Art. 5. Modifica dell'articolo 403
del codice di procedura penale 1. All' articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 403 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 403 (Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio). - 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
del codice di procedura penale 1. All' articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 403 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 403 (Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio). - 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".