Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 marzo 2005 |
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- 1. Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaiciAntonio Persico · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici. La rideterminazione tra autotutela e decadenza (Nota a Cons. Stato, Sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461). di Antonio Persico Sommario: 1. La vicenda sottoposta alla seconda Sezione del Consiglio di Stato – 2. La normativa astrattamente applicabile: l'art. 42 d.lgs. 28/2011 e l'art. 21-nonies l. 241/1990 – 3. Il dibattito sulla natura del potere di “decadenza” del GSE: gli orientamenti della dottrina, il contrasto giurisprudenziale, l'Adunanza Plenaria n. 18/2020 e le sopravvenienze normative – 4. La posizione della seconda Sezione del Consiglio di Stato – 5. Considerazioni conclusive 1. La vicenda sottoposta alla seconda Sezione del …
Leggi di più… - 2. Sulla motivazione dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimoValeria Vitale · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Sull’annullamento del provvedimento amministrativoMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Perdita del grado e diritto a pensioneAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 5. Diniego di condono: provvedimento illegittimo se non preceduto dal preavviso di rigettoAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2024, n. 30051Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15668/2016 R.G. proposto da: BO NI, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Bodrito Andrea ([...]) e Dominici Remo ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30051 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 21/11/2024 2 di 47 AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1362/02/2015 …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9915Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3470-2017 proposto da: AN DA (già Ryanair Ltd), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato GIANNALBERTO MAZZEI - STUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO CASTIONI e FRANCESCO PIRON; Pv'i% - ricorrente - contro AL - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo STUDIO LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PARLATORE, SILVIA COSSU e FILIPPO …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9913Provvedimento: ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27276-2016 proposto da: AN Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato GIANNALBERTO MAZZEI - STUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO CASTIONI e FRANCESCO PIRON; - ricorrente - contro ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo STUDIO LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PARLATORE, SILVIA COSSU e FILIPPO PACCIANI; - con …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2018, n. 9912Provvedimento: № 99 12-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI SERGIO DI AMATO Presidente Sezione - Ud. 10/10/2017 - ANTONIO MANNA - Consigliere - PU R.G.N. 27262/2016 PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - Ga. 9912 Rep. CARLO DE CHIARA - Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - e.u. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27262-2016 proposto da: AN TD, in persona del legale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.». - Art. 2. 1. All' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell' articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell' art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e successive modificazioni, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.». - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».