Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di cognizione del giudice di appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi concernenti altro reato, risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2016, n. 13675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13675 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
13 67 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 108 Francesco Ippolito - Presidente - UP 03/02/2016- Maurizio Gianesini Angelo Costanzo R.G.N. 31700/2015 Massimo Ricciarelli Gaetano De Amicis Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA CO n. il 30/01/1964 AL RO n. il 28/01/1968 De RI CA n. il 10/11/1982 Di IL AN n. il 22/12/1966 TR ER n. il 13/10/1971 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 21810/2013 del 02/05/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore, Avv. Nicola Garofalo, che ha concluso per il TR e il Di IL, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. le Su 108/106 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 maggio 2014 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Napoli il 9 aprile 2013, ha riqualificato tutti i reati ascritti a SA CO e De RI CA - escluso il reato associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309/90 di cui al capo 1) - nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., come novellato dal decreto legge n. 146/2013, rideterminando la pena loro inflitta in anni sei, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 15.600,00 di multa per il SA, ed in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.400,00 di multa per il De RI;
ha dichiarato Di IL AN e TR ER colpevoli del reato di estorsione aggravata di cui al capo 46) e, esclusa la continuazione, li ha condannati, con la contestata recidiva e l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, il primo, e a quella di anni quatto, mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, il secondo;
ha infine dichiarato AL RO colpevole del reato di cessione di stupefacenti a lui ascritto al capo 26) e, esclusa l'aggravante di cui al su citato art. 7, lo ha condannato, con la contestata recidiva, alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 34.000,00 di multa.
2. Avverso la su indicata sentenza ha personalmente proposto ricorso per cassazione De RI CA, deducendo vizi di erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 99 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., e di illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello non ha escluso la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale quale conseguenza dell'assoluzione dal reato associativo, tenuto conto del rilievo che i fatti di reato per i quali è intervenuta condanna [capi sub 17, 18, 20, 40, 41, 42 e 43)] sono stati commessi in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza risultante dal casellario giudiziale, avvenuto in data 29 settembre 2006. Difetta, pertanto, la condizione temporale richiesta dal primo comma dell'art. 99 cod. pen. e la Corte d'appello, inoltre, avrebbe dovuto disapplicare d'ufficio la recidiva, essendo la stessa ancorata ad un fatto (il reato associativo di cui al capo 1) ritenuto, già dal Giudice di primo grado, insussistente per tutti gli imputati. ли Si eccepisce, infine, l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati (l'ultimo dei quali risulta commesso il 21 aprile 2006), tenuto conto dell'assenza di cause di sospensione nel processo di primo grado.
3. Il difensore di AN Di IL ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione in relazione agli artt. 192, 533, 593 cod. proc. pen., non avendo la Corte d'appello tenuto conto dell'insufficienza dei medesimi elementi di prova che hanno caratterizzato il ragionevole dubbio posto alla base della sentenza assolutoria di primo grado, quanto alla ricostruzione del reato di estorsione commesso ai danni del SA e alla individuazione della condotta concorsuale del Di IL (capo 46). Richiamata la giurisprudenza di legittimità in merito alla riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado, si deduce l'assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevole compartecipazione del Di IL alle condotte estorsive : contestate, non emergendo in tal senso alcun dato probante dalla lettura delle conversazioni del 31 gennaio e del 20 marzo 2006 cui fanno riferimento i Giudici di merito. Si deduce, infine, l'assenza di congrua motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91. 4. AL RO ha personalmente proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di doglianza riguardo al capo 26).
4.1. Violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione al reato di cessione di cocaina a tale SA CO, avendo la Corte d'appello fondato la propria decisione sul contenuto, tutt'altro che univoco, di conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, il cui significato è stato ricondotto all'attività di spaccio del ricorrente sulla base di un soprannome che, tuttavia, potrebbe essere attribuito anche ad altre persone. Tale quadro probatorio, del resto, era stato già ritenuto insufficiente dal Giudice di primo grado, che aveva pronunciato sentenza assolutoria con formula ampia, non ritenendo dimostrato il coinvolgimento del ricorrente nella contestata attività di cessione di stupefacenti. Si lamenta, inoltre, l'esclusione della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, illogicamente ritenuta dalla Corte d'appello sulla base di una mera presunzione circa il ragguardevole quantitativo di stupefacente - peraltro neanche definito nella sua tipologia che il AL - ли 2 avrebbe ceduto al SA. Per lo stesso fatto, infine, la Corte d'appello ha contraddittoriamente escluso la fattispecie di lieve entità (in relazione al AL), riconoscendola invece nei confronti di altro ricorrente (il SA CO), quale presunto cessionario dello stupefacente.
4.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto alla denegata concessione delle attenuanti generiche, invocata anche sotto il profilo del giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, sulla base del ruolo marginale attribuito al ricorrente in relazione agli episodi di spaccio contestati.
5. SA CO ha personalmente proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 133 e 62- bis cod. pen., per avere la Corte d'appello rideterminato la pena base ai sensi del nuovo quinto comma del su citato art. 73 in misura eccessivamente alta, senza spiegare la scelta di partire dal massimo (cinque anni) della pena edittale, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo mostrato nei confronti della P.G. .
6. Il difensore di TR ER ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla contestata partecipazione al reato di estorsione aggravata in danno di SA CO di cui al capo 46), per avere la Corte d'appello assolto il TR dalle imputazioni relative ai reati di lesioni personali e porto d'arma [di cui ai capi 47) e 48)] che concretavano la condotta minacciosa di estorsione, ed al contempo ribaltato il quadro indiziario già valutato dal Giudice di primo grado, condannando il ricorrente sulla base di due conversazioni telefoniche intercorse con VA IC il 29 gennaio ed il 5 febbraio 2006, il cui contenuto non è affatto chiaro per quel che attiene alla circostanza della consegna del denaro da parte del SA in data 5 febbraio 2006. Al riguardo, inoltre, si deduce che le dichiarazioni accusatorie nei confronti del TR, rese dal solo collaboratore FR circa l'individuazione degli esecutori materiali dell'attentato in danno del SA (avvenuto l'8 dicembre 2005), sono prive di riscontri individualizzanti, né utili elementi di conferma provengono dalle dichiarazioni rese da altro collaboratore, PI RA, che non ha attribuito il relativo episodio al ricorrente, ma ad DO ON. Le relative dichiarazioni, infatti, non coincidono, poiché il RA attribuisce il fatto al ON, mentre il FR l'attribuisce al TR, circostanziando l'episodio in maniera del tutto ли 3 differente rispetto a quella del RA, e senza neanche specificare il periodo in cui avrebbe parlato di persona con lo stesso TR. Si sottolinea, infine, che la gambizzazione del SA si è verificata in un periodo in cui entrambi i su indicati dichiaranti si trovavano in stato di detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del SA è infondato e va pertanto rigettato, poiché la Corte d'appello ha correttamente rideterminato la pena in ossequio ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., mostrando di tener conto, nel fissare la pena base in misura prossima al nuovo limite massimo edittale, dei diversi aspetti legati alla gravità dei reati, alla reiterazione delle condotte ed alla personalità del ricorrente, oltre che delle implicazioni sottese agli effetti della riconosciuta recidiva reiterata e specifica. Si tratta di una motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le cui ragioni giustificative, coerentemente incentrate su una valutazione di merito frutto di un apprezzamento discrezionale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, non vengono scalfite da contestazioni solo genericamente formulate, nella mera prospettiva di accreditare una rivisitazione dei presupposti