Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 agosto 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 agosto 1997 |
Commentari • 8
- 1. La prova assunta in incidente probatorio si rinnova in appello ex art. 603, co. 3Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2025
- 2. Carlo Melzi d'Erilhttps://dirittopenaleuomo.org/
PUBBLICAZIONI - Un anomalo caso di ritenuta sovrapponibilità tra diverse cause di sospensione della prescrizione (a proposito dei rapporti fra gli artt. 159 c.p. e 6 l. 7 agosto 1997, n. 267), in Cass. pen., 2001, p. 2698, n. 1309. - (con Corso Bovio) Animus diffamandi, diritto di critica e pathos, in Foro ambr., 2001, p. 467. - (con Caterina Malavenda) La tutela eccessiva del diritto alla riservatezza può scatenare un contenzioso di ingenti proporzioni, in Guida dir., 2003, n. 15, p. 75. - (con Caterina Malavenda) Diffuse notizie che riguardavano la sfera personale irrilevanti sul processo ma intriganti per i lettori, in Guida dir., 2003, n. 33, p. 114. - Le limitazioni all'attività …
Leggi di più… - 3. Cassazione penale n. 9003/1997https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di acquisizione e valutazione della prova, deve escludersi l'immediata applicabilità, nel giudizio di Cassazione in corso, delle nuove regole introdotte dalla legge 7 agosto 1997 n. 267 che, nel sostituire le disposizioni processuali degli artt. 513 e 514 c.p.p., ha espressamente sancito, tra l'altro, il divieto di lettura e, conseguentemente, di allegazione al fascicolo per il dibattimento ex art. 515 c.p.p. e di utilizzazione probatoria ai fini della deliberazione ex art. 526 c.p.p. dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso, la quale si avvalga della facoltà di non rispondere, senza l'accordo delle parti. La …
Leggi di più… - 4. Cassazione penale n. 10795/1999https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, primo comma, c.p.p., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi …
Leggi di più… - 5. La parabola dell’immediatezza nel processo penaleAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 febbraio 2020
Giurisprudenza • 170
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 24/10/2024, n. 1992Provvedimento: Pubblicato il 24/10/2024 N. 01992/2024 REG.PROV.COLL. N. 01510/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2024, proposto da Istituto Enrico Mattei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei legali …Leggi di più...
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- 2. Trib. Terni, sentenza 30/06/2024, n. 302Provvedimento: N. R.G. 810/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO in persona del giudice del lavoro Michela Francorsi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 810 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa DA , nata a [...] il giorno 19 febbraio 1965, elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 Via Roma n.114, presso lo studio del procuratore avvocato Romina Pitoni che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO , con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della Direzione CP_1 Centrale Prestazioni in carica pro-tempore …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2022, n. 7111Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 7111 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. FA YA ha proposto richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. nell'ambito del procedimento in cui è indagato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, affinché venga disposto l'esame …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/07/2012, n. 41461Provvedimento: 4 1 4 6 1 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Ernesto Lupo - Presidente - Sent. n. sez. 21 NN de Roberto UP - 19/07/2012 R.G.N. 20100/2010Nicola Milo Gennaro Marasca Alfredo Maria Lombardi Vincenzo Romis NN Conti Franco Flandanese Margherita Cassano -· Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. L'TE NN, nato a [...] il [...] 2. D'NT PE, nato a [...] il [...] 3. MI NI, nata a [...] il [...] 4. DA VA, nato a [...] l'[...] 5. PA AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/12/2009 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Sostituzione dell'articolo 513
del codice di procedura penale 1. L' articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ). - 1. Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 210 del codice di procedura penale , come modificato dall' art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 :
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lettera b)".
- Si riporta il testo vigente dell' art. 512 del codice di procedura penale , come modificato dall' art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 :
"Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione".
- Per il testo dell' art. 392 del codice di procedura penale , si veda la nota all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 511 del codice di procedura penale :
"Art. 511 (Letture consentite). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93". - Art. 2. Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421
del codice di procedura penale 1. L' articolo 514 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 514 (Letture vietate ). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5".
2. All' articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale , dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499".
Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 210 , 511 , 512 e 513 del codice di procedura penale , si veda l'art. 1 della presente legge e la relativa nota.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 512-bis del codice di procedura penale , aggiunto dall' art. 8, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 :
"Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 498 e 499 del codice di procedura penale :
"Art. 489 (Esame diretto e controesame dei testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496.
3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame.".
"Art. 499 (Regole per l'esame testimoniale). - 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la corretteza delle contestazioni.".
- Il testo vigente dell art. 421 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 421 (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte. il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione. - Art. 3. Modifica dell'articolo 238
del codice di procedura penale 1. All' articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione";
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 238 del codice di procedura penale , sostituito dall' art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo".