Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2005, n. 17706
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

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Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis, comma secondo, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto tempestivo, sull'erroneo presupposto della sospensione feriale dei termini, l'appello del P.M. avverso un provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di misure cautelari personali nei confronti di numerose persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione, truffa e falso diretti all'approvvigionamento e alla cessione di farmaci ad azione dopante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2005, n. 17706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17706
Data del deposito : 22 marzo 2005

Testo completo