Articolo 270 bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 271Articolo 279
Versione
13 agosto 1971
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24 settembre 1975
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25 agosto 2011
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Versione
26 giugno 2015
Art. 270-bis.
(Meccanico navale di prima classe)


Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualita' di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalita' e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe puo':
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)) ;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)) ;
c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71)) .
(3)


------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che e' abrogato l'articolo "270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c)".
Entrata in vigore il 26 giugno 2015
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