Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha operato alcuna specifica valutazione delle dichiarazioni poste a fondamento della sua decisione, ed egli, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica delle evidenze probatorie e interamente ignorate nel provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2014, n. 18456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18456 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/07/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1156
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 7475/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/03/2013 della Corte di Appello di Ancona;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Iacoviello RA Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore del ricorrente, avv. Massucci Walter, che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Ascoli Piceno sezione di San Benedetto del Tronto con sentenza del 13.10.2004 ha assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, perché il fatto non costituisce reato, LI RA dal delitto di calunnia per avere falsamente denunciato il 27.2.2000 ai Carabinieri di Porto d'Ascoli il furto di una sua autovettura Volkswagen Golf, in tal modo indirettamente accusando - pur sapendolo innocente - della sottrazione o del reato di ricettazione EL IO, che ne era divenuto legittimo proprietario e possessore.
La decisione, pur dando atto della accertata oggettiva falsità del fatto denunciato, ha ritenuto non sufficientemente dimostrata la consapevolezza del LI della non veridicità dei contenuti della sua denuncia ("...emergendo elementi che fanno pensare ad un raggiro del quale lo stesso sia stato vittima...").
2. Giudicando sull'impugnazione del pubblico ministero, dolutosi della sommarietà e delle incongruenze della decisione in un quadro probatorio privo di reali incertezze anche sulla mendace volontà accusatoria del prevenuto, la Corte di Appello di Ancona ha riconosciuto il LI colpevole dell'ascritto reato di calunnia, condannandolo - in concorso di attenuanti generiche - alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione. I giudici di appello hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato, rilevando l'inadeguata analisi da parte del Tribunale del compendio delle risultanze processuali, attestanti senza possibilità di equivoco la "piena consapevolezza dell'imputato della falsità della sua denuncia".
Conclusione cui la Corte distrettuale, muovendo dal dato storico dell'oggettiva inesistenza di un furto dell'auto Volkswagen di cui il LI ha lamentato il furto (evenienza di cui non dubita neppure il giudice di primo grado), è pervenuta con l'osservare - da un lato - che nel dicembre del 1999 il LI, deciso a disfarsi della vettura e dovendo recarsi per un periodo all'estero, ha dato incarico al suo conoscente ON di curare la vendita del veicolo. Incombente attuato dal ON, rivoltosi al venditore di auto TI ZZ, che al rientro in Italia del LI ha stipulato con costui il 21.12.1999 il contratto di vendita della vettura Golf, consegnandogli in pagamento due assegni bancari e ricevendo in consegna il veicolo.
Su tale conclamata emergenza, d'altro lato, nessun concreto rilievo, ha aggiunto la Corte dorica, può attribuirsi ai successivi passaggi di proprietà del veicolo. Dal TI a tale Biagiotti, da questi a tale Vinella, che infine l'ha venduta al EL, nel cui legittimo possesso la p.g. ha rinvenuto e sequestrato l'autovettura dopo la falsa denuncia del furto presentata dal LI. Non fosse altro perché l'imputato aveva, come emerso dai documenti versati in atti, già venduto regolarmente l'auto al TI, ricevendone in pagamento il pattuito prezzo. Di tal che nessuna questione è mai proponibile sulla deliberata volontà di calunnia, diretta o indiretta che sia (nei confronti del successivo proprietario EL), che ha sorretto la denuncia del LI. Denuncia che il LI presenta ad oltre due mesi di distanza dall'avvenuta vendita e consegna del mezzo, che soltanto lui stesso avrebbe potuto prelevare dal garage messogli a disposizione dall'amico Boni ove era custodita (e di cui soltanto esso LI aveva le chiavi).
3. Avverso l'illustrata sentenza di appello LI RA, con l'ausilio del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, adducendo con unico articolato motivo i vizi di legittimità di violazione di legge per erronea valutazione delle fonti di prova dichiarative e di contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.
