Articolo 188 del Codice di procedura penale
Articolo 158Articolo 160
Versione
24 ottobre 1989
Art. 188. Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente