Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 36402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36402 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
36402/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA NI CONTIDott. - Presidente N.- 809 - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE N. 1288/2015 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. - Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG AC N. IL 14/11/1970 AG UI N. IL 16/05/1976 PAGLIUCA SA N. IL 29/08/1979 LU NI N. IL 06/06/1978 LF AR N. IL 10/06/1976 LL FABIO N. IL 21/09/1985 MO ON N. IL 01/05/1959 SO IL N. IL 13/05/1960 RT RO N. IL 20/02/1975 EL NO N. IL 22/07/1981 avverso la sentenza n. 1959/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. G. Fodorovi che ha concluso per еарина место сой инно delle дитей д impuquate con requards a Frequsei durigiлиридиева Cou массо flimento del que motivo e refetto vel resto Наши нашеить сам del neort d' questi;
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la dichiare diLove & instirush Lilità dei corti & pati ON e ND US e per i rifetto deinertentiи rr Ricorsi. Grausta Guiseppe, be porte cuill F.A.
1. che Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avy. sions diduardi per de i nears! ве листо rpetrati , can accopliments Matronssibile de conclusve dalle reverte L'Aw. Made rosturs, per Lemps Groveren, саше Sentte e nota spese. е e l'Aw. GI Tonnetione Fortius hour insist. To per l'ecco, per flievents des heart pesutati e sistito Alessandes, яя RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Gup presso il Tribunale di PO ha condannato: OL AC e CA AL, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno;
- OL GI, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, alla pena di anni quattordici di reclusione;
UN IO, NO AR e UG ON, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, alla pena di anni dodici di reclusione ciascuno;
IN ES e LL RU, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno;
AV FA OM e US GI, con la diminuente del rito, alla pena di anni otto di reclusione ciascuno;
ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, e segnatamente: -tutti gli imputati del reato sub capo a) ex art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 cod. pen. fino all'ottobre 2010; - OL AC e UN IO dei reati: sub capo b) ex artt. 56, 110, 81 cpv, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, cod. pen., art. 7 L. n. 203/1991 e 7 L. n. 565/1975, in data antecedente e prossima ed il 9 settembre 2010; sub capo c) ex artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 635 n. 2 cod. pen. e 7 L. n. 203/1991, il 9 settembre 2009, e sub capo d) ed artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 e 7 L. n. 203/1991, in data antecedente e prossima ed il 9 settembre 2009; OL AC, US GI e AV FA del reato sub capo e) ex artt. 56, 110, 81 cpv, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3 nn. 1 e 3, cod. pen., art. 7 L. n. 203/1991, in novembre e dicembre 2010; OL AC, CA AL, UN IO, NO AR, AV FA, UG ON e US GI del reato sub capo f) ex artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 cod. pen. e 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 e 7 L. n. 203/1991, in data antecedente e prossima al 23 giugno 2010 e fino all'ottobre 2010; - con la recidiva reiterata specifica per OL AC, IN;
con la recidiva specifica e infraquinquennale per UN;
con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per OL GI, NO, UG e LL.
2. Con provvedimento del 30 ottobre 2013, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, la Corte d'appello di PO ha escluso per tutti gli imputati, in relazione al reato di cui al capo a), la sussistenza della circostanza 2 off aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. ed ha quindi proceduto alla rideterminazione delle pene inflitte dal primo giudice, nei confronti di: OL AC, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di PO del 26 aprile 2006, nella misura complessiva di anni quindici e mesi otto di reclusione;
- OL GI, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di PO del 12 novembre 2008, nella misura complessiva di anni tredici e mesi otto di reclusione;
- CA AL, esclusa la recidiva contestata, in anni dieci e mesi otto di reclusione;
UN IO e NO AR in anni otto e mesi otto di reclusione ciascuno;
-· AV FA, UG ON, US GI e LL RU in anni sette di reclusione ciascuno;
-IN ES, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di PO dell'1 dicembre 2004, nella misura complessiva di anni undici e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.1. In premessa, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che gli imputati OL AC, NO AR, UG ON, US GI, IN ES, UN IO e AV FA hanno rinunciato ai motivi tesi ad ottenere l'assoluzione dai reati loro ascritti.
