essendo frutto di una insindacabile scelta di tecnica motivazionale, da parte della Corte territoriale, quella di indicare i criteri seguiti in maniera omogenea rispetto a tutti gli imputati per i quali è stata accolta l'impugnazione del pubblico ministero, salvo, poi, esplicitare, per ciascuno di essi, il calcolo della pena individualmente effettuato alla luce dei criteri indicati nella premessa. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso del Di TO AN.
2. Il ricorso di MO IR Il MO IR risulta condannato in primo grado per i delitti di cui ai capi B) - delitto associativo ed O) - concorso in estorsione continuata pluriaggravata -, quest'ultimo ritenuto più grave fattispecie, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni undici di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. In accoglimento dell'appello del pubblico ministero la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni diciassette e mesi quattro di reclusione.
2.1 In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, a pag. 68 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha spiegato perché la richiesta di escutere ex art. 195 cod. proc. pen. il coimputato OC IR - in merito a quanto dichiarato dalla persona offesa ZA VA in relazione alla vicenda estorsiva di cui al capo O) - fosse da considerare tardiva, in quanto detta richiesta era stata avanzata dalla difesa, in primo grado, solo in riferimento ad altro capo di imputazione, quello sub P), e non anche in relazione a quello sub O). In particolare, la Corte territoriale ha ricordato che all'udienza del 30/11/2011, celebratasi nel corso del primo grado di giudizio, la difesa del ricorrente aveva chiesto l'esame del teste di riferimento, e tuttavia in detta fase il racconto della persona offesa non aveva ancora avuto ad oggetto la vicenda descritta al capo O), essendosi limitato a riferire di altra vicenda, ossia quella di cui al capo P), né, successivamente, la richiesta risultava essere stata avanzata entro la fine della citata udienza. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte volta all'esame dei testi di riferimento deve essere formulata al giudice che procede nel momento in cui il teste riferisce di circostanze apprese 51 da altri, non potendo intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o dopo che l'udienza sia conclusa (Sez. 2, sentenza n. 41003 del 20/09/2013, Bianco ed altri, Rv. 257238; Sez. 6, sentenza n. 761 del 10/10/2006, Randazzo ed altri, Rv. 235599; Sez. 2, sentenza n. 4022 del 01/03/1996, Esposito, Rv. 204755). A ciò va aggiunto che la sentenza impugnata ha fornito una esaustiva motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, ZA VA, escludendo, quindi, la necessità di pervenire ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata ad un nuovo esame del detto teste, né la difesa ha fornito alcuna argomentazione specifica, in ricorso, sulle ragioni per le quali detta rinnovazione sarebbe stata necessaria in grado di appello. Quanto alla carta di sorveglianza, la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione immune da censure logiche, a pag. 227 della sentenza impugnata, che lo status di sorvegliato speciale non sarebbe stato di ostacolo alla commissione di reati e, sul punto, il motivo di ricorso appare generico, essendosi limitato ad osservare che i collaboratori di giustizia, senza specificare quali in particolare, avrebbero riferito di incontri con il ricorrente in contrasto con le annotazioni sulla carta di sorveglianza, senza individuare a quali episodi fossero riferibili le lamentate incongruenze.
2.2. Il secondo motivo di ricorso appare formulato senza tenere conto della motivazione fornita dalla Corte territoriale, che ha operato il vaglio di attendibilità del ZA VA dopo averne ripercorso lunghi brani della deposizione resa in primo grado, al fine di sottolinearne la coerenza del narrato;
la Corte di merito ha poi evidenziato come la persona offesa avesse dichiarato di conoscere bene il MO IR da quando erano bambini, e di conoscere anche la zona dove questi abitava, specificando di essere stato lui personalmente a proporre al OC IR di recarsi, la prima volta, a recapitare al MO la somma di denaro di euro 250,00, poi rifiutata. Né la difesa ha considerato come la Corte territoriale avesse rilevato che il riscontro alla veridicità della deposizione del ZA VA fosse stata offerta dal rinvenimento del nominativo "pompa parente" nella lista di soggetti sottoposti ad estorsioni, caduta in sequestro nel corso delle indagini preliminari, chiarendo che l'indicazione derivava dal fatto che presso la pompa di benzina del ZA VA lavorava il OC IR, nipote di OC IG. Quanto alle modalità della richiesta, rilevanti al fine della qualificazione della condotta come estorsiva, appare appena il caso di sottolineare come la Corte territoriale abbia riportato il brano della deposizione del ZA VA nella parte in cui questi aveva ricordato che proprio il OC IR, dopo essersi recato a recapitare la somma di euro 250,00 al MO IR somma che era stata rifiutata in quanto non ritenuta adeguata - aveva riferito che se non fosse 52 stata pagata la somma di euro 400,00 il suo interlocutore aveva minacciato di chiudere la pompa di benzina. Quanto al delitto associativo, la Corte territoriale ha espressamente condiviso il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia UD AU e UN IO formulato in primo grado, sottolineando come entrambi si fossero accusati di gravissimi reati e che entrambi fossero intranei al clan nel periodo in cui il MO IR aveva svolto il suo ruolo direttivo, descritto analiticamente alle pagg. 228 e segg. della sentenza. In particolare, lo UD AU, attivo nel settore delle estorsioni, aveva ricordato di essere stato convocato alla presenza del MO IR per rendere conto della sua condotta avente ad oggetto la sottrazione di somme di denaro dalle casse del clan, mentre il UN IO aveva chiaramente indicato il ricorrente come uno dei capi dell'organizzazione, dal quale egli riceveva gli ordini relativi alle estorsioni da eseguire, sulla base di una lista. Sia il rinvenimento della lista che l'episodio estorsivo di cui al capo O), sono, quindi, stati considerati dalla Corte territoriale altrettanti riscontri alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la partecipazione del MO IR al delitto associativo ed il suo ruolo nell'ambito della compagine criminosa. Detta motivazione appare del tutto immune da censure rilevabili in sede di legittimità, anche a fronte di una non meglio articolata doglianza di contraddittorietà avente ad oggetto le propalazioni dei collaboratori di giustizia.
2.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, in quanto la Corte territoriale, con motivazione rinvenibile alla pag. 271 della sentenza impugnata, ha, in maniera ineccepibile in sede di legittimità, escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti di cui al presente processo ed il delitto associativo già giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 27/04/2005, irrevocabile in data 05/10/206, in quanto la condotta associativa contestata al MO IR con la sentenza irrevocabile risultava cessata alla data del 15/07/2003, epoca a partire dalla quale il ricorrente era stato ininterrottamente detenuto sino al 27/07/2009, avendo pertanto lo stato detentivo operato una vera e propria cesura nella partecipazione qualificata del ricorrente al sodalizio, in assenza di prove circa la perduranza del vincolo durante detto periodo. Detta motivazione chiarisce come la permanenza della condotta associativa non possa essere equiparata ad un semplice atteggiamento psicologico del soggetto che, ristretto in carcere, non ponga in essere condotte che, nonostante la condizione detentiva, rivelino la persistenza del suo contributo attivo alla compagine stessa che, come detto, non può consistere nella mera adesione intenzionale o nella semplice condivisione personale delle finalità della stessa. 53 A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha anche specificato che tra le due compagini associative, relativamente alle quali si richiedeva applicarsi il vincolo della continuazione, non poteva formularsi un giudizio di perfetta sovrapponibilità, essendo la seconda compagine innovativa rispetto alla precedente, sia per composizione soggettiva che per strategia e metodologia operativa, oltre che per essersi collocata in un arco temporale assai distante da quello della precedente.
2.4. In relazione al quarto motivo di ricorso, deve anzitutto osservarsi che esso era stato solo enunciato in appello - laddove la difesa si era limitata a richiedere la riduzione della pena e l'esclusione della circostanza aggravante ex art. 7 L. 203/1991 - ma non era stato affatto argomentato. Ne deriva, pertanto, che esso debba essere considerato motivo del tutto nuovo nella sostanza, laddove la carenza argomentativa indicata non aveva consentito alla Corte territoriale di sviluppare alcun preciso passaggio motivazionale su cui questa Corte possa esercitare il proprio controllo di legittimità, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, essendo evidente che detta devoluzione non possa consistere nella mera enunciazione del motivo, ma debba concretarsi anche, e soprattutto, nel suo adeguato sviluppo argomentativo (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).
2.5. In merito al quinto motivo di ricorso, va osservato che la Corte territoriale ha accolto l'appello del pubblico ministero, che si era doluto della pena non congrua, determinando la stessa in base alla valutazione del capo B) quale più grave delitto, fissando in anni dodici di reclusione la pena base, poi aumentata ex art. 99 cod. pen., di anni uno di reclusione, ulteriormente aumentata di anni quattro e mesi quattro di reclusione ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., pervenendo, quindi, ad una pena di anni diciassette e mesi quattro di reclusione. La questione proposta dalla difesa riguarda la possibilità per la Corte di merito, in assenza di esplicita richiesta contenuta nel gravame del pubblico ministero, di poter autonomamente qualificare più grave una fattispecie di reato diversa da quella ritenuta dal primo giudice che, nel caso in esame, aveva individuato il capo O) come più grave fattispecie. -Con i motivi di appello il pubblico ministero dopo aver estrinsecato le ragioni inerenti il MO IR, la sua personalità ed il suo ruolo, con argomentazioni che rendono il gravame tutt'altro che generico - chiedeva una pena più congrua, dolendosi della pena base fissata in anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ritenendola illogicamente bassa, così come pure l'aumento per l'art. 7 L. 203/1991, di solo mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa era stato 54 valutato come esiguo, ed altresì non adeguati erano stati considerati gli aumenti per la recidiva e per la continuazione. Non vi è dubbio, quindi, che la pubblica accusa avesse inteso far valere le proprie doglianze in relazione alla inadeguatezza della pena in riferimento alla specifica condotta ed al ruolo dell'appellato, devolvendo alla Corte di merito il giudizio sulla pena inflitta in primo grado nel suo complesso. Come noto, la determinazione in concreto della pena deriva da una serie di operazioni, che involgono l'esercizio di valutazioni discrezionali da parte del giudice di merito, che, se adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità, e riguardano non solo la individuazione del quantum di pena, ma anche la concreta esplicitazione del percorso logico seguito per pervenire alla citata quantificazione. Ciò, evidentemente, involge, nel caso di sussistenza di più reati in continuazione tra loro, anzitutto la individuazione di quella che viene ritenuta la più grave fattispecie, operazione logicamente propedeutica alla quantificazione della pena base, sulla quale, poi, effettuare gli aumenti e/o le diminuzioni di pena derivanti dalla presenza di una o più circostanze aggravanti e/o attenuanti ed, infine, l'aumento o gli aumenti per i reati eventualmente in continuazione. Da detta complessa operazione deriva, quindi, la determinazione della pena, e ciò rende possibile affermare che l'impugnazione avente ad oggetto la determinazione della pena non può che essere intesa come riferibile ad ogni singolo passaggio in concreto effettuato dal primo giudice per la specifica quantificazione. Ne deriva che, seppure il pubblico ministero non abbia esplicitato espressamente, come nel caso in esame, rilievi afferenti i singoli passaggi nella progressiva formazione della pena, laddove si sia realizzato l'effetto devolutivo, la Corte di merito non può che essere investita della completa valutazione inerente la determinazione della pena nel suo complesso. Come noto, infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in applicazione del favor impugnationis, l'atto di impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto stesso, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacché è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante (Sez. 6, sentenza n. 29235 del 18/05/2010, Amato ed altri, Rv. 248205; Sez. 6, sentenza n. 42764 del 18/09/2003, Scalia, Rv. 226934). In applicazione di detto consolidato orientamento, ad esempio, è stato affermato che l'impugnazione del pubblico ministero volta ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili 55 consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena (Sez. 3, sentenza n. 24270 del 27/05/2010, Rv. 247705). Appare quindi evidente come, anche nel caso in esame, la devoluzione al giudice di appello del punto della sentenza concernente la determinazione della pena inflitta, non possa che involgere anche l'individuazione della più grave fattispecie che concorre nella detta determinazione, trattandosi, evidentemente, di un aspetto strettamente connesso alla individuazione della pena legale. Ciò secondo il principio per quale sono oggetto di devoluzione non solo i punti in senso stretto ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ma anche quelli che, per quanto non investiti in via diretta con i motivi di impugnazione, risultino tuttavia legati con questi da vincoli di connessione essenziale logico-giuridica, pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità (Sez. U, sentenza n. 10251 del 17/10/2006, dep.2007, Michalaer, Rv. 235699; Sez. 5, sentenza n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484 in materia cautelare;
Sez. 6, sentenza n. 13675 del 03/02/2016, Pisani, Rv.266731 in materia di appello principale). Conclusivamente, il ricorso del MO IR va rigettato.
