Sentenza 18 maggio 2010
Massime • 3
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, anche le richieste, che possono desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del "favor impugnationis". (Fattispecie nella quale è stato ritenuto ammissibile l'appello del P.M. privo di esplicite richieste, ma corredato da motivi particolarmente minuziosi e specifici, che evidenziavano inequivocabilmente la volontà di reiterare le richieste già esplicitate in primo grado).
In tema di incompetenza, l'imputato assolto in primo grado e quindi non appellante per carenza di interesse, può riproporre, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, l'eccezione di incompetenza per territorio già tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice.
Il termine previsto dall'art. 268, comma sesto, cod. proc. pen. per l'esame, ad opera delle parti, degli atti e delle registrazioni che afferiscono alle operazioni di intercettazione, non può essere prorogato, in difetto di apposita previsione di legge.
Commentari • 2
- 1. Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello di T. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, per mezzo del difensore, da Tizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, avverso la sentenza del Gip del tribunale di A. del 25 marzo 2013, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato. 2. La corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi di impugnazione tanto in riferimento al censurato giudizio di equivalenza delle circostanze, che in relazione alla determinazione della pena. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione della legge processuale e correlato vizio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2010, n. 29235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29235 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/05/2010
Dott. AGRÒ AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - N. 1057
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21982/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO MI N. IL 13/09/1975;
2) TO IO N. IL 08/05/1966;
3) RA CR AN N. IL 08/11/1960;
4) MU EL N. IL 15/01/1975;
5) TT IN N. IL 26/03/1968;
avverso la sentenza n. 1732/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.G. in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di AM IO e il rigetto degli altri ricorsi;
sentiti:
l'avv. Cincioni Giuseppe, in sost. dell'avv. Aricò, per RA AR, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorsi;
l'avv. Viscomi Gregorio, per UT, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Colacino Luigi, per RA AR, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Conti Alessandro, per MU, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 9-7-2005 il Tribunale di GI IA dichiarava:
- AM IO colpevole dei reati di cui ai capi 10) e 11) della rubrica (furto di n. 2 Fiat Iveco Daily) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
- AM EM colpevole dei reati di cui ai capi 15) (furto di una Fiat Uno), 18) (furto di una Fiat Croma), 19) (limitatamente al porto illegale di un'arma comune da sparo e di munizioni) e 20) (detenzione a porto illegale di un caricatore di una pistola semiautomatica e di munizioni) e, escluso l'aumento per la recidiva, riconosciuto il nesso della continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa;
- MU MA colpevole dei reati di cui ai capi 30) (tentativo di incendio di un bar tabaccheria), 31) (tentativo di estorsione), 34 ter) (detenzione di un'arma con matricola abrasa) - in esso assorbita l'imputazione sub 34 bis) ed escluse le aggravanti L. n. 203 del 1991, ex art. 7, art. 112 c.p., n. 1 e art. 628 c.p., nn. 1 e 3 - e
32) (estorsioni in danno di IN CA e IA MA), escluse le aggravanti ex art. 628 c.p., nn. 1 e 3 e, escluso l'aumento per la recidiva, riconosciuti il nesso della continuazione e il concorso formale sotto il più grave reato sub 32), concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- UT CE colpevole dei reati di cui ai capi 30), 31) - escluse le aggravanti L. n. 203 del 1991, ex art. 7, art. 112 c.p., n. 1 e art. 628 c.p., nn. 1 e 3 - e 32), escluse le aggravanti ex art. 628 c.p., nn. 1 e 3 e, escluso l'aumento per la recidiva, riconosciuti il nesso della continuazione e il concorso formale sotto il più grave reato sub 32), concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
Il MU e il UT, inoltre, venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, esclusa la sospensione della potestà dei genitori. Con la stessa sentenza, il Tribunale assolveva AM IO ed AM EM dall'imputazione di cui al capo 29) (associazione per delinquere semplice) perché il fatto non sussiste, AM IO dalle imputazioni sub 16) e 17 bis) (furto di un camion e tentato furto di un escavatore) per non aver commesso i fatti;
AM EM dal reato sub 19) (detenzione illegale di un'arma comune da sparo e di munizionamento vario) per non aver commesso il fatto, RA AR AN, MU LL e UT CE dall'imputazione sub 35) (associazione per delinquere di stampo mafioso) perché il fatto non sussiste, MU LL e UT CE dalle imputazioni di estorsione sub 33) e 34) perché i fatti non sussistono;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di UT CE per il reato sub 28) (furto di un escavatore) perché, esclusa l'aggravante contestata, l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.
Con sentenza in data 4-2-2008 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata da AM IO, AM EM, MU SC, UT CE e dal P.M. distrettuale, dichiarava:
- AM EM colpevole anche del reato di illecita detenzione di arma comune da sparo e di munizioni di cui al capo 19) della rubrica, nonché del reato associativo di cui al capo 29), in continuazione col già ritenuto reato continuato di cui ai capi 1 5), 18), 19) e 20) e, ritenuto più grave il delitto sub 15), con le già concesse attenuanti generiche equivalenti, aumentava la pena inflitta all'imputato ad anni tre, mesi nove di reclusione ed Euro 550,00 di multa;
- AM IO colpevole anche del reato associativo ascrittogli al capo 29), in continuazione col già ritenuto reato continuato di cui ai capi 10) e 11) e, ritenuto più grave il reato sub 11), con le già concesse attenuanti generiche equivalenti, aumentava la pena inflitta al prevenuto ad anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa;
- MU LL e UT CE colpevoli anche del reato di estorsione di cui ali capi 33) e del reato associativo di cui al capo 35), esclusa l'aggravante di cui al comma 2, in continuazione col già ritenuto reato continuato di cui ai capi 30), 31), 32) e 34 ter (quest'ultimo solo per il MU) e, ritenuto più grave il reato sub 32), ritenuta la sussistenza in capo ad entrambi gli imputati delle residue aggravanti agli stessi originariamente contestate, con le già concesse attenuanti generiche, equivalenti a tali residue aggravanti (eccezion fatta per quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7) ed alla recidiva, aumentava la pena inflitta al MU ad anni otto, mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa, e quella inflitta al UT ad anni otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- RA AR AN colpevole del reato associativo di cui al capo 35), esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 e, con le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante contestata e sulla recidiva, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
Con la stessa sentenza, AM EM e il RA AR venivano dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e il MU, il UT e il RA AR incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni tre.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, mediante i rispettivi difensori.
AM EM, con un primo motivo, ripropone l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti ad essa conseguenti, per essere stata la stessa emessa dalla Procura Distrettuale, funzionalmente incompetente. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere inammissibile l'eccezione in parola, in quanto non sollevata in sede di udienza preliminare, non ha tenuto conto del fatto che la stessa era stata proposta dal difensore dell'AM anche all'udienza preliminare del 24-1-2004, e successivamente ribadita in sede di atti preliminari all'apertura del dibattimento innanzi al Tribunale. Nel merito, il ricorrente sostiene che, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, l'eccezione è fondata, non essendo possibile ravvisare alcuna connessione idonea a comportare uno spostamento della competenza tra i reati che hanno radicato la competenza della Procura Distrettuale e quelli ascritti al ricorrente (associazione a delinquere volta alla commissione di reati contro il patrimonio;
furto; detenzione e porto di armo e di munizioni).
Con un secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate mediante gli impianti dei Carabinieri nel periodo intercorrente tra il 7-10- 2002 e il 17-12-2002, per difetto di motivazione, nel decreto attuativo emesso dal P.M. il 3-10-2002, in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura e alle eccezionali ragioni di urgenza.
Con un terzo motivo l'AM eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sulla Fiat Punto in uso ad AM FR, per contrasto delle modalità di esecuzione (microspie collocate all'interno dell'abitacolo della vettura senza il consenso degli interessati) con gli artt. 14 e 15 Cost. e art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sostiene che la vettura deve essere intesa come luogo di privata dimora e che, conseguentemente, nella specie, mediante la collocazione delle microspie all'interno dell'auto, si è verificata una compressione non solo del diritto di riservatezza delle conversazioni, ma anche del diritto al rispetto del domicilio. In via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, con riferimento all'art. 14 Cost., nella parte in cui consente le intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante posizionamento di microspie all'interno dei luoghi di privata dimora.
Con un quarto motivo il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso del prevenuto nel reato di cui al capo 18), avente ad oggetto il furto della Fiat Croma di Capezzera Girolamo, effettuato da AM FR e AS e funzionale alla commissione del successivo furto ai danni di ER OD (poi non attuato nemmeno a livello di tentativo). Con un quinto motivo viene dedotta l'illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nella detenzione e porto illegale dell'arma e delle munizioni di cui al capo 19). Con un sesto motivo viene denunciata l'illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso del prevenuto nel reato sub 20), avente ad oggetto la detenzione e il porto del caricatore della pistola Tanfolio.
Con un settimo motivo il ricorrente si duole della mancanza e illogicità della motivazione in relazione al reato associativo di cui al capo 29), dal quale l'imputato, in primo grado, era stato assolto. Sostiene che la sentenza impugnata non risulta adeguatamente motivata ne' con riferimento alla sussistenza del presunto sodalizio criminoso, ne' in ordine alla partecipazione allo stesso del prevenuto, ne' con riguardo al ruolo di costitutore/organizzatore attribuito a quest'ultimo.
Con un ottavo motivo l'AM denuncia la mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con l'atto di appello riguardo all'eccessiva commisurazione della pena base ed all'aumento di pena per la continuazione, nonché l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti.
Con un ultimo motivo viene riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., in quanto privo delle richieste di cui all'art. 581 c.p.p., lett. b). AM IO lamenta, con un unico motivo, la violazione dell'art.416 c.p. e la carenza ed erroneità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 29), basata su mere formule di stile, non supportate da sufficienti elementi di riscontro. Sostiene, inoltre, che la Corte di Appello avrebbe potuto affermare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Nell'interesse del RA AR sono stati proposti due ricorsi. Nel primo ricorso, presentato dall'avv. NN Aricò, viene eccepita in primo luogo la violazione dell'art. 591 c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p., in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dal P.M., nel quale non era contenuta alcuna "richiesta". Si fa presente che l'assunto della Corte di Appello, secondo cui le specifiche doglianze consentirebbero di individuare le "sottese richieste", da intendersi "conformi a quelle già rassegnate/esplicitate in primo grado", è illegittimo, stante l'inesistenza grafica di richieste di riforma della sentenza di primo grado ovvero di condanna degli imputati assolti. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo 35). Sostiene, in particolare, che la Corte di Appello non ha offerto alcuna giustificazione delle ragioni per le quali non ha inteso condividere il giudizio espresso dal giudice di primo grado, il quale ha motivatamente escluso la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso costituita ed operante nel territorio di GI IA (così come descritta al capo 35), autonoma rispetto alla cosca di appartenenza del ricorrente, oggetto di altri giudizi nel territorio di appartenenza.
