Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 423 cod. proc.pen. in tema di modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l'esplicito divieto di cui al comma primo dell'art. 441, sicchè la contestazione suppletiva in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità della sentenza.
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 207
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 14100/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
TT LU, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 7 novembre 2002 dalla Corte di Appello di Bologna;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DAL PROCESSO
1. Il pubblico ministero esercitava l'azione penale nei confronti di LU TT per il delitto di cui "al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73" per avere questi, in RAVENNA il 26 agosto
2001, "detenuto illecitamente, al fine di farne cessione a terzi, grammi 6.107,359 di eroina... con un principio attivo pari a grammi 3.444,228".
2. Con sentenza in data 4 aprile 2002, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di RAVENNA condannava il TT, all'esito di giudizio abbreviato introdotto da richiesta incondizionata, alle pene di anni otto di reclusione ed Euro 40,000,00 di multa, ritenendo la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanze detenute.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di BOLOGNA confermava la pronuncia di primo grado.
3.1. Con riferimento alla riconosciuta circostanza aggravante di cui l'appellante lamentava l'omessa contestazione, la Corte di appello affermava che "l'accesso al giudizio abbreviato non comporta ... l'assoluta cristallizzazione del fatto - reato nei termini dedotti nell'atto di contestazione, applicandosi, anzi, a detto procedimento speciale la regola di cui al all'art. 521 c.p.p., comma 1, che consente al giudice, con la sentenza, di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione".
Aggiungeva che, d'altra parte, il fatto contestato già conteneva in sè "gli elementi per la diversa e più grave qualificazione", sicché nessun pregiudizio aveva subito il diritto di difesa dell'imputato.
Ricordava, poi, trattarsi di sei chilogrammi di eroina "di alto grado di purezza", quindi di un quantitativo sicuramente ingente, tale cioè da rappresentare un pericolo per la salute pubblica e da soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti.
3.2. Riteneva, infine, la Corte di merito di non poter concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
questi aveva, invero, già riportato una condanna per un fatto di rilevante gravita.
4. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la nullità della decisione impugnata nella parte relativa all'applicazione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, per mancata correlazione, ex art. 521 c.p.p. e art. 522 c.p.p., comma 1, tra l'imputazione contestata e la sentenza. Osserva sul punto il ricorrente:
- che la disposizione dell'articolo 521 c.p.p. non è applicabile al giudizio abbreviato;
- che il giudice dell'udienza preliminare non poteva modificare l'originaria imputazione senza incorrere in una palese violazione del diritto di difesa, atteso che la circostanza aggravante era stata portata a conoscenza dell'imputato solo nell'udienza del 4 aprile 2002;
che, inoltre, contestare e ritenere sussistente la circostanza aggravante in questione significava stravolgere completamente il fatto storico.
4.2 Con il secondo motivo, subordinato al non accoglimento del primo, il difensore lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante anzidetta.
Rileva il ricorrente che il giudice per le indagini preliminari aveva "omesso di applicare il parametro rappresentato dal mercato di destinazione della droga".
Se si fosse considerato detto parametro, si sarebbe constatato che, per una realtà come quella milanese, 6 kg. di eroina (con principio attivo "dimezzato") non rappresentavano una quantità tale da saturare il relativo mercato in quel momento storico.
4.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in regime di prevalenza o di equivalenza rispetto all'opposta circostanza aggravante. La Corte avrebbe dovuto - sottolinea il difensore - tenere nella giusta considerazione sia il corretto comportamento processuale dell'imputato, sia il suo ruolo marginale di "corriere", ricordando altresì che era stato l'imputato a rendere edotto il giudice dell'esistenza a suo carico di un precedente penale (che non risultava riportato nel relativo certificato).
4.4. Con l'ultimo motivo deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio.
Ben avrebbe potuto la Corte - osserva il difensore - quantificare la pena "con minor rigore in considerazione proprio degli elementi di riscontro desumibili dall'art. 133 c.p. ed in particolar modo dalla modesta capacità delinquenziale" dell'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo del ricorso è fondato.
5.1. Le regole del giudizio abbreviato sono sostanzialmente quelle del dibattimento, nel senso che il richiamo alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, contenuto nell'art. 441 c.p.p., comma 1, riguarda le forme procedurali e non già i poteri decisori del giudice in relazione al fatto contestato. Non può, pertanto, dubitarsi dell'applicabilità, in sede decisoria, della disposizione di cui al primo comma dell'art. 521 c.p.p. (secondo la quale "nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza"), benché non espressamente richiamata dalle disposizioni che disciplinano il giudizio abbreviato, segnatamente dall'art. 442 c.p.p., dedicato alla "decisione".
Non può invocarsi in senso contrario l'inapplicabilità dell'art.423 c.p.p. al giudizio abbreviato, sancita dal menzionato art. 441 c.p.p., comma 1, perché tale disposizione riguarda soltanto i limiti apposti alla facoltà del pubblico ministero di modificare l'imputazione nel corso del giudizio, e nulla ha a che vedere con l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica.
Può anzi notarsi come lo stesso legislatore abbia ammesso tale eventualità, consentendo nei casi di "modifica del titolo del reato" l'appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna (art. 443 c.p.p., comma 3).
5.2. Sennonché, nel caso in esame, non si è in presenza - come erroneamente affermato dalla Corte di appello - di una diversa definizione giuridica del fatto (tanto meno della giuridicamente improponibile contestazione "in fatto" della circostanza), ma dell'affermata sussistenza di una circostanza aggravante in assenza della relativa contestazione, tra l'altro non consentita nel corso del giudizio abbreviato.
Come si è accennato, l'art. 441 c.p.p., comma 1, stabilisce, invero, che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423 c.p.p. Nel giudizio abbreviato non si applica, dunque, l'art. 423 c.p.p.;
non vi è, in altre parole, la possibilità per il pubblico ministero di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, neppure se queste ultime concernano esclusivamente circostanze aggravanti (cfr. tra l'altro Corte Cost. 26 novembre 1997, n. 378). Il riconoscimento di una circostanza aggravante che non poteva essere oggetto di contestazione suppletiva, vietandolo espressamente il menzionato articolo 441 c.p.p., comma 1, determina, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 522 c.p.p., comma 1, la parziale nullità della sentenza di condanna,
pronunciata all'esito di giudizio abbreviato introdotto da richiesta incondizionata.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Ravenna. Sono assorbiti i restanti motivi del ricorso, anche quelli (terzo e quarto) relativi alle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena perché il trattamento sanzionatorio dovrà essere complessivamente rivalutato nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007