Articolo 5 della Legge 7 agosto 1997, n. 267
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 agosto 1997
Art. 5. Modifica dell'articolo 403
del codice di procedura penale 1. All' articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 403 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 403 (Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio). - 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Entrata in vigore il 12 agosto 1997
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