Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 12252
CASS
Sentenza 23 febbraio 2012

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Massime6

In caso di impedimento di uno dei componenti effettivi del collegio della Corte d'Assise alla sua sostituzione con uno dei componenti supplenti si procede a norma dell'art. 10 disp. att. cod. proc. pen., se si tratta di giudice togato, ovvero ai sensi dell'art. 26 l. n. 287 del 1951, se l'impedimento riguarda uno dei giudici popolari.

La proroga tardiva dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione non può legittimare a posteriori le captazioni "medio tempore" eseguite, delle quali non è dunque consentita l'utilizzazione probatoria, ancorchè il loro contenuto può costituire "notitia criminis" validamente posta a fondamento di attività d'indagine e dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori intercettazioni.

La fattispecie di associazione eversiva di cui all'art. 270 bis cod. pen. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all'art. 270 dello stesso codice, in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. (In motivazione la Corte ha precisato che quella del terrorismo, nonostante la formulazione letterale dell'art. 270 bis citato, non è lo scopo che caratterizza l'associazione, bensì la modalità adottata per realizzare la finalità eversiva che la stessa si prefigge).

L'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 L. n. 15 del 1980 è incompatibile con il delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen., in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di cui all'art. 270 dello stesso codice, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l'intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice menzionata.

In tema di composizione della Corte d'Assise, l'atto di sostituzione di un giudice popolare effettivo impedito con altro che abbia comunque assistito al dibattimento è espressione di un mero potere organizzativo riconosciuto al presidente del collegio e non abbisogna di alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ricognizione dell'impedimento.

Il reato di associazione eversiva con finalità di terrorismo non ha natura plurioffensiva atteso che il bene giuridico tutelato dall'art. 270 bis cod. pen è esclusivamente la personalità internazionale dello Stato.

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  • 1Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2012, n. 12252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12252
Data del deposito : 23 febbraio 2012

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