Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
Sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2008, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2008
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3666
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 032945/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI NS AR N. IL 27/07/1953;
2) TI DO RI N. IL 22/08/1973;
3) TI DO NI N. IL 27/09/1986;
avverso ORDINANZA del 05/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO GI che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 5/8/2008 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza custodiate 22/7/2008 emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di AR LA NS, RI LA ND e TO LA ND, indagati in relazione al reato di estorsione aggravata in danno di TO SO. Il Tribunale ha, preliminarmente, disatteso le eccezioni avanzate in ordine alla ritualità delle intercettazioni eseguite sulla utenza telefonica cellulare in uso a RI LA ND ed in ordine alla captazione di immagini con telecamera installata in prossimità del cantiere della persona offesa TO SO, affermando che non ricorreva - per quanto riguarda le intercettazioni - la sostenuta "delega in bianco" da parte del P.M. alla Polizia, essendo stati esattamente indicati nel decreto di urgenza gli estremi dell'utenza da sottoporre a controllo, e che non era applicabile - per quanto riguarda la captazione di immagini nei modi utilizzati - la disciplina relativa alle videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora.
Nel merito il Tribunale ha ritenuto acquisito a carico dei tre indagati un grave quadro indiziario, richiamando al proposito: 1) l'esito delle indagini effettuate dai C.C. di Randazzo, seguite a quelle svolte in relazione al clan TA ON operante nella parte settentrionale della provincia etnea che avevano portato alla emissione di una misura restrittiva - per il reato di cui all'art.416 bis c.p., e per altri delitti- a carico, tra gli altri, di
LA ND RI e di altra persona (LA NS GI) pure coinvolta nell'attuale procedimento;
2) la denuncia di furto di materiale edile sottratto dal proprio cantiere sporta da SO TO;
3) la accertata frequentazione del cantiere del SO da parte di LA ND RI;
4) il ricorso da parte del SO per la fornitura di calcestruzzo alla ditta C.G.M. della quale era titolare LA NS AR;
5) il tenore delle conversazioni intercorse nella data del 3/1/2008 tra LA ND RI, LA NS GI e LA ND TO e di quelle intercorse tra LA NS GI e SO TO nonché, in esecuzione degli accordi telefonici, gli accessi in cantiere nella medesima giornata di LA NS GI e nella successiva giornata del 7/1/2008, oltre che di quest'ultimo, di LA ND TO;
6) la conversazione intercorsa tra la parte offesa SO e la moglie in data 16/1/2008; 7) gli accertamenti di P.G. espletati nonché le dichiarazioni e le ammissioni del SO (successivamente alla emissione della misura restrittiva) in ordine alle pretese subite ed alle minacce ricevute.
Sulla base degli elementi probatori acquisiti in atti il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reità in ordine al reato di estorsione ascritto a carico degli indagati;
ha rilevato come il ruolo di LA ND TO fosse di compartecipe a pieno titolo e come in relazione a LA NS AR dovesse tenersi conto delle minacce da costui rivolte agli operai del SO, della intermediazione di LA ND RI per l'aggiudicazione della fornitura di calcestruzzo dalla ditta C.G.M. di cui egli era ancora, in quel periodo, effettivo gestore, ditta alla quale il SO ha precisato di essersi rivolto solo a seguito dei condizionamenti subiti;
ha ritenuto pacifica la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; ha infine ritenuto sussistenti esigenze cautelari impositiva della misura restrittiva in carcere. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i difensore degli indagati con tre distinti atti, ciascuno articolato su più motivi. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i tre ricorsi, ciascuno fondato su censure del tutto inconsistenti od affatto irricevibili, debbano essere dichiarati inammissibili con ogni conseguenza di legge. Il difensore di LA NS AR nell'atto del 6/9/2008 ha sostenuto la assoluta insufficienza dei quadro indiziario a carico del proprio assistito ed ha rilevato come questi fosse stato fornitore del SO - senza "pressioni" di sorta - già da prima dei fatti di causa, come - peraltro - non vi fosse traccia di minacce da parte dell'indagato nei confronti della parte offesa, come i rapporti tra i fratelli LA NS AR e GI si fossero da tempo deteriorati e come non risultassero contatti tra loro in relazione ai fatti di causa, elementi tutti dei quali il Tribunale non aveva tenuto conto alcuno.
Il ricorso, che in nessun luogo e sotto alcuna forma denunzia la commissione di vizi logici nella esposizione e valutazione dei fatti da parte del Tribunale, assomma proposizioni e valutazioni affatto irricevibili in questa sede. L'ordinanza, infatti, dopo ampia ed analitica disamina degli elementi acquisiti, ha conclusivamente (pag. 9) affermato che l'indagato era, unitamente al fratello GI, il gestore effettivo dell'impresa alla quale il SO dovette rivolgersi - sostituendola a quella del De Marco alle forniture delle quali le prime pressioni intimidatrici lo avevano obbligato a fare capo - per approvvigionarsi di calcestruzzo per il cantiere aperto tra la fine del 2007 ed il gennaio 2008. La stessa ordinanza ha precisato, da un canto, che il subentro avvenne su pressione insuperabile impartita dopo il teatrale quanto minacciosi) episodio di proteste del LA NS AR sul cantiere e, dall'altro canto, che non avevano alcuna rilevanza probatoria le fatture prodotte dalla difesa dell'indagato attestanti un rapporto di fornitura di calcestruzzo risalente al mese di Novembre del 2007 (avendo riguardo alle contrarie, insuperabili, dichiarazioni del SO). Si tratta, dunque, di precise valutazioni degli elementi acquisiti che il ricorso in disamina contesta solo perché non plausibili o non credibili e pertanto in una logica evidentemente estranea al sindacato consentito in questa sede.
