Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 marzo 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
Commentari • 77
- 1. novità nel sistema penale italianoSergio Ricchitelli · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2026
1. Le modifiche al codice penale Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento. La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell'articolo 628[2] c.p. e dell'art.628-bis[3] c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per …
Leggi di più… - 2. una breve analisi dei profili penali e processuali | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale d.l. 23/2026 (estratto GU) 1. Pochi giorni fa è entrato in vigore il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, c.d. decreto sicurezza. Il testo, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di …
Leggi di più… - 3. gli ostacoli all'accoglienzaCarmelo Trifilò · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2024
- 4. La denuncia del venditore all'Autorità di Pubblica Sicurezzahttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
A carico di chiunque ceda la proprieta' (compravendita, donazione, eccetera) o il godimento (locazione, comodato) per oltre un mese di un fabbricato, e' stabilito l'obbligo di farne denuncia entro 48 ore all'autorita' locale di Pubblica sicurezza: si tratta del bensì anacronistico disposto dell'articolo 12 del decreto legge 59/78 (sostituito dalla legge di conversione n. 191/78) la cui inosservanza genera pero' non piacevoli sorprese, per la non indifferente sanzione pecuniaria amministrativa comminabile in tali casi. Tra l'altro, benche' introdotta come misura di lotta contro il terrorismo, per la comminabilita' della sanzione non si richiede il ricorrere di un effettivo pericolo per la …
Leggi di più… - 5. Archivio saggihttps://www.osservatoriosullefonti.it/
Giurisprudenza • 159
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/01/2020, n. 51Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VA TO NT, nato a [...] il [...] 2. NI IA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di NI per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di VA per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato …Leggi di più...
- intercettazioni telefoniche·
- connessione reati·
- autorizzazione giudiziale·
- reati obbligatori arresto in flagranza·
- art. 266 cod. proc. pen.·
- art. 270 cod. proc. pen.·
- libertà di comunicazione·
- procedimento diverso·
- limiti di ammissibilità intercettazioni·
- segretezza delle comunicazioni
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 51Provvedimento: 00051-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 25 Domenico Carcano -Presidente - UP 28/11/2019 Giacomo Fumu R.G.N. 40027/2018 Antonella Patrizia Mazzei Giorgio Fidelbo ST Mogini Gastone Andreazza Gaetano de Amicis Angelo Caputo Relatore - Alessandro MA Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IT NI, nato a [...] il [...] 2. ON MA ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; р visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in …Leggi di più...
- limiti·
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 535Provvedimento: Sentenza n. 535/2024 Depositato il 25/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: FIORE FRANCESCO, Presidente MINERVINI ANTONIO, Relatore MOTTES MADDALENA, Giudice in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 438/2023 depositato il 23/09/2023 proposto da TE - CF_TE Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Marostica Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38215Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 16/10/2025 R.G.N. 21981/2025 AO AN SENTENZA sul ricorso proposto da: RA MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Dato avviso al difensore. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in data 1° ottobre 2021 con la quale MA RA è stato condannato alla pena di sei …Leggi di più...
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- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 12 comma 5-bis d.lgs. 286/1998
- 5. Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 685Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G.N. 3048/2025 VG Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati: AN LA - Presidente Morris Recla - Giudice TE RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3048/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da: , nata il [...] a [...], codice Parte_1 fiscale: , con l'avv. MADEO GIANFRANCO, giusta delega C.F._1 dimessa in atti, pagina 1 di 17 e , nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_2 , con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2 - ricorrenti - ; e con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Dopo l' art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:
" ((Art. 420)) - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque ((commette un fatto diretto)) a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione ((o il danneggiamento)) dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni". - Articolo 2Art. 2. ((Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente:
"ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".
L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma")) - Articolo 3Art. 3.
Dopo l' art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".