2.2. Con specifico riguardo all'appello presentato nell'interesse di OL GI, il Collegio di merito ha evidenziato come le plurime conversazioni intercettate riportate nella sentenza di primo grado provino, in modo evidente, l'inserimento nel clan camorristico dell'appellante, emergendo la costante collaborazione dell'imputato col fratello AC nell'adozione delle decisioni più rilevanti per la vita e per l'attività del gruppo criminale;
ha posto in luce come l'inserimento dell'imputato nella consorteria sia confermato sia dalle dichiarazioni rese dal collaboratore NO GE, sia dalle precedenti condanne per estorsione aggravata dal metodo mafioso e partecipazione ad associazione camorristica accertata fino al 2005. Il Giudice d'appello ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti della circostanza aggravante dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e come anticipato insussistenti le condizioni per la - circostanza aggravante prevista dal comma sesto della stessa norma;
ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e ravvisato le condizioni per applicare la continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'appello di PO del 12 novembre 2008. 3 Gr 2.3. Quanto alla posizione di OL AC, la Corte ha richiamato le considerazioni svolte in merito alla posizione del fratello in merito alla richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto;
ha stimato insussistenti i presupposti delle circostanze attenuanti generiche, in ogni caso subvalenti rispetto all'aggravante delle armi;
ha ritenuto sussistenti i presupposti per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di PO del 26 aprile 2006 ed, in applicazione del disposto degli artt. 64, terzo comma, e 133 cod. pen., ha proceduto alla rimodulazione della pena nei termini sopra indicati.
2.4. In merito al ricorso di CA AL, Collegio d'appello ha rigettato, in via preliminare, l'eccezione di nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali evidenziando come, nel giudizio abbreviato, siano deducibili soltanto le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità di natura patologica, e non anche la carenza o l'insufficienza di motivazione dei decreti, e come, in ogni caso, il giudizio sui gravi indizi di reità non si fondi contrariamente a quanto dedotto - sulle sole fonti confidenziali. In relazione ai motivi di merito, la Corte ha posto in luce che il quadro d'accusa a carico dell'imputato poggia solidamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TA e GL e sulle risultanze delle intercettazioni;
che dalle intercettazioni emerge la disponibilità concreta di armi da parte di CA, fatto aggravato dalla circostanza dell'art. 7 L. n. 203/1991; che sussistono i presupposti della contestazione ex art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. mentre fanno, di contro, difetto le condizioni dell'aggravante prevista dal comma sesto della stessa norma. In punto di pena, il Giudice di secondo grado ha rilevato che non è giustificabile l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e va esclusa la recidiva erroneamente contestata -; sulla scorta dei criteri dell'art. - 133 cod. pen., ha quindi ridotto la pena nei termini su indicati.
2.5. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di UN IO, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis ed ha escluso l'aggravante di cui al sesto comma dello stesso articolo;
ha ritenuto non giustificabile la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ha quindi proceduto alla rimodulazione della pena nei termini su indicati, ai sensi degli artt. 63, comma quarto, e 133 cod. pen.
2.6. In ordine alla posizione di NO AR, il Giudice di secondo grado ha confermato la sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416-bis mentre ha escluso l'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma;
ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. ed, applicato il disposto degli artt. 63, quarto comma, 4 яя 133 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in primo grado come sopra dato atto.
2.7. Quanto a AV FA, la Corte ha escluso l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.; ha disatteso la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi attribuire rilievo alla confessione dell'appellante, in quanto intervenuta intempestivamente ed in presenza di elementi certi di prova, non potendo rilevare da solo lo stato di incensuratezza dell'imputato; visto l'art. 133 cod. pen., ha comunque rimodulato la pena inflitta in primo grado nella misura su indicata.
2.8. In merito alla posizione di UG ON, il Collegio di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per le circostanze attenuanti generiche;
ha escluso la circostanza aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e, giusta il disposto dell'art. 133 cod. pen., ha rideterminato la pena nei termini sopra riportati.
2.9. Quanto a US GI, ribadita la sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen. e l'insussistenza di quelli dell'aggravante di cui al comma sesto della stessa disposizione, la Corte ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, esclusa la rilevanza della confessione intervenuta intempestivamente ed in presenza di elementi certi di prova, non rilevando da solo lo stato di incensuratezza dell'imputato; tenuto conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen., ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado come sopra dato atto.
2.10. In relazione alla posizione di IN ES, ribadite le considerazioni già svolte in relazione alle circostanze aggravanti previste dal comma quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. e ritenute insussistenti le condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche, il Giudice d'appello ha ravvisato nesso di continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli posti a base della sentenza della Corte d'appello di PO del 1 febbraio 2014 e, visto l'art. 133 cod. pen., ha ridotto la pena nei termini già sopra indicati.
2.11. Infine, quanto al ricorso di LL RU, la Corte ha rilevato come le intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità abbiano sicuro contenuto indiziario e come non vi siano dubbi quanto all'identificazione del ricorrente quale interlocutore nelle conversazioni captate;
ha indi posto in luce come a tali evidenze si aggiungano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TA e GL. Il Collegio di secondo grado ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante del quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. ed escluso quella di cui al sesto comma;
ha disatteso la richiesta di 5 ая appr applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed ha proceduto alla rideterminazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. nei termini sopra indicati.