3. Il ricorso di OC EN, classe 1952 Il OC EN, nato nel 1952, in primo grado era stato riconosciuto colpevole dei delitti di estorsione pluriaggravata in concorso, di cui ai capi V) - esclusa la continuazione interna e l'aggravante delle più persone riunite -, D1), H1), 11), O1, V1) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite e condannato - alla pena di anni 13 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, ritenuta la continuazione e considerato più grave il delitto di cui al capo D1), per il quale era stata individuata la pena di anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata ad anni otto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per le contestate aggravanti e di ulteriori cinque anni, complessivamente, per gli altri cinque episodi estorsivi. Il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza, ritenendo la pena base di anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa inadeguata per la gravità del fatto, ed altresì inadeguati gli aumenti inflitti in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, alla recidiva ed alla continuazione.
3.1. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla ricostruzione delle vicende di cui ai capi di imputazione ascritti al OC, le doglianze difensive appaiono replicare le medesime considerazioni poste a fondamento del gravame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che alle pagg. - 106-109, 160-164 per il capo V, alle pagg. 164-169 per capo D1), alle pagg. 10-172 per il capo H1), alle pagg. 117-125 per il capo 11), alle pagg. 173-178 per il capo 01), alle 130-133 per il capo V1) - offrono una ricostruzione delle 56 vicende ed una valutazione delle fonti di prova del tutto scevre da lacune ed incongruenze logiche e, pertanto, del tutto insindacabile in sede di legittimità. La difesa, al contrario, nella medesima ottica argomentativa del giudizio di appello, ha formulato perplessità in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, alla presunta carenza di riscontri, alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese ed altre argomentazioni in fatto, che involgerebbero, da parte di questa Corte, una conoscenza ed una rielaborazione critica degli atti di istruttoria dibattimentale, del tutto estranee alla struttura ed alle funzioni del giudizio di legittimità.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto nuovo, in quanto la difesa con il gravame non si era affatto doluta della modalità del riconoscimento fotografico. Detta doglianza, quindi, costituisce un motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). In ogni caso il motivo risulta anche generico, in quanto con esso si presuppone, da parte di questa Corte di legittimità, la conoscenza degli atti processuali da cui emergono le modalità del riconoscimento fotografico effettuato, atti che non vengono neanche allegati al ricorso, come avrebbe dovuto verificarsi in ossequio al principio di autosufficienza.
3.3. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, va rilevato che, ai fini della determinazione della pena, la Corte territoriale, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ed in accoglimento della richiesta del difensore di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 25/09/2012, irrevocabile il 08/02/2013, ha ritenuto più grave la pena di anni otto mesi quattro di reclusione, inflitta complessivamente per i fatti di cui alla sentenza irrevocabile, ed ha poi aumentato detta pena in ragione di anni due di reclusione per ciascun episodio in contestazione, ossia per i sei episodi di cui al presente processo, pervenendo, secondo detto calcolo, ad una pena di anni venti mesi quattro di reclusione. Per quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata, in relazione ai singoli aumenti di pena apportati per la continuazione in misura maggiore rispetto al primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, vanno ripetute le medesime argomentazioni già illustrate, sul punto, nella trattazione del ricorso del coimputato Di TO AN, laddove si è sottolineato che per evidenti ragioni di economia redazionale, determinate anche dal numero degli imputati appellanti, la Corte territoriale ha ritenuto di adottare una tecnica 57 motivazionale omnicomprensiva sul punto, avendo esplicitato, alle pagg. 269 e 270 della sentenza, i criteri seguiti nella determinazione delle pene;
in particolare, sono state illustrate le ragioni per le quali era ritenuto di accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, avendo la Corte territoriale ritenuto inadeguate le pene inflitte in primo grado in relazione alla gravità della vicenda processuale, ed avendo valutato la sussistenza di un divario tra gli elementi evidenziati dal primo giudice e le pene irrogate, non calibrate e non adeguate in riferimento ai medesimi elementi, descrittivi di un agguerrito contesto associativo, profondamente radicato nel contesto territoriale, con indubbia capacità di rinnovamento anche a fronte degli interventi giudiziari e, quindi, di pervasiva penetrazione nei settori dell'economia locale senza soffrire battute di arresto nell'attuazione del programma criminoso. Quanto al profilo concernente la circostanza che la Corte di Appello avrebbe considerato come pena base la pena già aumentata, per effetto della continuazione, tra i due reati della sentenza irrevocabile, senza chiarire quale fosse il più grave reato, va rilevato che con detta sentenza, emessa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., nel ruolo di partecipe, ed anche per un tentativo di estorsione pluriaggravato, con pena determinata in anni nove di reclusione per il delitto associativo, aumentata per la recidiva reiterata e specifica ad anni undici di reclusione, tenuto conto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., ulteriormente aumentata ad anni dodici e mesi sei di reclusione per la continuazione con la tentata estorsione, ridotta per il rito ad anni otto mesi quattro di reclusione. Benché la Corte territoriale non abbia esplicitato espressamente che la pena più grave andava considerata quella per il delitto associativo di cui alla sentenza irrevocabile, ciò risulta palese ed evidente dalla scansione dl calcolo della pena illustrata e, peraltro, è ammesso dalla stessa difesa nella illustrazione del ricorso. Ciò che, al contrario, appare non condivisibile, è l'assunto difensivo secondo il quale la pena base per il calcolo avrebbe dovuto essere individuata in quella di anni sei di reclusione, ossia la pena base per il delitto associativo ridotta per effetto del rito abbreviato, mentre in realtà la pena base da considerare è quella di anni undici di reclusione, ciò in quanto al ricorrente era stata contestata ed applicata la recidiva reiterata specifica. Appare, infatti, del tutto pacifico il principio sancito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti ed altro, Rv. 255347, secondo il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. 58 k Ne deriva, conclusivamente, che nel caso in esame la pena base inflitta al OC EN era quella di anni undici di reclusione, in considerazione della circostanza aggravante della recidiva contestatagli, pena che, ridotta per effetto del rito abbreviato con cui era stato definito il processo, va quantificata in anni sette mesi quattro di reclusione;
pertanto la pena inflitta al ricorrente, all'esito degli aumenti per la continuazione individuati dalla Corte territoriale, risulta pari ad anni venti mesi quattro di reclusione e, quindi, evidentemente inferiore al triplo della pena base, ossia anni ventidue, nel pieno rispetto dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen. Il ricorso del OC EN classe 1952 va, quindi, rigettato.
4. Il ricorso di OC EN classe 1986 Il OC EN, nato nel 1986, era stato condannato in primo grado per vari delitti di estorsione sia consumata che tentata, pluriaggravati, in concorso con altri coimputati, meglio individuati ai capi P), C1) - esclusa la continuazione interna , D1), G1) - esclusa la continuazione interna -, I1), L1), O1), R1), U1), V1), A2) esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, G2), V2) - esclusa - l'aggravante delle più persone riunite -, con la continuazione, alla pena di anni diciotto mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. La Corte d'Appello ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 25/09/2012 della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 08/02/2013, e sulla pena inflitta da tale sentenza - pari ad anni sei mesi otto di reclusione - ha apportato un aumento di anni diciotto di reclusione - pari ad anni uno mesi sei per ciascuna delle dieci estorsioni consumate e pari ad anni uno per ciascuna delle tre estorsioni tentate di cui al presente processo.
4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla ricostruzione delle vicende di cui ai capi di imputazione ascritti al OC, le doglianze difensive appaiono replicare le medesime considerazioni poste a fondamento del gravame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che per il capo C1) alle pagg. 109-112, per il capo D1) alle pagg. 164 e segg., per il capo 11) alle pagg. 117 e segg, per il capo L1) alle pagg. 172 e 173, per il capo 01) alle pag. 173-175, per il capo R1) alle pagg. 126-128, per il capo V1) alle pagg. 130- 133, per il capo A2) alle pagg. 133-135, per il capo V2) alle pagg. 187-190, per i capi G1), U1), G2), rispettivamente, alle pagg. 114-116, 178-180, 185-186 offre una ricostruzione delle vicende ed una valutazione delle fonti di prova del tutto scevre da lacune ed incongruenze logiche e, pertanto, del tutto insindacabile in sede di legittimità. La difesa, al contrario, nella medesima ottica argomentativa del giudizio di appello, ha formulato perplessità in ordine all'attendibilità dei collaboratori di 59 f giustizia, alla presunta carenza di riscontri, alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese ed altre argomentazioni in fatto, che involgerebbero, da parte di questa Corte, una conoscenza ed una rielaborazione critica degli atti di istruttoria dibattimentale, del tutto estranee alla struttura ed alle funzioni del giudizio di legittimità.
4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente l'imputazione di cui al capo P), va rilevato che alle pagg. 58 e segg. della sentenza impugnata la Corte territoriale ha dimostrato che la persona offesa non fosse affatto teste de relato, con argomentazioni del tutto pretermesse dalla difesa. In particolare la persona offesa ZA VA, secondo quanto riportato in sentenza, aveva personalmente interloquito con il OC EN, classe 1986, con il quale aveva raggiunto un accordo per il pagamento di un'estorsione di euro 400,00, a fronte della iniziale richiesta di euro 700,00/800,00; il colloquio era avvenuto nel piccolo ufficio del distributore di benzina, alla presenza del dipendente OC IR, che inizialmente aveva formulato la richiesta estorsiva, e che poi aveva riferito alla persona offesa soprannome del ricorrente, ossia "M NE;
in ogni caso il ZA VA ha riconosciuto in foto i suoi interlocutori, tra cui il OC EN, classe 1986, specificando di non aver dubbi sul riconoscimento anche perché il OC EN si era recato da lui anche in altra occasione, in cui egli parimenti lo aveva riconosciuto, benché indossasse un casco da motociclista.