3.1. La circostanza, che è alla base del giudizio di colpevolezza del ricorrente, della pacifica negoziazione nel dicembre 1999 della compravendita della Volkswagen Golf tra l'imputato e TI ZZ, le cui dichiarazioni testimoniali sono state ritenute senz'altro attendibili, meritava maggiore prudenza da parte della Corte di Appello, che avrebbe dovuto quanto meno rinvenire utili riscontri agli assunti dichiarativi del TI. Ciò soprattutto quando si rifletta che costui ha sostenuto una tesi che giovava alla sua posizione ("era stato proprio lui a dare il via ai passaggi irregolari dell'autovettura ed era chiaro che ogni malefatta andava imputata a lui"). Al riguardo i giudici di appello non hanno adeguatamente valutato la testimonianza di ON IE, "teste del tutto imparziale", che ha riferito di aver fatto provare al TI sia la Volkswagen Golf sia altra vettura Opel Sintra anch'essa del LI e che il TI, da lui accompagnato nel dicembre 1999 presso l'ufficio del LI (titolare di un'agenzia di assicurazioni), "appartatosi con il LI nell'ufficio di quest'ultimo" avrebbe in realtà acquistato l'auto Opel Sintra e non la Golf. Per altro non è stato acquisito alcun contratto di vendita che specificamente riguardi l'auto Golf (il dato desumibile dalle sole dichiarazioni del TI) e gli assegni di cui il TI ha prodotto copia concernono il pagamento della diversa vettura Opel Sintra.
3.2. Con motivi aggiunti depositati il 12.6.2014 il difensore dell'imputato ha altresì dedotto la violazione dell'art. 6 CEDU, sollevando la problematica della reformatio in peius in appello di una sentenza assolutoria di primo grado.
Il LI è stato condannato in secondo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove testimoniali raccolte nel dibattimento di primo grado ed apprezzate in senso liberatorio dal Tribunale. Ora, alla luce di note decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Dan
contro
LD, 5.7.2011; Hanu
contro
Romania, 4.6.2013; Kostecki
contro
Polonia, 4.6.2013), la Corte di Cassazione -coniugando il disposto dell'art. 6, par.
3-lett. d), CEDU ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e della regola del giudizio di condanna dell'assenza di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1) - ha affermato che il giudice di appello, quando intenda procedere ad una nuova o diversa valutazione di una prova orale già assunta in una precedente fase processuale, è tenuto a procedere ad una parziale rinnovazione dell'istruttoria, disponendo nel contraddittorio delle parti processuali la nuova escussione dei testimoni, delle cui dichiarazioni reputi possibile una diversa interpretazione rispetto a quella propostane dal precedente giudice (per tutte: Sez. 6, n. 16566, del 26.2.2013, Caboni, Rv. 254623). Incombente cui la Corte di Appello di Ancona non ha provveduto, così dando luogo ad una decisione meritevole di annullamento in sede di legittimità per violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione di LI RA deve essere rigettata per infondatezza degli esposti motivi (principali e aggiunti) di censura. Ciò non senza premettere, per completezza di analisi, che il reato di calunnia ascritto al ricorrente, deciso in primo grado con sentenza dell'8.10.2004, pur commesso nell'ormai remota data del 27.2.2000 non è attinto da causa estintiva prescrizionale, trovando applicazione nel caso di specie (in base alla norma transitoria dettata dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, come interpretata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393/2006) il regime dei termini di prescrizione disciplinato dal previgente art. 157 c.p. (termine massimo per il reato di cui all'art. 368 c.p. pari a quindici anni).
1.1. La doglianza (ricorso originario) afferente al merito valutativo della regiudicanda non ha pregio, poiché la decisione della Corte di Appello non è incorsa in alcuna violazione dei criteri di valutazione delle prove dichiarative previsti dall'art. 192 c.p.p.. La sentenza di secondo grado ha diffusamente esaminato, con autonomo giudizio rispetto a quello del Tribunale, tutte le risultanze istruttorie, in gran parte trascurate dalla decisione liberatoria di primo grado, ivi comprese la deposizione del teste ON su cui si sofferma l'odierno ricorso. Nè all'impugnata sentenza possono fondatamente muoversi critiche di illogicità e di contraddittorietà del giudizio di colpevolezza, segnatamente se poste in comparazione con le conclusioni cui è giunta la sentenza del Tribunale, che si segnala per sommarietà e palesi lacune nella disamina delle fonti probatorie di segno dichiarativo (oltre che di quelle documentali pur presenti in atti).
