Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 marzo 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
Commentari • 97
- 1. Tre premesse sulla circolazione probatoria delle intercettazioniRoberta Aprati · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Roberta Aprati Sommario: 1. Prima premessa. Le Sezioni Unite Cavallo: un precedente autorevole ma non vincolante per le sezioni semplici. – 2. Seconda premessa. La prevedibilità della base legale e l'interpretazione del nuovo art. 270 c.p.p. alla luce della soft law: il “principio di precauzione” in “assenza” di precedenti della Corte di cassazione. – 3. Terza premessa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 270 c.p.p.: uno strumento in via di ridimensionamento. - 4. Una critica all'interpretazione restrittiva dell'art. 270 c.p.p. - 5. Una proposta di interpretazione estensiva dell'art. 270. 1. Prima premessa. Le Sezioni unite Cavallo: un precedente autorevole ma non …
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Giurisprudenza • 161
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/01/2020, n. 51Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LO IT NI, nato a [...] il [...] 2. ON MA ZI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso: nei confronti di ON per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di LO per l'annullamento senza rinvio per i reati di falso perché estinti per prescrizione, per l'annullamento con rinvio per l'ulteriore reato …Leggi di più...
- intercettazioni telefoniche·
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- reati obbligatori arresto in flagranza·
- art. 266 cod. proc. pen.·
- art. 270 cod. proc. pen.·
- libertà di comunicazione·
- procedimento diverso·
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- segretezza delle comunicazioni
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Dopo l' art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:
" ((Art. 420)) - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque ((commette un fatto diretto)) a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione ((o il danneggiamento)) dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni". - Articolo 2Art. 2. ((Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente:
"ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".
L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma")) - Articolo 3Art. 3.
Dopo l' art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".