fattuali che giustificherebbero una diversa determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Parimenti infondati, fin quasi a lambire la soglia della inammissibilità, devono ritenersi, inoltre, i motivi oggetto dei ricorsi proposti dal TR e dal Di IL, poiché sostanzialmente orientati a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. In relazione alle su indicate censure, infatti, entrambi i ricorsi non riescono ad evidenziare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del discorso argomentativo delineato nella motivazione, ma sono volti ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che ha linearmente ricostruito il compendio storico- ли 4 fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una rigorosa e penetrante analisi critica, che, nel sovrapporsi a tutto campo rispetto a quella svolta dal primo Giudice, ha ampiamente dato ragione del diverso epilogo decisorio per effetto della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati, ponendo in rilievo le carenze o le aporie che hanno giustificato, limitatamente alla condotta di estorsione in danno del SA, la riforma della sentenza impugnata. Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno posto in rilievo, sulla base delle numerose risultanze probatorie offerte dall'ascolto delle conversazioni telefoniche ed ambientali oggetto di intercettazione e dalle dichiarazioni rese da taluni collaboratori, una serie di circostanze il cui analitico e globale apprezzamento li ha coerentemente indotti a ritenere dimostrata la realizzazione a titolo concorsuale della condotta estorsiva posta in essere nei confronti di SA CO, linearmente illustrando le ragioni giustificative poste a fondamento, da un lato, della non dimostrata partecipazione dei predetti imputati all'agguato teso nei suoi confronti nel dicembre 2005, e, dall'altro lato, del loro successivo intervento nella vicenda delittuosa in esame. In tal senso essi hanno motivatamente dato contezza del fatto: a) che il grave attentato commesso a fini intimidatori nei confronti di SA CO - avvicinato da due persone a bordo di un motociclo e ferito ad una gamba con colpi di arma da fuoco era riconducibile ad un ben preciso gruppo criminale, ossia al "clan ON", a causa del mancato pagamento di una rilevante somma di denaro da lui dovuta per la fornitura di una partita di stupefacente;
b) che il SA, proprio in seguito all'attentato, rimase oggetto di pesanti minacce da parte del TR, del Di IL e di altri esponenti di + quella organizzazione criminale;
c) che le minacce erano dirette a costringerlo al pagamento di una somma di denaro quantificata nell'importo di euro mille allo scadere del ventesimo giorno di ogni mese, quale atto ritorsivo per una partita di droga non pagata;
d) che tale imposizione discendeva da ordini superiori provenienti dai vertici di quel gruppo;
e) che i predetti imputati e tutte le persone (in particolare, il IC VA) coinvolte nella successiva ricerca del SA erano appartenenti alla predetta organizzazione criminale, ovvero ad essa contigui, dedicandosi nel suo interesse ad attività di smercio di sostanze stupefacenti. elle 5 La Corte d'appello, inoltre, ha spiegato come la decisione di primo grado avesse erroneamente concentrato tutta la sua attenzione sulla ricostruzione del diverso episodio delittuoso legato al ferimento del SA, trascurando invece l'esame di quanto era successivamente accaduto, e in particolare del contenuto rilevante proprio ai fini del tema d'accusa qui considerato - delle - : conversazioni intercorse fra i principali protagonisti della vicenda in questione, dalle quali inequivocabilmente emergevano in stretta successione temporale: 1) le attività (del TR e del IC) volte sia allo scambio di informazioni sul SA che al suo rintraccio;
2) le informazioni - date al Di IL dal IC - sugli sviluppi delle ricerche intraprese per raggiungere il SA;
il fatto che il Di IL fosse fortemente interessato al rintraccio del SA, tanto da spronare il IC a "non tornare senza niente"; 3) le pesanti minacce subito dopo rivolte dal IC sia al SA che alla moglie di quest'ultimo; 4) la successiva decisione del SA - intimidito da tali minacce di rivolgersi ad una persona inserita nel "clan ON" (tale Intorto PI) per ottenere, grazie a tale intermediazione, una dilazione nel pagamento del debito, del quale vennero quindi concordati (fra il IC e l'Intorto) il definitivo importo da versare, i tempi e le modalità (suddividendo il su indicato importo di mille euro in più pagamenti, a cadenza mensile o settimanale); 5) il versamento della prima parte del quantum dovuto dal SA;
