Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 512.
(Oggetto della separazione).
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
(Oggetto della separazione).
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Commentari • 21
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 17 gennaio 2024 · 247.27586
L'articolo 512 del Codice Civile, rubricato "Oggetto della separazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 512 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 512 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 512 c.c. "La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede". […]
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Giurisprudenza • 77
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 27/10/2023, n. 1417Provvedimento: […] Ed invero con la rinuncia all'eredità di cui all'articolo 512 del c.c. il rinunziante è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato e pertanto tutti gli immobili indicati nell'avviso non possono ritenersi appartenenti alla ricorrente che nulla deve corrispondere all'ente locale per carenza del presupposto impositivo.Leggi di più...
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