(Condotte con finalita' di terrorismo).
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
((256)) ------------- AGGIORNAMENTO (256)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.