Con un terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Fa presente che la Corte di Appello, pur avendo espresso un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, al fine di una più congrua commisurazione della pena, ha applicato la pena in base in misura notevolmente superiore rispetto a quella stabilita dall'ari. 416 bis c.p. vigente al momento del fatto (primi mesi del 2003), rispetto alla riforma in pejus intervenuta nel dicembre 2005. Col secondo ricorso, presentato dall'avv. Luigi Colacino, si deduce in primo luogo la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata nell'udienza di appello. Si sostiene che la Corte di Appello, nell'affermare che la questione della competenza territoriale, in mancanza di appello incidentale, non sarebbe suscettibile di riesame, non ha tenuto conto del fatto che l'imputato, essendo stato assolto con formula piena, non aveva e non poteva avere alcun interesse a proporre appello. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.8, 21 e 24 c.p.p. e art. 25 c.p.p., comma 1 e la contraddittorietà
ed illogicità della motivazione. Fa presente, in particolare, che, ai fini della competenza per territorio, in tema di associazione di tipo mafioso, è irrilevante la costituzione di associazioni minori con sedi formali in luoghi diversi da quello in cui si è costituito ed è operante il sodalizio criminoso, qualora si tratti di articolazioni non autonome;
e che, nel caso di specie, come emerge sin dalla sentenza di primo grado, la presunta associazione mafiosa contestata al capo 35) non è autonoma ed indipendente rispetto a quella operante in Cutro, ma ne costituisce una cellula. Sostiene, inoltre, che, poiché al RA AR è stato contestato solo il reato associativo, non vi è spazio per uno spostamento della competenza per connessione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e c).
Con un terzo motivo l'imputato si duole della violazione dell'art.416 bis c.p. e della contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata è contraddittoria e illogica nella parte in cui ha ritenuto, da un lato,, l'esistenza di una stabile associazione autonoma, avente ruoli e radicamento in GI IA e, dall'altro, che tale associazione era collegata alla casa madre curtese, quasi ne fosse una filiale. Evidenzia altresì altri passaggi illogici della motivazione. Con un quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c), artt. 415 bis, 416 e 268 c.p.p. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla proposta eccezione di mancata concessione di una proroga del termine per l'ascolto delle registrazioni, avanzata dalla difesa sia al P.M. che al GIP. Sostiene che l'avviso, all'imputato, della conclusione delle indagini, è stato contestuale all'avviso di cui all'art. 268 c.p.p., comma 6, e che la violazione delle prescrizioni previste da tale norma ha determinato la violazione del diritto di difesa e ha comportato anche la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Il MU, con un primo motivo, eccepisce l'inutilizzabilità di tutte le conversazioni telefoniche, per difetto dei requisiti richiesti dagli artt. 267 e 268 c.p.p.. Fa presente, in particolare, che per poter disporre le intercettazioni è necessario che si proceda per uno dei reati previsti dall'art. 266 c.p.p., e che, nella specie, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p. è stata ravvisata dagli inquirenti solo nel corso dell'istruttoria. Sostiene, inoltre, che i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sono privi di motivazione in ordine alla indispensabilità delle stesse, limitandosi a un rinvio per relationem alla richiesta del P.M. Aggiunge che sia le intercettazioni telefoniche che quelle ambientali sono inutililizzabili anche per violazione dell'art. 228 c.p.p. in quanto il perito può avvalersi soltanto di ausiliari che svolgono attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni personali;
laddove, nel caso di specie, l'ausiliario incaricato dal perito ha di fatto sostituito quest'ultimo, in quanto la traduzione dei dialetti implica apprezzamenti e valutazioni soggettive.
Con lo stesso motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere la sussistenza, in relazione ai capi 32) e 34), dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per la cui configurabilità è necessario che il delitto perpetrato sia strumentale in modo univoco ad agevolare l'attività di stampo mafioso, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza - che nel caso di specie pure manca - che dal reato commesso derivi un'agevolazione dell'attività dell'associazione. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alle imputazioni di cui ai capi 30), 31), 32), 33) e 35).
Il UT si duole in primo luogo della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., che non conteneva alcuna richiesta ex art. 581 c.p.p., lett. c). Con un secondo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell'art. 282 c.p.p., comma 2 e art. 191 c.p.p., la nullità o inutilizzabilità
della perizia redatta dal prof. Benedetti, per essersi questi avvalso dell'opera di un ausiliario (interprete) che, di fatto, nel procedere alla trascrizione delle conversazioni in lingua dialettale che il perito non sarebbe stato in grado di effettuare, ha svolto un'attività autonoma, implicante apprezzamenti e valutazioni. Lamenta altresì la contraddittorietà, rispetto alle emergenze processuali, della motivazione resa in ordine all'eccezione in parola dalla Corte di Appello.
Con un terzo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità di tutti gli atti dibattimentali posti in essere dopo l'illegittima revoca, da parte del Tribunale, dell'ammissione al gratuito patrocinio. Sostiene che tale decisione ha comportato una violazione del diritto di difesa e assistenza dell'imputato, ex art. 178 c.p.p., lett. c).
