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1 luglio 1931
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13 aprile 1974
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1 febbraio 2022
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Art. 617.
(Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni))
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni))
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Commentari • 157
- 1. È legale registrare le telefonate tra un genitore e il figlio?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 febbraio 2024 · 189.31296
[…] Quando è ammissibile registrare le conversazioni? La legge considera la registrazione di conversazioni telefoniche senza il consenso di uno dei partecipanti un reato, secondo l'articolo 617 del Codice Penale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 286
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2018, n. 25821Provvedimento: […] Udito il difensore L'Avvocasto Bastoni chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. 스 RITENUTO IN FATTO 1.De LO NT e AN ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 617 cod. pen. per avere preso cognizione delle conversazioni radio tra le pattuglie dei Carabinieri in servizio, utilizzando un apparato radiotrasmittente sintonizzato sulle frequenze dell'Arma dei Carabinieri, nonché un apparato ricetrasmittente e un disturbatore di frequenza cellulare. […] Correttamente, pertanto, nel caso in esame, è stato ravvisato il reato di cui all'art 617 cod. pen.Leggi di più...
- conversazioni radio tra pattuglie dei carabinieri·
- configurabilità·
- reato di cui all'art. 617 cod. pen·
- ragioni·
- delitti contro la libertà individuale·
- reati contro la persona