3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. NG CI, per OL AC, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo f), essendo il giudizio di penale responsabilità fondato sulle sole risultanze delle intercettazioni.
3.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., mancando la prova della stabile disponibilità delle armi da parte del sodalizio.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per avere la Corte erroneamente ritenuto quale violazione più grave l'associazione oggetto del presente procedimento e non il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, accertato con sentenza della Corte d'appello di PO del 26 aprile 2006, certamente più grave.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla determinazione dei singoli aumenti per la continuazione.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di applicare la riduzione per il rito abbreviato all'aumento per la continuazione, sebbene per il reato in oggetto OL sia stato giudicato con il rito abbreviato.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte omesso di giustificare la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Nel ricorso presentato nell'interesse di OL GI, l'Avv. NG CI ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a), per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni della riferibilità delle intercettazioni all'assistito.
4.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo a), per avere la Corte omesso di rispondere in ordine alla richiesta derubricazione del ruolo apicale contestato in quello di mero partecipe.
4.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., mancando la prova della stabile disponibilità delle armi da parte del sodalizio. 6 да 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., per avere la Corte applicato la stessa pena ai due fratelli OL, sebbene AC occupasse la posizione di capo assoluto.
4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte applicato lo stesso aumento per la recidiva ai due fratelli OL, seppure AC sia gravato da precedenti penali più gravi e numerosi di quelli di GI.
4.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di applicare la riduzione per il rito abbreviato all'aumento per la continuazione, sebbene per il reato in oggetto OL sia stato giudicato con il rito abbreviato.
4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte omesso di giustificare la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Nel ricorso presentato nell'interesse di CA AL, l'Avv. Carlo De Stavola ha chiesto che la sentenza in oggetto sia cassata per i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 203 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche sebbene i decreti autorizzativi si fondino su informazioni assunte da fonti confidenziali.
5.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso i motivi d'appello nei quali si era contestata la partecipazione dell'assistito alla consorteria criminale ed il suo ruolo di vertice, valorizzando le dichiarazioni rese da GL - che tuttavia non è mai stato intraneo all'associazione camorristica, ma all'associazione finalizzata ad attività e le dichiarazioni di TA - che nondimeno ha sempre fatto di narcotraffico- riferimento al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Per altro verso, il ricorrente ha contestato l'utilizzo e l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche indicate nel ricorso (e riportate per stralci).
5.3. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, 12 e 14 L. n. 497/1974, 7 L. n. 203/1991 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte confermato la condanna in ordine al reato di cui al capo f) senza motivare in modo specifico sull'esistenza delle armi (non essendo mai stata sequestrata nessuna arma), né sul contributo apprestato dall'assistito, né sui presupposti dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
5.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per le quali non abbia applicato, come richiesto, il minimo aumento per la continuazione in ordine a tutti i reati contestati. 7 rh 6. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. NG CI, quale difensore di fiducia di UN IO, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
6.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente a carico dell'assistito la circostanza aggravante in oggetto, sebbene manchi la prova della stabile disponibilità delle armi da parte del sodalizio.
6.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione resa dall'imputato. Nel ricorso presentato dal codifensore di UN IO Avv. Nicola Marino, si è chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti ulteriori motivi.
6.3. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato, della ammissione dell'addebito e della scelta processuale nonché del ruolo svolto in concreto dall'assistito, incompatibile con la contestata veste di organizzatore e coordinatore.
6.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 7 L. n. 203/1991, non essendo ravvisabile tale aggravante nei confronti del soggetto cui sia già contestata la partecipazione ad associazione, atteso che ciò determinerebbe una ingiustificata duplicazione sanzionatoria di uno stesso fatto.
6.5. Violazione di legge penale in relazione al reato di cui al capo f), non essendo stata sequestrata nessuna arma nel corso delle indagini.
7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche l'Avv. Carlo De Stavola, nell'interesse di NO AR, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
7.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 203 cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche sebbene i decreti autorizzativi si fondino su fonti confidenziali, tali da comportare l'inutilizzabilità patologica di tali elementi probatori.
7.2. Violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, quarto comma, cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte disatteso i motivi d'appello coi quali si era contestata la riferibilità all'assistito della circostanza aggravante in oggetto, in quanto motivata soltanto in relazione alla posizione di OL AC.
7.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 8 caff 7.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per le quali non abbia applicato, come richiesto, il minimo aumento per la continuazione in ordine a tutti i reati contestati.