4.3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto nuovo, in quanto la difesa con il gravame appello non si era affatto doluta della modalità del riconoscimento fotografico. Detta doglianza, quindi, costituisce un motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). In ogni caso il motivo risulta anche generico, in quanto con esso si presuppone, da parte di questa Corte di legittimità, la conoscenza degli atti processuali da cui emergono le modalità del riconoscimento fotografico effettuato, atti che non vengono neanche allegati al ricorso, come sarebbe necessario in ossequio al principio di autosufficienza.
4.4. Per quanto riguarda il motivo di ricorso concernente la determinazione della pena, come già detto, la Corte, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, ha ritenuto più grave la pena di anni otto mesi quattro di reclusione irrogata con la sentenza emessa ex art. 442 cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Napoli in data 25/09/2012, irrevocabile in data 08/02/2013, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha aumentato detta pena e, 60 in ragione di anni due di reclusione per ciascun episodio in contestazione, ossia per sei episodi, pervenendo ad una pena di anni venti mesi quattro di reclusione. In relazione alla motivazione della sentenza impugnata circa i singoli aumenti di pena apportati per la continuazione in misura maggiore rispetto al primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, vanno ripetute le medesime argomentazioni già illustrate, sul punto, nella trattazione del ricorso del coimputato Di TO AN, laddove si è sottolineato che per evidenti ragioni di economia redazionale, determinate anche dal numero degli imputati appellanti, la Corte territoriale ha ritenuto di adottare una tecnica motivazionale omnicomprensiva sul punto, avendo esplicitato, alle pagg. 269 e 270 della sentenza, i criteri seguiti nella determinazione delle pene;
in particolare, sono state illustrate le ragioni per le quali si era ritenuto di accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, avendo la Corte territoriale ritenuto inadeguate le pene inflitte in primo grado in relazione alla gravità della vicenda processuale, ed avendo valutato la sussistenza di un divario tra gli elementi evidenziati dal primo giudice e le pene irrogate, non calibrate e non adeguate in riferimento ai medesimi elementi, descrittivi di un agguerrito contesto associativo, profondamente radicato nel contesto territoriale, con indubbia capacità di rinnovamento anche a fronte degli interventi giudiziari e, quindi, di pervasiva penetrazione nei settori dell'economia locale, senza soffrire battute di arresto nell'attuazione del programma criminoso. Anche in tal caso, come in quello del OC EN classe 1952, la Corte territoriale non ha specificamente individuato quale fosse il più grave reato sulla scorta del quale individuare la pena base, ma ha considerato come pena base l'intera pena inflitta con la sentenza irrevocabile in continuazione;
anche nel caso in esame, in relazione al OC EN classe 1986, con la citata sentenza irrevocabile era stato individuato quale fattispecie più grave quella di cui all'art. 416 bis, cod. pen., per la quale era stata individuata la pena di anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci di reclusione per l'estorsione tentata pluriaggravata, giudicata con la medesima sentenza, pena poi ridotta per il rito ad anni sei mesi otto di reclusione. Benché la Corte territoriale non abbia esplicitato espressamente che la pena più grave andava considerata quella per il delitto associativo di cui alla sentenza irrevocabile, ciò risulta palese ed evidente dalla scansione di calcolo della pena illustrata e, peraltro, è ammesso dalla stessa difesa nella illustrazione del ricorso. Ciò che, al contrario, risulta illegale è la quantificazione della pena, in quanto, come detto, la pena base sulla scorta della quale avrebbe dovuto essere calcolato l'aumento per la continuazione, era quella di anni sei di reclusione, pena risultante dalla riduzione per il rito abbreviato della pena base di anni nove di reclusione, individuata per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 61 bis cod. pen., da parte del ricorrente. Ne discende quindi che, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la pena complessiva non avrebbe potuto superare gli anni diciotto di reclusione, mentre la pena inflitta dalla Corte territoriale risulta pari ad anni venti mesi quattro di reclusione e, come tale, è pena illegale. Ne discende, quindi l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di OC EN classe '86, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame;
nel resto, per le motivazioni in precedenza illustrate, il ricorso va rigettato.
5. Il ricorso di OC MA Il OC MA risulta condannato in primo grado per il capo P) - tentata estorsione pluriaggravata in concorso alla pena di anni uno mesi sei di - reclusione ed euro 1.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dei Minori di Napoli in data 19/11/2010, irrevocabile il 27/05/2011. La Corte territoriale ha confermato la pena ritenendo già modesto l'aumento apportato.
5.1. In relazione al primo motivo di ricorso, vanno ribadite le considerazioni sul punto già illustrate per il coimputato OC EN classe 1986, in relazione al capo P), avendo la Corte territoriale, alle pagg. 58 e segg. della sentenza impugnata, dimostrato che la persona offesa non fosse affatto teste de relato, argomentazioni del tutto pretermesse dalla difesa;
in particolare, la Corte di merito ha ricordato che il OC MA si era presentato solo all'ultimo incontro con il ZA VA, al quale aveva dichiarato il suo nome, mentre il dipendente del ZA, OC IR, aveva poi specificato che si trattava del cugino, figlio dello zio IG;
il ricorrente era poi stato riconosciuto in foto dalla persona offesa. La motivazione della Corte di merito appare, quindi, del tutto esaustiva ed immune da censure logiche.
5.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata si limita ad affermare che l'aumento per la continuazione inflitto dal primo giudice era già ridotto, confermando la pena inflitta in primo grado. Detta pena era stata calcolata infliggendo, per la fattispecie sub P) della presente sentenza, la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza definitiva del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dei Minori del 19/11/2010, con rideterminazione della pena in complessivi anni sei mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. L'appello si era doluto del fatto che mentre il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dei Minori avesse irrogato per due estorsioni consumate una pena complessiva di anni due di reclusione, il Tribunale, al contrario, per una 62 fattispecie di tentata estorsione aveva applicato un aumento pari ad anni uno mesi sei di reclusione, il che appariva spropositato. Nonostante detta doglianza, la medesima difesa, in sede di ricorso, ha affermato che con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dei Minori di Napoli era stato applicato un aumento pari a mesi quattro di reclusione per una estorsione consumata, a titolo di continuazione. Indubbiamente va rilevato che né la Corte di merito né il Tribunale in primo grado abbiano indicato quale fosse la più grave fattispecie di reato da considerare per individuare la pena base, mentre la difesa, dal canto proprio, non ha prodotto la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dei Minori, per cui non potendosi richiedere alla Corte di legittimità di svolgere una - ricerca negli atti processuali finalizzata alla ricerca di detta sentenza che, per il principio di autosufficienza del ricorso, sarebbe stato onere della difesa allegare - alla luce della lettura della sentenza impugnata deve ritenersi che, ancorché con motivazione implicita, l'aumento di pena per il capo P) sia stato effettuato dalla Corte territoriale tenuto conto della circostanza che detta fattispecie, seppure contempli un tentativo di estorsione, sia stata realizzata attraverso condotte poste in essere in momenti diversi, tanto è vero che trattasi di una estorsione tentata continuata, e che, in ogni caso, la condotta risulta aggravata sia dalla pluralità di persone che dalla circostanza di cui all'art. 7 L. 203/1991; ne discende evidente, alla luce dell'aumento di pena inflitto per la continuazione con il capo P), che la Corte di merito abbia valutato, ancorché non esplicitandolo in motivazione, le indicate circostanze. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso del OC MA.
6. Il ricorso di PA TR Il PA TR era stato condannato in primo grado per il delitto associativo di cui al capo B) e per l'estorsione continuata pluriaggravata di cui al capo R), fatto ritenuto più grave, alla pena di anni undici mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;
su appello del pubblico ministero la Corte di merito ha rideterminato la pena in anni dodici di reclusione, ritenendo più grave la fattispecie di cui al capo B) art. 416 bis, commi 2 e 4, cod. pen. ed aumentando la pena di anni tre di reclusione per il capo R).
6.1. In relazione al primo motivo di ricorso, va detto che la motivazione offerta dalla Corte territoriale nell'ordinanza tempestivamente impugnata dalla difesa, appare coerente con la valutazione delle gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico richieste dall'art. 146 bis, lett. a), d. lgs. 271/1989, per disporre la partecipazione a distanza del dibattimento. Anzitutto occorre ricordare che appare sufficiente la ricorrenza di una sola delle situazioni alternativamente 63 indicate alle lettere a) e b) della norma citata, e la Corte di merito, nella specie, ha ritenuto la sussistenza della condizione di cui alla lettera a) ragioni di - sicurezza o di ordine pubblico dell'art. 146 bis citato, con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato, individuato come uno dei capi attuali del clan ON-PA; del tutto irrilevante appare la circostanza che il ricorrente non fosse stato condannato con sentenza irrevocabile per delitti associativi, non essendo detta circostanza contemplata dalla norma in esame, laddove, al contrario, il ruolo di capo di un'associazione a delinquere di stampo mafioso in corso di accertamento peraltro già affermato con sentenza di primo grado - può sicuramente costituire, unitamente agli elementi messi in rilievo dalla nota del DAP, circostanza qualificata che, anche implicitamente, involge valutazioni riferibili ad esigenze di sicurezza o di ordine pubblico;
6.2. Quanto ai successivi cinque motivi di ricorso, le doglianze difensive appaiono replicare le medesime considerazioni poste a fondamento del gravame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare alle pagg. 238 e segg. la Corte territoriale ha analizzato le fonti di prova in ordine alla partecipazione del PA TR alla compagine associativa ed al ruolo in essa rivestito, rinviando alle valutazioni del primo giudice in ordine al giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia ed alle considerazioni della stessa sentenza impugnata, contenute nella premessa illustrativa della vicenda processuale alle pagg. 37 e segg.; da detta motivazione, illustrativa anche delle specifiche doglianze difensive, deriva una ricostruzione logica del ruolo associativo del PA TR e delle sue funzioni direttive, che risulta del tutto immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Peraltro il ruolo direttivo svolto dal ricorrente risulta ampiamente descritto alla pag. 212 della sentenza di primo grado, la cui motivazione sul punto costituisce parte integrante di quella di secondo grado, alla luce del consolidato principio secondo cui le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, sentenza n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). Analoghe considerazioni vanno fatte per la ricostruzione della vicenda estorsiva pluriaggravata, relativamente alla quale con i motivi di ricorso si sottopone a questa Corte regolatrice una interpretazione alternativa del materiale probatorio già accuratamente esaminato dalla Corte di merito alle pagg. 76-98, secondo un'ottica del tutto estranea al giudizio di legittimità.
6.3. In relazione al settimo motivo di ricorso deve rilevarsi come il ricorrente risponda del delitto associativo con attribuzione di un ruolo apicale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 416 bis cod. pen., prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta 64 del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 2, sentenza n. 40254 del 12/06/2014, Avallone ed altri, Rv. 260444; Sez. 5, sentenza n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo ed altri, Rv. 258304). Ne deriva, quindi, che la doglianza del pubblico ministero concernente la congruità della pena implica, necessariamente, presupponendola logicamente, la doglianza circa l'erronea individuazione della più grave fattispecie criminosa, come individuata dal primo giudice, nel caso di specie, nella fattispecie estorsiva di cui al capo R). Ne deriva, quindi, che la Corte di merito, nella individuazione della più grave fattispecie criminosa, ha compiuto una operazione logicamente ed inestricabilmente connessa alla valutazione della congruità della pena, operazione, quest'ultima, che non può prescindere, nel caso di più reati in continuazione tra loro, dalla corretta individuazione della più grave fattispecie in concreto da individuare, potendosi incorrere, qualora si ritenesse il contrario, in una non corretta determinazione della pena;
la Corte territoriale, quindi, essendo stata investita dall'appello del pubblico ministero in ordine alla determinazione della pena nel suo complesso, ben può inquadrare i successivi passaggi del relativo calcolo nei corretti parametri valutativi, tra cui, ovviamente, risulta compreso anche quello inerente l' individuazione della più grave fattispecie tra i reati in continuazione.
