Sentenza 9 febbraio 2007
Massime • 1
La non decifrabilità della firma in calce ad atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2007, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/02/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO FR - Consigliere - N. 168
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 38488/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CE nato il [...];
MP PA nato l'[...];
ER AN nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 7 giugno 2006;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di ER AN e il rigetto dei ricorsi di EL CE e MP PA.
Uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Pitasi Basilio Antonio del Foro di Reggio Calabria per EL e MP, Catanoso Pietro del Foro di Reggio Calabria per ER, Managò Antonio del Foro di Reggio Calabria per EL e Morcella Manlio del Foro di Orvieto per MP, i quali hanno chiesto tutti l'accoglimento dei ricorsi dei loro rispettivi imputati.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La mattina del 1 dicembre 2003, in contrada Masella di Montebello (provincia di Reggio Calabria), un gruppo di banditi armati bloccava un furgone portavalori della società Sicurcenter, speronandolo con un camion e una macchina. I rapinatori, sparando con i fucili contro la carrozzeria del furgone, costringevano gli occupanti ad aprire il mezzo e si impossessavano di 555.000,00 Euro, del sistema satellitare GPS, di un giubbotto antiproiettile e delle armi delle guardie giurate.
I partecipanti all'agguato si allontanavano a bordo di una Fiat Croma e di una PA rapinata ad una persona che si trovava a passare dal luogo dell'agguato.
Sulla base di una notizia confidenziale, la Polizia Giudiziaria procedeva ad un controllo presso l'abitazione di tale RB ME, ove si trovavano quattro dei partecipanti alla rapina (IC EN, DA FR AR, NE FR e AC OS) con il bottino, nonché due fucili e tre pistole. Una quinta persona riusciva a dileguarsi nell'imminenza dell'arrivo della polizia. In data 27 febbraio 2004 IC EN chiamava in correità EL CE, MP PA e altra persona della quale non egli conosceva il nome, ma di cui forniva dettagli (tra i quali la disponibilità di un'Audi con un'ammaccatura al parafango) atti a farlo identificare per ER AN. Il IC rendeva dettagliate dichiarazioni sulla meccanica della rapina, rivelatesi poi coerenti con lo svolgimento dei fatti quale ricostruito sulla base delle testimonianze. In relazione ai tre chiamati in correità oggi ricorrenti, egli ripercorreva i suoi primi contatti col EL, che lo aveva presentato allo MP, e precisava i ruoli ricoperti da ciascuno nella preparazione ed esecuzione dell'agguato: il EL e lo MP vi avevano direttamente partecipato, occupandosi successivamente di portare via due delle macchine usate per la fuga, mentre gli altri cinque complici si rifugiavano nella casa ove sarebbero stati di lì a poco catturati. Il ER aveva invece trovato proprio quella stessa abitazione, che doveva servire da nascondiglio subito dopo l'aggressione. A seguito della chiamata in correità, il EL, lo MP e il ER venivano dapprima sottoposti a custodia cautelare, e poi giudicati con rito abbreviato, al cui esito venivano condannati alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
A fondamento della condanna il Giudice poneva senz'altro le dichiarazioni del IC, delle quali valutava positivamente l'attendibilità intrinseca in ragione del dettaglio, della coerenza e della loro positiva rispondenza con lo svolgimento dei fatti come ricostruiti aliunde. Con riferimento alle responsabilità dei singoli, la sentenza valorizzava la chiamata in correità perché accompagnata, ex art. 192 c.p.p., comma 3, da riscontri esterni individualizzanti, e in particolare:
per MP e EL, una conversazione intercettata la stessa mattina del fatto in altro procedimento nella quale TO PI, parente del AC (uno dei quattro arrestati col bottino), rivelava al suo interlocutore che MP e EL facevano parte del commando, tanto essendogli stato riferito dallo stesso EL che era passato da lui dopo l'agguato;
per ER AN, le risultanze di una relazione di servizio della Polizia Giudiziaria che lo aveva controllato - insieme allo MP e al EL - mentre a bordo della sua Audi seguiva un furgone blindato, nonché il contenuto di alcune conversazioni captate sulla stessa autovettura, di valenza autonomamente indiziante rispetto alla rapina del 1 dicembre 2003.
Con sentenza 7 giugno 2006 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la declaratoria di penale responsabilità, riducendo la pena inflitta a MP e EL ad anni 9 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e quella inflitta al ER ad anni 6 ed Euro 900,00.
