Sentenza 17 luglio 2008
Massime • 2
Le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico rientrano nella categorie delle prove atipiche. (Nel caso di specie, le riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile).
I verbali delle operazioni di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico sono valutabili in sede cautelare, anche per la parte relativa all'identificazione delle persone ritratte nei fotogrammi, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni stesse.
Commentario • 1
- 1. Videosorveglianza della polizia ella tromba delle scale (Cass. 5253/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2008, n. 37698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37698 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1126
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 017253/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LE, N. IL 09/11/1984;
avverso ORDINANZA del 02/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO FR: rigetto;
udito il difensore Avv. FURFARO S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER FA è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. come partecipe del clan Pelle- RI, opposto da una sanguinosa faida a quello Nirta- Strangio, operanti nel territorio di S. Luca. Il Tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle video-riprese esterne al fabbricato, sito in contrada Bosco, ove si sono rifugiati i capi del primo gruppo, per tema di rappresaglie. Detto immobile, protetto da telecamere, appartiene alle famiglie Pelle-RI-Giorgi-Romeo, fra loro imparentate. L'accesso è controllato da fedelissimi, che scortano in uscita ed entrata gli esponenti del sodalizio. Alle video-riprese sono allegate le verbalizzazioni attestanti l'identificazione da parte degli investigatori delle persone ritratte nei fotogrammi.
Ricorre personalmente l'indagato, che deduce.
a) le video-riprese riguardano il cortile, proiezione della abitazione e sono pertanto inutilizzabili in difetto di specifico provvedimento di autorizzazione;
b) i supporti-video non sono stati depositati dal P.M. con la richiesta di adozione della cautela, ma solo su richiesta della difesa, in data successiva alla stessa, con violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Il mancato deposito non può ritenersi surrogato dalla verbalizzazione riassuntiva degli investigatori. Le immagini estrapolate sono di ben scarsa qualità ed impediscono ogni identificazione;
c) il vizio di motivazione in ordine al preteso ruolo associativo ed alle esigenze cautelari.
Le censure, già disattese ineccepibilmente e diffusamente dal giudice "de libertate", non hanno pregio.
Le video-riprese si sono svolte tramite una camera esterna all'edificio del quale inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile. Va esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi cennati sono esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino. La percettibilità dallo esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata, sicché l'impiego della video camera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della p.g., eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'a.g. (v. asn. 200637530, in sintonia con SU 28.3.06, n. 26795, Prisco). Le video-registrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei documenti di cui all'art. 234 c.p.p.. Le medesime video-registrazioni eseguite dalla p.g., anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (S.U. 28.3.06, n. 26/95, Prisco). Infondata è pure in seconda censura. I verbali di p.g. riguardanti l'attività svolta, effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati, possono essere valutati, in sede cautelare, alla stregua di ogni altro elemento desumibile dagli atti della p.g. indipendentemente dal formale deposito del supporto magnetico contenente le registrazioni e dalla loro messa a disposizione delle parti, che hanno potuto fruire, comunque, della riproduzione verbalizzata e degli scatti d'immagine, riproducenti i momenti salienti dell'attività di osservazione compiuta (v. sez. 5, cc. 14.5.08, n. 606, Biviera). Priva di spessore è la doglianza in ordine al ruolo dell'indagato, ampiamente descritto dal Tribunale, consistente nella diuturna attività di copertura, staffetta e vigilanza del caseggiato e delle persone che vi accedono o ne escono, segnatamente degli esponenti della cosca.
Così, ad esempio, l'indagato viene visto alla guida di una moto fuoristrada nel giugno a nel luglio 2007 (momento di fibrillazione del clan), in occasione dell'arrivo di RI FR. Manifestamente infondato è il rilievo critico inerente le esigenze cautelari, ove si consideri la presunzione normativa di cui all'art.275 c.p.p., comma 3 e la mancanza di ogni deduzione difensiva atta a neutralizzarla.
Il ricorso va rigettato, con la condanna dello ER alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008