Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, ove la condotta di esercizio di impianto di emissione in atmosfera senza autorizzazione, già iniziato nella vigenza dell'art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988, abbia a protrarsi nel vigore del nuovo art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, va fatta applicazione di quest'ultima disciplina per essersi la consumazione di detto reato, di natura permanente, esaurita sotto l'impero della legge successiva.
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2008, n. 13225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13225 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/02/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00156
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 038027/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) SPERA NN, N. IL 05/07/1980;
avverso ORDINANZA del 10/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio Daniele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - PE NN è indagato del reato p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., art. 279, comma 1 in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.269 perché, in qualità di legale rappresentante della "S.M.A.
s.r.l.", poneva in esercizio un nuovo impianto di autocarrozzeria, producente polveri di lavorazione, in assenza dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 269, nonché continuava l'esercizio dell'impianto di verniciatura, mediante utilizzo della cabina di verniciatura modello "Pami", in presenza di autorizzazione regionale scaduta e non rinnovata.
Accertato in Marigliano, il 18/1/2007.
2 - In data 18/1/2007 la Polizia Provinciale - Distretto di Nolano - procedeva al sequestro preventivo della ridetta cabina di verniciatura ed essiccazione, installata ed in uso presso l'autocarrozzeria dello PE NN, in quanto rilevava che l'autorizzazione necessaria per le attività a ridotto inquinamento atmosferico era scaduta e l'altra autorizzazione - richiesta ex novo anche in relazione ad una seconda cabina costruita nel 2003 - non era stata ancora rilasciata. Il sequestro veniva convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola. In fatto emergeva che l'istante, nel 1988, era subentrato - con la società di cui era legale rappresentante ("Autocarozzeria S.M.A. s.r.l.") ad altra impresa, avente il medesimo oggetto sociale ("S.M.A. s.a.s. di PE SE & C), operante fin dal 1986. In occasione del mutamento della forma giuridica dell'impresa, il legale rappresentante aveva provveduto ad apportare modifiche all'impianto in oggetto, pur in difetto di titolo abilitativo.
3 - Con ordinanza in data 12/3/2007 il G.I.P. rigettava l'istanza di dissequestro della citata cabina di verniciatura ed avverso tale provvedimento l'indagato proponeva appello. Il provvedimento di rigetto del G.I.P. si fondava sulla circostanza che lo PE aveva apportato modifiche all'impianto di autocarrozzeria in assenza della prescritta autorizzazione: tale comportamento aveva integrato gli estremi di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1. Trattandosi di reato permanente, la permanenza - e, dunque, anche le esigenze cautelari - venivano meno al momento del rilascio della prescritta autorizzazione.
4 - Il Tribunale del Riesame di Napoli, per contro, accoglieva l'appello e disponeva la restituzione all'indagato della cabina in oggetto.
Argomentava il Collegio che lo PE aveva chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione in data 20/3/1997. Tale autorizzazione era poi scaduta ed egli ne aveva chiesta una nuova, insieme a quella richiesta per l'altra cabina che, nel frattempo, aveva acquistato. Pertanto, la richiesta stessa dell'autorizzazione interrompeva la permanenza del reato in quanto, da quel momento, la Pubblica Amministrazione era stata posta in grado di esercitare la sua funzione di controllo.
5 - Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 279 in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269. Erroneamente il Tribunale del Riesame, nell'annullare l'ordinanza del G.I.P. di Nola, aveva applicato la previgente normativa di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, pur trattandosi di fatti commessi in epoca successiva all'abrogazione del citato D.P.R.. Ora, il vigente dettato normativo non opera più alcuna distinzione tra impianti preesistenti e successivi all'entrata in vigore del suddetto Decreto e, soprattutto, non ripete la formulazione del vecchio D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 1.
Pertanto, la mera presentazione della domanda da parte dell'interessato non interrompe la permanenza del reato e non fa venir meno le esigenze cautelari.
Chiedeva farsi luogo all'annullamento del provvedimento.
6 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, il Collegio del Riesame, pur in presenza di una contestazione che richiama inequivocabilmente il vigente dettato normativo (trattandosi di reato con permanenza in corso alla data del 18/1/2007, data in cui venne effettuato il sequestro preventivo della cabina di verniciatura ed essiccazione), ha inspiegabilmente fatto riferimento alla abrogata normativa, sul presupposto che lo PE aveva chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione in data 20/3/1997 (autorizzazione poi scaduta) e che tale richiesta aveva interrotto la permanenza del reato, facendo venir meno le esigenze cautelari.
L'assunto del Tribunale è, tuttavia, giuridicamente non corretto solo che si consideri che, nel caso in cui una successiva disposizione normativa preveda un fatto come reato permanente (nel vigore della disciplina attuale, la permanenza del reato di emissione non autorizzata viene meno solo con il cessare della condotta dell'agente ovvero con il rilascio della prescritta autorizzazione) e la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest'ultima che deve essere applicata per il principio della unitarietà del reato e per essersi la sua consumazione esaurita sotto l'impero della legge attualmente in vigore (cfr. Cass. Sez. 3, 3/11/1993 n. 11043). Posto, dunque, che si appalesa del tutto errato il richiamo alla abrogata disciplina in tema di inquinamento atmosferico, due considerazioni si impongono:
1) il vigente dettato normativo non distingue più tra impianti preesistenti e successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (con la relativa differenza tra il D.P.R. n. 203 del 1988, art.24 e 25) e, soprattutto, non ripete più il dettato del vecchio art. 25, comma 1, che aveva dato luogo a quell'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 12/11/2004 n. 4429, P.M. in proc. Casciana), che il Tribunale del Riesame ha fatto proprio, secondo cui la semplice presentazione della domanda di autorizzazione era idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato, in quanto, da quel momento, la P.A. era messa in grado di esercitare la sua funzione di controllo, così soddisfacendo l'interesse penalmente tutelato.
2) La formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279 prevede distinte fattispecie di reato, che possono essere integrate dal fatto di "installare" o "esercitare" un impianto in assenza della prescritta autorizzazione, dal continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata, ovvero dal sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8. A sua volta, l'art. 269, in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, appunto al comma 8, prevede un ulteriore distinguo tra modifica "sostanziale" (quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse) e "non sostanziale", ricollegando al verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi effetti e sanzioni diverse sul piano penale. In particolare, l'art. 269, comma 8 prevede che il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto, o nella relazione tecnica ovvero nell'autorizzazione, deve darne comunicazione alla autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di aggiornamento. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Se, invece, la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Tuttavia, se la suddetta autorità non si esprime entro sessanta giorni, il gestore, in virtù del maturato silenzio-assenso, può procedere alla esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, salvo il potere dell'organo competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della denuncia. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata, pur in presenza di un capo di imputazione in cui è contestato il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1 e richiamato (sia pur genericamente) l'art. 269, non ha minimamente chiarito, facendo erroneamente riferimento alla previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, quale, tra le fattispecie sopra evidenziate, possa configurarsi nel caso in oggetto e, nell'ipotesi di modifiche apportate all'impianto - come sembra di potersi percepire dal tenore del provvedimento impugnato - se queste abbiano determinato variazioni essenziali (qualitative e/o quantitative), trattandosi, in tal caso, di valutazioni fattuali che sfuggono al vaglio di legittimità.
7 - L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo esame della fattispecie alla luce della normativa correttamente applicabile, come sopra precisata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008