6.4. Del tutto generico appare l'ultimo motivo di ricorso, atteso che in relazione alla concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., non si rinviene alcuna argomentazione specifica, dovendosi aggiungere, inoltre, che la Corte territoriale ha offerto una articolata motivazione sulla pena inflitta al ricorrente, avendo sottolineato di essersi attestata sul minimo edittale previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416 bis, commi 2 e 4, cod. pen. Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso di PA TR.
7. Il ricorso di NN AN Il NN AN era stato condannato in primo grado ad anni dieci mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui ai capi P) e G1) - esclusa la continuazione interna. A seguito di appello del pubblico ministero in ordine all'assoluzione del ricorrente dal delitto associativo sub B), e sulla congruità della pena - la Corte di merito ha fissato in anni sette di reclusione ed euro 1.500,00 di multa la pena per il più grave delitto di cui al capo G1), aumentata di mesi dieci di reclusione ed euro 250,00 di muta per ciascuna delle due aggravanti dell'art. 7 L. 203/1911 e 99, comma 4, cod. pen., quindi ha aumentato detta pena di anni due di 65 reclusione ed euro 1.000,00 di multa per ciascuno dei due delitti satelliti di cui ai capi P) e B).
7.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va ricordato che la motivazione dell'atto di gravame del pubblico ministero, come detto, aveva ad oggetto la mancata affermazione di penale responsabilità del ricorrente in relazione al delitto sub B), su cui non è stata effettuata alcuna osservazione da parte della difesa, in sede di ricorso per cassazione, a seguito dell'accoglimento del gravame da parte della Corte di merito. Quanto alle doglianze sulla determinazione della pena, la Corte di merito ha ampiamente motivato, a pag. 252 e 253 della sentenza impugnata, in relazione alle argomentazioni offerte dal pubblico ministero, avendo pertanto offerto una motivazione ineccepibile sull'ammissibilità dell'interposto gravame.
7.2. Quanto alla determinazione della pena base, va ricordato che la Corte di Appello ha confermato la stessa pena individuata dal primo giudice, mentre ha operato solo sugli aumenti per le aggravanti e per la continuazione. In relazione alla motivazione della sentenza impugnata circa i singoli aumenti di pena apportati per la continuazione in misura maggiore rispetto al primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, vanno ripetute le medesime argomentazioni già illustrate, sul punto, nella trattazione del ricorso del coimputato Di TO AN, laddove si è sottolineato che per evidenti ragioni di economia redazionale, determinate anche dal numero degli imputati appellanti, la Corte territoriale ha ritenuto di adottare una tecnica motivazionale omnicomprensiva sul punto, avendo esplicitato, alle pagg. 269 e 270 della sentenza, i criteri seguiti nella determinazione delle pene;
in particolare, sono state illustrate le ragioni per le quali si era ritenuto di accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, avendo la Corte territoriale ritenuto inadeguate le pene inflitte in primo grado in relazione alla gravità della vicenda processuale, ed avendo valutato la sussistenza di un divario tra gli elementi evidenziati dal primo giudice e le pene irrogate, non calibrate e non adeguate in riferimento ai medesimi elementi, descrittivi di un agguerrito contesto associativo, profondamente radicato nel contesto territoriale, con indubbia capacità di rinnovamento anche a fronte degli interventi giudiziari e, quindi, di pervasiva penetrazione nei settori dell'economia locale, senza soffrire battute di arresto nell'attuazione del programma criminoso. Nel caso del NN AN, in ogni caso, l'aumento operato dalla Corte territoriale per le aggravanti di cui all'art. 7 L. 203/1991 ed all'art. 99, comma 4, cod. pen. è corretto, perché detto aumento avrebbe potuto essere, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., al massimo di un altro terzo, essendo stata considerata come più grave circostanza ad effetto speciale quella di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., e quindi, in concreto pari ad anni due mesi otto di 66 reclusione ed euro 500,00 di multa, per cui l'aumento di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa - che risulta dai due aumenti per le citate circostanze aggravanti – risulta del tutto legale. Quanto all'aumento di pena per il capo P), va osservato come esso descriva una fattispecie di estorsione sicuramente tentata, ma anche continuata;
inoltre va considerato che la individuazione della pena va operata in relazione a ciascun imputato in maniera da considerare la specifica condotta tenuta dal singolo e le ulteriori variabili, costituite dalle personali condizioni individuate ai sensi dell'art. 133 cod. pen., il che rende evidente come, pur a fronte di fattispecie astrattamente di pari o similare gravità, la pena vada individuata in base ad elementi individualizzanti non riducibili ad una cumulativa applicazione a soggetti diversi. Ciò senza considerare che il primo giudice, in relazione al capo P), aveva aumentato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per cui l'aumento di pena apportato dalla Corte di merito risulta di misura inferiore di ben otto mesi e di euro 500,00 di multa, circostanza rispetto alla quale non sembra che il ricorrente abbia ragioni di doglianza. Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso del NN AN.
8. Il ricorso di NU NZ Lo NU NZ risulta in primo grado condannato per i delitti di cui ai capi B), R) - esclusa la continuazione -, U) - esclusa la continuazione e l'aggravante delle persone riunite D1), P1), alla pena di anni undici mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ritenuta la continuazione e il reato di cui al capo D1) quale più grave fattispecie. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha fissato la pena base per il reato sub D1) in anni otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, aumentata di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per le altre aggravanti ad effetto speciale ex art. 7 L. 203/1991 e recidiva - reiterata -,ulteriormente aumentata per la continuazione con le altre quattro fattispecie di reato di complessivi anni otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ragione di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuna di esse.
8.1. Quanto al primo motivo di ricorso, non possono che replicarsi le considerazioni già svolte per i precedenti ricorrenti circa la scelta di tecnica motivazionale cumulativa, da parte della Corte territoriale, in ordine all'esame delle doglianze del pubblico ministero, svolto alla pag. 265 e 268 della sentenza impugnata, dimostrativa dell'analiticità dell'impugnazione stessa, e la impossibilità, da parte di questa Corte di legittimità, di valutare direttamente 67 l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero indirizzata alla Corte di merito.
8.2. In ordine alla determinazione della pena, va osservato che il delitto più grave è stato individuato dai giudici di merito in quello sub D1), per il quale non era stata affatto esclusa l'aggravante delle più persone riunite che, invece, era stata esclusa solo per il capo U), per cui il motivo di ricorso è, evidentemente, basato su di una affermazione erronea. L'aumento di pena apportato dalla Corte territoriale in relazione alle altre circostanze aggravanti ad effetto speciale risulta, poi, corretto in quanto applicato nei limiti del terzo, ossia nella misura di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa a fronte della pena base, pari ad anni otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
8.3. In relazione alle questioni sollevate in ordine all'attendibilità delle persone offese, ST AN e ST NZ, va ricordato che la Corte territoriale, alla pag. 81 della sentenza impugnata, ha ricordato come le predette persone offese avessero reso dichiarazioni in dibattimento, per cui le fonti di prova erano costituite dalle suddette dichiarazioni e non dai verbali di denunzia né dalle s.i.t. rese dagli ST nel corso delle indagini preliminari, con conseguente esclusione di qualsivoglia inutilizzabilità della prova formatasi in dibattimento, anche senza considerare come le dette persone offese avessero escluso ogni forma di pressione irregolare esercitata dai Carabinieri, al di là della fisiologica pressione esercitata dopo il rinvenimento dell'ordigno inesploso davanti all'esercizio commerciale affinché i titolari sporgessero denuncia, peraltro mai sfociata in atti quali il sequestro del negozio o consimili, essendo il negozio rimasto chiuso solo in seguito all'impegno degli ST in caserma, non avendo gli stessi neanche in passato lasciato la gestione del negozio ai dipendenti, anche per il timore di patire ulteriori ritorsioni. Quanto alla inutilizzabilità prospettata dalla difesa per violazione dell'art. 64 cod. proc. pen., la Corte territoriale, alla pag. 84 della sentenza, ha rilevato come detta norma si applichi al'interrogatorio dell'indagato/imputato, qualità mai rivestita dalle persone offese ST AN e ST NZ;
essi, infatti, avrebbero, al più, potuto rendere dichiarazioni contrastanti alla polizia giudiziaria, il che, tuttavia, non li avrebbe resi automaticamente sottoposti ad indagini per favoreggiamento personale, dovendosi comunque ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., considerate le particolari condizioni degli ST, che avevano appena subito un attentato dinamitardo ai danni del loro esercizio commerciale. I motivi di ricorso sul punto appaiono meramente reiterativi delle doglianze già poste a fondamento dell'appello e non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata sulle dette questioni. 68 Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso dello NU NZ.
9. Il ricorso di ON AR L'ON AR era stato condannato in primo grado per il delitto di cui al capo F2) alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte di Appello, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 12/02/2010 - delitto ex art. 416 bis, cod. pen. ha rideterminato la pena ritenendo più grave la fattispecie estorsiva, e - specificando che il primo giudice, per detta ultima fattispecie, aveva applicato la pena dell'estorsione semplice, pur non avendo escluso l'aggravante delle più persone riunite - ha considerato fattispecie più grave l'estorsione, ha accolto l'appello del pubblico ministero ed ha fissato la pena in anni sette mesi sei di reclusione ed euro 1.880,00di multa, aumentata ex art. 7 L. 203/1991 di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ulteriormente aumentata di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa a titolo di continuazione con la sentenza di condanna definitiva. Di seguito vengono esaminati i motivi contenuti in entrambi i ricorsi presentati nell'interesse dell'ON AR, sia quello a firma del difensore che quello presentato personalmente dall'imputato.
9.1. Quanto al primo motivo di ricorso, non possono che replicarsi le considerazioni già svolte per i precedenti ricorrenti circa la scelta di tecnica motivazionale cumulativa, da parte della Corte territoriale, in ordine all'esame delle doglianze del pubblico ministero, svolto alla pag. 265 e 268 della sentenza impugnata, dimostrativa dell'analiticità dell'impugnazione stessa, e la impossibilità, da parte di questa Corte di legittimità, di valutare direttamente l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero indirizzata alla Corte di merito.