Con un quarto motivo il UT si duole della violazione dell'art.416 bis c.p. e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato associativo di cui al capo 35) e per il reato di estorsione di cui al capo 33). Sostiene che la Corte di Appello non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali, discostandosi dal giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha ritenuto l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante in territorio di CU (da essa giudicabile, a cagione della mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, che ribaltasse la questione già rigettata dal Tribunale con ordinanza del 23-4-2004) e la partecipazione alla stessa del UT. Deduce che neanche in relazione alla vicenda sub 33) la Corte di Appello ha idoneamente giustificato le ragioni della non condivisione delle argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria, e che l'affermazione di responsabilità del prevenuto si basa su una motivazione non adeguata e congrua.
Con un quinto motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che la conoscenza dell'imputato da parte delle persone offese (IN e IA) e la consapevolezza che questi avesse un ruolo la cui importanza è stata definita come "opinabile/calante" valesse a giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Rileva che nessuna delle condotte previste da tale norma
(agevolazione dell'associazione mafiosa o metodo mafioso) può essere posta in essere da un soggetto visto dalle stesse persone offese come avente un ruolo "opinabile" nell'associazione stessa;
e che le conversazioni intercorse tra l'imputato e le persone offese erano discorsive e prive di connotati di intimidazione.
Con un ultimo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena. Sostiene, inoltre, che la Corte di Appello ha erroneamente considerato equivalenti le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti dal Tribunale e, conseguentemente, ha omesso di effettuare la riduzione prevista dall'art. 62 bis c.p.. DIRITTO
1) L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., sollevata nell'interesse di RA RI AN dall'avv. Aricò, e comune anche alle posizioni di UT CE e AM EM, è infondata.
Legittimamente, invero, la Corte di Appello, pur rilevando che l'impugnazione del P.M. non contiene esplicite richieste ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. b), ha ritenuto la sua ammissibilità, osservando che i motivi svolti, particolarmente minuziosi e specifici, non danno luogo ad alcuna incertezza circa il fatto che le sottese richieste siano da intendere conformi a quelle già esplicitate in primo grado.
Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. b), ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del "favor impugnationis" (Cass. Sez. 5, 23-9-2009 n. 42411; Sez. 5, 6-5-2003 n. 23412). 2) Deve essere altresì disattesa la questione prospettata nell'interesse del RA AR col quarto motivo di ricorso a firma dell'avv. Colacino in relazione alla mancata concessione di una proroga del termine per l'ascolto delle registrazioni, nonostante la specifica richiesta avanzata sia al P.M. che al GIP.
Vanno condivise, al riguardo, le osservazioni svolte dalla Corte di Appello, la quale ha rilevato che la proroga richiesta non è prevista dalla legge (e, infatti, l'art. 268 c.p.p., comma 6, nulla dispone in proposito), dando comunque atto che il P.M., su espressa istanza del difensore, ha disposto la duplicazione dei CD contenenti le registrazioni, e che i supporti non sono mai stati ritirati. Nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, pertanto, appare nella specie configurabile.
3) Si palesano invece meritevoli di accoglimento le censure mosse da entrambi i difensori dello stesso RA AR e dai legali del UT e del MU in ordine all'affermazione di responsabilità dei predetti imputati per il reato si associazione di tipo mafioso di cui al capo 35) della rubrica.
Deve premettersi che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto di non dover esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale già disattesa dal Tribunale e riproposta nel corso del giudizio di secondo grado dalla difesa di RA AR, sul rilievo che sulla questione si era formato il giudicato, in mancanza di appello incidentale. Non si è tenuto conto, in tal modo, del fatto che l'imputato, essendo stato assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'unico reato (quello associativo) ascrittogli, non poteva proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, per carenza dell'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4. Ed è pacifico che, in tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, nel giudizio di appello può riproporre, a norma dell'art. 24 c.p.p., comma 1, l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 c.p.p. (Cass. Sez. 4, 14-5-2004 n. 32924). Il citato art. 24 c.p.p., infatti, dispone che "il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23, comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta con i motivi di appello".
Detto ciò, si osserva che l'eccezione d'incompetenza per territorio, riproposta nel ricorso a firma dell'avv. Colacino, si rivela infondata, dovendosi ritenere correttamente radicata la competenza del Tribunale di GI IA, quale giudice del luogo in cui, secondo la prospettazione accusatoria, operava il sodalizio criminoso di stampo mafioso ipotizzato nel capo 35) e sono stati commessi i reati-fine allo stesso riferibili.
4) Passando all'esame delle questioni che attengono al "merito" delle statuizioni adottate dalla Corte distrettuale in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Cass. Sez. Un. 12-7-2005 n. 33748; Sez. 5, 17-10-2008 n. 42033; Sez. 4, 7-7-2008 n. 37084). Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel ribaltare la pronuncia assolutoria emessa in primo grado nei confronti del RA AR, del UT e del MU in ordine al reato associativo di cui al capo 35), non si è attenuta a tale principio.