La motivazione del giudice d'appello ricalcava sostanzialmente quella di primo grado, ribattendo ai motivi d'impugnazione incentrati sull'attendibilità della chiamata in correità mediante l'insistito richiamo ai predetti riscontri individualizzanti. Avverso la sentenza ricorrono a questa Suprema Corte tutti e tre gli imputati, il ER con unico atto, e gli altri con due distinti atti per ciascuno, presentati da diversi difensori. Il ER deduce illogicità della motivazione, poiché essa valuta erroneamente le risultanze della chiamata in correità, accreditandone il significato anche nei confronti del ER, che invece non era stato mai nominativamente indicato dal collaborante, stentando addirittura a riconoscerlo in fotografia. In ogni caso il ER non era stato mai accusato di aver partecipato materialmente alla rapina, e l'attività che gli ascriveva il IC era stata da quest'IM appresa solo de relato, sicché della stessa non si poteva dir raggiunta la certezza. Quanto ai riscontri esterni, il ricorrente ne deduce l'incertezza (relativamente alla sua effettiva presenza nell'automobile al momento della captazione delle conversazioni) e l'ambiguità (relativamente al significato delle parole pronunciate).
Col ricorso depositato il 7 ottobre 2006 lo MP e il EL denunciano anzitutto violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al vaglio di attendibilità soggettivo del chiamante in correità, risolto positivamente dalla Corte territoriale con l'argomento secondo cui il IC, autoaccusandosi della rapina della PA di passaggio, avrebbe peggiorato la sua posizione processuale. Senonché tale argomento era smentito dalla stessa imputazione inizialmente rivolta al IC, che comprendeva naturalmente anche quella rapina, oltre che l'assalto al furgone blindato.
Con due ulteriori motivi essi denunciano poi l'erroneo vaglio di attendibilità della conversazione di TO PI, erroneità collegata al rifiuto di acquisire la sentenza del G.I.P. dalla quale risultava il tratto millantatorio della personalità dell'TO, e alla mancata valutazione di circostanze di fatto che dimostravano il carattere meramente congetturale delle sue parole. Con altro motivo deducono l'illogicità della motivazione per aver indebitamente svalutato la prova d'alibi offerta da entrambi i ricorrenti, che avevano incontrato tale ER nella primissima mattinata del 1 dicembre 2003.
Infine, deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla fissazione della pena.
Col ricorso datato 13 ottobre 2006, lo MP denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della chiamata di correo, in quanto i giudici di merito non avevano considerato l'esistenza di pregressi rapporti conflittuali tra il IC e lo MP, non avevano tenuto in conto la difficoltà del IC a riconoscere in fotografia lo MP ed avevano sottovalutato la difficoltà del chiamante a chiarire dettagli fondamentali del fatto, quali il numero dei partecipanti all'agguato. In ordine ai riscontri, il ricorrente lamenta che si siano assunti come riscontri individualizzanti degli elementi indiziari generici e non attinenti alla commissione del delitto, quali l'ubicazione della casa dell'imputato e le fattezze della moglie e del figlio. Relativamente invece all'unico riscontro individualizzante, costituito dalla conversazione di TO PI, ne contesta anzitutto il significato in relazione alla conclamata inattendibilità del soggetto (la cui autoaccusa di omicidio in altro processo era stata ritenuta una millanteria dallo stesso G.I.P.) e sottolinea come la conclusione dei giudici di merito circa la significatività del quadro indiziario sia singolarmente contrastante con il giudicato cautelare cristallizzato nella sentenza di questa stessa Sezione in data 18 novembre 2004, resa all'esito del ricorso de libertate proposto dallo MP.
In quella pronuncia i riscontri confermativi richiamati nell'ordinanza di custodia cautelare venivano ritenuti di natura esterna e individualizzante solo entro i limiti richiesti dal contesto incidentale del procedimento de libertate e cioè, non in termini di certezza - come richiesto nel giudizio a cognizione piena - ma solo di qualificata probabilità di colpevolezza. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2006 il EL deduce violazione di legge collegata all'utilizzazione dell'intercettazione di una conversazione di TO PI del 1 dicembre 2003. Quell'intercettazione era stata disposta in altro procedimento penale, sulla base di decreto del P.M. che autorizzava l'uso di impianti posti presso la Questura di Reggio Calabria, ma che tuttavia difettava di motivazione in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero dovuto giustificare il mancato uso delle attrezzature poste presso la Procura della Repubblica. La conversazione era dunque inutilizzabile.
Con altro motivo si rilevava poi l'inutilizzabilità della stessa conversazione perché la sua trascrizione non consentiva di individuare i soggetti che vi avevano proceduto, in quanto le firme erano illeggibili, e risultava impossibile stabilire se vi fosse la sottoscrizione di un ufficiale di P.G..
