Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 2
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è "in re ipsa", raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno.
Nella liquidazione del credito di valore - nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo - sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Commentario • 1
- 1. Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7692 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato BONACINA M., difeso dall'avvocato BIAGINI LUIGINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI LA, AB NI, AB EL, AB AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 254/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 0 4/ 03 /98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Luigino BIAGINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
VA BR, titolare dell'omonima impresa di costruzioni, premesso che con contratto preliminare aveva promesso in vendita a RI PI un alloggio da edificarsi in Rimini in arca compresa in zona PEEP, conveniva in giudizio il PI chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto, in quanto il convenuto fruiva di un reddito superiore al limite prescritto dall'articolo 2 lett. e) della legge 30/12/1972 n. 1035 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con conseguente condanna della controparte alla restituzione dell'immobile occupato senza titolo ed al risarcimento del danno.
Il PI, costituitosi, contestava l'assunto avversario e, in via riconvenzionale, proponeva domanda volta ad ottenere sentenza ex articolo 2932 c.c. produttiva del contratto non concluso. L'adito tribunale di Rimini, con sentenza 9/12/1993, rigettava le domande dell'attore e accoglieva la riconvenzionale trasferendo al PI la proprietà dell'alloggio in questione.
Gli eredi del defunto BR proponevano gravame e la corte di appello di Bologna, con sentenza parziale del 16/1/1997, in riforma della decisione impugnata, dichiarava la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato dal BR e dal PI e condannava quest'ultimo a risarcire agli credi del BR i danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto del preliminare, danni da determinare con una c.t.u. da espletare nel corso della prosecuzione del giudizio in base al valore locativo del bene secondo l'equo canone per il periodo di detenzione illegittima. Avverso la detta sentenza parziale il PI proponeva ricorso per cassazione.
In pendenza del giudizio di legittimità la corte di appello di Bologna, espletata la disposta c.t.u., con sentenza definitiva 4/1/1998, condannava il PI al pagamento in favore degli eredi BR di L. 75.116.000 da rivalutarsi secondo gli indici Istat dall'1/12/1978 alla data della decisione, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata con decorrenza dall/1/12/1978 al saldo, Osservava la corte di merito: che i danni per l'occupazione senza titolo andavano liquidati in base al valore locativo dell'immobile secondo l'equo canone;
che le critiche mosse dal PI, in relazione a tale criterio di liquidazione, erano infondate perché, trattandosi di criterio stabilito nella sentenza non definitiva, esso poteva essere censurato solo in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza stessa;
che il c.t.u. aveva determinato l'ammontare dell'equo canone per il periodo di occupazione senza titolo in complessive L. 93.116.000 considerando lo stato di manutenzione normale del bene e senza la detrazione del 40% richiesta dal PI sulla base dell'asserita consegna dell'alloggio privo della pavimentazione;
che a sostegno di tale richiesta il PI aveva fatto riferimento alla perizia dell'ing. CH che, però, essendo stata eseguita su incarico dell'appellato, era inidonea a dimostrare l'assunto dello stesso;
che dalla somma di L. 93.116.000 andavano detratte L. 18.000.000 pagate, contestualmente al contratto preliminare, dal PI il quale, quindi, doveva essere condannato a pagare agli eredi del BR L. 75.116.000 da rivalutare secondo gli indici Istat dall'1/12/1978 alla data della sentenza definitiva, oltre interessi sulla somma capitale annualmente rivalutata con decorrenza dall'1/12/1978 fino al saldo. La cassazione della sentenza definitiva della corte di appello di Bologna è stata chiesta da PI RI con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. Gli eredi di VA BR non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione
In via preliminare occorre osservare che questa Corte, con sentenza 20/7/1999 n. 7768, ha rigettato il ricorso proposto dal PI avverso la sentenza non definitiva della corte di appello di Bologna del 16/1/1997 le cui statuizioni sono pertanto passate in giudicato. Con il primo motivo di ricorso PI RI denuncia omessa decisione sul punto decisivo della controversia relativo al criterio ed alle modalità di determinazione del quantum dovuto da esso ricorrente a titolo di danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione. Sostiene il PI che la corte di appello, nella sentenza non definitiva, si era limitata ad affermare genericamente il collegamento tra la liquidazione dei danni e il "valore locativo dell'immobile secondo l'equo canone", senza precisare il riferimento al canone come disciplinato dalla legge 392 del 1978, ovvero ai criteri di cui al d.p.r. 30/12/1972 n. 1035,
ovvero ancora a quelli di cui all'articolo 35 della legge 865 del 1971. Ad avviso del ricorrente, pertanto, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello nella pronuncia definitiva, la sentenza non definitiva non aveva affatto chiarito - con decisione censurabile solo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza stessa il criterio cui dover far riferimento per la determinazione del quantum del danno.