Nel motivare la sua decisione, il giudice di primo grado ha premesso che nel capo d'imputazione ai prevenuti è stata contestata la partecipazione ad un'associazione mafiosa attiva nel territorio di GI IA e che, proprio in base alla prospettazione del radicamento locale dell'associazione, ma anche della sua autonomia da altri sodalizi, il Collegio, con ordinanza emessa all'udienza del 23- 4-2004, aveva respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa del RA AR. Orbene, secondo il Tribunale, dagli atti non è emersa la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa che agisse nel territorio reggiano, indipendente, libera e svincolata da altre organizzazioni. Al riguardo, nella sentenza di primo grado è stato posto in rilievo, in particolare, che il MU si è dovuto recare a Cutro per avere istruzioni dal RA AR, così come quest'ultimo è dovuto "volare" dalla Calabria in IA per sanare contrasti e impartire direttive. Si è altresì fatto presente che dall'istruttoria non è emersa una figura che a GI IA, nell'ambito delle attività criminali contestate, svolgesse il ruolo di organizzatore e fosse, pertanto, se non un capo, quanto meno un preposto. Si è aggiunto che sussistono seri dubbi circa la partecipazione del UT ad un sodalizio mafioso, e che gli altri soggetti indicati dall'accusa come facenti parte dell'ipotizzata organizzazione criminosa (NE, RA AR SC e MU AV) sono stati assolti in appello dal reato associativo. Di qui la conclusione secondo cui quella di GI IA appare nulla più che l'emanazione o l'appendice (in quanto tale non autonoma) di un'associazione che ha altrove il suo fulcro, i suoi capi e il suo radicamento, come è dimostrato anche dalle conversazioni intercettate, che chiamano in causa, come titolari di ruoli di vertice, persone che non compaiono in questo processo e delle quali non risulta alcun radicamento nel territorio reggiano.
5) La Corte di Appello non si è confrontata con le specifiche ragioni poste a base della pronuncia assolutoria emessa in primo grado, ma si è discostata dal giudizio espresso dal Tribunale con una motivazione contraddittoria, con la quale ha da un lato dato atto dell'esistenza di una stabile compagine criminosa, "che aveva ruoli e radicamento in quel di GI IA, sia pure persistendo l'influenza della casa madre in quel di Cutro", e dall'altro ritenuto che "in ogni caso...... una volta ritenute sussistenti l'associazione e la partecipazione ad essa degli imputati", non ha alcuna rilevanza "il dato della sua ubicazione". Il giudice del gravame ha affermato che il Tribunale ha delineato l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso fra MU LL, UT CE, ND AR AN, CO OL, MU AV e RA AR SC, senza tener conto del fatto che, nella sentenza di primo grado, sono stati avanzati seri dubbi circa la partecipazione del UT ad un sodalizio mafioso ed è stato dato atto che NE OL, MU AV e RA AR SC, giudicati separatamente, sono stati assolti in appello, sia pure con pronuncia non definitiva, dal medesimo reato associativo. La sentenza impugnata, inoltre, non contiene alcuna indicazione dei soggetti investiti del ruolo di promotori e organizzatori della cosca emiliana, che è stato anzi espressamente escluso per i tre imputati del presente procedimento. La Corte distrettuale ha attribuito, poi, particolare rilevanza all'episodio dell'escavatore rubato a TU VA, che, a suo giudizio, varrebbe da un lato a comprovare l'esistenza del sodalizio mafioso in questione e dall'altro a chiarire i rapporti di forza al suo interno;
ma, nel ricostruire la vicenda, ha rilevato che "ND AR AN ...... era stato mandato apposta dalla Calabria" per ricomporre la questione, e che il medesimo era "portatore......di quella che era la linea politica della cosca cutrese", così dando atto che il predetto imputato non faceva parte del sodalizio malavitoso operante in GI IA. Ma, se così è, il giudice del gravame avrebbe dovuto meglio precisare quali erano, in concreto, i soggetti (che, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., devono essere almeno tre) facenti parte dell'associazione mafiosa costituita e autonomamente operante, secondo l'impostazione accusatoria, nel territorio reggiano, anche alla luce della menzionata pronuncia di assoluzione (sia pure non definitiva) emessa in separato giudizio nei confronti degli altri presunti appartenenti a tale cosca.
Per le ragioni esposte, in relazione al capo 35) d'imputazione (che, per il RA AR, è l'unico contestato) s'impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini di una rinnovata e più adeguata valutazione.
Le questioni sollevate dal RA AR e dal UT in ordine al trattamento sanzionatorio restano assorbite.
6) Gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal UT e dal MU devono essere rigettati.
In particolare, si osserva che l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, per mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 267 e 268 c.p.p., sollevata dal MU, è inammissibile per difetto del requisito di specificità prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), essendosi il ricorrente limitato a mere affermazioni di principio, senza nemmeno indicare gli estremi dei decreti autorizzativi asseritamente viziati, sì da porre questa Corte in condizione di effettuare le necessarie verifiche. Altrettanto è a dirsi per l'eccezione, comune alle posizioni del MU e del UT, di inutilizzabilità della perizia redatta dal prof. Benedetti (per essersi il medesimo avvalso dell'opera di un ausiliario per la traduzione del dialetto calabrese), non avendo i ricorrenti specificato se (e in quali parti) vi sia una mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni in dialetto calabrese e quello risultante dalla traduzione effettuata dall'ausiliario incaricato dal perito, ne' chiarito l'eventuale incidenza degli atti asseritamente viziati rispetto alle altre emergenze probatorie acquisite a carico dei prevenuti. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Cass. Sez. Un., 16-7-2009 39061; Sez. Un., 23-4-2009 n. 23868; Sez. 4, 6-2-2008 n. 13946), non competendo alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità (o di invalidità) di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Cass. Sez. Un. 16-7-2008 n. 39061; Sez. 1, 9-6-2009 n. 26942; Sez. 6 12-2-2009 n. 12722). 7) L'eccezione di nullità degli atti dibattimentali successivi alla indebita revoca del gratuito patrocinio, fatta valere dal UT col terzo motivo di ricorso, è priva di fondamento, atteso che, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento emesso dal Tribunale era quello del ricorso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 99, da proporsi nel termine di venti giorni. È da escludere, invece, alla stregua del principio di tassatività delle cause di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p., che l'illegittima revoca dell'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio possa comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità degli atti processuali successivi a tale provvedimento.
