Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In caso di difformit` tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volont` della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Fattispecie in cui la corte territoriale, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione due dei tre reati per i quali vi era stata condanna in primo grado,non aveva provveduto ad eliminare la quota parte di pena pecuniaria e detentiva ad essi riferibile; nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto di non poter procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stati esplicitati, dal giudice di merito, i riferimenti relativi ai singoli aumenti da eliminare).
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- 1. Conflitto tra dispositivo e motivazione della sentenza. Una prospettiva nell’ambito delle scienze comportamentaliDi : Antonio Forza · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 22 giugno 2023
- 2. Cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 dicembre 2021
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è chiarito cosa prevale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume consigliato La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Terni, riduceva la pena inflitta dal giudice di prime cure, per uno degli imputati, ad anni 3 di reclusione ed E. 840,00 di multa e, all'altro imputato, ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed E. 1.400,00 di multa. Vedasi sull'argomento: “Quando l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2016, n. 15986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15986 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
** 1 5 9 86/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 7 gennaio 2016 Sentenza n.: 14 /2016 Reg. gen. n.: 34930/2014 L Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Rel. Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MA BI N. IL 11/05/1977 avverso la sentenza n. 3507/2014 CORTE d'APPELLO di MILANO, del 30/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DI NARDO MARILIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena;
Udito il difensore Avv. VALENTE ARTURO che si riporta ai motivi di ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 588/2007, affermava la penale responsabilità di MA BI in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione a), b) e c), rispettivamente di concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione di armi e altro, e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. -Con sentenza 3507/2014 la Corte d'appello di Milano terza sezione penale -, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 14.04.2009, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di ZI FA in relazione ai reati ascritti ai capi b) e c) perché estinti per prescrizione e determinava la pena per il residuo reato di cui al capo a) d'imputazione (artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p.) in anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Avverso tale sentenza ricorreva, per mezzo del difensore di fiducia, MA BI, il quale, con un unico motivo di ricorso, lamentava la violazione dell'art. 606 lett. c) ed c) c.p.p. per erronea determinazione della pena e vizio di motivazione in ordine all'art. 605 c.p.p.; RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte come, nella sentenza d'appello, sussista un contrasto tra la motivazione, nella quale si stabilisce l'espunzione della pena applicata in continuazione, relativa ai reati di cui ai capi b) e c) estinti per prescrizione, e il dispositivo, nel quale, invece, viene confermata la medesima pena di anni 5 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, irrogata dal giudice di prime cure. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato la pena finale, relativa alla reclusione, all'esito dell'applicazione dell'istituto della continuazione, e in contrasto con quanto precisato in motivazione (sei mesi di aumento per il reato di cui al capo b) e quattro mesi per il reato di cui al capo c), nella pena complessiva di anni cinque di reclusione e 2000,00 euro di multa (di cui 1000,00 per la continuazione). Tuttavia nell'ipotesi in cui vi sia contraddizione tra motivazione e dispositivo è principio consolidato quello secondo il quale debba ritenersi prevalente il dispositivo, in quanto, mentre la motivazione assolve una finalità esplicativa della decisione adottata, il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (in tal senso, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 7273 del 05/02/1982 Ud., Rv. 154718; Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 06/04/1987 Ud., Rv. 176336; Sez. 6, Sentenza n. 935 del 28/10/1988 Ud., Rv. 180268). Allo stato, pertanto, deve ritenersi che la pena della reclusione, così come fissata nel dispositivo, pari a cinque anni comprenda anche l'aumento per la continuazione. Ciò premesso, la Corte d'appello, nel momento in cui ha dichiarato estinti per prescrizione due dei tre reati, doveva correttamente eliminare la quota parte di pena pecuniaria e detentiva che ad essi erano riferibili. Questo non è stato fatto, né è stato possibile eseguirlo in sede di legittimità mancando i riferimenti relativi alle quote parte dei singoli aumenti da eliminare. Pertanto for Peraltro, in questo caso, pur essendo incorsa la Corte d'appello in un errore nel calcolo della pena da irrogare per il solo capo d'imputazione rimasto, questa Corte è stata impossibilitata a procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione delle determinazioni del giudice di merito che, in punto di discrezionalità valutativa, ha fatto riferimento ad indici referenziali aperti. Pertanto, risulta necessario un rinvio degli atti al giudice d'appello per un nuovo giudizio volto alla rideterminazione della pena e destinato a sfociare in un nuovo esito sanzionatorio (in tal senso, Sez. 6, sent. n. 14984 del 05/03/2014, Costanzo, Rv. 259355; Sez. 6, sent. n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano e altro, Rv. 259359; Sez. 4, sent. n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259370; Sez. 4, sent. n. 21064 del 14/05/2014, Napoli, Rv. 259382; Sez. 3, sent. n. 25176 del 21/05/2014, Amato ed altri, Rv. 259396; Sez. 3, sent. n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio e altro, Rv. 260058). : Alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, 7 gennaio 2016. Il Presidente Il consigliere estensore FrancoFiandanese Giovann Diotallevi franco fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 APR. 2016 CANCELLERE Claudia Pianelli O 丸N