Versione
2 agosto 2005
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21 aprile 2015
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Art. 270-sexies.
(Condotte con finalita' di terrorismo).
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
((256)) ------------- AGGIORNAMENTO (256)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Condotte con finalita' di terrorismo).
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
((256)) ------------- AGGIORNAMENTO (256)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 148
- 1. Art. 270 sexies c.p., Condotte con finalità di terrorismoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 20 ottobre 2023 · 345.05167
L'articolo 270 sexies del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Condotte con finalità di terrorismo". Il testo aggiornato dell'art. 270 sexies c.p. dispone: "Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, […] sezione 2, sentenza 7 aprile 2023, n. 14885 "Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, […]
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Giurisprudenza • 123
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14885Provvedimento: […] DA TT è sottoposto a indagini per il reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 quinques cod. pen. con riferimento all'art. 270 sexies cod. pen. […] Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270 quinques e 270 sexies cod. pen. in ordine alla ritenuta gravità del quadro indiziario con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 3. […]Leggi di più...
- reato di pericolo concreto·
- libertà di opinione·
- gravi indizi di colpevolezza·
- art. 270 sexies cod. pen.·
- terrorismo internazionale·
- reato di auto-addestramento con finalità di terrorismo·
- art. 270 quinques cod. pen.·
- misura cautelare in carcere·
- duplice dolo specifico·
- prognosi postuma