Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 24023
CASS
Sentenza 6 maggio 2003

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La circostanza che il terzo comma dell'art. 99 cod. pen., nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata. (Fattispecie relativa alla sussistenza del presupposto ostativo alla declaratoria dell'estinzione della pena per decorso del tempo, previsto dall'art. 172, comma 7, cod. pen.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 24023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24023
Data del deposito : 6 maggio 2003

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