Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee. (In motivazione la S.C. ha evidenziato l'inapplicabilità del principio alla diversa ipotesi in cui i reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice, nella quale la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2015, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
9 35/ 1 6 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIO GENTILE - Presidente N. 1812 Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 51428/2014 Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LU N. IL 21/11/1989 IN EG N. IL 10/10/1967 AN MI N. IL 06/08/1975 avverso la sentenza n. 5038/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo Con sentenza del 18.4.2013, il Tribunale di Palermo dichiarò AM IR, IN GO e EL UC, nonchè altri, responsabili dei reati di rapina aggravata come loro rispettivamente ascritti e condannò AM e IN alla pena di anni cinque di reclusione ed € 2000,00 di multa, EL alla pena di anni quattro di reclusione ed € 2000,00 di multa. Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 10.6.2014, confermava la decisione di primo grado nei confronti di EL e AM, e in sua parziale riforma nei confronti del IN, unificati i reati di cui ai capi H) e I) con quelli giudicati con sentenza del 25.11.2011 del Gup del Tribunale di Termini Imerese, condannava quest'ultimo alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed € 2500,00 di multa,. : Ricorre per cassazione l'imputato AM IR, deducendo la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla determinazione della pena nei suoi confronti. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato EL UC, deducendo la mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione al giudizio di responsabilità per i reati di cui al capo di imputazione, non considerando che il EL è stato trovato a bordo dell'autovettura utilizzata per commettere la rapina ben otto ore dopo i fatti, e che la lettura delle intercettazioni forniva un quadro chiaro dei patimenti del EL che, accusato ingiustamente, si era limitato a chiedere ai suoi familiari di trovare dei testimoni che potessero confermare il suo alibi. E Ricorre per cassazione l'imputato IN GO deducendo: 1) l'erroneo computo della disciplina della continuazione essendo il reato più grave la rapina aggravata commessa il 27.4.2011; 2) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà о manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 c.p.p., 132 e 133 c.p. e alla determinazione della pena, stante l'incensuratezza del IN prima del suo coinvolgimento nelle quattro rapine commesse dal 27.4.2011 al 28.6.2011. Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. Il ricorso di AM IR è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. La Corte ha congruamente e logicamente motivato sia in ordine al giudizio di responsabilità che alla determinazione della pena, evidenziando in merito al trattamento sanzionatorio la gravità dei reati commessi (rapine a mano armata in più persone riunite) e la negativa personalità del AM desumibile dai plurimi e gravi precedenti penali anche specifici, ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.
2. Le censure formulate dal EL, oltre che manifestamente infondate, sono essenzialmente inammissibili per essere dirette a prospettare una diversa interpretazione del quadro probatorio, e una ricostruzione alternativa rispetto a quella corretta e coerente formulata dalla Corte d'appello di Palermo, nella cui sentenza sono elencati gli univoci elementi che hanno dato fondamento alle accuse formulate. In narrativa, sono state descritte le conclusioni cui, attraverso un proprio ragionamento probatorio, è pervenuto il giudice d'appello; ragionamento sorretto da adeguate e coerenti argomentazioni (EL UC è stato trovato alla guida dell'autovettura utilizzata dai rapinatori per la fuga poche ore dopo il fatto delittuoso;
nell'autovettura sono stati rinvenuti due coltelli e un giubbotto identico a quello indossato da uno dei rapinatori;
nelle conversazioni ambientali intercettate il EL dichiarava di non voler dire i nomi delle altre due persone che erano con lui in macchina v.pag.6 della sentenza impugnata e 32 e ss. della sentenza di primo grado). Rispetto a tali corrette conclusioni, il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diversa rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale, la quale è giunta all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in entrambe le sentenze di merito.
3. IN GO, con il primo motivo di ricorso, si duole dell'erronea applicazione della disciplina della continuazione.
3.1In ordine all'individuazione del reato più grave in caso di continuazione, questa Corte ha stabilito che allorché si tratti di più fatti tutti sub iudice, quindi giudicati contemporaneamente dal medesimo giudice, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal 2 giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez.U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347). A tale regola non soggiace invece il caso in cui si tratti di reati già giudicati con sentenza irrevocabile, in relazione al quale, giusta il chiaro disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato".
3.2 Nell'ipotesi - che ricorre nel caso specie - in cui si tratti di fatti in parte decisi con pronuncia irrevocabile, in parte sub iudice, ferma la duplice necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e di confrontare grandezze omogenee, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni dovrà essere compiuta dal decidente di merito confrontando tra loro, per un verso, la pena irrogata per i fatti già sentenziati in via definitiva, per altro verso, la pena irroganda per i reati sottoposti al proprio vaglio (v.Cass.Sez.VI, Sent. n. 36402/2015 Rv. 264582).
3.3 Tanto premesso, si appalesa di tutta evidenza la manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, il quale si duole della mancata applicazione da parte della Corte d'Appello di una regola valida per il ben diverso caso diverso in cui tutti i reati, legati da un medesimo disegno criminoso, siano sub iudice, e non nell'ipotesi diversa in cui si tratti di reati in parte già giudicati, in parte da giudicare, tralasciando peraltro di considerare che i reati ancora sub iudice attribuiti al IN, e di cui ai capi h ed i (rapine alla banca Credem e alla banca Unicredit di Bagheria del 14 e del 24.6.2011) erano entrambi aggravati ai sensi del terzo comma dell'art.628 n.1 (anche se il numero 1 non è riportato in rubrica), per essere i reati commessi in più persone riunite, travisate e con armi. Nè vi è motivo alcuno per ritenere che i Giudici della cognizione abbiano violato la regola da seguire, in caso di reati in parte coperti da giudicato e in parte sub iudice, stante la genericità della doglianza e la mancanza assoluta di alcuna deduzione in tale senso;
ed, in ogni caso, l'omessa produzione da parte dell'imputato del provvedimento rispetto al quale avrebbe dovuto, secondo quanto sostenuto in ricorso, ravvisarsi la violazione.
3.4 Anche il secondo motivo del ricorso del IN generico oltre che of manifestamente infondato. La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo 3 apprezzamento (Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere il meritevole delle invocate attenuanti per la sua negativa personalità, desunta dai plurimi precedenti penali, e perché il fatto appariva di notevole gravità. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente limitate alla vantata incensuratezza, prima delle quattro rapine commesse dal 27.4.2011 al 28.6.2001, non valgono minimamente a scalfire. Alla luce delle considerazioni svolte, tutti e tre i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa- -(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deliberato, il 23.9.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella/Cervadoro Mario Gentile Minelleтим ибаов Mario Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 GEN 2016 IL "CANCELLIERE AR e M a E n R s P Claudia Planelli U e E T R N O C 4