Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7692
CASS
Sentenza 7 giugno 2001

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In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è "in re ipsa", raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno.

Nella liquidazione del credito di valore - nella specie, risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo - sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione, sia gli interessi con la medesima decorrenza, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito; i secondi, invece, hanno una funzione compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione e vanno corrisposti e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

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  • 1Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7692
Data del deposito : 7 giugno 2001

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