Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 marzo 2006 |
Commentari • 70
- 1. La libertà di espressione tutela anche FEMEN. La Corte EDU bacchetta la FranciaGabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Gabriella Luccioli 1. Ha destato molto scalpore la decisione della Corte EDU del 13 ottobre scorso che accogliendo il ricorso di Eloise Bouton ha ravvisato nella pronuncia dei giudici francesi di condanna della donna per esibizione sessuale (exhibition sexuelle) una violazione dell'art. 10 della Convenzione e condannato lo Stato convenuto al risarcimento del danno morale. La vicenda è nota. La Bouton era un'attivista di FEMEN, movimento femminista radicale fondato a Kiev nel 2008 per denunciare l'immagine delle donne in una Ucraina postsovietica corrotta, che offriva le donne come spose in vendita o le rendeva oggetto di turismo sessuale. Nel suo manifesto costitutivo l'associazione …
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Giurisprudenza • 93
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/10/2022, n. 38809Provvedimento: 38809-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG SA - Presidente - Sent. n. sez. 6 UP 31/03/2022 AT SE Bricchetti R.G.N. 34442/2020 ST EA Ercole AP LV RE SE TR AN De IC SE De ZO ->Relatore - SE IC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GL AN LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente SE De ZO; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità …Leggi di più...
- fattispecie·
- rilievo d’ufficio – possibilità·
- inammissibilità del ricorso – illegalità della pena inflitta·
- cognizione della corte di cassazione·
- cassazione·
- impugnazioni
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche». - Art. 2. 1. L' articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento». - Art. 3. 1. L' articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».