Per vero l'assunto in base al quale il Tribunale ha creduto di poter mandare assolto il LI dal reato di calunnia, nella conclamata ontologica falsità (giova ribadire) delle asserzioni dell'incriminata denuncia di furto, alla cui stregua non si sarebbe raggiunta la prova (insufficiente ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2) del dolo del reato di calunnia, potendosi ipotizzare che il
LI sia rimasto vittima di raggiri, costituisce assunto meramente apodittico, privo di qualsiasi concreta dimostrazione. Il Tribunale non soltanto non si è curato di esporre le ragioni di una simile ipotesi, che in motivazione è soltanto prefigurata senza alcun riferimento specifico alle fonti di prova (testimoniali o documentali) che la suffragherebbero, ma neppure ha indicato le concrete ragioni della eventuale inattendibilità del testimone TI ZZ, primo acquirente (non importa se in proprio e per conto di altri subacquirenti) della vettura Volkswagen Golf di cui il LI ha falsamente denunciato la sottrazione.
Non basta. Nella scarna (rectius affatto carente) motivazione del Tribunale non si rinviene alcuna traccia delle dichiarazioni testimoniali di ON IE richiamate nel ricorso e che dovrebbero confortare la tesi della inconsapevole volontà calunniatrice del LI, a tacere di ogni legittimo dubbio sulla addotta "terzietà" del ON (che è un amico o conoscente dell'imputato). Nè può sottacersi, ad ogni buon conto, che la tesi della avvenuta vendita di una vettura Opel Sintra del LI in luogo della Volkswagen Golf oggetto della falsa denuncia di furto, tesi unicamente supposta dal ON (che, come si afferma nel ricorso, non assiste alle trattative di vendita), è rimasta del tutto estranea non soltanto ai fatti esposti nella denuncia presentata ai carabinieri il 27.2.2000 dal LI, ma all'intera prospettazione difensiva dell'imputato nel giudizio di primo grado. Tant'è che anche di essa non si trova traccia nella motivazione della sentenza del Tribunale. E l'evenienza contribuisce, allora, ad avvalorare la "causa" del consistente ritardo con cui il LI ha effettuato la falsa denuncia di furto della Golf rispetto al presunto verificarsi della sottrazione del veicolo. Causa individuata dalla Corte di Appello nel verosimile sopravvenire di disaccordi di natura economica tra il LI e il TI o altre persone in rapporto con l'imputato. Sul punto è appena il caso di aggiungere che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la volontaria omissione di aspetti problematici della vicenda alla stessa sottesi evidenzia il carattere malizioso della denuncia e diventa elemento idoneo ad integrare la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, la deliberata e avveduta parzialità del racconto dei fatti esposti dal denunciante rendendosi dimostrativa del dolo di calunnia (v. Sez. 6, n. 25587 del 24.5.2012, Bratto, non mass.).
1.2. Sulla affermata responsabilità dell'imputato e sulla legittimità della decisione adottata dalla Corte di Appello di Ancona non possono dispiegare influenza i diffusi riferimenti, pur di per sè - in tesi - giuridicamente corretti, effettuati con i "motivi aggiunti" di ricorso all'applicazione della giurisprudenza della Corte E.D.U. (causa Dan
contro
LD e altre) in relazione ai principi del giusto processo.