6) il successivo rinvenimento, nell'autovettura a bordo della quale viaggiavano sia il IC che il Di IL, della somma, appena riscossa dal SA, di euro cinquecento;
7) il fatto che il Di IL ed il IC vennero controllati dagli inquirenti nel corso di un servizio mirato di osservazione, predisposto proprio attraverso l'ascolto delle conversazioni ed effettuato, il 20 marzo 2006, in prossimità dell'abitazione del SA, tanto che nella successiva conversazione intercorsa, quello stesso giorno, fra la moglie del ON AN (Di RI IU), il IC e il Di IL, quest'ultimo informò la prima del fatto che avevano rintracciato il SA ed avevano ottenuto la consegna della somma di euro cinquecento, prima di essere fermati dalla Polizia proprio fuori della sua abitazione); 8) il fatto che tali somme di denaro dovevano rientrare nella disponibilità dell'organizzazione facente capo al ON AN, come emerso non solo dalla conversazione intercettata in carcere il 7 febbraio 2006 tra quest'ultimo e la moglie, ma anche dal successivo, diretto, intervento nella vicenda da parte della stessa Di RI (in occasione della su citta conversazione intercorsa il 20 marzo 2006 con IC e Di IL, ai quali espressamente chiese se avessero rintracciato il SA). ли 6 2.1. Coerente con tale completa e dettagliata ricostruzione dei diversi passaggi oggetto della vicenda delittuosa in esame devono pertanto ritenersi le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sia riguardo alla affermazione della responsabilità a titolo concorsuale del TR e del Di IL, unitamente a tutti gli altri protagonisti in essa di volta in volta intervenuti, sia riguardo alle finalità di agevolazione del predetto sodalizio criminale cui erano entrambi vicini ai sensi dell'art. 7 della legge n. - 203/2001: il primo, in particolare, vi ha partecipato minacciando il SA ed interessandosi, poi, della riscossione della somma di denaro presso il IC;
il secondo, già in stretto contatto con il IC, sì da esortarlo a rintracciare subito il SA per esigere quanto da lui dovuto, è stato poi sorpreso dagli organi investigativi subito dopo il ritiro di una parte della somma estorta. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento di una fornitura di sostanze stupefacenti già eseguita (Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 258284; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, dep. 07/11/2011, Rv. 251547). V'è infine da considerare che, nel riformare la condanna di primo grado, la Corte d'appello non ha posto in discussione la coerenza intrinseca del contenuto degli apporti dichiarativi presi in esame, ma la rilevanza giuridica del fatto che dalle loro risultanze, unitamente a tutte le altre componenti del quadro probatorio, e in particolare alla luce dell'univoco tenore delle conversazioni intercettate, poteva logicamente evincersi. Non può dunque prospettarsi l'esistenza di alcun vizio sotto il profilo dell'omessa indicazione delle linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, che è stato in realtà svolto attraverso la specifica confutazione dei più rilevanti argomenti utilizzati nella motivazione della prima sentenza: la Corte d'appello, infatti, è partita dallo stesso fatto storico ricostruito dal primo Giudice ed ha illustrato le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati i presupposti della penale responsabilità in ordine alla su indicata ipotesi delittuosa, dimostrando la insostenibilità delle argomentazioni contenute nella prima decisione sulla base di errori nel ragionamento logico- giuridico puntualmente indicati nella motivazione, e tali che la loro rimozione non consentiva più di giungere alla precedente conclusione (v., in motivazione, Sez. 6, n. 44767 del 01/10/2015, dep. 09/11/2015, Dei). : Né la riforma della pronuncia di primo grado può dirsi avvenuta in violazione dell'art. 6 CEDU, così come interpretato nella giurisprudenza della ли 7 Corte europea dei diritti dell'uomo sin dalla pronuncia resa il 5 luglio 2011 nel caso Dan c. Moldavia, poiché il Giudice d'appello, come è stato più volte chiarito da questa Corte, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando fonda il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto del valore della prova, avendo la su indicata norma convenzionale la precipua funzione di tutelare l'imputato contro una diversa e pregiudizievole valutazione di attendibilità del contenuto delle - - dichiarazioni acquisite, da parte di un giudice che non ha avuto alcun contatto immediato con la fonte di prova (da ultimo v. Sez. 3, n. 44006 del 24/09/2015, dep. 02/11/2015, Rv. 265124).
