Sentenza 31 ottobre 1997
Massime • 1
Nel caso di offesa rivolta a più pubblici ufficiali l'azione unica è in realtà plurima sotto l'aspetto della sua idoneità offensiva e quindi equivale, anche sotto il profilo oggettivo, alla pronuncia reiterata della stessa frase alle singole persone presenti. In tale ipotesi è pertanto applicabile l'istituto della continuazione, in quanto l'unicità del disegno criminoso è insita nella modalità stessa di esecuzione dell'azione illecita. (Fattispecie in tema di patteggiamento: la S.C. ha annullato una sentenza di applicazione per un reato di oltraggio continuato della pena di quindici giorni di reclusione, senza quindi l'aumento per la continuazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/1997, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 31/10/1997
1 - Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N. 1495
3 - Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 20940/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Trieste avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 1997 dal Pretore di Udine nel procedimento penale
contro
IO CO, nato il [...] a [...]
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale ed il rigetto del ricorso.
OSSERVA
CO ON, imputato del delitto di oltraggio per aver offeso l'onore ed il prestigio di tre appartenenti alla Polizia Ferroviaria di Udine rivolgendo loro frasi offensive, nonché della contravvenzione di cui all'art. 688 c.p. per essere stato sorpreso in stato di manifesta ubriachezza in un pubblico esercizio, in Udine il 9 febbraio 1995, patteggiò la pena davanti al Pretore di Udine, che, con sentenza in data 13 febbraio 1997, su richiesta delle parti applicò la pena di giorni 15 per l'oltraggio, convertito in lire 1.125.000 di multa e di lire 200.000 di ammenda per la contravvenzione.
Contro detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocato generale presso la Corte d'appello di Trieste. Il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 444 c.p.p. ed 81 c.p.). Chiede anche la rettificazione dell'errore materiale della intestazione della sentenza impugnata ove il cognome dell'imputato è stato indicato erroneamente come IO, mentre in effetti è IO.
Il ricorrente deduce che trattandosi di oltraggio ad una pluralità di pubblici ufficiali, doveva applicarsi un aumento a titolo di continuazione o di concorso formale.
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
Nel caso di offesa rivolta a più pubblici ufficiali l'azione unica è in realtà plurima sotto l'aspetto dalla sua idoneità offensiva e quindi equivale, anche sotto il profilo oggettivo, alla pronuncia reiterata della stessa frase alle singole persone presenti. In tale ipotesi è pertanto applicabile l'istituto della continuazione, in quanto l'unicità del disegno criminoso è insita nella modalità stessa di esecuzione dell'azione illecita. L'aver applicato su patteggiamento per un reato di oltraggio che è stato contestato come continuato, la pena di giorni 15 di reclusione, (che rappresenta la pena minima edittale per un solo reato) senza quindi l'aumento per la continuazione, equivale ad applicazione di una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale consentito. Va disposto pertanto l'annullamento della sentenza senza rinvio e gli atti vanno ritrasmessi al pretore di Udine per nuovo giudizio, nel quale, entro i limi di apertura del dibattimento, le parti potranno fare richiesta di applicazione della pena in misura legale.
Va ordinata la correzione materiale richiesta, risultando evidente l'errore materiale in cui è incorso il giudice nella stesura della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza ed ordina la trasmissione degli atti alla Pretura di Udine per l'ulteriore corso di giustizia. Dispone la correzione del cognome dell'imputato nel senso che nella intestazione dell'annullata sentenza là dove è scritto "IO" debba intendersi scritto "IO". Manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale dell'atto.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998