8. Nel ricorso AV FA ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
8.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte motivato in maniera del tutto apodittica o comunque generica la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione;
8.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62- bis cod. pen., per avere la Corte motivato in modo non adeguato la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8.3. Nel ricorso presentato dall'Avv. Camillo Irace, difensore di AV FA, il patrono ha ribadito la richiesta di annullamento della sentenza per violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546, lett. e), 192, 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., per avere il Collegio di merito negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione dell'assistito, la sua incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti.
9. UG ON ha personalmente proposto ricorso avverso la sentenza di condanna e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità come concorrente nella associazione di tipo camorristico aggravata dalla disponibilità di armi. 10. Nel ricorso presentato personalmente, US GI ha chiesto che la condanna inflittagli dalla Corte d'appello di PO sia annullata per i seguenti motivi: 10.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte motivato in maniera del tutto apodittica ° comunque generica la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione. 10.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 11. Hanno proposto ricorso avverso la sentenza anche gli Avv.ti GI Iannettone e Amneris Irace, nell'interesse di IN ES, ed hanno chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi. 11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., per avere la Corte errato nell'individuare la partecipazione ad 9 rr associazione camorristica quale reato più grave tra quelli oggetto dell'odierno procedimento ed i reati giudicati dalla Corte d'appello di PO con sentenza del 1 febbraio 2004. 11.2. Violazione di legge penale processuale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv e 133 cod. pen., avendo la Corte applicato l'aumento per la continuazione di anni quattro senza spendere una parola in ordine ai criteri utilizzati e trascurando il complessivo comportamento processuale dell'imputato. 11.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. per avere la Corte ritenuto sussistente la recidiva reiterata specifica sebbene l'imputato non fosse già stato dichiarato recidivo e fosse incensurato all'inizio della contestata condotta associativa. 11.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte immotivatamente negato le circostanze attenuanti generiche. 12. Nel ricorso presentato personalmente, LL RU ha chiesto che condanna pronunciata nei suoi confronti sia annullata per vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 13. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio quanto alla posizione di OL GI, in accoglimento del primo motivo, e che il ricorso del medesimo imputato sia rigettato nel resto;
che la decisione sia annullata con rinvio quanto alle posizioni di OL AC e IN ES limitatamente alla determinazione della pena e che i ricorsi di tali imputati siano rigettati nel resto;
che i ricorsi presentati da UG ON e LL RU siano dichiarati inammissibili e che gli ulteriori ricorsi siano rigettati. L'Avv. Giuseppe Granata, per la parte civile F.A.I., ha chiesto che i ricorsi degli imputati siano dichiarati inammissibili o rigettati, con accoglimento delle proprie richieste come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale. L'Avv. Nicola Marino, per UN IO, e l'Avv. GI Iannettone, per IN ES, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che i ricorsi di UN IO, NO AR, AV FA, UG ON, US GI e LL RU debbano essere dichiarati inammissibili e che i ricorsi di OL AC, OL GI, CA AL e IN ES debbano essere rigettati.
2. In via preliminare deve essere posto in rilievo che come già evidenziato nel punto 2.1. del ritenuto in fatto innanzi alla Corte d'appello gli imputati - OL AC, NO AR, UG ON, US GI, IN 10 ад сав ES, UN IO, AV FA rinunciavano ai motivi tesi ad ottenere l'assoluzione dai reati loro rispettivamente ascritti. A mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità di tutti i motivi dedotti in questa sede tesi a porre in discussione l'integrazione dei reati contestati ai suddetti ricorrenti, segnatamente dei motivi con i quali OL AC e UN hanno censurato l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo f) (motivi sub punti 3.1. e 6.5.) e del ricorso presentato da UG (sub punto 9 del ritenuto in fatto). Sono invece delibabili in questa sede le eccezioni sollevate dagli imputati "rinuncianti" in relazione alla determinazione della pena e dunque anche in relazione alla contestazione delle ritenute circostanze aggravanti ovvero alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti, alla commisurazione della pena e degli aumenti per la continuazione.
3. Mette conto porre in evidenza come numerose delle questioni dedotte dai ricorrenti siano fra loro nella sostanza sovrapponibili, di tal che, per evidenti ragioni di economia processuale e per evitare inutili ripetizioni degli argomenti svolti in risposta ad omologhe censure difensive, si appalesa opportuno accorpare la trattazione dei motivi comuni alle diverse posizioni, lasciando alla fine la disamina dei restanti rilievi, non comuni ai ricorrenti.