3. Al rigetto dei ricorsi proposti da SA, Di IL e TR consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
4. Fondato deve ritenersi il ricorso proposto dal De RI, ove si consideri: a) che egli, come tutti gli altri imputati, è stato assolto all'esito del giudizio di primo grado, per insussistenza del fatto, dal reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 (capo sub 1), cui accedeva la contestazione della permanenza "fino all'attualità"); b) che la recidiva non poteva dunque ritenersi ancorata ad un fatto la cui rilevanza penale era già stata esclusa dal Giudice di primo grado, con statuizione poi confermata in appello;
c) che l'ultimo episodio delittuoso ascrivibile al De RI ex artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309/90 (capo sub 42) pacificamente risale alla data del 21 aprile 2006, dunque in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di condanna risultante dal casellario giudiziale (in data 29 settembre 2006); d) che, secondo una costante linea interpretativa di questa Corte (Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 257242; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, dep. 11/04/2014, Rv. 259681; Sez. 3, n. 7302 del 17/05/1994, dep. 23/06/1994, Rv. 198204), per la configurabilità della recidiva aggravata occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche il proprio "status" di recidivo. Erronea, dunque, deve ritenersi la decisione di non escludere la recidiva sulla base del rilievo che la difesa non ne aveva chiesto la disapplicazione quale conseguenza dell'assoluzione dal reato associativo e che l'aspetto ли 00 inerente alla "caducazione della contestazione della recidiva quale conseguenza dell'assoluzione dal reato associativo" non era stato devoluto alla Corte d'appello, né era da quest'ultima rilevabile d'ufficio, poiché, come è noto, i poteri di cognizione e di decisione del giudice di appello comprendono, oltre ai capi della sentenza esplicitamente impugnati, quelli che, sebbene non investiti in via diretta con i motivi di gravame, risultino tuttavia, come verificatosi nel caso qui preso in esame, ad essi legati con un vincolo di connessione essenziale logico-giuridica (Sez. 6, n. 1394 del 04/11/1993, dep. 08/02/1994, Rv. 196950). Nella stessa decisione impugnata, invero, si pone in evidenza il fatto che la difesa comunque aveva chiesto la disapplicazione della recidiva sulla base del rilievo che "i cosiddetti reati satellite sono stati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza annotata sul casellario". Deve al riguardo ribadirsi, pertanto, nella medesima prospettiva sopra delineata, il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di cognizione del giudice di appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597, primo comma, cod. proc. pen., debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti capi della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi - che riguardano altro reato risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di - connessione essenziale logico-giuridica (Sez. 5, n. 13281 del 27/10/1999, dep. 17/11/1999, Rv. 214719). Ne discende, conclusivamente, che i reati di cui ai capi sub 42) e 43) - entrambi commessi in data 21 aprile 2006 - e gli altri reati ascritti al ricorrente ai capi sub 17), 18), 20), 40) e 41), tutti pacificamente commessi in epoca anteriore alla data ora indicata, risultano ormai estinti per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale massimo (di anni sette e mesi sei) quanto meno nella data ultima del 21 ottobre 2013. S'impone, dunque, relativamente alla posizione del De RI, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sopra indicati sono estinti per intervenuta prescrizione.
