Articolo 311 del Codice penale
Articolo 275 bisArticolo 275 quater
Versione
1 luglio 1931
Art. 311.

(Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto)

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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