4. Comune a plurimi ricorrenti è il motivo col quale si è contestata l'integrazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. sotto un duplice profilo, sia perché non vi sarebbero elementi concreti per affermare che effettivamente il sodalizio ( avesse a disposizioni armi, non essendo mai stato compiuto un sequestro di armamenti (si tratta dei motivi ai punti:
3.2. del ricorso OL AC;
4.3. del ricorso di OL GI;
6.1 del ricorso di UN IO;
7.2. del ricorso NO;
8.1 del ricorso AV;
10.1 del ricorso US); sia con riguardo alla posizione del solo NO per difetto di motivazione per avere la Corte argomentato la - sussistenza dell'aggravante in parola, richiamando la motivazione svolta con riguardo alla posizione di OL AC (v. punto 7.2. del ritenuto in fatto).
4.1. In linea generale, deve essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino 11 Gr AB nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
4.2. Orbene, avendo riguardo al complessivo compendio argomentativo sviluppato sul punto nelle pronunce di primo e di secondo grado (v. pagine 131 e seguenti della sentenza del Gip di PO e pagine 23 e seguenti della decisione in verifica), si appalesa di tutta evidenza l'infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti. Ed invero, dai dialoghi intercettati a bordo dell'autovettura in uso a OL AC con diversi accompagnatori si evincono indicazioni esplicite, che non lasciano spazio all'immaginazione e rendono non revocabile in dubbio la materiale disponibilità da parte del gruppo criminale di armi di tipologia diversa e di allarmante pericolosità: eloquenti ed inequivocabili sono invero i riferimenti alle armi che emergono dagli stralci delle captazioni riportati nel paragrafo 4 della sentenza del Gip del Tribunale di PO (a titolo meramente esemplificativo: "e tengo anche il IT se ti serve" nella conversazione n. 121 del 10.5.2010; "cominciamo a provare quel kalashnikov" "M/12 porta i 9X21 porta" "i 9X19" "il kalashnikov ce l'abbiamo, un IT ci sta" "qualche altro M/12 qualche altro UZI ci sta" "I'ha fatta uscire bella quella pistola" "una 44 e un'altra 10-42", nella conversazione n. 299 del 28.5.2010).
4.3. A fronte della sopra delineata evidenza ed inconfutabilità del contenuto dei dialoghi nessun rilievo può assumere la circostanza che, nel corso delle stata क्ष indagini, non sia mai sequestrata un'arma. Al riguardo, si deve invero rammentare come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate costituiscano certamente fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, allorché siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorché: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Cass. 12 ед Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). Di tale condivisibile regula iuris hanno fatto buon governo i Giudici della cognizione laddove hanno tratto la prova piena della disponibilità di armi da parte della consorteria criminale, sulla scorta del contenuto di intercettazioni che, valutate alla luce di comuni e condivisibili massime d'esperienza, consentono di trarre logicamente il fatto da provare, laddove non lasciano spazio ad interpretazioni alternative e diverse da quella compendiata nella contestazione sub art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
4.4. L'eccezione si appalesa destituita di fondamento anche con riferimento al profilo della contestata imputabilità a tutti gli associati della circostanza aggravante in parola. Secondo i principi più volte affermati da questa Suprema Corte, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente;
d'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, Corso e altri, Rv. 260919; Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999 D'Ambrogio A e altri Rv. 216149).
4.5. Infine, non coglie nel segno neanche il denunciato difetto di motivazione da parte del ricorrente NO per avere la Corte argomentato la - sussistenza dell'aggravante in parola mediante richiamo della motivazione svolta con riguardo alla posizione di OL AC (nel motivo di cui al punto 7.2. del ritenuto in fatto). Il Giudice d'appello ha invero richiamato la considerazioni già svolte in merito alla posizione degli altri imputati, e dunque le argomentazioni fondate sulla assoluta evidenza dei dialoghi captati nelle intercettazioni ambientali, 13 да AB trattandosi di motivo comune a diversi appellanti, rispetto al quale risultava pertanto del tutto antieconomico ed inutile ai fini della completezza motivazionale ripetere le considerazioni già spese per altre posizioni e certamente estensibili per relationem anche all'NO.
5. Comune a diversi ricorrenti è anche l'eccezione concernente la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivi di cui ai punti:
3.6. del ricorso di OL AC;
4.7. del ricorso di OL GI;
6.2. e 6.3. del ricorso di UN;
7.3. del ricorso di NO;
8.2. e 8.3. del ricorso di AV;
10.2. del ricorso di US;
11.4. del ricorso di IN;
12. del ricorso LL).