Il motivo è infondato.
La corte bolognese ha proceduto alla liquidazione dei danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione in base al valore locativo secondo l'equo canone dopo aver precisato che tale criterio era vincolante nel giudizio relativo al quantum essendo stato stabilito nella sentenza non definitiva con pronuncia censurabile solo in sede di impugnativa avverso la detta pronuncia. La corte di merito è pervenuta a tale conclusione con ragionamento ineccepibile e con chiara e coerente motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro il PI non ha indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dalla corte territoriale nell'esaminare e nell'interpretare la sentenza non definitiva, ne' ha riportato in ricorso il contenuto completo di detta sentenza non definitiva con riferimento alla parte concernente i criteri da seguire per determinare l'ammontare del danno da liquidare agli eredi di VA BR sì da poter ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dalla corte di appello sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso il PI, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1223), 1224 e 1282 c.c. nonché carenza di motivazione, deduce che la corte di appello ha errato allorché ha ritenuto (ponendosi contro i principi consolidati in tema di obbligazioni pecuniarie) che sulla somma di L. 75.116.000 dovesse corrispondersi l'importo pari alla svalutazione monetaria oltre gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata: la sommatoria dei due criteri non è ammissibile risolvendosi in un ingiustificato vantaggio per il creditore. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione sostenendo che la corte di appello, tutto al più, avrebbe dovuto determinare la rivalutazione e gli interessi con riferimento alla data di maturazione di ciascun canone annuo nel periodo dal 1978 al 1997 e non avrebbe dovuto disporre un aggiornamento del totale dell'importo a decorrere dall'1/12/1978. La corte di merito è poi incorsa in errore ed in un ulteriore vizio logico sottraendo all'importo di L. 93.116.000 la somma di L. 18.000.000, pagata da esso PI al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, senza tener conto: a) che tale somma ammontava a L. 19.890.000 come provato dal contratto preliminare e dalla dichiarazione di quietanza in calce allo stesso;
b) che l'importo di L. 18.000.000 era stato versato nel 1978, mentre la somma di L. 93.116.000 si riferiva a crediti maturati via via negli anni sino al 1997. Pertanto, ad avviso del ricorrente, sì tratta di valori non omogenei per cui la compensazione operata dalla corte di appello è frutto di un errore di valutazione.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipendenti riguardando tutte, essenzialmente, i criteri adottati dalla corte di merito per liquidare il danno da occupazione senza titolo, la rivalutazione monetaria e ali interessi. La corte di appello si è attenuta ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di debiti di valore - quale è quello del PI per l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo - secondo i quali la rivalutazione monetaria della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore al fatto illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Pertanto gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata, concorrono con la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e devono essere calcolati anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo tra l'evento dannoso e la liquidazione (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 10/3/2000 n. 2796; 8/5/1998 n. 4677; 3/1/1998 n. 13). Questa Corte ha poi avuto modo di chiarire che in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità - per costui - di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto poi che il valore locativo sia stato individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto, mirando alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, la somma di danaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (sentenze 18/2/1999 n. 1373; 11/3/1995 n. 2859). Occorre inoltre osservare che, è ineccepibile la decisione della corte di appello di liquidare gli interessi legali - a decorrere dalla data di inizio dell'occupazione senza titolo, ossia dall'1/12/1978 - sulla somma capitale annualmente rivalutata secondo gli