Sentenza 3 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiarne la loro valenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2014, n. 15606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15606 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI G. - rel. Consigliere - N. 3692
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 4429/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI N. IL 26/05/1971;
avverso la sentenza n. 933/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MICCOLI GRAZIA;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. FIMIANI Pasquale, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 settembre 2012 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, riduceva la pena inflitta a AR RO e LI IZ (ricorrente in questa sede), in particolare riconoscendo a quest'ultimo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate.
Con la sentenza del Tribunale entrambi gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli del reato di tentato furto di un autocarro, commesso in Martano il 18 aprile 2011.
2. Ha proposto ricorso in Cassazione il LI, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti che ha determinato l'affermazione della responsabilità del LI, il quale ha invece dedotto la sua estraneità e la sua inconsapevolezza in ordine alla condotta posta in essere dal complice, al quale egli si sarebbe limitato a dare un passaggio con la sua auto.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge processuale. Il ricorrente ha censurato il rigetto della richiesta di esaminare un teste non ascoltato in primo grado e ritenuto, invece, essenziale per la sua difesa.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo vengono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, immeritevole di accoglimento.
Va detto che i primi due motivi di ricorso proposti in questa sede erano stati dedotti già in appello e in ordine ad essi la Corte territoriale ha fornito adeguata e congrua risposta.
1. Va puntualizzato che il primo motivo di ricorso è finalizzato a una rilettura del materiale probatorio, non consentita a questa Corte. Giova, a tal proposito, precisare che in sede di legittimità non è consentita una diversa interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Nè la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6^, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). Orbene, l'esame del provvedimento impugnato e della sentenza di primo grado consentono di apprezzare come le motivazioni dei giudici di merito siano sufficientemente congrue ed improntate a criteri di logicità e coerenza.
Nè va trascurato nel caso in esame che la sentenza d'appello, in punto di responsabilità, ha confermato quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4^, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato esame di un teste non ascoltato in primo grado e ritenuto invece, secondo la prospettazione difensiva, essenziale.
In ordine a tale questione la Corte territoriale ha reso articolata motivazione, evidenziando la superfluità dell'esame del teste indicato dal ricorrente rispetto a quanto già emerso dalle risultanze processuali.
A tal proposito giova ricordare che il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingere la stessa, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè dell'inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi (Sez. 6^, n. 1249 del 26/09/2013 - dep. 14/01/2014, Ceroni, Rv. 258758).
Nel caso in esame la Corte territoriale, come si è detto, ha assolto al suddetto obbligo motivazionale.
3. Priva di fondamento è anche la censura mossa con il terzo motivo di ricorso.
Corretta, infatti, è la motivazione della Corte territoriale che ha negato la sospensione condizionale della pena, ritenendo che non vi fosse l'istanza dell'imputato per ottenere il beneficio ai sensi dell'art. 165 c.p., comma 2. Il dettato di tale norma, nella formulazione successiva alla novella di cui alla legge 11 giugno 2004 n. 145, pacificamente applicabile nella specie, prevede che, nell'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia concessa in favore di chi ne abbia già fruito "deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente", ed ha provveduto alla soppressione dell'inciso esistente nella norma in vigore in precedenza "salvo che ciò sia impossibile".
L'innovazione normativa trova la sua giustificazione nella modifica del comma 1, ove si è previsto, unitamente al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dell'illecito, anche la possibilità di subordinare la sospensione all'esercizio di lavori di pubblica utilità, modalità che, nel superare l'impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi patrimoniali, quali quelli in tema di stupefacenti, di fatto permettono - e nel caso del comma 2 impongono - per ogni fattispecie la sottoposizione a subordinazione del beneficio concesso. Significativamente in tal senso la disposizione richiamata ha richiesto per l'applicazione di tale condizione la mancata opposizione del condannato e l'esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile tale misura (si veda in materia, Sez. 5^, n. 7406 del 27/09/2013 - dep. 17/02/2014, Mellone, Rv. 259517).
Orbene, nel caso in esame va rilevato che non risulta dedotto alcunché in ordine al beneficio della sospensione condizionale nell'atto di appello.
Peraltro non ha errato il giudice d'appello nel ritenere che quella concedibile è una seconda sospensione condizionale della pena. Infondato, infatti, è l'assunto del ricorrente secondo il quale non andrebbe considerata la sospensione condizionale concessa in precedenza, perché la stessa era stata revocata per non aver adempiuto al pagamento della provvisionale in favore della parte civile.
Questa Corte ha chiarito da tempo che, in tema di sospensione condizionale della pena, l'eventuale revoca del beneficio a suo tempo concesso non rende la posizione dell'imputato come quella di chi, non avendo ottenuto tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire ai sensi dell' art. 164 c.p., (arg. da Sez. 3^, n. 9170 del 06/07/1998 - dep. 05/08/1998, Martire G., Rv. 211979).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015