5.1. La deduzione è inammissibile per manifesta infondatezza. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del le riconoscimento 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). La concessione O meno di tale Er attenuante circostanza e un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
5.2. Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dai sopra indicati ricorrenti laddove la Corte seppure in modo territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato sintetico ma congruo l'insussistenza di elementi di segno positivo suscettibili di giustificare la reclamata mitigazione sanzionatoria, con argomentazioni che non possono ritenersi ictu oculi illogiche e che non sono pertanto scrutinabili in questa Sede. In particolare, risponde allo stesso disposto normativo dell'art. 62-bis cod. pen. (come novellato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125) che la condizione di incensuratezza non possa di per sé sola, in assenza di elementi o circostanze di segno positivo, giustificare la concessione della diminuente in parola (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). 14 rr D'altra parte, è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte, l'ammissione di colpevolezza non possa giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche allorchè essa dipenda non da un'effettiva resipiscenza ma da un chiaro intento utilitaristico (Cass. Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229), intento congruamente argomentato dai decidenti di merito.
6. Manifestamente infondate sono anche le censure, anch'esse comuni a diversi ricorrenti, concernenti la determinazione della pena nei casi in cui è stata ravvisata la continuazione con altri reati, e ciò sotto il duplice profilo della individuazione del reato più grave e della commisurazione dei singoli aumenti (si tratta dei motivi di cui ai punti:
3.3. e 3.4. del ricorso di OL AC;
5.4. del ricorso di CA;
7.4. del ricorso di NO;
11.1. e 11.2. del ricorso di IN).
6.1. Quanto all'individuazione del reato più grave in caso di continuazione, non è revocabile in dubbio che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, cioè sentenziati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave debba essere individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347). A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato". - -Nell'ipotesi che appunto ricorre nel caso specie in cui si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio.
6.2. Orbene, fissate le coordinate ermeneutiche da osservare nel caso di specie, si appalesa di tutta evidenza l'infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, i quali si dolgono della mancata applicazione da parte dei Giudici di merito di una regula iuris valida per un caso diverso da quello in oggetto: il Giudice deve infatti procedere alla individuazione della violazione più grave secondo la pena edittale comminata dalla legge soltanto nel caso in cui i diversi 15 reati legati da un medesimo disegno criminoso siano tutti sub iudice, e non nell'ipotesi diversa - che appunto ricorre nella specie in cui si tratti di reati in - parte già giudicati, in parte da giudicare. D'altra parte, non v'è materia per ritenere che i Giudici della cognizione abbiano violato la regola da seguire in caso di reati in parte coperti da giudicato in parte sub iudice, stante la mancanza di alcuna deduzione in tale senso da parte dei ricorrenti ed, in ogni caso, l'omessa produzione da parte degli stessi dei provvedimenti rispetto ai quali potrebbe, in ipotesi, ravvisarsi la violazione.
6.3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio di motivazione in punto di determinazione degli aumenti per la continuazione. Come questa Corte ha più volte affermato, l'irrogazione di una pena o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione (Cass. Sez. 6, n. 10408 del 15/12/1988, Andreoli, Rv. 184918; Sez. 2, n. 320 del 03/06/1983 Ferrante Rv. 162112; conf. massime ivi citate Rv. nn. 179693; 167155; 165739; 148768; 162112).
6.4. Inammissibile è il motivo sviluppato sempre in punto di continuazione da OL AC e da OL GI (punti 3.5. e 4.6. del ritenuto in fatto), con il quale si è contestata la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato all'aumento ex art. 81 cpv cod. pen., sebbene (anche) per i reati giudicati dalla Corte d'appello di PO con sentenza irrevocabile gli imputati avessero optato per il rito ex art. 438 e seguenti del codice di rito. Mette conto di precisare che, ai fini del calcolo della pena in caso di continuazione fra reati tutti giudicati con rito abbreviato, il giudice debba procedere, in primo momento, ad operare gli aumenti di pena per la continuazione con i vari reati unificati sotto il vincolo dell'unicità del disegno criminoso, e, solo in un secondo tempo, alla diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen. della pena complessivamente determinata (Cass. Sez. 1, n. 21361 del 19/04/2013, Cuni Berzi, Rv. 256103). Ferma tale regula iuris, nel caso di specie la doglianza mossa dai ricorrenti OL AC e GI si appalesa del tutto generica e viola il cd. principio di autosufficienza laddove le sentenze concernenti i fatti rispetto ai quali si reclama la mancata applicazione della riduzione sull'aumento per la continuazione non sono state allegate ai ricorsi, né sono rinvenibili dagli atti del fascicolo (ostensibile ai ricorrenti, i quali avrebbero pertanto potuto e dovuto provvedere alla necessaria integrazione), di tal che sulla base della documentazione a - disposizione di questa Corte non è dato di verificare se le sentenze irrevocabili - 16 дя siano state effettivamente emesse all'esito del rito abbreviato, né, pertanto, di riscontrare l'eventuale violazione del criterio di calcolo sopra delineato.
