Articolo 213 del Codice penale
Articolo 212Articolo 204
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1 luglio 1931
Art. 213.

(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio' destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti e' adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalita'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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