Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 1
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall'atto, purché lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo inequivoco, giacché è ammesso supplire e integrare una richiesta insufficiente ma non anche una richiesta del tutto mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero consistente in una memoria del tutto mancante di richiesta essendosi l'appellante limitato a richiedere i "provvedimenti conseguenti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 42764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42764 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
2. " Giangiulio AMBROSINI Consigliere
3. " Saverio MANNINO Consigliere
4. " Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EB;
avverso l'ordinanza del 27/1/2003 del Tribunale di Frosinone;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Zara D'Alisio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO
Il Pubblico Ministero disponeva per urgenza sequestro preventivo di fabbricato sito in Cassino di proprietà della s. a r.l. "C.R.C. Immobiliare", il cui rappresentante legale LI EB era accusato, in concorso con UI LE, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, di abuso d'ufficio - in conseguenza del rilascio di una concessione edilizia illegittima siccome autorizzante la demolizione e ricostruzione dell'edificio (con incremento del 20 per cento del volume), sebbene l'area di sedime ricadesse in zona "bianca" del P.R.G. - nonché di concorso nei reati di cui agli artt. 146 lett. e), 151 e 163 D. lgs. 29/10/1999 n. 490. Il provvedimento non veniva convalidato dal GIP che rigettava anche la richiesta di decreto ex art. 321, co. 1 CPP, sostanzialmente rilevando non risultare la concessione nulla e/o illegittima. Tale ultima decisione è stata annullata dal Tribunale di Frosinone in accoglimento di appello del P.M..
Ricorre per cassazione LI, deducendo i motivi : I) inammissibilità dell'appello del P.M. da riguardare, più che altro, come una sorta di memoria riepilogativa giacché, dopo avere svolto delle argomentazioni, non contiene alcuna specifica richiesta, limitandosi a concludere "che il Tribunale voglia accogliere il proposto appello adottando tutti i provvedimenti conseguenti"; II) violazione del principio della domanda da parte del Tribunale, avendo questo statuito ultra o extra petitum senza peraltro disporre alcuna misura cautelare reale;
III) inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 582 cpp, essendosi il Procuratore della Repubblica avvalso per la presentazione dell'atto di agente di P.G. che non parrebbe essere al servizio e alle dirette dipendenze dell'ufficio. Coi restanti due motivi - che non si riportano in dettaglio siccome non necessari ai fini della motivazione (art. 173 disp. att. cpp) - si critica la ritenuta configurabilità dei contestati reati.
IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso non va esaminato siccome, tra l'altro, espresso in forma perplessa (quanto al rapporto di servizio della persona incaricata della materiale presentazione del gravame). I primi due motivi, viceversa, sono nel complesso fondati. È noto che l'atto scritto di impugnazione deve indicare a pena di inammissibilità, oltre ai capi e ai punti della decisione gravata ed ai motivi specifici di censura, le "richieste" (art. 581 lett. "b" cpp), ossia l'indicazione dello scopo perseguito, più precisamente del risultato pratico che si vuole ottenere (cass. sez 6, 14/12/1993 n. 11417, Asilo - RV 197175). Ora, è vero che motivi e richieste non debbono essere espressi attraverso formule sacramentali e che appartiene al giudice il compito di interpretare l'atto per accertare se, al di là della veste formale, questo contenga i motivi e, sia pure implicitamente ma inequivocabilmente, le richieste: ma l'interpretazione del giudice non può evidentemente supplire a lacune o insufficienze di indicazioni normativamente prescritte, così come la presentazione di una impugnazione non può di per sé equivalere a richiesta di un nuovo giudizio sul tema controverso con sostituzione o modifica del provvedimento impugnato. Nel caso il P.M. appellante non solo espresse in modo alquanto improprio le censure al provvedimento del GIP (argomentando, più che altro, intorno alla vicenda processuale nel suo complesso) ma - quel che più conta - si limitò a chiedere nel modo più vago i
"provvedimenti conseguenti" a quello che definiva appello, sostanzialmente affidando alla discrezionalità del giudice del gravame ogni possibile decisione e disinteressandosi completamente dell'effetto devolutivo. Il Tribunale, per sua parte, si dimostrò paradossalmente rispettoso dei limiti del petitum, astenendosi da ogni pronuncia sul merito ma creando pure uno stato di incertezza (sulla sorte del bene in contesa) che in questa sede va eliminato (come da dispositivo), avendo il ricorrente interesse a che il provvedimento a lui favorevole del GIP resti inequivocabilmente stabilizzato.
A tanto segue la carenza d'interesse per i rimanenti motivi. Il tipo di decisione non consente pronunzie accessorie per spese del procedimento ed altro.
P.Q.M.
Dato atto che l'ordinanza impugnata ha contenuto meramente negativo, dichiara per il resto inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 NOVEMBRE 2003.