7. Licenziate le questioni comuni a più imputati, restano da esaminare le residue eccezioni sollevate dai singoli ricorrenti.
8. Gli ulteriori motivi dedotti nell'interesse di OL GI sono infondati e vanno pertanto disattesi.
8.1. In merito all'eccezione riportata sub punto 4.1., va evidenziato che, secondo quanto si evince dalla lettura dell'atto d'appello, l'impossibilità di attribuire le telefonate a OL GI non può ritenersi dedotta, se non in termini del tutto generici. Il che, da un lato, giustifica la mancata disamina da parte del giudice di secondo grado della censura;
dall'altro lato, rende inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
8.2. Manifestamente infondato è poi il motivo sub punto 4.2., laddove contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente la Corte distrettuale ha in - effetti risposto, con motivazione congrua e pertanto insindacabile in questa Sede di legittimità, l'insussistenza dei presupposti per escludere in capo a OL GI del ruolo apicale contestato (v. pagina 7 della sentenza in verifica). Non può comunque ribadirsi il principio già sopra ricordato alla stregua del quale, ai fini del controllo della completezza della motivazione, occorre avere riguardo alla complessiva impalcatura argomentativa risultante dalle pronunce di primo e di secondo grado, di tal che in relazione all'eccezione in parola - non - può non essere considerata l'ampia trattazione della collocazione di OL GI ai vertici della compagine associativa contenuta nella decisione del primo giudice (v. pagine 47 e seguenti della sentenza del Gip di PO).
8.3. Vanno infine rigettate le censure mosse in punto di commisurazione della pena per il reato associativo e dell'aumento per la recidiva, dedotte coi motivi ricordati ai punti 4.4. e 4.5. del Ritenuto in fatto. In linea generale, occorre notare come la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). In ossequio a tali condivisibili principi, ritiene questa Corte non manifestamente irragionevole la determinazione della pena base per il reato associativo nei confronti di OL GI in termini eguali a quella del fratello OL AC, cui è al pari contestato il ruolo apicale, trattandosi di imputati comunque posti al comando del clan camorristico, eventualmente intercambiabili 17 да жв in caso di crisi della struttura, cui è pertanto ascritta una condotta che, non irragionevolmente, è stata stimata di simile gravità e tale da giustificare un medesimo trattamento sanzionatorio "di partenza". Allo stesso modo, non può ritenersi ictu oculi viziata da illogicità la commisurazione dell'aumento per la recidiva contestata a carico di OL GI in termini eguali all'aumento per il fratello GI, laddove il raffronto fra i certificati penali dei due imputati non evidenzia una vistosa disparità di curriculum criminale tale da rendere irragionevole determinazione sul punto. Ne discende l'insindacabilità in questa Sede delle sopra delineate censure. eccezione de Er 9. Infondata è anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni per vizio della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto basata sulle informazioni assunte da fonti confidenziali, eccepita dal ricorrente CA (sub punto 5.1. del ritenuto in fatto).
9.1. A tale proposito, deve essere ribadito il principio più volte affermato da questo Giudice di legittimità, alla stregua del quale, in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Cass. Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali e altri, Rv. 260456). Ancora, questa Corte ha chiarito che i risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria sono utilizzabili a condizione che queste ultime non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e che le operazioni siano state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino (Cass. Sez. 6, n. 42845 del 26/06/2013, P.M. e Bonanno, Rv. 257295). Di tale regula iuris hanno fatto corretto uso i Giudici del merito laddove hanno rilevato, con motivazione congrua ed insindacabile in questa Sede, che - contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti il giudizio sui gravi indizi di - reità si fonda non soltanto sulle informazioni assunte dalle fonti confidenziali, ma anche su ulteriori risultanze dell'attività d'indagine, quali i provvedimenti di fermo, gli elementi raccolti dalla fine degli anni '90 al 2010, gli accertamenti di P.G. e gli esiti di altre intercettazioni (v. pagina 11 della sentenza impugnata). 18 rr क Ne discende che, nella specie, non v'è materia per la dedotta nullità di carattere assoluto o comunque per l'inutilizzabilità di natura patologica delle intercettazioni dedotta dal CA.
9.2. L'analoga eccezione sollevata nell'interesse di NO (sub punto 7.1.) va dichiarata inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo tale ricorrente espressamente rinunciato a far valere qualunque censura afferente al giudizio di penale responsabilità e, dunque, anche le doglianze concernenti l'utilizzabilità del compendio probatorio posto a base di tale giudizio. 10. Tutti in fatto sono i rilievi mossi nell'interesse di CA AL nel secondo motivo di ricorso (punto 5.2. del ritenuto in fatto), con i quali il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso dai Giudici di merito in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione di stampo camorristico con un ruolo di vertice. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte non si è sottratta dal dare risposta alle specifiche questioni sollevate con i motivi d'appello e, nelle pagine 11 e seguenti della pronuncia impugnata, in primo luogo, ha esplicitato le ragioni per le quali l'identificazione del CA nella persona indicata in alcune captazioni come AL sia certa;
in secondo luogo, ha evidenziato gli elementi su cui poggia il giudizio di penale responsabilità, costituiti appunto dalle evidenze di diverse intercettazioni (di cui ha passato in rassegna gli stralci più significativi) e dalle dichiarazioni dei collaboratori TA e GL, dando altresì contezza dei motivi per i quali sia stato ravvisato a carico dell'appellante il ruolo di vertice. A fronte della lineare e puntuale ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal Giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per - verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 11. Infondato è anche il motivo con il quale CA AL ha contestato la ritenuta integrazione del reato di cui al capo f) in assenza di un sequestro di armi ed in mancanza di prova della disponibilità di armi da parte del ricorrente - nonché la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (punto 5.3. del ritenuto in fatto). 19 rr B 11.1. Ribadito che il controllo di motivazione deve essere espletato avendo riguardo alle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di primo e di secondo grado, le doglianze in parola, oltre ad essere state sollevate nei medesimi termini nell'atto d'appello, sono state puntualmente disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni aderenti alle emergenze probatorie e conformi a logica (v. pagine 15 e seguenti della sentenza in verifica), dunque insindacabili in questa Sede. Giova d'altronde ribadire come alcune delle conversazioni riportate dal Gip di PO a sostegno della integrazione della circostanza aggravante dell'art. 416- bis cod. pen. vedano proprio come interlocutore CA AL, di tal che non è seriamente contestabile (richiamate le considerazioni già sopra svolte al punto 4.2.) che il ricorrente avesse personalmente a disposizione delle armi. 11.2. Parimenti incensurabile è la motivazione sviluppata dal Collegio di merito in punto di circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, risultando pacifico, dal complessivo compendio probatorio, che le armi fossero destinate all'affermazione della supremazia del clan ed al perseguimento degli scopi criminali dell'associazione e, dunque, strumentali al metodo mafioso ed alla agevolazione delle attività dell'organizzazione. 12. Manifestamente privo di fondamento è il rilievo sub punto 6.4. del ritenuto in fatto, con il quale il ricorrente UN IO ha dedotto come la contestazione dell'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/1991 sia preclusa nei confronti del soggetto cui sia già imputata la partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Secondo il pacifico insegnamento di questo Giudice nomofilattico, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertita nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è infatti configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. Sez. 1, n. 264919 del 23/04/2014, Attanasio Rv. 262304; Sez. 6, n. 15483 del 26/02/2009, Marsala, Rv. 243576). 13. Resta da esaminare la violazione di legge ed il vizio di motivazione eccepiti da IN in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata (punto 11.3. del ritenuto in fatto). Il motivo è inammissibile per diverse ragioni. 13.1. Sotto un primo profilo, va evidenziato come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista 20 hr dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Cass. Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Cass. Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Pg in proc. Arullani Rv. 247089) 13.2. Del tutto irrilevante è poi la circostanza che, alla data di inizio della contestata partecipazione all'associazione di stampo mafioso IN fosse incensurato, trattando di reato permanente sicché, ai fini dell'aumento per la recidiva, è necessario e sufficiente che i presupposti dell'aggravante in parola si palesino nell'arco temporale di consumazione del delitto. 14. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di UN IO, NO AR, AV FA, UG ON, US GI e LL RU consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei medesimi ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro. Dal rigetto dei ricorsi di OL AC, OL GI, CA AL 1 e IN ES consegue de iure la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. 15. Dal rigetto e dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue la condanna di tutti i ricorrenti a rifondere alla costituita parte civile F.A.I. le spese processuali sostenute in questo grado che la Corte ritiene equio liquidare in 4000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di OL AC, OL GI, CA AL e IN ES che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibili i ricorsi di UN IO, NO AR, AV FA, UG ON, US GI e LL RU che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Condanna tutti i ricorrenti a rifondere alla costituita parte civile le spese processuali sostenute in questo grado liquidate in 4000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il 4 giugno 2015 Il Presidente Il consigliere estensore, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IO Conti Alessandra Bassi Geniti - 9 SET 2015 MA DI C AS A E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S E T Plera Esposito R E T O O C N