9.2. Quanto ai motivi di ricorso sulla determinazione della pena, va anzitutto chiarito che, in riferimento all'esclusione dell'aggravante delle persone riunite contestata al capo F), si evince dalla motivazione del primo giudice, a pag. 147 della sentenza, che detta circostanza aggravante non fosse stata affatto esclusa, benché nel dispositivo risulti menzionata l'esclusione espressamente dell'aggravante stessa. Un primo aspetto da considerare è quello derivante dal fatto che la sentenza di primo grado pur palesando una contraddizione tra la motivazione ed il - dispositivo quanto alla indicata circostanza aggravante ha comunque calcolato la pena per il delitto sub F) di estorsione aggravata in riferimento alla pena dell'estorsione semplice, circostanza di cui il pubblico ministero non si è affatto doluto, avendo egli lamentato solo la non congruità della pena, senza però affrontare il problema dell'aggravante. 69 La Corte territoriale, a sua volta, ha ritenuto la motivazione del primo giudice prevalente sul dispositivo, ed ha, pertanto, considerato più grave la fattispecie estorsiva, ai fini della individuazione del delitto più grave per il calcolo della continuazione. Leggendo la sentenza del 12/02/2010 relativamente alla cui - contestazione ex art. 416 bis, cod. pen., é stata ritenuta la continuazione - va rilevato, tuttavia, come non appaia affatto chiaro se all'ON AR fosse stato ascritto il ruolo di capo e promotore;
infatti nella enunciazione del titolo di reato era citato il secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen., ma nella descrizione della condotta specificamente ascritta all'ON, gli si attribuiva solo il ruolo di partecipe. In ogni caso l'associazione a delinquere di cui alla citata sentenza era stata considerata associazione armata, per cui la forbice edittale relativa alla pena era quella compresa tra anni sette ed anni quindici di reclusione, ciò in quanto all'ON AR era stata contestata la condotta fino al 24 aprile 2008, con conseguente applicazione della normativa vigente ratione temporis, ossia la legge n. 251 del 2005. Ne consegue che, anche volendo considerare l'estorsione ai sensi dell'art. 629, comma 1, cod. pen., aggravata solo ex art. 7 I. 203/1991, la pena edittale per detta fattispecie sarebbe compresa tra anni sette e mesi sei di reclusione ed anni quindici di reclusione, oltre multa, per cui detta fattispecie di reato risulterebbe comunque fattispecie più grave rispetto a quella di cui all'art. 416 bis, cod. pen. Resta, quindi, solo il problema inerente la possibilità, per la Corte di Appello, di poter procedere, anche in assenza di uno specifico motivo di gravame del pubblico ministero, a qualificare l'estorsione come aggravata dalle più persone riunite, dando prevalenza alla motivazione del primo giudice, in contrasto con il dispositivo e con la individuazione della pena. Ritiene questa Corte che al quesito debba darsi necessariamente risposta negativa, sia alla luce del reiterato principio per cui, in caso di contrasto, debba prevalere il dispositivo sulla motivazione, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Sez. 2, sentenza n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717), sia in quanto la circostanza del reato pur non essendo essenziale al perfezionamento della - fattispecie -, una volta che si sia verificata quale elemento accidentale, nondimeno risulta partecipare del tessuto fattuale della concreta fattispecie, così come manifestatasi nella vicenda storica, divenendo, quindi, parte essenziale della struttura della fattispecie stessa come verificatasi. Ne deriva, quindi, che la sua rilevanza, come sin qui delineata, impedisce di poter modificare la pena in conseguenza della valutazione positiva o negativa circa la sua sussistenza, in carenza di uno specifico motivo di gravame sul punto da parte del pubblico ministero, ciò in quanto l'assenza di doglianza implica il definitivo cristallizzarsi 70 della concreta manifestazione del reato nelle sue componenti fattuali essenziali, sia in considerazione della loro struttura ontologica sia in considerazione del loro concreto verificarsi. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, per la rideterminazione della pena. La Corte, in sede di rinvio, dovrà adeguarsi, nella rideterminazione della pena, ai criteri più volti ribaditi da questa Corte di legittimità in tema di reato continuato, secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata ed all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse;
in ogni caso, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U., sentenza n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti ed altro, Rv. 255347 e Rv. 255348). Tuttavia, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, come nel caso in esame, il citato principio affermato dalle Sezioni Unite non può essere integralmente applicato, in quanto la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 2, sentenza n. 935 del 23/09/2015, dep. 13/01/2016, Vella ed altri, Rv. 265733; Sez. 6, sentenza n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli ed altri, Rv. 264582).
9.3. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, lo stesso va rigettato, richiamandosi integralmente le medesime considerazioni già svolte in relazione al ricorrente NU NZ al punto sub 8.3., apparendo peraltro il motivo pedissequamente reiterativo del gravame. In particolare, va aggiunta la considerazione che la Corte territoriale ha già offerto una congrua motivazione, immune da censure logiche, alla pag. 155 e segg. della sentenza impugnata, laddove, nell'esaminare i motivi di gravame, ha ricordato che lo ST AN avesse indicato l'ON AR come il soggetto che era costantemente presente nell'abitazione del Di RT GI nelle occasioni in cui egli vi si recava per consegnare le somme a lui estorte, dall'anno 2005, mentre il collaboratore di giustizia UD AU aveva indicato, all'udienza del 23/05/2012, l'ON AR come mandante della richiesta 71 ん estorsiva unitamente al Di RT GI;
la Corte territoriale ha ritenuto il collaboratore attendibile, in quanto autoaccusatosi di reati gravissimi, laddove le imprecisioni registrate nelle sue propalazioni ben si spiegavano con la vastità del fenomeno criminale riferito, avendo egli descritto decine di episodi estorsivi, peraltro in maniera conforme al narrato delle persone offese;
quindi, ribadendo le motivazioni sul punto del primo giudice, la Corte di merito ha ritenuto che lo UD AU avesse decisamente individuato l'ON AR quale elemento di spicco del clan e mandante di estorsioni, per cui in detta chiave di lettura doveva, necessariamente, interpretarsi la presenza del ricorrente, come descritta dallo ST AN. 10. Il ricorso di Di RT GI a firma dell'Avv.to Vannetiello Il ricorrente Di RT GI in primo grado era stato dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi B) ed F2), esclusa l'aggravante delle persone riunite e, ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni undici di reclusione. La Corte territoriale ha ritenuto la continuazione tra i detti fatti e quelli di cui alla sentenza del 24/02/2010, con cui il ricorrente era stato condannato per una tentata estorsione pluriaggravata, e lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione, ritenuto più grave il delitto sub B). 10.1. In ordine al ruolo di capo e promotore del Di RT GI, la motivazione della sentenza impugnata, alle pag. da 217 a 224, appare del tutto ineccepibile dal punto di vista della consequenzialità logica, avendo la Corte esaminato le propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU che aveva indicato il Di RT GI come il percettore del provento dell'estorsione di cui al capo F2), unitamente all'ON AR -, del collaboratore IO che, tra l'altro, aveva individuato il Di RT specificamente AN - come capo della compagine, preposto al settore delle estorsioni -, del collaboratore VI AN componente del gruppo criminale contrapposto - che, tuttavia, aveva dichiarato circostanze analoghe - valutandole in relazione alla loro convergenza, oltre che alla luce degli ulteriori riscontri, ossia la vicenda estorsiva di cui al capo F2). Le doglianze della difesa in ordine a detto snodo motivazionale sono articolate attraverso una critica della valutazione di coerenza e di attendibilità dei collaboratori di giustizia formulata dalla Corte di merito, attraverso la citazione di singoli passaggi delle propalazioni, ritenute contraddittorie tra loro, ed attraverso il deposito, a ridosso della data della celebrazione dell'udienza innanzi a questa Corte, dei verbali integrali delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. A parte la necessità di precisare che il principio di autosufficienza del ricorso implica logicamente che la documentazione allegata debba essere depositata 72 contestualmente al ricorso medesimo, costituendo parte integrante di esso, non essendo ammissibile un deposito "rateizzato" del ricorso, a maggior ragione quando la documentazione integrativa dei motivi sia estremamente corposa, va inoltre ricordato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata, non potendo esondare dai limiti cognitivi di cui agli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito;
l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha, pertanto, un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Ne deriva che la descritta metodologia difensiva, finalizzata alla rivalutazione dell'intero compendio probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, e, quindi, mirante alla proposizione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, si risolve in una critica al giudizio valutativo del fatto cui il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame delle prove dichiarative, pur non essendo affatto proponibili, quale mezzo di ricorso, le doglianze relative alla valutazione delle prove, soprattutto laddove esse implichino, come nel caso in esame, la soluzione di presunti contrasti tra le propalazioni dei collaboratori di giustizia e l'indagine sulla loro attendibilità, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. A ciò va aggiunto che il canone di specificità del ricorso richiede, a maggior ragione nel caso di doppia conforme, la focalizzazione su questioni specifiche che siano in grado di scardinare l'intera tenuta probatoria, piuttosto che la diffusa critica con cui si mira ad evidenziare le fisiologiche divergenze tra i collaboratori, peraltro già vagliate dalla sentenza impugnata, nello specifico passaggio motivazionale concernente l'attendibilità dei singoli propalanti. 10.2. Sulla scorta di analoghe considerazioni, alla luce della motivazione congrua ed immune da vizi logici fornita dalla sentenza impugnata alle pagg. 144 e segg., va rigettato anche il motivo di ricorso relativo alla vicenda estorsiva di cui al capo F2), relativamente alla quale, peraltro, il ricorso appare estremamente generico ed altresì non autosufficiente. 10. bis. Il ricorso personale del Di RT GI 73 10 bis.
1. Il primo motivo del ricorso in esame appare fondato. In ordine alla determinazione della pena effettivamente non si rinviene, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna motivazione esplicativa delle ragioni per le quali siano stati attribuiti, a titolo di continuazione, anni due di reclusione per un tentativo di estorsione ossia quello contestato con la - sentenza posta in continuazione - ed anni uno di reclusione per un'estorsione consumata, continuata, ossia quella di cui al capo F2) della presente sentenza. Come noto, costituisce ius receptum il principio più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, sentenza n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia ed altro, Rv. 238851). Nel caso in esame la palese incongruenza del calcolo della pena, disomogeneo in relazione agli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, con modalità del tutto sperequata in riferimento alla gravità dei reati, appare del tutto privo di sostegno motivazionale, con conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. 10 bis.
