Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 marzo 2006 |
Commentari • 65
- 1. La libera manifestazione del pensiero tra liceità e discriminazione razziale e sessualeMauro Giuseppe Cilardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
L'attuale clima socio-politico impone una riflessione sui reati commessi per odio razziale ed omofobico, alla luce del delicato equilibrio tra la libertà di manifestare il proprio pensiero e la tutela della dignità umana. In questo modo sarà, altresì, possibile delineare la funzione connaturata al diritto penale, evidenziando i limiti di una sovraesposizione del medesimo a discapito di un'opera complessiva di educazione culturale. Sommario: 1. Razzismo e omofobia: quando la libertà azzera la dignità – 2. La discriminazione razziale tra diritto vigente… – 2.1. …e diritto vivente – 3. I crimini basati sul pregiudizio sessuale: lo stato attuale della tutela giuridica – 4. Riflessioni …
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Giurisprudenza • 93
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/10/2022, n. 38809Provvedimento: 38809-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG SA - Presidente - Sent. n. sez. 6 UP 31/03/2022 AT SE Bricchetti R.G.N. 34442/2020 ST EA Ercole AP LV RE SE TR AN De IC SE De ZO ->Relatore - SE IC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GL AN LV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente SE De ZO; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità …Leggi di più...
- fattispecie·
- rilievo d’ufficio – possibilità·
- inammissibilità del ricorso – illegalità della pena inflitta·
- cognizione della corte di cassazione·
- cassazione·
- impugnazioni
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche». - Art. 2. 1. L' articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento». - Art. 3. 1. L' articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».