Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante della destrezza nel furto qualora il ladro si impossessi di un bene presente all'interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario. (In motivazione la Corte ha chiarito che ciò che caratterizza la destrezza è la particolare abilità di cui si avvale l'autore del furto per sorprendere l'attenzione riposta dalla persona offesa nella custodia della cosa).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2009, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 17/02/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 408
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 040380/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NI, N. IL 16/09/1963;
avverso ALTRO del 23/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA
1) CA NI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 23 settembre 2008 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 5 settembre 2008 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di furto aggravato dalla destrezza (art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4). A fondamento del ricorso si deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe ravvisato la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente sia sotto il profilo della sua responsabilità in ordine al fatto addebitatogli sia in relazione alla ravvisata esistenza dell'aggravante della destrezza.
2) È necessario, al fine di esaminare le censure proposte, descrivere sommariamente il fatto storico come accertato dal giudice di merito.
L'ordinanza impugnata ricorda che agenti della Polizia di Stato, nell'occasione di cui trattasi, "videro aprirsi e immediatamente richiudersi lo sportello di un furgone parcheggiato in Piazza Matteotti di Rossano e, successivamente un uomo nell'atto di occultare un marsupio sotto la maglietta e che, accortosi della presenza dei poliziotti, lo rilanciava all'interno del furgone". Secondo il provvedimento impugnato l'esistenza dell'aggravante risulta dalle seguenti circostanze: "il furto fu commesso in pieno centro, di mattina, durante il tempo in cui il proprietario del furgone aveva lasciato incustodito il mezzo per effettuare una consegna in un vicino esercizio commerciale".
3) Ciò premesso sulla ricostruzione del fatto va anzitutto rilevata la inammissibilità (per manifesta infondatezza e perché trattasi di motivi attinenti alla ricostruzione del fatto) delle censure che si riferiscono all'esistenza della gravità indiziaria in relazione alla possibilità di addebitare al ricorrente l'impossessamento del borsello sostenendosi, nel ricorso, che l'indagato fu riconosciuto ma non identificato nell'immediatezza essendo stato rintracciato successivamente e ciò non consentirebbe di ritenere provato l'addebito mosso nei suoi confronti.
Come appare evidente trattasi di censure che mirano esclusivamente a rivalutare il compendio indiziario preso in considerazione dai giudici della cautela senza che sia stata evidenziata alcuna contraddizione o illogicità nel percorso argomentativi seguito dall'ordinanza impugnata.
4) Sono invece fondate le censure che si riferiscono alla ritenuta esistenza dell'aggravante della destrezza.
Le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. È infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione è il ed, "borseggio" nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.).
Ma, anche al di fuori dei casi di "borseggio", ciò che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità (v. in questo senso Cass., sez. 5, 23 marzo 2005 n. 15262, Gabriele, rv. 232140; sez. 4, 10 dicembre 2004 n. 10184, Illoni, rv. 230991) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose.
Questa interpretazione è accolta dalla giurisprudenza che ha più volte sottolineato come per ravvisare l'aggravante sia necessario comunque l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla della cosa al fine di garantirsene il possesso (v. Cass., sez. 4, 10 maggio 2007 n. 42672, Aspa, rv. 238296; sez. 5, 10 ottobre 2005 n. 44018, rv. 232811; sez. 5, 17 febbraio 2005 n. 12974, Russo, rv. 231123).
5) Alla luce di questi principi non sì giustifica la ravvisata esistenza, da parte del giudice di merito, dell'aggravante in esame nel caso di specie accertato.
I giudici hanno infatti accertato che la persona offesa si era allontanata dal furgone per effettuare una consegna lasciando incustodito sul veicolo il proprio borsello. L'agente non ha utilizzato una particolare abilità per impossessarsi della cosa perché si è limitato ad aprire la portiera e ad apprendere l'oggetto; ne' ha utilizzato condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare l'attenzione della persona offesa che non era proprio presente e che non si era allontanata solo per un breve istante di cui l'agente potrebbe avere approfittato.
Deve dunque escludersi, in base alla natura del fatto accertato e della condotta posta in essere dall'agente, che sia configurabile l'aggravante della destrezza.
Ne consegue che, allo stato, trattandosi dell'unica aggravante contestata, il reato astrattamente ipotizzabile rientri nella fattispecie tipica del furto semplice. Per questo reato (per il quale peraltro neppure risulta sia stata proposta querela) è dunque applicabile la pena della reclusione fino a tre anni il che rende inesistente una delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive: che per il reato sia prevista una pena superiore nel massimo a tre anni (art. 280 c.p.p., comma 1). Da quanto precede consegue inoltre che sia l'ordinanza impugnata che quella applicativa della misura cautelare devono essere annullate con l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla l'ordinanza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rossano del 5 settembre 2008 e dispone la liberazione immediata di NI CA se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009