Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 470. Disciplina dell'udienza 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
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- 1. La discussione nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 22.994228
[…] Cassazione n. 48311/2012 I provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, ai sensi dell'art. 470 c.p.p., e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., né tanto meno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati. […]
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Giurisprudenza • 49
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2008, n. 38535Provvedimento: […] 3.1. - In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che, a norma dell'art. 451 c.p.p., nel corso del giudizio direttissimo, si osservano le disposizioni contenute negli artt. 470 c.p.p. e ss. con unica deroga relativa alla inapplicabilità delle formalità di cui all'art. 468 c.p.p. circa l'onere, per le parti, di specificare le circostanze sulle quali intendono escutere i testimoni (conf. Cass.08.06.79 94, n. 8314).Leggi di più...
- formalità di costituzione·
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