2. Il secondo motivo di ricorso appare infondato. Quanto alla prima questione prospettata, va osservato che in relazione all'attendibilità delle persone offese ST NZ e ST AN, la Corte territoriale, alla pag. 159, richiamando la motivazione afferente la fattispecie di cui al capo R), ha ricordato come le predette persone offese avessero reso dichiarazioni in dibattimento, per cui le fonti di prova erano costituite dalle suddette dichiarazioni e non dai verbali di denunzia né dalle s.i.t. rese dagli ST nel corso delle indagini preliminari, con conseguente esclusione di qualsivoglia inutilizzabilità della prova formatasi in dibattimento, anche senza considerare come il predetti avessero escluso qualsivoglia forma di pressione irregolare esercitata dai Carabinieri al di là della fisiologica pressione esercitata dopo il rinvenimento dell'ordigno inesploso davanti all'esercizio commerciale, al fine di convincerli a denunziare l'attentato, peraltro mai sfociata in atti quali il sequestro del negozio o consimili, essendo il negozio rimasto chiuso solo in seguito all'impegno di ST AN e ST NZ in caserma, non avendo 74 gli stessi neanche in passato lasciato la gestione del negozio ai dipendenti, anche per il timore di patire ulteriori ritorsioni. Quanto alla inutilizzabilità prospettata per violazione dell'art. 64 cod. proc. pen., la Corte territoriale, alla pag. 159 della sentenza, richiamando sempre la motivazione relativa al capo R), avente ad oggetto la medesima questione, ha rilevato come detta norma si applichi all'interrogatorio dell'indagato/imputato, qualità mai rivestita dalle persone offese ST AN e ST NZ;
essi, infatti, avrebbero, al più, potuto rendere dichiarazioni contrastanti alla polizia giudiziaria, if che, tuttavia, non li avrebbe resi automaticamente sottoposti ad indagini per favoreggiamento personale, dovendosi comunque ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., considerate le particolari condizioni degli ST, che avevano appena subito un attentato dinamitardo ai danni del loro esercizio commerciale. Detta motivazione appare immune da censure logiche, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso. 11. Il ricorso di GI FA Il GI FA è stato condannato in primo grado per la fattispecie estorsiva di cui al capo U1), ed in secondo grado la Corte di merito, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ne ha affermato la penale responsabilità anche per il delitto associativo di cui al capo A), ritenuta la continuazione. La Corte territoriale, inoltre, ha negato la sussistenza del vincolo della continuazione con altra, precedente tentata estorsione, di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 22/03/2006, irrevocabile in data 15/02/2007, affermando che detta tentata estorsione risultava commessa nel marzo 2004, circa tre anni prima l'estorsione di cui al presente processo, e quindi niente affatto in epoca prossima;
inoltre, il ricorrente era stato detenuto dalla fine del 2004 sino alla metà del 2006, per cui sebbene fosse indubbio che entrambi i fatti trovassero collocazione in un contesto associativo, non risultava in alcun modo che al momento della consumazione del primo tentativo di estorsione fosse programmabile o preventivabile in concreto la vicenda estorsiva di cui al presente processo. Detta motivazione appare logicamente non censurabile in sede di legittimità, non potendo, peraltro, la difesa dolersi del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra la tentata estorsione di cui alla sentenza irrevocabile e la fattispecie associativa di cui al capo A), richiesta non formulata con il gravame, in quanto il GI in primo grado non era stato condannato per il reato associativo, ed il ricorso non ha, sul punto, fornito alcuna specifica argomentazione. 75 Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso del GI FA. 12. Il ricorso di PA IR Il ricorrente PA IR era stato condannato in primo grado alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per l'estorsione di cui al capo F2), esclusa l'aggravante delle persone riunite e ritenuta la recidiva semplice. La Corte di merito, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha rideterminato la pena in anni sette mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, aumentata ad anni nove mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per l'aggravante ex art. 7 1. 203/1991. 12.1. Per quanto riguarda primo motivo di ricorso, va osservato che sia sentenza di primo grado che quella di appello hanno affermato che la persona offesa ST NZ aveva riferito che la consegna di denaro era stata effettuata varie volte presso l'abitazione di PA IR, sita nella via Moscardino come risulta a pag. 137 della sentenza di primo grado ed a pag. 145 della sentenza di appello -, e quindi, su domanda della difesa, aveva specificato che solo una volta egli aveva pagato direttamente a PA IR. In ogni caso le doglianze appaiono reiterative dei motivi di appello;
inoltre ci si duole espressamente del travisamento del fatto, doglianza chiaramente inammissibile in sede di legittimità. motivazione della sentenza impugnataA ciò va aggiunta la considerazione che appare del tutto immune da censure rilevabili in sede di legittimità: la Corte ha escluso che la difficoltà della persona offesa di ricordare il preciso momento in cui egli aveva pagato l'estorsione nelle mani del PA IR poteva tranquillamente spiegarsi con la difficoltà di collocare nel tempo uno specifico episodio, facente parte di una sequenza di episodi analoghi, a fronte del riconoscimento del PA IR in foto e delle dichiarazioni certe in ordine al verificarsi dell'episodio da parte dello ST NZ, le cui dichiarazioni sono state accuratamente vagliate dalla Corte territoriale, che ha analizzato specificamente anche la descrizione dell'immobile fatta dallo ST NZ, rilevando che le difformità tra detta descrizione e la struttura dell'abitazione del ricorrente ben poteva spiegarsi con lo stato di agitazione in cui versava la persona offesa allorquando si era recato presso l'abitazione del PA IR. Ciò senza contare che nell'elenco degli esercizi sottoposti ad estorsione, caduto in sequestro, era compresa anche la gioielleria ST. 12.2. Quanto alla rinnovazione del dibattimento, la Corte di merito ha chiaramente affermato come il riconoscimento effettuato con certezza da parte dello ST NZ, sia durante la fase delle indagini preliminari che durante il 76 dibattimento di primo grado, non rendeva affatto necessaria la rinnovazione del dibattimento sul punto;
detta motivazione appare più che esaustiva, avendo la Corte territoriale assolto all'obbligo motivazionale di dare conto dell'assenza di decisività dell'atto istruttorio richiesto dalla parte, evidenziandone la inidoneità ad inficiare la valenza del compendio probatorio già raccolto (Sez. 5, sentenza n. 15606 del 03/12/2014, dep. 15/04/2015, Cucinelli, Rv. 263259). 12.3. Parimenti esaustiva risulta, a pag. 152 della sentenza impugnata, la motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, valutata sulla scorta delle specifiche modalità esecutive dell'estorsione (convocazione della persona offesa presso l'abitazione degli estorsori che, inoltre, si presentavano nelle tre canoniche ricorrenze annuali, consapevolezza, da parte dello ST, della destinazione delle somme a soggetti facenti capo o comunque legati da vincoli di parentela con esponenti del clan ON-PA), nonché della natura oggettiva dell'aggravante, essendo pertanto del tutto irrilevante l'assoluzione del ricorrente dalla partecipazione alla fattispecie di cui all'art. 416 bis, cod. pen. 12.4. In relazione alla motivazione sulla determinazione della pena, non possono che ripetersi le medesime considerazioni operate in precedenza, in relazione ad analoghe doglianze da parte di altri coimputati, avendo la Corte di merito effettuato una scelta di metodologia redazionale, derivante dalla analogia delle posizioni trattate, con motivazione che, a pag. 269 della sentenza, dà comunque conto dei criteri seguiti. Quanto alle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., manca ogni argomentazione in ricorso sulle ragioni per la loro concessione, mentre l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, come si evince dal calcolo della pena in precedenza riportato, è stato effettuato in misura inferiore al terzo, ossia al minimo previsto, quindi in favor rei. Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso del PA IR. 13. Il ricorso di De CE MM L'imputato De CE MM era stato assolto dal Tribunale dall'estorsione di cui al capo B3). Il primo giudice aveva operato una valutazione delle dichiarazioni del teste EL IR direttore di vendita del supermercato Euroesse-in termini di attendibilità, rilevando, inoltre, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore UD AU, che aveva effettuato una chiamata in correità; inoltre il Tribunale aveva rifiutato di effettuare, ex art. 507 cod. proc. pen., la trascrizione di una captazione ambientale, come richiesto dal pubblico ministero nel corso della sua discussione, ritenendo tardiva detta richiesta. 77 La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la conclusione del primo giudice, disponendo la trascrizione della conversazione, aderendo alla richiesta del pubblico ministero effettuata con atto di appello, ed ha condannato il De CE MM, ritenendo tra l'altro, diversamente dal primo giudice, non attendibile il teste EL IR, pur non avendo provveduto alla rinnovazione dell'esame di detto teste ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 13.1. Con i primi due motivi di ricorso, intrinsecamente collegati tra loro, la difesa ha contestato che il compendio probatorio richiedesse necessariamente l'ulteriore atto istruttorio, ossia la trascrizione della conversazione ambientale intercettata in carcere tra il De CE IC ed i suoi familiari, tra cui l'imputato De CE MM. La Corte territoriale, nel valutare l'appello del pubblico ministero, ha rilevato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto tardiva la richiesta di trascrizione della conversazione captata, atteso che il potere di disporre di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ex art. 507 cod. proc. pen., se indispensabili per la decisione, può essere esercitata anche in relazione a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere ma non hanno richiesto, ed altresì in un momento diverso da quello previsto per la richiesta dei mezzi di prova, ossia anche ai sensi dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., in ragione della sua decisività per la definizione della posizione degli imputati De CE MM e PA AR;
pertanto ne ha disposto la trascrizione procedendo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sul punto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero. Detta motivazione appare del tutto immune da censure logiche, oltre che coerente con quanto affermato sul punto da questa Corte regolatrice in tema di effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento che, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231675; Sez. 5, sentenza n. 46689 del 30/06/2016, P.G. ed altro in proc. Coatti ed altri, Rv. 268671). 13.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso si fonda sulla ritenuta violazione di quanto sancito dalle Sez. U, con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, secondo cui "La previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - 78 implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado." Tuttavia una lettura attenta della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite consente di verificare che come peraltro si evince dalla stessa massima citata - - la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale sussiste nella misura in cui le dichiarazioni oggetto di difforme valutazione rispetto a quella del primo giudice abbiano assunto, nell'economia della decisione, una rilevanza decisiva. Ed infatti, sul punto occorre ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite citata ha dedicato un univoco passaggio motivazionale funzionale alla precisa delimitazione del concetto di prova decisiva: "Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative 'decisive' quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa 'proscioglimento-condanna'. Appaiono parimenti 'decisive' quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna. Non potrebbe invece ritenersi 'decisivo' un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944). Neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione 79 k giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124). Per contro non rileva, ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti 'ambiguità' o non necessiti di 'chiarimenti' o "integrazioni' (vedi invece, per tale limitazione, Sez. 3, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv. 256906), proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna." Applicando, quindi, il principio affermato dalle Sezioni Unite al caso in esame, non può non rilevarsi come la testimonianza di EL IR non abbia assunto, ai fini della decisione del giudizio di appello, il carattere della decisività. Ed infatti la Corte di merito, dopo aver ricordato che il predetto aveva riferito che in una sola occasione, nel Natale del 2007 o del 2008, egli aveva affidato al De CE MM l'incarico fiduciario di provvedere alla consegna della tangente, al fine di evitare la visita degli esattori presso il supermercato, fidandosi del predetto De CE in quanto dipendente del supermercato da oltre dodici anni e, pertanto, persona di fiducia;
