Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
Il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 40005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40005 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 07/03/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 711
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 2440/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU Di NN AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto il 28.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 28.6.2012 la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Taranto, in data 12.3.2009, aveva condannato alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile EL MO, LU Di NN AT in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 7 (capo B); artt. 110 e 81 cpv. c.p., art. 485 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capi C;
D; L); artt. 110, 477 e 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 85 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capi E;
G); artt. 110 e 468 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capi F;
H); artt. 110, 48 e 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capo I); artt. 110 e 494 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capo J); artt. 56, 110 e 640 bis c.p., art. 61 c.p., n. 7, (capo K); artt. 110, 478 e 482 c.p., art. 61 c.p., n. 2,
(capo M); artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 485 c.p., (capo N), dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato limitatamente ai reati di cui ai capi E), G), J), L) ed N), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione in senso più favorevole al reo del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione di primo grado.
1.1. Al riguardo va evidenziato che il giudice di primo grado aveva inflitto all'imputato la pena di anni quattro mesi otto di reclusione, in relazione agli indicati reati ritenuti unificati sotto il vincolo della continuazione, senza, tuttavia, indicare l'entità della pena-base per il delitto più grave e degli aumenti applicati su tale pena a titolo di continuazione.
La corte di appello ha colmato siffatta lacuna motivazionale, partendo da una pena-base per il più grave reato di cui al capo I), pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, che aumentava di un mese per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, e di quattro mesi per la ritenuta recidiva, oltre che di tre mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi B), C), D), F), H), K) ed M), così giungendo ad una pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione, con conseguente eliminazione della residua pena di anni uno di reclusione, a causa della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi E), G), J), L) ed N).
2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il LU Di NN, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Valerio Castronovo, da un lato lamentando: 1) violazione di legge in relazione al calcolo della pena irrogata, in quanto la corte territoriale, nel silenzio del tribunale sul punto, per evitare la violazione del divieto della reformatio in peius, "avrebbe dovuto considerare la pena base per il reato più grave di cui al capo I) sicuramente inferiore a quella calcolata e, pertanto, coincidente con il minimo edittale", per cui "la pena da eliminare, in quanto relativa ai reati prescritti, avrebbe dovuto essere superiore a quella statuita in anni uno di reclusione"; 2) mancanza di motivazione in ordine alla insufficienza probatoria lamentata dalla difesa, non potendosi fondare l'affermazione di responsabilità su elementi indiziari non sorretti "dal carattere della univocità, gravità e precisione"; dall'altro deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati in addebito.
3 Preliminarmente, in relazione alla nota del 28.2.2014 con cui l'avv. Castronovo rappresenta che, avendo ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza solo in data 12.2.2014, non sarebbe stato rispettato nei suoi confronti il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610 c.p.p., va osservato che nel caso in esame è stata disposta la riduzione di un terzo del termine in questione, stante l'urgenza derivante dall'incombente prescrizione dei reati, ai sensi del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 169, come espressamente indicato nell'avviso notificato al difensore, che, quindi, è stato reso edotto della celebrazione dell'udienza innanzi a questa sezione nel rispetto dei termini (ridotti a venti giorni) previsti dalla legge.
4. Passando all'esame del ricorso, va rilevato che, pur tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e dei disposti periodi di sospensione del relativo decorso, risulta ormai perento nella sua massima estensione il termine di prescrizione dei reati di cui ai capi B), C), D), F), H), K) ed M), nonostante nei confronti del LU sia stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica nel quinquennio.
L'aumento massimo di pena corrispondente alla menzionata recidiva, di cui, secondo il disposto dell'art. 157 c.p., comma 2, deve tenersi conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, infatti, non può essere tenuto in considerazione nel caso in esame, ostandovi la previsione dell'art. 99, u.c.. Ed invero, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del LU, l'aumento massimo di pena per effetto della recidiva supera il cumulo delle pene risultante dalle condanne riportate in precedenza dall'imputato e, quindi, non potendosi applicare, ai sensi dell'art. 99 c.p., u.c., di esso non può tenersi conto ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. In relazione ai menzionati delitti, si è pertanto verificata una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare d'ufficio, in quanto il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., opera anche nel caso di cause estintive del reato rilevate nel giudizio di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti).
5. Ciò posto, si osserva che il primo motivo di ricorso appare infondato.
Il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, ivi compresa quella fissata per il reato più grave nell'ipotesi di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 12/01/2012, n. 14991, rv. 252326; Cass., sez. 4, 04/11/2010, n. 41585, rv. 248549), non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché, in assenza di un'analitica indicazione da parte del giudice di primo grado dei criteri seguiti nella determinazione della pena-base, risulta del tutto apodittica e priva di supporto l'affermazione del ricorrente secondo cui tale pena sarebbe stata determinata in misura pari al minimo edittale. La mancata indicazione della entità della pena-base da parte del giudice di primo grado, peraltro, non poteva determinare in capo alla corte di appello l'obbligo, nel procedere alla nuova determinazione della pena conseguente alla dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati per i quali il LU era stato condannato, di partire dal minimo edittale fissato per il reato ritenuto più grave tra quelli unificati sotto il vincolo della continuazione, vale a dire il delitto di cui al capo I). Anzi, in presenza di una tale lacuna motivazionale, correttamente la corte di appello ha proceduto ad integrare l'insufficiente motivazione del giudice di primo grado.
Come affermato da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, infatti, il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non da luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr. Cass., sez. 2, 10/01/2007, n. 5606, rv. 236181).
6. Inammissibile, invece, perché generico, come del resto i motivi di appello, con cui si deduceva genericamente la mancanza di prova che il LU Di NN AT ed il LU NN AN, del pari imputato dei medesimi reati, ne fossero effettivamente gli autori ovvero che la loro condotta fosse sorretta dal dolo, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Tale genericità integra la specifica causa di inammissibilità dell'impugnazione consistente nella violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
7. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B), C), D), F), H), K) ed M), perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione dal trattamento sanzionatorio inflitto al LU Di NN AT della relativa pena, pari, complessivamente, ad anni uno e mesi nove di reclusione, rigettandosi nel resto il ricorso proposto nel suo interesse. Il parziale accoglimento delle censure difensive comporta che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B), C), D), F), H), K) ed M), perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi nove di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014