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1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
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4 luglio 2009
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1 gennaio 2010
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17 luglio 2011
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Art. 36.
(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.(5)
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata ((...)) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.(5)
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata ((...)) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 131
- 1. Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condannahttps://www.filodiritto.com/ · 147.79999
[…] La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. [5] 3. […] In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 CP dall'art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, […] a fronte del sostanziale automatismo, che all'operazione possa procedere il giudice di legittimità avuto riguardo alla circostanza che, per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, l'art. 36 CP affida al giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di giorni trenta (SU, 6240/2015). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 473
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2026, n. 24724Provvedimento: […] Con questa doglianza si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere il Giudice del esecuzione, nel disporre la pubblicazione della sentenza di condanna di TT OT D'IO con le modalità indicate nella decisione censurata aveva fatto applicazione della previsione dell'art. 36 cod. pen., che non poteva essere applicata nel caso di specie, atteso il contesto giurisdizionale esecutivo nel quale il provvedimento revocatorio era stato adottato. Ne discendeva che il provvedimento censurato, […]Leggi di più...
- art. 168 cod. pen.·
- pubblicazione sentenza·
- pena accessoria·
- rinvio per nuovo giudizio·
- revoca beneficio sospensivo·
- art. 165 cod. pen.·
- art. 36 cod. pen.·
- giudice dell'esecuzione·
- annullamento ordinanza·
- sospensione condizionale della pena·
- inadempimento oneri risarcitori