Versione
12 agosto 1997
12 agosto 1997
Art. 6. Norma transitoria 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale , come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell' articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.
3. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
4. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell' articolo 513 del codice di procedura penale , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell' articolo 513 del codice di procedura penale , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui e' disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell' articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puo' in ogni caso superare il termine di sei mesi.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 392 del codice di procedura penale , si veda la nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 513 del codice di procedura penale , si veda all'art. 1 della presente legge.
2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell' articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.
3. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
4. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell' articolo 513 del codice di procedura penale , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell' articolo 513 del codice di procedura penale , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui e' disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell' articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puo' in ogni caso superare il termine di sei mesi.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 392 del codice di procedura penale , si veda la nota all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 513 del codice di procedura penale , si veda all'art. 1 della presente legge.
Commentari • 6
- 1. Cassazione penale n. 16859/2004https://www.brocardi.it/ · 9.377123
[…] Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 6 della suddetta legge n. 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari.
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Giurisprudenza • 108
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 6397Provvedimento: […] Assume carattere preliminare, concernendo la prova della stessa materialità dei fatti ascritti all'imputato, la censura incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997. […] Ciò posto, l'esegesi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge n.267 del 1997 conduce alla conclusione che, per il giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento è subordinata, oltre che alla mancata verificazione di ogni effetto preclusivo, […]Leggi di più...
- condizioni·
- giudizio d'appello·
- rinnovazione dell'istruzione dibattimentale·
- disciplina transitoria·
- legge 7 agosto 1997, n. 267·
- dichiarazioni dell'imputato·
- letture consentite·
- giudizio (cod. proc. pen. 1988)·
- istruzione dibattimentale