che il De CE, pur avendogli manifestato le sue perplessità, dichiarando che in futuro non avrebbe più aderito a tale richiesta, era comunque fratello di un soggetto legato ad ambienti della criminalità, De CE IC, e, pertanto, aveva più facilità ad entrare in contatto con gli estorsori, non ha basato la propria decisione, di accoglimento dell'appello del pubblico ministero e di affermazione della penale responsabilità del De CE MM, unicamente o principalmente sulla diversa valutazione dell'attendibilità del EL IR, bensì su una circostanza del tutto estranea al compendio probatorio delineato all'esito del primo grado di giudizio, ossia il contenuto dell'intercettazione ambientale datata 12/02/2008, avente ad oggetto un colloquio registrato in carcere tra il detenuto De CE IC ed i suoi familiari. Detto colloquio, in realtà, ha costituito il riscontro qualificante alle propalazioni del collaboratore di giustizia UD AU, che in primo grado erano state ritenute prive di valenza probatoria in quanto sfornite di riscontri estrinseci. Come ricordato in sentenza, lo UD AU aveva riconosciuto in foto il De CE MM, ricordando che questi lavorava nel supermercato di piazza Trieste e che si occupava di riscuotere le somme pagate a titolo di estorsione, consegnandole poi al PA TR, tutte le volte in cui non si recava qualcun 80 altro direttamente a farsi consegnare dette somme, il che accadeva soprattutto per evitare il controllo dei Carabinieri;
il collaboratore, inoltre, aveva confermato l'ammontare dell'estorsione nella misura di euro 500,00 ogni quattro mesi, secondo quanto riferito anche dal titolare dell'esercizio, GE OB. Proseguendo, la Corte ha evidenziato come il collaboratore avesse fornito delle precise dichiarazioni autoaccusatorie avendo ammesso di aver partecipato alla vicenda quale esattore, non condividendo, pertanto, la svalutazione della congerie di riscontri già emersi all'esito del primo grado di giudizio: le modalità del fatto delittuoso, di cui le vittime avevano riferito solo a seguito di convocazione, l'ammontare della tangente, il rapporto di parentela esistente tra il De CE MM ed il PA TR e l'attività lavorativa del primo alle dipendenze del supermercato taglieggiato, oltre alla stessa versione ancorché - edulcorata del EL IR e dello stesso De CE MM. In tal senso, infatti, la Corte di merito ha chiarito come detti elementi di prova, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non dovessero essere autonomamente muniti di autonoma efficacia probatoria, laddove idonei, come nel caso in esame, a confermare l'attendibilità estrinseca del collaborante circa la sussistenza del fatto-reato e la responsabilità dell'imputato. In ogni caso, ha poi aggiunto la Corte di merito, definitiva conferma delle dichiarazioni del collaborante era stata offerta dall'intercettazione ambientale in precedenza indicata, oggetto di trascrizione nel corso del giudizio di appello, ed a cui è stata attribuita autonoma evidenza probatoria, dimostrativa del fatto che il De CE MM avesse stabilmente svolto il ruolo di intermediario in sostituzione o in alternativa degli altri esattori, traendo anche un personale profitto dai ratei che egli riscuoteva, in tal modo risultando dimostrata la coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta al raggiungimento degli scopi illeciti, e non certo per motivi di solidarietà con la persona offesa. In essa si faceva riferimento esplicito, da parte del De CE MM, alla consegna da lui effettuata il girono precedente della somma di euro 250,00, ricevuta dal suo direttore, destinata al fratello IC ed a LO, precisando altresì che detta somma avrebbe dovuto essere stata già consegnata a Natale. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che il colloquio, registrato il 12/02/2008 tra il De CE IC, tratto in arresto il 12/01/2008 ed i suoi familiari, tra cui il De CE MM coincideva con un periodo in - cui il PA AR era ancora in libertà, in quanto egli sarebbe stato tratto in arresto in data 21/02/2008, e consentiva di individuare precisamente, per l'univocità e la chiarezza dei riferimenti, PA AR nella persona indicata come LO, spesso citata dagli interlocutori. Ne discende come la Corte di merito non si sia basata sulla diversa valutazione della prova testimoniale del EL IR, ma sul contenuto della conversazione 81 intercettata, considerata, essa sì, prova decisiva e costituente riscontro estrinseco risolutivo alle propalazioni dello UD AU In tal senso appare evidente che il contributo del EL IR, se espunto dalla ricostruzione della vicenda, non avrebbe avuto alcuna rilevanza determinante ai fini della ricostruzione della stessa. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso del De CE MM. 14. ricorso di OC IR Il ricorrente OC IR è stato condannato in primo grado per i capi E1) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, 11), 01), T1) esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, V1) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, A2) esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, B2) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite e quella di cui all'art. 112 cod. pen. -, C2) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, D2), F2) esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, G2), H2) - esclusa l'aggravante delle più persone riunite -, V2), ritenuta la continuazione e considerato più grave il capo 11), alla pena di anni diciannove mesi sei di reclusione ed euro 8.750,00 di multa. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero sulla quantificazione della pena, nonché dell'appello della difesa, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 25/09/2012, irrevocabile in data 08/02/2013, rideterminando la pena, ritenuta più grave la vicenda associativa di cui alla sentenza irrevocabile, ed apportando, a titolo di aumento per la continuazione in riferimento ai delitti di cui al presente processo, la pena di anni diciotto di reclusione, nella misura di anni uno mesi cinque per ciascuna fattispecie di estorsione consumata e di anni uno di reclusione per la fattispecie di estorsione tentata, pervenendo alla pena complessiva di anni ventisette mesi quattro di reclusione. 14.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la difesa ha riproposto, per ciascun episodio delittuoso ascritto al OC IR, una versione alternativa della ricostruzione fattuale, basata su una diversa valutazione delle prove, reiterando specifiche argomentazioni trattate dalla Corte di merito, in quanto poste a base già dei motivi di gravame. In particolare, per il Capo E1), la motivazione si rinviene alle pag. 112-114 della sentenza impugnata;
per il capo I1) alla pag. pag. 117 e segg., con particolare riferimento alla pag. 125; per il capo T1) alle pag. 128-130 della sentenza impugnata;
per il capo V1) alla pag. 130; per il capo A2) alle pag. 133-135; per il capo B2) alle pag. 135-137; per il capo F2), con motivazione alle pag. 144-160 il motivo di appello, di cui il motivo di ricorso 82 appare pedissequa riproposizione, era stato ritenuto inammissibile;
per il capo 01), alle pag. 173-177 della sentenza impugnata;
per il capo C2), alle pag. 181- 183; per il capo D2), alle pag. 183-185; per il capo G2), alle pag. 185-186, in cui il motivo di appello era stato ritenuto inammissibile;
per il capo H2), alle pag. 186-187 della sentenza impugnata;
per il capo V2), alle pag. 187-190 della sentenza impugnata. Ne deriva che detta tecnica redazionale non può che cozzare con la struttura del giudizio di legittimità, considerato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata, non potendo esondare dai limiti cognitivi di cui agli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito;
l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha, pertanto, un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, sentenza n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Ne deriva che la descritta metodologia difensiva, finalizzata alla rivalutazione dell'intero compendio probatorio, e, quindi, volta alla proposizione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, si risolve in una critica al giudizio valutativo del fatto cui il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame delle prove dichiarative, pur non essendo affatto proponibili, quale mezzo di ricorso, le doglianze relative alla valutazione delle prove, soprattutto laddove esse implichino, come nel caso in esame, la soluzione di presunti contrasti tra le propalazioni dei collaboratori di giustizia e l'indagine sulla loro attendibilità, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. A ciò va aggiunto che il canone di specificità del ricorso richiede, a maggior ragione nel caso di doppia conforme, la focalizzazione su questioni specifiche che siano in grado di scardinare l'intera tenuta probatoria, piuttosto che la diffusa critica con cui si mira a sovvertire radicalmente l'intera e complessiva formulazione del giudizio di merito. 14.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che esso non faceva parte dei capi e dei punti della sentenza oggetto di impugnazione, costituendo, quindi, un motivo nuovo proposto per la prima volta in sede di legittimità e, come tale, inammissibile (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). 83 14.3. Per quanto riguarda le doglianze inerenti la determinazione della pena, va osservato che con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 25/09/2012, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., alla pena di anni nove di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni undici di reclusione, in applicazione del criterio di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. Per quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai singoli aumenti di pena apportati per la continuazione in misura maggiore rispetto al primo grado, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, vanno ripetute le medesime argomentazioni già illustrate, sul punto, nella trattazione del ricorso dei coimputati che hanno sollevato analoga doglianza, laddove si è sottolineato che per evidenti ragioni di economia redazionale, determinate anche dal numero degli imputati appellanti, la Corte territoriale ha ritenuto di adottare una tecnica motivazionale omnicomprensiva sul punto, avendo esplicitato, alle pagg. 269 e 270 della sentenza, i criteri seguiti nella determinazione delle pene;
in particolare, sono state illustrate le ragioni per le quali si era ritenuto di accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, avendo la Corte territoriale ritenuto inadeguate le pene inflitte in primo grado in relazione alla gravità della vicenda processuale, ed avendo valutato la sussistenza di un divario tra gli elementi evidenziati dal primo giudice e le pene irrogate, non calibrate e non adeguate in riferimento ai medesimi elementi, descrittivi di un agguerrito contesto associativo, profondamente radicato nel contesto territoriale, con indubbia capacità di rinnovamento anche a fronte degli interventi giudiziari e, quindi, di pervasiva penetrazione nei settori dell'economia locale, senza soffrire battute di arresto nell'attuazione del programma criminoso. Ciò che, al contrario, appare fondata, è la doglianza concernente l'aumento per la pena a titolo di continuazione, apportato, effettivamente, in misura maggiore al triplo della pena base considerata, in quanto con la sentenza irrevocabile, emessa a seguito di rito abbreviato, il OC IR, per il delitto associativo, aumentato per la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni undici di reclusione, pena che per rito deve essere quantificata in anni sette mesi quattro di reclusione. Appare, infatti, del tutto pacifico il principio sancito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti ed altro, Rv. 255347, secondo il quale in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Ne deriva, conclusivamente, che nel caso in esame la pena base inflitta al OC IR era quella di anni undici di reclusione, in considerazione della 84 circostanza aggravante della recidiva contestatagli, pena che, ridotta per effetto del rito abbreviato con cui era stato definito il processo, va quantificata in anni sette mesi quattro di reclusione;
pertanto la pena inflitta al ricorrente, all'esito degli aumenti per la continuazione individuati dalla Corte territoriale, risulta pari ad anni ventisette mesi quattro di reclusione e, quindi, evidentemente superiore al triplo della pena base, ossia anni ventidue, quindi al di fuori dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al OC IR, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame, ed il rigetto del ricorso, nel resto. 15. Il ricorso di PA ME La ricorrente PA ME era stata condannata in primo grado alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per la fattispecie estorsiva di cui al capo C3), escluse l'aggravante delle persone riunite e quella ex art. 112 cod. pen. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero sulla congruità della pena, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Sebbene il calcolo della pena effettuato dalla Corte di merito non sia stato correttamente effettuato in quanto risulta calcolata dapprima la pena base, quindi l'aumento ex art. 7 L. 203/1991 e, infine, la riduzione per il tentativo essendo stato considerato il tentativo come una circostanza attenuante piuttosto che come una fattispecie autonoma di reato, deve osservarsi che detta questione non risulta prospettata in ricorso e, in ogni caso, la pena, anche se calcolata secondo la corretta scansione, sarebbe stata sempre individuata in anni cinque di reclusione, considerando la pena base per la tentata estorsione pari ad anni tre mesi quattro di reclusione, pari quindi al minimo edittale, ed effettuando un aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 pari alla metà. 15.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che non sembra affatto che con i motivi di appello fosse stata prospettata la questione della desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. proc. pen.; ne deriva che il motivo risulta proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, come tale, risulta inammissibile per la violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità, sussistente quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate, ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisione ormai intangibili 85 per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto (Sez. 6, sentenza n. 12654 del 04/0/2015, Bonavita, Rv. 273713; Sez. 4, sentenza n. 7985 del 18/05/1994, Bentam ed altro, Rv. 199216). In ogni caso la Corte di merito aveva già richiamato, sul punto, la motivazione del primo giudice, rispetto alla quale i motivi di appello avevano solo osservato come apparisse strana la circostanza che la PA, dopo essersi rivolta alla AG ER IZ, non avesse più fatto ritorno presso l'esercizio commerciale;
