Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con il quale il giudice, all'esito di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, dispone, dopo la discussione finale, la restituzione degli atti al P.M. al fine di sollecitare la contestazione della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2007, n. 47568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47568 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 27/11/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 02088
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 020975/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DD DE N. IL 23/01/1959;
avverso ORDINANZA del 25/05/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Letta la richiesta del Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'inammissibilità. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il gup del Tribunale di Roma, con provvedimento reso all'esito di giudizio abbreviato, ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per la contestazione della recidiva reiterata specifica.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato LU EO, che ha dedotto l'abnormità del provvedimento, avendo il gup determinato una inammissibile regressione del procedimento, dopo che l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato ed addirittura dopo la discussione delle parti.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, argomentando sull'inoppugnabilità del provvedimento, cui non può essere attribuito il carattere di abnormità. In particolare, il P.G., rappresentando che il provvedimento di trasmissione degli atti al p.m. è riconosciuto dal sistema processuale ed il suo esercizio non può essere considerato al di fuori dei limiti posti dall'ordinamento, nega che il provvedimento impugnato possa essere ritenuto abnorme, non essendo idoneo a determinare stasi processuale.
4. Con memoria pervenuta il 31 ottobre 2007, la difesa del LU contesta l'assunto del P.G. e ribadisce l'inammissibilità della regressione del procedimento ed il carattere abnorme del provvedimento.
5. Il ricorso è fondato nei limiti concettuali che vengono esposti qui di seguito.
6. È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. La giurisprudenza di legittimità ha avuto, pertanto, modo di distinguere una abnormità strutturale dell'atto processuale che si ha quando l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, da una abnormità di tipo funzionale, che si verifica quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Principio affermato da Cass. Sez. u, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 2150.94; Presidente: Viola G. Estensore: Losapio MD. Imputato: Magnani).
7. Nel caso che ci occupa è da escludere una ipotesi di abnormità sotto il profilo funzionale, in quanto la trasmissione degli atti al p.m. non determina stasi processuale.
Resta, invece da verificare se ricorra una ipotesi di abnormità sotto il profilo strutturale.
8. Il P.G. nella requisitoria scritta osserva che nell'udienza preliminare il gup può emettere uno dei provvedimenti tipici previsti dalla legge, fra cui si annovera anche la restituzione degli atti al p.m. per diversità del fatto (Così Cass. Sez. 1^, n. 7227 del 10.2.2000; vedasi Corte Cost. 15.3.1994, n. 88; ed anche Cass. Sez. Un. N. 16/96). Il P.G. ritiene di poter estendere la regola anche al caso di mancata contestazione di aggravanti o di recidiva, in quanto nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste per l'udienza preliminare.
9. Ebbene, pur nella condivisione generale del rigoroso percorso logico-giuridico delineato dal P.G. a presidio dell'effettività del principio di legalità, questo collegio deve discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto quell'ufficio, per due assorbenti ragioni: la prima risiede nella constatazione che l'applicabilità della regola al giudizio abbreviato è esclusa espressamente dalla volontà legislativa.
Si legge nell'art. 441 c.p.p., comma 1 che "nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423".
L'espressa esclusione della disposizione dell'art. 423 dal novero delle norme applicabili impedisce che nel corso del giudizio abbreviato il p.m. possa modificare l'imputazione o contestare una circostanza aggravante. La norma, d'altronde, appare coerente con il sistema delineato dal legislatore, che nelle omologhe statuizioni dibattimentali (art. 521 c.p.p.) consente la trasmissione degli atti al p.m. solo se nel corso del dibattimento sia rimasta accertata una diversità del fatto.
L'art. 517 consente, ben vero, al p.m. di operare contestazioni suppletive, anche con riguardo a circostanze aggravanti, non però al giudice di sollecitare ulteriori contestazioni.
Inoltre, sulla possibilità di procedere a contestazioni suppletive anche per reati o circostanze già noti prima dell'istruzione dibattimentale, la giurisprudenza di legittimità appare divisa. Ad un orientamento, secondo cui è possibile la riconsiderazione in dibattimento di elementi già noti nella fase delle indagini preliminari, nonostante l'esplicita previsione normativa dell'art. 517 (Cass. Sez. 5^, 5.8.1999, n. 2673, Riv. 213970; Cass. 7.3.2003, n. 31705), si sovrappone in netta prevalenza l'opposto indirizzo, condiviso dal presente collegio, secondo cui "In tema di reati o circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento (art. 517 c.p.p.), perché si possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei reati concorrenti emerga nel corso dell'istruzione dibattimentale e non anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione. La lettera della norma non appare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contestazione suppletiva di fatti già noti all'accusa viola il principio di difesa, sia sotto il profilo che si tratta di una imputazione "a sorpresa" in ordine alla quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato una volta conosciuta "ab origine" l'intera estensione dell'imputazione. Ne consegue che la contestazione suppletiva di un reato concorrente non emergente dalla istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M., è illegittima e comporta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa". (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 6251 del 22/03/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 216313; Apicella e altri;
Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 11934 del 15/10/1998 Ud. (dep. 17/11/1998) Rv. 212368; Presidente: Marvulli N. Estensore: MA F. imputato: LÈ ed altro, solo per citare alcune delle numerose decisioni conformi sul punto).
10. Il secondo argomento logico, che concorre a determinare il collegio nel senso della fondatezza del ricorso riguarda la tipologia di rito speciale introdotto e la fase in cui la decisione di trasmissione degli atti è stata assunta (ossia, dopo la discussione finale).
Esaminando un caso dibattimentale in cui fu operata contestazione suppletiva di circostanze aggravanti nel corso della discussione, la Corte di cassazione ritenne che, ferma restando la concessione dei termini a difesa per l'imputato, le contestazioni potessero essere operate fino alla chiusura del dibattimento, non oltre (Cass. Sez. 5^, 17.6.1999, n. 5202). Per altro verso, in tema di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, l'orientamento costante della giurisprudenza è nel senso di non consentire al P.M. la modificazione dell'imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, sì che è nulla "in parte qua" la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 35624 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237293; Terlizzi).
"La disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l'esplicito divieto di cui al comma primo dell'art. 441, sicché la contestazione suppletiva in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità della sentenza". Si segnala in motivazione che nel giudizio abbreviato non si applica l'art. 423; non vi è in altre parole la possibilità per il pubblico ministero di procedere a modificazioni dell'imputazione o a contestazioni suppletive, neppure se queste ultime concernano esclusivamente circostanze aggravanti (cfr. tra l'altro Corte Cost.26 novembre 1997, n. 378).
Il riconoscimento di una circostanza aggravante che non poteva essere oggetto di contestazione suppletiva, vietandolo espressamente il menzionato art. 441 c.p.p., comma 1, determina, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 522 c.p.p., comma 1, la parziale nullità della sentenza di condanna, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato introdotto da richiesta incondizionata (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 12259 del 14/02/2007 Ud. (dep. 23/03/2007) Rv. 236199; Biasotto).
11. Per le indicate ragioni, il presente collegio ritiene che il provvedimento reso dal gup in giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, con il quale ha disposto, dopo la discussione delle parti, la regressione procedimentale al fine di sollecitare la obliterata contestazione della recidiva, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e rivesta, pertanto, il carattere della abnormità strutturale. Dal che consegue l'impugnabilità del provvedimento ed il suo annullamento senza rinvio, con pedissequa trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007