Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
Non è abnorme la sentenza che, rilevata la potenziale qualità di danneggiato dal reato di un magistrato del medesimo ufficio giudiziario di appartenenza del giudice procedente, dichiari l'incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., in quanto la decisione assunta non si pone fuori dal sistema nè determina la stasi del procedimento, potendo il giudice dichiarato competente sollevare conflitto negativo di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 107
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25128/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN MA nato il [...];
2) RI RI AN nata il [...];
avverso la sentenza del 13.4.2011;
del Tribunale di Belluno, sez. di Pieve di Cadore;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P. G., dr. Vito D'ambrosio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 13.4.2011 il Tribunale di Belluno, sez. dist. di Pieve di Cociore, dichiarava la propria incompetenza funzionale ed ordinava trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Trento. Assumeva il Tribunale che non poteva negarsi la qualifica di danneggiato del reato di violazioni edilizie, ascritto ad AN MA e RI RI AN, al Presidente del Tribunale di Treviso (in quanto proprietario di uno degli immobili facente parte del villaggio denominato "Corte di Cadore"). Pertanto ai sensi degli artt. 11 e 21 c.p.p. andava dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale di Belluno.
2) Ricorrono per cassazione AN MA e RI RI AN, a mezzo del difensore, denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato.
Dopo una premessa in fatto, deducono che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente nel procedimento la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. Nel caso di specie il Presidente del Tribunale non era formalmente parte del processo, essendo ormai decorsi i termini per la costituzione di parte civile. Il Tribunale ha solo ipotizzato genericamente che il Presidente del Tribunale potesse aver subito un danno, a seguito di una missiva fatta pervenire da un "procuratore in sede civile".
Sussiste l'abnormità dell'atto sia sotto il profilo dello sviamento di potestà che di quello della indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. La sentenza, pur non formalmente impugnabile ex art. 568 c.p.p., comma 2, è pertanto ricorribile per cassazione trattandosi di provvedimento abnorme. 2.1) Con memoria ex art. 611 c.p.p., con riferimento alla richiesta di inammissibilità del ricorso formulata dal P.G., dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, si insiste nella richiesta di annullamento, essendo indubitabile che, nel caso di specie, il Tribunale abbia indebitamente determinato la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Gli stessi ricorrenti riconoscono che, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 2, la sentenza non sarebbe impugnabile direttamente per cassazione, trattandosi di decisione sulla competenza che può dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non può, però, ravvisarsi la natura abnorme del provvedimento impugnato. È affetto da abnormità, invero, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L'abnormità dell'atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass. sez. un. 10.12.1997 n. 17 - Di Battista.
Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 25957 del 26.3.2009 (dep. il 22.6.2009), P.M. in proc.Toni ed altro, nell'affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità ed utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadragli ne' rimediabili" hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diverso da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)". "L'abnormità funzionale riscontrabile, come si è detto nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui "il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".
3.1.1) Il provvedimento impugnato non si pone certo al di fuori del sistema (trattandosi di una sentenza con la quale viene dichiarata la incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p.), ne' determina la stasi del procedimento, potendo il Giudice dichiarato competente sollevare conflitto negativo di competenza.
3.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012