detta argomentazione appare, evidentemente, generica e, come tale, insufficiente ai fini della prospettazione di un valido motivo di gravame, per cui il ricorso sconta la sostanziale genericità delle corrispondenti censure d'appello, che hanno trattato la questione in maniera del tutto aspecifica. 15.2. Quanto al secondo motivo, va detto che dalla motivazione della sentenza in ordine alla fattispecie ascritta alla ricorrente, a pag. 140, risulta come la persona offesa avesse avuto chiara percezione che la richiesta formulata dalla PA ME avesse natura estorsiva, alla luce del riferimento ai detenuti effettuato dalla predetta ed alla richiesta di pagamento della somma di euro 200,00 a settimana;
la Corte ha specificamente analizzato l'attendibilità della persona offesa con motivazione del tutto immune da censure logiche. Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso della PA ME. 16. Il ricorso di UD AU. Lo UD AU, collaboratore di giustizia, era stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi D1), E1), I1), L1), M1), N1), O1), Q1), R1), T1), Z1), Z2) e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta altresì la diminuente della collaborazione ex art. 8 L. 203/1991, era stata condannato, con la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1.220,00 di multa considerato più grave il capo D1). A seguito di appello, limitato alla sola determinazione della pena, la Corte territoriale, con motivazione alle pagg. 268-271 e 278 della sentenza impugnata, ha affermato che le circostanze attenuanti generiche erano state già generosamente concesse dal primo giudice, peraltro sulla base degli stessi parametri valutativi posti a base della circostanza attenuante della dissociazione, con indebita duplicazione di benefici. A ciò va aggiunto il rilievo che la circostanza di cui all'art. 8 L. 203/1991, come si evince dal calcolo della pena, era già stata applicata nella massima estensione. Ne discende che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena dà conto in maniera logica come detta pena non sia sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti, e come la scelta collaborativa 86 non possa obliterare l'oggettiva gravità dei fatti ascritti al ricorrente, non elisa dal contributo offerto alle indagini dalla dissociazione. Quanto alla circostanza di cui all'art. 8 L. 203/1991, essa è una circostanza attenuante, di cui non si tiene conto ai fini del calcolo della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. Il ricorso di UD AU va, pertanto, dichiarato inammissibile. 17. Il ricorso di PA AR Il ricorrente PA AR in primo grado era stato assolto dalla fattispecie estorsiva di cui al capo B3), mentre la Corte territoriale è giunta a conclusioni opposte, affermando la penale responsabilità del ricorrente sulla scorta delle medesime argomentazioni già esaminate nei confronti del ricorrente e coimputato nel medesimo delitto, De CE MM. 17.1. In relazione al primo motivo di ricorso, va detto che la motivazione offerta dalla Corte territoriale nell'ordinanza tempestivamente impugnata dalla difesa, appare coerente con la valutazione delle gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico richieste dall'art. 146 bis, lett. a), d. Igs. 271/1898 per disporre partecipazione a distanza del dibattimento. Anzitutto occorre ricordare che appare sufficiente la ricorrenza di una sola delle situazioni alternativamente indicate alle lettere a) e b) della norma citata, e la Corte, nella specie, ha ritenuto la sussistenza della condizione di cui alla lettera a) - ragioni di sicurezza o di ordine pubblico dell'art. 146 bis, citato, con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato, raggiunto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., con il ruolo di dirigente dell'associazione a delinquere;
del tutto irrilevante appare la circostanza che il ricorrente non fosse stato condannato con sentenza irrevocabile per delitti associativi, non essendo detta circostanza contemplata dalla norma in esame, laddove, al contrario, il ruolo di capo di un'associazione a delinquere di stampo mafioso in corso di accertamento può sicuramente costituire, unitamente agli elementi messi in rilievo dalla nota del DAP, circostanza qualificata che, anche implicitamente, involge valutazioni riferibili ad esigenze di sicurezza o di ordine pubblico. 17.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, non possono che richiamarsi le considerazioni già svolte in relazione alle medesime questioni proposte dal coimputato De CE MM, alle quali, per brevità, si opera rinvio. In aggiunta a quanto già osservato, ed in relazione alla specifica posizione del PA AR, anch'egli chiamato in correità dallo UD AU in relazione all'episodio estorsivo di cui al capo B3), occorre ricordare che la Corte territoriale 87 ha ripercorso il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IO VA che aveva delineato il ruolo direttivo del PA AR, - comunemente nominato LO, con il quale egli aveva interloquito subito dopo la sua scarcerazione, allorquando aveva cominciato ad occuparsi di estorsioni, e che gli aveva personalmente consegnato l'arma con la quale egli, in seguito, aveva commesso svariati omicidi deliberati, tra gli altri, dal PA AR, il quale, in ogni caso, si occupava anche del settore delle estorsioni e di quello degli stupefacenti VI IR che ne aveva descritto il ruolo - dirigenziale all'interno della compagine e la sua vicinanza al cugino De CE IC - VI PE - che aveva descritto il ruolo apicale svolto dal PA AR nel settore delle estorsioni ed ha rilevato come i controlli sul territorio - avessero spesso consentito di verificare la presenza del PA AR e del De CE IC a bordo di auto blindate;
ha inoltre considerato la condanna definitiva riportata dai predetti per un'estorsione in concorso e, infine, la condanna riportata dal PA AR per il delitto associativo alla pena di anni quindici di reclusione, a seguito di sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato. Fatta questa premessa, come già visto in relazione alla posizione del De CE MM, la Corte territoriale ha operato una complessiva valutazione delle propalazioni dello UD AU, alla luce delle trascrizione della conversazione captata in carcere nel febbraio 2008 tra il De CE IC ed i suoi familiari, in cui si menzionava spesso LO, identificato dalla Corte nel PA AR, cugino e sodale del De CE IC, già individuato dal collaboratore UD AU come il destinatario dei proventi estorsivi. La lunga ed articolata motivazione della Corte territoriale appare del tutto immune da censure logiche, risultando le doglianze difensive basate su una confutazione di aspetti della vicenda su cui la Corte di merito ha fornito una complessiva ricostruzione, che ha esaurientemente esaminato anche i passaggi oggetto delle argomentazioni contenute in ricorso. Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso di PA AR. 18. Il ricorso di D'NA AL. Il ricorrente D'NA AL in primo grado era stato condannato per l'estorsione sub M) - escluse la circostanza aggravante delle più persone riunite e quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e per la tentata estorsione sub N) esclusa la circostanza aggravante ex art. 7 L. 203/191 e quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. e, ritenuta la continuazione, la pena era stata determinata in anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. 88 La Corte di Appello, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha rideterminato la pena, partendo da anni sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il capo M), aumentata ex art. 7 L. 203/1991 di anni due di reclusione e euro 400,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione nella misura di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa. La Corte territoriale ha, quindi, aumentato la pena base da anni cinque di reclusione ad anni sette di reclusione ed ha incrementato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 da anni uno mesi otto di reclusione ad anni due di reclusione, ed ha, altresì, incrementato l'aumento per la continuazione da mesi quattro di reclusione ad anni uno mesi sei di reclusione. Il suddetto calcolo della pena, come descritto, appare del tutto corretto in riferimento al concorso delle circostanze aggravanti ed all'aumento per la continuazione, mentre per la motivazione cumulativa, in riferimento a tutti gli imputati per i quali è stato accolto l'appello del pubblico ministero, contenuta alle pagg. 268 e segg. della sentenza impugnata, non possono che richiamarsi le medesime considerazioni su detta specifica questione già svolte in relazione agli altri ricorrenti in precedenza esaminati. In ordine alla motivazione della sentenza in riferimento al capo M), contenuta a pag. 51, ed al capo N), contenuta a pag. 55, il ricorso appare reiterativo delle doglianze già poste a fondamento del gravame e, pertanto, generico. La Corte di merito, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato che lo NO, persona offesa del delitto di cui al capo M), era stato estremamente chiaro nel narrare l'accaduto, ed aveva riferito di conoscere bene il D'NA AL, a lui noto come il genero di PA AN, quest'ultimo ucciso in un agguato camorristico, e di sapere bene chi fosse il soggetto per conto del quale il ricorrente aveva effettuato la richiesta;
quanto allo AC, persona offesa del delitto sub N), la Corte territoriale aveva già rilevato l'assenza di argomenti di critica alla motivazione del primo giudice da parte dell'atto di appello sul punto, rilevando come il D'NA fosse ben a conoscenza delle minacce ricevute dallo AC il giorno precedente, dovendosi, quindi, ritenere intimamente connesso detto episodio alla richiesta del ricorrente, il quale, peraltro, aveva anche affermato che i due ragazzi che avevano interloquito con lo AC il giorno precedente avevano sbagliato a minacciarlo. A parte, quindi, la coerenza della motivazione rispetto all'impianto probatorio, va detto che la già valutata genericità del motivo da parte delle Corte territoriale non può che riverberare i suoi effetti, in termini di inammissibilità, sul ricorso per cassazione. Il ricorso del D'NA AL va, pertanto, dichiarato inammissibile. 89 Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di GI FA, UD AU, D'NA AL discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei predetti ricorrenti al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 2.000,000 in favore della Cassa delle Ammende. Dal rigetto dei ricorsi di OC EN classe '52, OC MA, De CE MM, PA AR, PA TR, Di TO AN, MO IR, NN AN, NU NZ, PA IR, PA ME, discende, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna dei predetti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero dello Sviluppo Economico, liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Associazione Antiracket Ercolano per la Legalità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
i ricorrenti vanno inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O.- S.O.S. IMPRESA, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv.to AL Motta, difensore antistatario;
i ricorrenti vanno altresì condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile F.A.I., liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.to Alfredo Nello;
i ricorrenti vanno, infine, condannati in solido, ad eccezione del De CE MM e del PA AR, alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili UN IE, FA GI, OZ IR, LL UM, liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.to Alfredo Nello;
OC EN classe 1952, OC EN classe 1986, UD AU, OC IR, NN AN, D'NA AL vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili FI SA, IO IC, De GA PE, AM OB, SC AN, TA AR, NO VA, liquidate in complessivi euro 6.600,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. to PE Granata, difensore antistatario;
i ricorrenti MO IR, PA ME, OC IR, OC EN classe 1952, OC EN classe 1986, vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili ZA VA, AG ER IZ, ON TT, NO MO, liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv.to Alberto Saggiomo, difensore antistatario. 90 g
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di ON AR, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di OC EN classe '86, OC IR e Di RT GI, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame;
rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara inammissibili i ricorsi di GI FA, UD AU, D'NA AL e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro 2.000,000 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta i ricorsi di OC EN classe '52, OC MA, De CE MM, PA AR, PA TR, Di TO AN, MO IR, NN AN, NU NZ, PA IR, PA ME, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Ministero dello Sviluppo Economico, che liquida in complessivi euro 4.200,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Associazione Antiracket Ercolano per la Legalità, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O.- S.O.S. IMPRESA, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell'Avv.to AL Motta, difensore antistatario;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile F.A.I., che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.to Alfredo Nello;
condanna i ricorrenti in solido, ad eccezione di De CE MM e PA AR, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili UN IE, FA GI, OZ IR, LL UM, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv.to Alfredo Nello;
condanna OC EN classe 1952, OC EN classe 1986, UD AU, OC IR, NN AN, D'NA AL in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalle parti civili FI SA, IO IC, De GA PE, AM OB, SC AN, TA AR, NO VA, che liquida in complessivi euro 6.600,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. to PE Granata, difensore antistatario;
condanna MO IR, PA ME, OC IR, OC EN 91 classe 1952, OC EN classe 1986, in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalle parti civili ZA VA, AG ER IZ, ON TT, NO MO, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avv.to Alberto Saggiomo, difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Lafolorvel Grazia Lapalorcia Rossella Catena Tothly Carey DEPOSITATA CARG addi 20 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carma 2 92 2