Il difensore di LA ND RI e di LA ND TO ha, con distinti atti di ricorso depositati il 18/8/2008, in primo luogo ribadito la irritualità delle disposte intercettazioni telefoniche a carico dei propri assistiti e delle videoriprese effettuate nei pressi del cantiere edile del SO e, di conseguenza, argomentato per la insufficienza del quadro indiziario ricavabile dai residui elementi emersi.
Entrambi i preliminari profili di censura sono privi di alcuna consistenza. Quanto al primo (comune ai due ricorsi), che fonda la sua ipotesi di avvenuta violazione di legge sul fatto che non fosse comprovato, come imposto dalla giurisprudenza del S.C. (cfr. Cass. sent. n. 10898/2005), l'uso normale da parte di LA ND RI, e pur avvalendosi di varie schede SIM dell'apparecchio telefonico mobile identificato dal codice IMEI e per il quale era stata autorizzata l'attività di intercettazione, appare evidente che alla corretta valutazione effettuata dal Tribunale (per la quale ex actis emergeva che quel radiotelefono fosse in uso al suddetto indagato) nulla di specifico è contrapposto per revocarne in dubbio la completezza e logicità, solo limitandosi il motivo a prospettare che di tale uso ... non vi sarebbe prova agli atti. Quanto al secondo profilo di censura (anch'esso comune ai due ricorsi), denunziante la indebita convalidazione da parte del Tribunale del decreto del P.M. autorizzatorio delle videoriprese del cantiere, viziato dalla assenza dei requisiti di cui ai pur applicabili art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, esso è privo di alcun fondamento, condividendo il
Collegio l'indirizzo di questa Corte per il quale sono legittime e pertanto in sè utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del GIP, le videoregistrazioni operate con riguardo all'ingresso ed al piazzale di una impresa che siano state eseguite dalla pubblica via con impianti collocati all'esterno del cantiere dalla P.G., non configurandosi in tal caso alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio (cfr. Cass. sentenze n. 35300/2007 e nn. 37530 e 26795 del 2006). Il ricorrente difensore ha poi con proposizioni sovrapponibili nei due ricorsi, denunziato come il Tribunale avesse acriticamente avallato la tesi accusatoria senza tenere conto delle doglianze e dei rilievi offerti dalla difesa, ed ha lamentato che gli elementi sottolineati nell'ordinanza impugnata non comprovassero affatto l'accusa e non potessero essere posti in collegamento con alcuna attività intimidatoria dei suoi assistiti, essendo del tutto carenti gli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva ed in particolare l'elemento dell'ingiusto profitto, di contro essendo evidente sia che le dichiarazioni della parte lesa fossero tutt'altro che lineari, sia che le intercettazioni avessero un significato equivoco. Nonostante il ricorrente difensore abbia premesso, alla pagina 6 di entrambi i ricorsi, quale sia il limite del sindacato della Corte di legittimità sul "merito probatorio" delle decisioni assunte dai giudici del riesame, da tale premessa i ricorsi non traggono alcuna coerente linea orientativa nella formulazione delle censure: di contro nei due atti sono assommate numerose ed inorganiche censure (appena sopra sintetizzate) che, lungi dall'evidenziare circostanze il cui apprezzamento sia stato dal Tribunale totalmente omesso o sottoposto a valutazione contraddittoria od illogica, si risolvono in irrilevanti espressioni di dissenso od in irricevibili proposte di diversamente valutare i fatti con riguardo alle argomentazioni che l'ordinanza ha dispiegato alle pagine 6 - 7 - 8 - 9. Ivi infatti il Tribunale - con ampia e sempre logica motivazione - ha ricondotto alla concorde iniziativa degli indagati prima gli avvertimenti mafiosi (il furto delle "cravatte") e poi la sequenza di atti estorsivi (l'assunzione del giovane "inoperoso" LA ND TO, le imposizioni dei fornitori di calcestruzzo e della impresa subappaltatrice). Ed è di tutta evidenza che censure quali quelle in disamina non possano trovare ingresso in questa sede.
Il ricorrente difensore ha infine prospettato vizio di motivazione con riguardo alle ritenute esigenze cautelari. La censura appare inammissibilmente generica, essa riducendosi a contestare, perché stereotipa ed indebitamente per relationem, la motivazione dell'ordinanza che, del tutto correttamente, ha, da un canto, richiamato e pienamente condivise le ragioni esposte nella ordinanza custodiale e, dall'altro canto, ha ritenuto ineluttabile la più grave misura restrittiva in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7, ed alla oggettiva gravità del fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti LA NS AR, LA ND RI, LA ND TO, fra loro in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009