8) Le censure mosse dal MU in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli ai capi 30), 31), 32) e 33), al pari di quelle sollevate dal UT in relazione a tale ultimo reato, sono inammissibili, in quanto, al di là della formale prospettazione n del vizio di manifesta illogicità della motivazione, mirano sostanzialmente ad ottenere una rivisitazione del materiale probatorio, al fine di pervenire a conclusioni diverse (e, ovviamente, più favorevoli ai prevenuti, rispetto a quelle cui è giunta, sulla base di argomentazioni prive di palesi incongruenze logiche, la Corte di Appello.
In particolare, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal UT, il giudice del gravame ha fornito congrua giustificazione delle ragioni per le quali, discostandosi dal giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto la responsabilità dei due imputati per il reato sub 33) (estorsione ai danni del Circolo Corallo di Parma). Il primo giudice, invero, pur ritenendo provato che i prevenuti avevano estorto del denaro in una bisca di Parma, ha assolto i predetti dall'imputazione in esame, con la formula perché il fatto non sussiste, sul rilievo che non vi erano riscontri circa il fatto che la bisca in questione fosse proprio il circolo Corallo, ne' che una delle persone estorte fosse proprio IN NN, gestore di tale circolo. Le perplessità manifestate al riguardo dal Tribunale sono state adeguatamente superate dal giudice del gravame, il quale, con motivazione priva di palesi salti logici, ha ravvisato i necessari riscontri alla ipotesi accusatola nelle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che ebbero a svolgere le indagini e nel contenuto di una conversazione intercettata tra AM FR, DE e AS.
Orbene, gli apprezzamenti espressi dalla Corte territoriale in ordine alla ricostruzione delle vicende oggetto dei capi d'imputazione in esame non sono sindacabili in questa sede, non potendo la Corte di Cassazione procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402); ne' il giudice di legittimità può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, in quanto il suo compito è solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 29-1-1996 n. 930). 9) Le doglianze mosse dagli stessi MU e UT in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (da valutarsi solo con riferimento all'estorsione contestata al capo 32, non avendo il MU riportato condanna per il capo 34, impropriamente richiamato nel motivo di ricorso) sono prive di fondamento.
Dalla lettura congiunta delle conformi sentenze di primo e secondo grado (le cui motivazioni si integrano a vicenda) si evince che i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi dell'aggravante in questione, sotto il profilo del metodo mafioso, avendo accertato che le persone offese IN e IA soddisfacevano le richieste sistematiche di denaro del UT e del MU in quanto palesemente intimorite dalla loro condotta;
e che i riferimenti operati dagli imputati a terze persone (e addirittura ad un "capo"), come beneficiarle dei pagamenti, erano idonee ad evocare, con evidente carica intimidatoria, la presenza e l'interesse nella vicenda di un organismo criminoso di matrice mafiosa. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza, che correla la ricorrenza dell'aggravante in esame alla idoneità intimidatoria grave ed irresistibile propria della evocazione di superiori referenti criminali a sostegno della effettività della minaccia, senza che tale idoneità intimidatoria (da valutarsi "ex ante") possa essere esclusa dall'atteggiamento "discorsivo" e poco intimorito della vittima della pressione, quale quello che, secondo il ricorso del UT, avrebbero mostrato nell'occasione le persone offese (Cass. Sez. 1, 6-3-2009 n. 14951). 10) Passando ad esaminare gli altri ricorsi, si osserva che l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, sollevata da AM EM col primo motivo di impugnazione, è priva di pregio, in quanto non tiene conto delle specifica regola dettata dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, che, in relazione alle ipotesi di reato in esso elencate (tra cui sono compresi i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e quelli aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, contestati ad altri imputati del presente procedimento), attribuisce le funzioni di pubblico ministero (comprensiva, ovviamente, del potere di chiedere il rinvio a giudizio) "all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il citato art. 51 c.p.p., comma 3 bis, prevede, limitatamente ai reati in esso tassativamente contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, stabilendo una vis actractiva di tali reati nei confronti dei delitti connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità. Ne consegue che la competenza della Procura Distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 13-11-2008/17-2-2009 n. 6783; Sez. 2, 11-4-2006 n. 19831; Sez. 1, 18-5-2005 n. 21354; Sez. 1, 5-10-2005 n. 3256; Sez. 6, 30-9-2003 n. 4345; Sez. 6, 4-12-2003, n. 2850). Tale conclusione appare coerente con la natura del criterio determinativo - rigorosamente limitato alla fase delle indagini preliminari - della competenza funzionale distrettuale e con la ratio cui è ispirato, rappresentata dall'esigenza di concentrare l'attività investigativa in relazione a delitti di particolare complessità presso un ufficio specializzato del pubblico ministero, idoneo, anche per la sua collocazione territoriale, a ricostruire efficacemente e in modo organico e completo le articolate dinamiche di criminalità organizzata operanti nell'ambito distrettuale (Cass. Sez. 1, 1-3-2006 n. 12141). Nel caso in esame, come è stato evidenziato nella sentenza di primo grado, il decreto che dispone il giudizio contempla anche il reato di furto aggravato di cui al capo 28), contestato sia a UT CE che ad AM FR (già giudicato separatamente), il quale, a sua volta, è stato chiamato a rispondere, insieme ad AM EM e AM IO, dell'associazione per delinquere sub 29), delitto rispetto al quale i furti (compreso quello sub 28) sono indicati come reati fine. Ciò posto e atteso che al UT sono stati contestati anche reati (associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7) sicuramente riconducibili all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, deve ritenersi che il P.M. distrettuale ha legittimamente esercitato l'azione penale per tutti i reati contestati agli AM, in ragione dei rilevati rapporti di connessione.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, non rileva che i reati al medesimo ascritti (associazione per delinquere;