5. Parzialmente fondato, infine, deve ritenersi il ricorso del AL, che deve essere pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5.1. Infondate, in primo luogo, devono ritenersi le censure, peraltro solo genericamente formulate, in merito alla violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen. ed ai vizi della motivazione in relazione al reato di cessione di cocaina a SA CO, poiché la Corte d'appello (v. pagg. 27-29) ha esaustivamente spiegato, con motivazione priva di vizi logico-giuridici ictu oculi percepibili, le ragioni per cui l'impiego dell'appellativo "Nerone" doveva certamente ricondursi alla persona del predetto imputato, illustrando, con argomenti specificamente tratti dall'analisi delle conversazioni intercettate e dai correlativi riscontri offerti dagli accertamenti di P.G., i precisi riferimenti storico-fattuali volti sia a identificarlo, che a dimostrarne i rapporti di frequentazione con il SA ed il pieno coinvolgimento nella realizzazione della contestata vicenda delittuosa. Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno criticamente vagliato, con passaggi argomentativi logicamente strutturati e in questa Sede non censurabili, il complesso delle risultanze offerte dai contenuti delle conversazioni intercettate, ponendo in rilievo come il riferimento alla attività di spaccio del AL fosse chiaro ed inequivocabile, provenendo altresì da una persona il SA I che alla realizzazione di tale attività aveva - - direttamente preso parte in qualità di cessionario. E' sufficiente richiamare, a tale proposito, il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, dep. 08/06/2010, Rv. 247447; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012, dep. 22/07/2013, Rv. 256739; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 03/02/2016, Rv. 265747), secondo cui il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. . Deve inoltre ribadirsi il principio secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può certo essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013 dep. 21/08/2013, Rv. 257784); gli stessi principii sono stati ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio ли 10 adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164). Tale consolidato orientamento, del resto, ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, dep. 28/05/2015, Rv. 263715), mentre la possibilità di prospettare, circa il significato di un colloquio intercettato, una interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito è stata affermata "solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259516). Profili di travisamento della prova, quelli ora indicati, che in relazione alla specifica evenienza procedimentale qui presa in esame il ricorrente neppure ha dedotto.
5.2. Fondati, di contro, devono ritenersi gli ulteriori motivi di doglianza prospettati nel ricorso, poiché la Corte di merito non ha adeguatamente chiarito le ragioni giustificative della ritenuta esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, là dove ha omesso: a) di considerare che per altri imputati di analoghe vicende di traffico di stupefacenti (ad es. il SA e il De RI) tutti i reati loro ascritti sono stati riqualificati nella diversa, e meno grave, fattispecie incriminatrice sopra menzionata;
b) di definire con precisione gli aspetti concernenti la individuazione della tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto della contestata condotta di cessione. Aspetti, questi ultimi, non valutati nella motivazione della sentenza impugnata, eppure evidentemente rilevanti per le loro implicazioni ai fini della corretta individuazione del trattamento sanzionatorio, specie a seguito delle modifiche di recente intervenute in favor rei con l'entrata in vigore dei decreti legge 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79, che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, riducendone la forbice edittale sia nel limite minimo che in quello massimo. Né, infine, ha costituito oggetto di adeguata risposta nella motivazione l'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche. pertanto,5.3. Limitatamente ai punti ora indicati s'impone, l'annullamento della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella ли 11 piena libertà del relativo apprezzamento di merito, provveda ad eliminare i su indicati vizi della motivazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA De RI perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di RO AL limitatamente alla configurabilità dell'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309/1990 e al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tali punti. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di SA, Di IL e TR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 febbraio 2016 A Presiden Il Consigliere estensore Francesco Ippolitoopet Gaetano De Amicis Hom e DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 APR 2016 F IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CORTE JUS Pijeta #sposito 迎 1 12 2