Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 26795
CASS
Sentenza 28 marzo 2006

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In materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale "de libertate", la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen..

Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen..(v. Corte cost. n. 135 del 2001).

Le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere considerati "domicilio", neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza).

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 26795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26795
Data del deposito : 28 marzo 2006

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