Art. 2.
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all ' articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all ' articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .