Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
L'impugnazione del P.M. volta ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la determinazione di una eventuale più grave pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24270 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1087
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 673/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.B., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 8.7.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, in parziale riforma di quella del GIP. del Tribunale di Brindisi in data 6.11.2008, venne condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Pagliaro Alfonso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso mediante il ripristino della pena inflitta con la sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la gravata sentenza, impugnata dall'imputato e dal pubblico ministero, la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato C. B. colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), art. 609 ter c.p., comma 1, n.
1), a lui ascritto per avere compiuto atti sessuali con la nipote minorenne A.A., cosi diversamente qualificato il fatto rispetto alla pronuncia di primo grado, ed ha rideterminato la pena inflitta all'imputato nella misura precisata in epigrafe. In particolare la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del reato per i fatti contestati anteriormente al (OMISSIS), data in cui la minore aveva compiuto i dieci anni;
in accoglimento dell'impugnazione del P.M. ha affermato che gli atti sessuali sono stati commessi dal C. con violenza ed abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della parte lesa e che, pertanto, la condotta dell'imputato integra la fattispecie criminosa originariamente contestata allo stesso, così come sopra precisata. La sentenza ha, inoltre, dichiarato le attenuanti genetiche, già concesse all'imputato dal giudice di primo grado, equivalenti alla contestata aggravante.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia carenza di motivazione della sentenza, nonché la violazione ed errata applicazione degli artt. 67 e 69 c.p. e art. 597 c.p.p., comma 5. In sintesi si deduce che la corte territoriale non ha tenuto conto, ai fini della determinazione della pena da infliggere, delle deduzioni difensive dell'imputato in ordine all'elemento soggettivo ed al suo sincero pentimento.
Si osserva inoltre che la corte territoriale, qualificato diversamente il fatto, ha effettuato un giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante, ritenute equivalenti, mentre il giudice di primo grado aveva applicato le predette attenuanti nella massima estensione. Si deduce, infine, che l'impugnazione del P.M. aveva ad oggetto la qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice di primo grado, ma non l'entità della pena inflitta, sicché la corte territoriale non avrebbe potuto mutarla in senso peggiorativo. Il ricorso non è fondato. La prima censura per carenza di motivazione è inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare ragioni di merito in ordine alla determinazione della pena inflitta, mentre la sentenza impugnata risulta congruamente motivata sul punto mediante i rilievi afferenti alla gravità della condotta dell'imputato ed agli altri elementi di valutazione richiamati nell'art. 133 c.p.. Nel resto il ricorso è infondato.
Il giudice di appello ha correttamente effettuato il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato, ne' nel caso in esame vi è una violazione del divieto di reformatio in peius, stante l'impugnazione del P.M. accolta dalla Corte territoriale. È evidente che il giudice di primo grado, avendo inquadrato il fatto nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 609 quater c.p. ed avendo escluso l'aggravante di cui all'u.c. della disposizione citata, non ha dovuto effettuare un giudizio di comparazione delle concesse attenuanti generiche, mentre la diversa ipotesi di reato aggravata ai sensi dell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), ritenuta dalla Corte territoriale, ha comportato necessariamente tale giudizio. Va inoltre osservato che la richiesta contenuta nell'impugnazione del P.M., di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica mediante la configurazione di una più grave fattispecie criminosa, per la quale è prevista dal legislatore una pena maggiore, ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali a tale diversa qualificazione;
in essi compresa la determinazione della pena ove prevista in misura diversa per la fattispecie criminosa diversamente qualificata, (cfr. per il pieno effetto devolutivo dell'impugnazione del P.M. sez. 5, 199307801, P.G. in proc. Husovic, RV 194875).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010