furti tentati o consumati;
detenzione e porto illegale di armi) non rientrino nelle ipotesi previste dal menzionato art. 51 c.p.p., comma 3 bis, giacché, per le ragioni in precedenza svolte, la competenza della Procura Distrettuale, legittimamente radicata in relazione a taluno dei delitti previsti da tale norma, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento:
sarebbe, infatti, contrario ad elementari criteri di organizzazione, di economia processuale e di logica giuridica, frammentare e dividere tra differenti organi del Pubblico Ministero la legittimazione a richiedere il rinvio a giudizio di soggetti coimputati in uno stesso procedimento, sulla base delle differenti imputazioni (cfr. Sez. 6, 30-10-2003/24-1-2004 n. 2499). 11) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, le stesse questioni prospettate dal ricorrente in relazione al medesimo decreto attuativo di intercettazioni telefoniche emesso dal P.M. in data 3-10-2002 sono già state esaminate dalla Corte di Cassazione, la quale, decidendo con sentenza n. 47180/2005 (erroneamente indicata nella decisione impugnata col n. 1238/2005) dell'1-12-2005 nel processo parallelo a carico degli allora coimputati AM FR, AM DE e AM AS, non ha riscontrato alcuna violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p., ma ha ritenuto il provvedimento in questione sufficientemente motivato sia con riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza che all'impossibilità di utilizzazione degli impianti della Procura.
Sotto il primo profilo, la Corte Suprema, nel dare atto che dallo stesso decreto attuativo del 3-10-2002 risulta che erano in corso indagini concernenti la criminalità organizzata, di guisa che ricorreva con tutta evidenza la necessità di disporre le intercettazioni con urgenza, ha rilevato che le eccezionali ragioni di urgenza sono state correttamente motivate con la necessità di prevenire la commissione di gravi reati in tema di criminalità organizzata, "utilizzando in tempo reale quanto emerge dagli ascolti". Nella specie, pertanto, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'onere di motivazione gravante sul P.M., atteso che, secondo la giurisprudenza, la motivazione sull'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza può anche essere implicita, quando si faccia riferimento a un'attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti (Cass. Sez. 2, 19-5-2006 n. 31160; Sez. 6, 11-12-2007/1-4- 2008 n. 15396; Sez. 2, 17-12-2009/9-2-2010 n. 5103). Sotto il secondo profilo, il giudice di legittimità ha rilevato che il decreto attuativo è stato motivato, oltre che con l'insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, anche con la necessità di assicurare la simultaneità delle indagini e con l'esigenza di poter utilizzare "in tempo reale" i risultati delle intercettazioni;
il che equivale a dare atto della inidoneità di tali impianti, dovendosi intendere come tale anche quella derivante dalla necessità di coniugare l'attività di ascolto con quella del pronto intervento sul territorio. Trattasi di valutazione pienamente condivisibile, alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, ormai pacifica nel ritenere che il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 268 c.p.p., comma 3) può essere adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica, non solo con riferimento ad inconvenienti tecnici, ma anche alle specifiche esigenze investigative (per riferimenti, v. Cass., Sez. 6, 9-12-2004, Foti;
Sez. 4, 14-1-2005, Agosti;
Sez. 4, 16-5-2006, Toscano); il che si verifica, in particolare, allorché si renda necessario, come nel caso in esame, garantire interventi immediati della polizia giudiziaria operante, in ragione delle emergenze ricavabili dalle operazioni d'intercettazione (Cass. Sez. 4, 19-10-2006 n. 38018). 12) Priva di fondamento si palesa altresì l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate mediante installazione di una microspia all'interno di un'autovettura in uso ad AM FR, in quanto luogo di privata dimora. Secondo una condivisibile giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art.266 c.p.p., comma 2, per luogo di privata dimora deve intendersi quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei;
deve, cioè, trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello "ius excludendi alios" al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali, che l'art. 14 Cost. garantisce proclamando l'inviolabilità del domicilio (Cass. Sez. 1, 6-5-2008 n. 32851). Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Cass. Sez. 1, 24-2-2009 n. 13979; Sez. 1, 6-5-2008 n. 32581; Sez. 1, 1-12-2005 n. 47180; Sez. 1, 27-1-2005 n. 2613). Poiché, pertanto, nella specie non si verte in un'ipotesi di intercettazione di comunicazione tra presenti attuata mediante posizionamento di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, appare irrilevante la questione di illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla difesa. È opportuno evidenziare, peraltro, che questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 14 Cost., che statuisce il principio della inviolabilità del domicilio. Al riguardo, è stato evidenziato che la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo. Le intercettazioni, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale, pertanto, subendo la necessaria compressione, deve coordinarsi il principio di inviolabilità del domicilio, al pari di quanto l'art. 15 Cost. prevede espressamente in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, per consentire l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri (Cass. Sez. 1, 2-10-2007 n. 38716; Sez. 4, 28-9-2005 n. 1426). 13) Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso in esame sono inammissibili, risolvendosi in mere censure di merito, dirette ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali, dalle quali la Corte di Appello, con motivazione esente da palesi incongruenze logiche e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, ha desunto la prova del concorso dell'imputato nei reati di cui ai capi 18) (furto della Fiat Croma di Capezzera Girolamo) 19) (detenzione e porto di arma comune da sparo e di munizioni) e 20) (detenzione e porto in luogo pubblico di un caricatore di una pistola semiautomatica Tanfolio e di munizionamento vario).