Innanzitutto la decisione di questa Corte regoiatrice richiamata nei motivi aggiunti (Sez. 6, n. 16566 del 26.2.2013, Caboni, Rv. 254623) non ha statuito un'assoluta obbligatorietà di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, se i giudici di secondo grado ritengono di assumere decisione diversa da quella liberatoria di primo grado, chiarendo che detta rinnovazione può e deve intervenire nei soli casi in cui il dissenso, potenzialmente all'origine di una riforma in peius della prima decisione, investa il diverso o più articolato apprezzamento di attendibilità o di alternatività referenziale e dimostrativa di una fonte di prova dichiarativa (testimonianza). La stessa decisione, seguita dalle molte altre successive e conformi (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 45971 del 15.10.2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 6, n. 8654 del 11.2.2014, Costa, Rv. 259107; Sez. 5, n. 14040 del 22.1.2014, Dolente, Rv. 260400), ha precisato che quando il giudice del gravame, confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado di diverso esito decisorio, rilevi specifici errori logici o di fatto tali da infirmare in radice la valutazione delle prove dichiarative (o non) sviluppata dal primo giudice, non si pone alcuna questione di conformità ai dettami della giurisprudenza della CEDU o di eventuale elusione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ovvero di elusione del diritto di difesa dell'imputato. Perché in simili casi, a fronte della palese insostenibilità del giudizio elaborato dalla prima decisione, "la lettura (delle fonti di prova, ndr) proposta dalla sentenza di condanna a seguito di appello dovrà essere l'unica decisione possibile alle date condizioni" (così, in motivazione Sez. 6, n. 16566/2013, Caboni, cit.). In secondo e assorbente luogo, calando gli appena menzionati principi affermati da questa S.C. nel caso per cui è ricorso, è agevole constatare come non si ponga in nessun modo la tematica del rinnovato esame delle fonti dichiarative enunciata con i motivi aggiunti di ricorso. L'eventuale rinnovazione parziale dell'istruttoria nel contraddittorio delle parti presuppone, quanto alle prove dichiarative, il delinearsi di un contrasto o di una difformità di apprezzamento delle inferenze di determinati apporti conoscitivi testimoniali acquisiti nella originaria istruttoria dibattimentale o nel corso delle indagini, ove si sia proceduto nelle forme del rito abbreviato. In simili casi - come detto - i giudici di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non possono limitarsi ad adottare una motivazione sorretta da una ipotizzata maggiore efficacia persuasiva e atta a vanificare ogni ragionevole dubbio, neanche apprezzando diversamente o valorizzando i riscontri alle prove dichiarative già raccolte, ma debbono assumere direttamente le testimonianze diversamente valutate o valutabili (cfr.: Sez. 5, n. 10965 del 11.1.2013, Cava, Rv. 255223; Sez. 3, n. 5907 del 7.1.2014, Rv. 258901).
Senonché nel caso riguardante il ricorrente LI non si è in presenza di alcuna dicotomia valutativa. Per la semplice ragione che il primo corno del dilemma tra due alternative proposizioni interpretative di fonti testimoniali, che dovrebbe essere offerto dalla lettura o valutazione della decisione liberatoria di primo grado, in concreto non sussiste. La sentenza di assoluzione del Tribunale non ha operato alcuna specifica (e men che mai argomentata) valutazione, neppure sotto forma di mera parafrasi, delle testimonianze che varrebbero ad accreditare la mancanza del dolo di calunnia nella condotta di denuncia di un fatto senz'altro falso dell'imputato LI (furto dell'auto Volkswagen Golf). La sentenza del Tribunale si limita semplicemente a citare i nomi delle persone di cui è stata assunta la testimonianza, senza alcuna ulteriore pur sommaria considerazione. Sicché su dette testimonianze la motivazione della sentenza di primo grado è totalmente mancante. Con l'ovvio conseguente effetto logico che la sola supposizione che tali testimonianze giustifichino la congettura sulla mancante o insufficiente presenza del dolo nella condotta di denuncia dell'imputato diventa espressione di un giudizio puramente travisante delle fonti di prova nella loro interezza (e non soltanto di quelle dichiarative). A tale vuoto di motivazione si contrappongono gli autosufficienti e, come già segnalato, logici e coerenti giudizi enunciati dalla decisione di appello nell'ambito di quello che è divenuto l'unico contesto o quadro valutativo delle fonti probatorie che attingono la posizione processuale del ricorrente LI. È evidente che in un siffatto caso, come in tutti quelli ad esso assimilabili, sono impropriamente richiamati i principi della Corte EDU enunciati con la sentenza nella causa Dan
contro
LD del 2011 ("...la Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità; la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate") e l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché in simili casi il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria di primo grado non procede ad una "rivalutazione" o rivisitazione diversa o alternativa di antecedenti dichiarazioni testimoniali già apprezzate dal primo giudice, ma all'unica "valutazione" logica sul piano della cognizione di merito di quelle dichiarazioni, le cui valenze rappresentative di fatti, situazioni e comportamenti siano state interamente ignorate dal primo giudice, sì da non prospettarsi alcuna scissione o discrasia ricostruttiva e valutativa delle emergenze processuali tra la prima e la seconda decisione.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2015