indici Istat: il danno per il ritardato conseguimento delle somme liquidate per i debiti di valore (cioè gli interessi compensativi) va infatti determinato, come più volte affermato da questa Corte, computando gli interessi sull'importo originariamente dovuto e, quindi, sui suoi progressivi adeguamenti in relazione alla sopravvenuta inflazione calcolati in via equitativa in base gli indici medi di svalutazione (sentenze 10/3/2000 n. 2796; 18/2/1999 n. 2859; 24/7/1998 n. 7298. Del pari correttamente la corte di merito ha detratto dall'importo di 93.116.000, determinato a titolo di danno (limitatamente all'ammontare dei canoni locativi e senza il calcolo della rivalutazione) per l'occupazione senza titolo dell'immobile in questione, la somma di L. 18.000.000 versata dal PI al momento della stipula del contratto preliminare di vendita dichiarato nullo. Il giudice di appello, individuato l'importo del debito di valore (non rivalutato) del PI, ha calcolato il credito (di valuta) dello stesso a titolo di restituzione della somma corrisposta contestualmente al contratto preliminare ed ha poi operato un'elisione parziale dei rispettivi crediti a seguito dell'accertamento di poste contabili di dare ed avere. Sulla somma detratta dal debito di valore non sono stati calcolati ne' la rivalutazione monetaria, ne' gli interessi per cui nessun danno ha subito il PI dalla detta operazione contabile effettuata dalla corte territoriale.
È appena il caso di rilevare, infine, l'inammissibilità della censura concernente l'asserito errore in cui sarebbe incorsa la corte bolognese nell'indicare (e poi nel calcolare) la somma corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto preliminare in sole L. 18.000.000 e non in L. 29.890.000 come provato dal detto contratto e dalla dichiarazione di quietanza in calce allo stesso atto. Con la detta censura il ricorrente mira o a contrastare apprezzamenti di fatti o di, risultanze istruttorie (con riferimento al contenuto del contratto preliminare) e a prospettare una diversa valutazione del merito della causa, il che costituisce prerogativa del giudice del merito, o a denunciare un travisamento dei fatti rimediabile con l'impugnativa per revocazione ex articolo 395 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso il PI denuncia errata e carente motivazione per aver la corte di merito escluso che l'immobile in questione fosse stato consegnato incompleto nelle rifiniture - ritenendo tale circostanza non provata sulla sola base della perizia redatta dall'ingegner CH - senza considerare che non era stato mai contestato il fatto dell'avvenuta consegna del detto immobile privo di pavimentazione. Peraltro, come accertato dallo stesso c.t.u. nominato dalla corte di appello, l'immobile in questione nel corso del giudizio di secondo grado ancora presentava significativi difetti costruttivi già evidenziati nella consulenza tecnica di ufficio acquisita nel giudizio di primo grado. Pertanto, per determinare i danni per l'occupazione senza titolo, la corte di merito avrebbe dovuto tener conto delle reali condizioni in cui l'immobile era stato consegnato e delle spese sostenute da esso PI per sopperire ai difetti ed ai vizi impeditivi dell'abitabilità dell'alloggio. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento risolvendosi essenzialmente nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali e del quadro probatorio con riferimento, in particolare, alle relazioni del consulente di parte e dei consulenti di ufficio nonché ad asserite circostanze da fatto non contestate o pacifiche tra le parti concernenti lo stato dell'immobile al momento della consegna al PI. Il ricorrente ha dimenticato che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze istruttorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da sufficiente motivazione scevra da vizi logici e giuridici onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Bisogna infine segnalare che il ricorrente, con la tesi concernente gli errori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie ed ai fatti pacifici tra le parti o non contestati, ha sostanzialmente inteso sostenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089;
16/2/1998 n. 1604).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale gli intimati credi di BR VA non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001