14) Il sesto motivo è infondato.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, perché possa ritenersi sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass. Sez. 5, 4-10-2004 n. 42635; Sez. 5, 20-1-1999 n. 3340). Nel caso di specie, la Corte di Appello, attenendosi a tale principio, ha individuato una serie di elementi emergenti dagli atti, altamente sintomatici dell'esistenza, tra AM EM, AM IO e gli altri soggetti indicati nel capo 29) d'imputazione (giudicati separatamente), di una stabile organizzazione criminosa, non destinata ad esaurirsi nella commissione di un numero limitato di "colpi" da parte di persone meramente concorrenti.
Particolarmente significativi sono stati ritenuti, al riguardo:
- la serialità dei furti, commessi dagli AM con frequenza pressocché giornaliera, con costante programmazione di ulteriori reati di maggiore complessità ed impegno (rapine);
- la specializzazione nel settore dei furti, riguardanti quasi sempre lo stesso tipo di autoveicolo (il Fiat Daily); il che, evidentemente, implicava la predisposizione di una rapida rete di smercio, atteso che i furgoni non potevano restare troppo tempo nella disponibilità degli AM, per evitare il rischio di controlli da parte della polizia;
- la rapidità nella fase di occultamento e rivendita, che implicava a sua volta una consolidata organizzazione con radicati collegamenti con ricettatori, un'organizzazione dei trasporti, la non estemporanea disponibilità della strumentazione occorrente per la falsificazione/contraffazione di targhe e telai, stabili legami con persone in grado di procurare falsa documentazione in relazione alla provenienza dei beni ed alla loro copertura assicurativa, in modo da eludere eventuali controlli;
- la disponibilità, da parte degli imputati, di capannoni per il riparo degli automezzi rubati, di punzoni per la contraffazione di telai e numeri identificativi di autovetture, di targhe (di cui alcune cessate, evidentemente utilizzate per occultare la provenienza dei mezzi durante il successivo trasporto), di numerose armi. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, nell'impugnata sentenza risulta correttamente individuato l'elemento caratterizzante dell'associazione per delinquere, costituito dall'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso, in vista della realizzazione, secondo modalità organizzative predefinite, di una serie indeterminata di reati (in particolare, furti di automezzi). Ciò vale anche a superare le obiezioni mosse della difesa con riferimento al rapporto familiare esistente tra i presunti associati. È evidente, infatti, che, una volta verificata, col necessario rigore, la concreta sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo, tale da trascendere i legami dovuti a vincoli parentali, la costituzione del sodalizio criminoso non può essere esclusa per il fatto che dello stesso facciano parte componenti della stessa famiglia.
La sentenza impugnata risulta sufficientemente motivata anche in ordine alla partecipazione, all'organizzazione criminosa in esame, di AM EM, al quale la Corte di Appello, sulla base delle conversazioni intercettate, ha attribuito il ruolo di programmatore- regista a distanza;
con la precisazione che la mancata partecipazione materiale dell'imputato alle azioni delittuose del gruppo dipendeva unicamente dai limiti di movimento derivanti dal regime di semilibertà al quale il medesimo era sottoposto.
In definitiva, pertanto, la decisione resa dalla Corte di Appello poggia su una motivazione esauriente e coerente, idonea a giustificare il ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa in primo grado in relazione al reato associativo di cui al capo 29) della rubrica.
15) Le censure mosse con l'ottavo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato sono inammissibili, avendo la Corte di Appello dato atto, nell'esercizio dei poteri discrezionali riservati in materia al giudice di merito, della congruità della pena base e degli aumenti apportati per la continuazione. Altrettanto è a dirsi con riferimento alle doglianze inerenti alla negata prevalenza delle attenuanti generiche, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di cognizione, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 3, 22-4-2004 n. 26908) e siano sorrette da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 1, 28-1-2003 n. 5697), tale dovendo considerarsi l'aver ritenuto la soluzione della equivalenza come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. 4, 23-5-2007 n. 25532). In tal senso, a giustificare la soluzione della equivalenza deve ritenersi sufficiente, come nel caso in esame, l'implicito riferimento ad una valutazione complessiva dell'episodio criminoso e della personalità dell'imputato, che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite (Cass. Sez. Un. 25-2-2010 n. 10713). 16) Per le ragioni esposte, il ricorso proposto da AM EM deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
17) Le censure mosse nell'interesse di AM IO in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 29) sono inammissibili, essendo formulate in termini del tutto generici e assertivi, a fronte dell'ampia ed esauriente motivazione resa dal giudice di appello.
Del pari inammissibili sono le deduzioni svolte riguardo alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, non avendo il ricorrente prospettato alcuna violazione di legge o vizio di motivazione riconducibile ad uno dei casi tipici di ricorso per cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p.. Il ricorso in esame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di RA AR AN e nei confronti di UT CE e di MU LL, limitatamente per questi ultimi al reato di cui all'art. 416 bis c.p., la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto i ricorsi del UT e del MU.
Dichiara inammissibile il ricorso di AM IO, che condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di AM EM.
Condanna AM IO ed AM EM al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010