Sentenza 6 maggio 2003
Massime • 1
La circostanza che il terzo comma dell'art. 99 cod. pen., nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata. (Fattispecie relativa alla sussistenza del presupposto ostativo alla declaratoria dell'estinzione della pena per decorso del tempo, previsto dall'art. 172, comma 7, cod. pen.)
Commentari • 7
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2003, n. 24023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24023 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2003
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2158
3. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 027853/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) CC UR N. IL 04/11/1948;
avverso ORDINANZA del 22/05/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di incidente di esecuzione promosso dal difensore di EU IO - diretto ad ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena di anni 7 di reclusione e L. 11.000.000 di multa inflitta all'EU con la sentenza 20/01/1986 (irrevocabile il 29/09/1988) della Corte di Appello di Roma sull'assunto che nel corso del giudizio di cognizione la recidiva reiterata era stata irritualmente contestata - con ordinanza 22/05/2002 la Corte di Appello di Roma dichiarava estinte per prescrizione le suddette pene, ritenendo che la recidiva reiterata fosse stata contestata nell'erroneo presupposto che l'EU fosse stato condannato con precedente sentenza della Corte di Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 3/10/1983, per rapina aggravata continuata per la quale era stata contestata e ritenuta la recidiva di cui al capoverso dell'art. 99 c.p.. In particolare la Corte di merito osservava che - poiché il certificato penale dell'EU era stato successivamente corretto con esclusione della recidiva in relazione al reato di rapina di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 3/10/1983 della Corte di Appello di Roma - la recidiva ritenuta con la sentenza 20/01/1986 doveva ritenersi erroneamente contestata, in quanto presupposto per la contestazione della recidiva reiterata è una precedente sentenza con la quale sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva. Pertanto, secondo la Corte di merito, poiché il giudice dell'esecuzione ha il potere di interpretare il giudicato verificando in particolare se ricorrono i presupposti per l'applicazione di cause estintive della pena, nel caso di specie le pene dovevano essere dichiarate estinte per prescrizione, in quanto, trattandosi di recidiva reiterata erroneamente contestata, non ricorreva il presupposto ostativo alla declaratoria di estinzione della pena previsto dall'ultimo comma dell'art. 172 c.p.. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 172 c.p. e 676 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che la recidiva reiterata, in relazione alla condanna di cui alla sentenza 20/01/1986, irrevocabile il 29/09/1988, non solo era stata ritualmente contestata, ma era stata anche ritenuta sussistente, tanto che aveva comportato un aumento di pena.
Successivamente i difensori dell'EU hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno dedotto da un lato l'inammissibilità del ricorso del P.G. per la mancanza di specificità dei motivi sul rilievo che il ricorrente non si era confrontato con le ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato, e dall'altro l'inammissibilità della requisitoria del P.G. presso questa Suprema Corte, il quale aveva concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, basando il proprio assunto su questioni nuove, che non erano state oggetto del ricorso del P.G..
Il ricorso è fondato.
Invero - pur convenendo che la sentenza divenuta irrevocabile possa essere interpretata dal giudice dell'esecuzione qualora il "decisum" risulti oscuro e presenti delle rilevanti discrasie con la contestazione e con il contenuto della motivazione - va rilevato che, atteso il principio della intangibilità del giudicato, la sentenza divenuta irrevocabile non può comunque essere modificata dal giudice dell'esecuzione, stravolgendone "il decisum". Nel caso di specie la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che all'EU non potesse essere contestata la recidiva reiterata, in quanto - essendo risultato errato il certificato penale alla data del 3/10/1983 nel senso che la condanna di cui alla sentenza per reato di rapina doveva intendersi con esclusione della recidiva - mancava una declaratoria giudiziale a carico dell'EU in ordine alla sussistenza della recidiva semplice. Ma tale assunto non può essere condiviso, in quanto in contrasto con il prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 3^ n. 6424 del 25/6/1993, proc. Mighetto), secondo cui "la circostanza che il terzo comma dell'art. 99 c.p., nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commetta un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti dalla lettura della norma emerge evidente che il termine 'recidivo' è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione al fine di non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata".
Orbene, alla luce del suddetto principio di diritto che si condivide, appare evidente che la recidiva reiterata fu correttamente contestata all'EU e correttamente ritenuta sussistente con la sentenza 20/01/1986. Infatti dall'esame degli atti risulta che l'EU, al momento della commissione del reato di rapina di cui alla precedente sentenza di condanna della Corte di Appello, era già stato condannato per una contravvenzione relativa a violazione del codice stradale con sentenza divenuta irrevocabile prima della commissione del reato di rapina. Ne consegue che, una volta accertato che al momento della condanna per il reato di rapina l'EU era già recidivo, correttamente gli fu contestata la recidiva reiterata nel successivo processo sfociato nella sentenza di condanna, le cui pene sono state erroneamente dichiarate estinte per prescrizione. Nè può essere rilevante la circostanza che il reato relativo alla violazione del codice stradale sia stato successivamente depenalizzato. Infatti all'epoca in cui fu contestata la recidiva tale violazione integrava una ipotesi di reato e, quindi, della stessa si doveva tenere conto nella valutazione dei precedenti penali.
Quanto ai rilievi contenuti nella memoria difensiva, non si comprende la ragione per la quale i motivi di ricorso del P.G. non sarebbero specifici, tenuto conto che il P.G. ricorrente, seppur sinteticamente, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata proprio sul presupposto che la recidiva reiterata era stata ritualmente contestata.
Nè può ritenersi che il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte con la requisitoria scritta abbia introdotto questioni nuove diverse da quelle oggetto dei motivi di ricorso del P.G.. Infatti il Procuratore Generale ha giustamente esplicitato le ragioni per le quali la decisione della Corte di merito non poteva considerarsi corretta sotto il profilo giuridico, richiamando principi di diritto pienamente condivisi da questo Collegio.
Pertanto, poiché le pene di cui alla sentenza 20/01/1986 (irrevocabile il 29/09/1988) della Corte di Appello di Roma non potevano essere dichiarate estinte per decorso del tempo, trattandosi di condannato recidivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma per quanto di competenza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale di Roma per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2003