Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il Tribunale, adito contro il rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro a persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, legittimamente avesse esteso la propria verifica ai profili della praticabilità ed efficacia dei controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte, sebbene il primo giudice avesse respinto l'istanza per difetto della dimostrazione dello stato di indigenza e l'indagato avesse proposto appello contestando tale specifica valutazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2014, n. 30828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30828 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 29/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 800
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 12509/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA PP N. IL 05/08/1987;
avverso l'ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 30/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto il ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avv. FIORENZA GI, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/1/2014 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato la decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela, che aveva negato a TI GI l'autorizzazione a lasciare il luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa.
Rileva il Tribunale che l'accoglimento della richiesta, per come formulata, vanificherebbe le ragioni a base della cautela, perché non consentirebbe l'espletamento di un efficace controllo (il prevenuto ha chiesto di essere autorizzato a recarsi, per lavoro, in due luoghi diversi di Gela).
2. Ricorre per Cassazione TI GI, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta, in primo luogo, la violazione del principio devolutivo, in quanto l'appello era stato proposto per contestare la decisione del Giudice delle indagini preliminari, che aveva rigettato l'istanza per mancanza di prova dello stato di indigenza. Il giudice d'appello, pertanto, non poteva confermare il provvedimento di rigetto per una diversa ragione (l'impossibilità di esercitare un efficace controllo).
Si duole, inoltre, dell'assenza di motivazione in ordine alla ritenuta preminenza delle esigenze cautelari su quella di assicurare il mantenimento proprio e della moglie in stato di gravidanza e della motivazione, apparente, con cui è stata spiegata l'impossibilità di controllare i movimenti del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo punto di doglianza.
1. Non è condivisibile, innanzitutto, la lamentela relativa alla violazione del principio devolutivo. Pur non essendo in discussione, nell'appello cautelare, il principio tantum devolutum quantum appellatum, con la conseguenza che i motivi posti dalla parte a sostegno dell'impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, va tuttavia precisato che il suddetto principio ha, nel procedimento ex art. 310 c.p.p., un rilievo assai minore rispetto a quello che gli viene riconosciuto in sede di impugnazione avverso decisioni sul merito dell'accusa, giacché, essendo le decisione in materia de libertate emessa rebus sic stantibus ed essendo funzionale alla tutela degli specifici interessi tutelati dall'art. 274 c.p.p., la cognizione del giudice d'appello - che sia investito dall'impugnazione dell'indagato o del Pubblico Ministero - deve, per assolvere alla sua funzione, esplicarsi con la completezza richiesta dalla natura della decisione invocata, e quindi riguardare tutti gli elementi richiesti per l'applicazione, il mantenimento o la sostituzione della misura (è stato ripetutamente affermato, in applicazione di tale principio, che nel caso in cui il g.i.p. abbia, pur ritenendo sussistendo gravi indizi di colpevolezza, rigettato la richiesta di emissione di provvedimento coercitivo per carenza di esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello proposto dal p.m., deve - al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame - motivare adeguatamente, non solo in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari -oggetto della impugnazione del p.m. -, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi:
Cass., 11872 del 31/1/2002; N. 27792 del 9/4/2006. In un caso in cui era stata appellato - dal PM - il diniego di applicazione di misura cautelare personale, questa Corte ha ritenuto che l'effetto devolutivo non implica che il tribunale della libertà possa decidere o nel senso dell'applicazione del provvedimento richiesto o di diniego dello stesso, potendosi procedere all'adozione di altre misure coercitive meno gravi di quella richiesta: C, Sez. 6^, 2.2.1996, Bulfaro, Rv 204258). In ogni caso va considerato, con riferimento al principio devolutivo dell'appello (ordinario o cautelare), che la cognizione del giudice è limitata ai punti della sentenza impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti, in particolare quando i punti investiti dal gravame si trovino in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devolutum" (Cass., n. 2559 del 26/6/1995). Nella specie, il "punto" impugnato era relativo alla sussistenza delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione al lavoro. In quest'ambito il giudizio d'appello doveva svolgersi con la massima latitudine, dovendo investire tutti gli aspetti rilevanti per la decisione, senza rimanere legato alla motivazione spesa dal giudice del provvedimento impugnato, e quindi, valutare - come è stato correttamente fatto - sia lo stato indigenza, invocato dal prevenuto, sia le ulteriori condizioni necessarie per l'emissione del provvedimento richiesto, tra cui, senza dubbio, la praticabilità dei controlli necessari ad assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte, nonché la tutela delle residue esigenze cautelari. 2. È carente, invece, oltre che incongrua, la motivazione con cui è stata negata la possibilità di controllare i movimenti del prevenuto, ove autorizzato al lavoro.
Tale impossibilità deriverebbe, a giudizio del Tribunale, dal fatto che la ditta CA CA - con cui il TI dovrebbe lavorare - ha in corso due cantieri, siti nel comune di Gela;
il che consentirebbe al prevenuto di spostarsi liberamente tra un cantiere e l'altro, vanificando le ragioni poste a base della cautela. Tale ragionamento non tiene conto, però, del fatto che l'autorizzazione può essere limitata ad uno dei due cantieri, modulata nel tempo o sottoposta a condizioni: il che consentirebbe di soddisfare le esigenze di lavoro del prevenuto con quelle di tutela sociale sottostanti alla cautela.
L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014