Con un terzo motivo si censura la sentenza impugnata in ordine alla valutazione d'attendibilità del chiamante in correità, con particolare riferimento alla valenza attribuita a circostanze genericamente descrittive del fatto, all'erronea valutazione della conversazione intercettata ad TO PI, sulla quale pesava la sua negativa personalità, e alla sottovalutazione della prova d'alibi.
Con atto 22 gennaio 2007 uno dei difensori dello MP depositava motivo nuovo col quale approfondiva la tematica già esposta con l'impugnazione, deducendo violazione dell'art. 238 bis c.p.p. in relazione al diniego opposto dalla Corte d'Appello alla produzione e acquisizione della sentenza 446/04 emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, divenuta definitiva il 30 maggio 2006, nella quale TO PI veniva assolto dall'accusa di omicidio, formulandosi al contempo valutazioni negative sulla sa attendibilità. In data 31 gennaio 2007 lo MP depositava memoria integrativa con la quale si deduceva carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di documenti, consistenti nel risultato di indagini difensive. Da quelle indagini, consistenti nel prospetto delle telefonate di un'utenza mobile in disponibilità dello MP, e in una perizia tecnica sul tempo necessario a coprire la distanza tra il luogo della rapina, si doveva ricavare una prova d'alibi ulteriore rispetto a quella offerta dal Ferrara poiché il telefono aveva impegnato una cella radiomobile di Reggio Calabria in orario ( 7.42) non compatibile con la presenza dell'imputato sul luogo della rapina.
Il ricorso del ER è inammissibile, gli altri infondati. Relativamente al ER, deve osservarsi che il suo ricorso sottopone all'attenzione della Corte esclusivamente circostanze di fatto, le stesse già diffusamente valutate dai giudici di merito, sollecitandone un nuovo apprezzamento, ciò che è ovviamente vietato in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente solleva il dubbio che le conversazioni intercettate all'interno della sua automobile, di contenuto autoindiziante, e comunque con funzione di riscontro esterno individualizzante rispetto alla chiamata in correità del IC, non siano a lui riferibili.
L'argomento, oltre che investire il fatto, viene formulato in via ipotetica, sicché è privo del gradiente minimo di specificità. Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile. Tutti gli altri ricorsi condividono, con minime variazioni argomentative, la contestazione della valutazione di credibilità soggettiva di IC EN, che viene aggredita sotto il profilo dell'illogicità o mancanza della motivazione.
In realtà nessuno dei motivi proposti dai ricorrenti riveste efficacia decisiva per ritenere illegittima la valutazione espressa dai giudici di merito, trattandosi sostanzialmente di argomenti in fatto estranei alla cognizione di questa Suprema Corte, e che comunque non possiedono in nessun caso l'efficacia necessaria a dimostrare la contraddittorietà o illogicità dell'affidamento riposto sulle chiamate in correità del IC.
In particolare, l'aspettativa del chiamante di un trattamento processuale più mite è il movente più normale della collaborazione, e non costituisce di per sè un motivo di minorata credibilità, se non nei limiti stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, la cui previsione serve proprio a superare la diffidenza verso un soggetto che mira a differenziare in melius la propria sorte processuale rispetto coloro che egli accusa;
di talché l'esistenza degli altri elementi di prova previsti da quella norma neutralizza appunto quel generale fattore di minorata credibilità. Il "disinteresse" che viene spesso genericamente evocato come fattore di credibilità soggettiva del chiamante non consiste nell'indifferenza rispetto agli esiti processuali, ma nell'ininfluenza sulla chiamata di altri fattori inquinanti, come la prospettiva di vantaggi non processuali, la volontà di vendetta o di rivalsa etc..
In questa chiave il generico richiamo a pregressi dissapori con lo MP è troppo generico e indimostrato perché i giudici di merito ne potessero trarre conseguenze.
Per altro verso, l'attendibilità soggettiva non deve essere necessariamente alimentata dall'autoaccusa che peggiori la propria condizione processuale, come sembra ritenere la sentenza impugnata, che si sforza di accreditare al IC la confessione della rapina della PA usata per la fuga;
laddove di quel reato il IC, catturato col bottino della rapina al furgone blindato, avrebbe comunque risposto.
L'attendibilità soggettiva può essere invece ritenuta anche sulla sola base dell'inesistenza di fattori inquinanti diversi dal mero interesse processuale, pur senza che si ravvisino particolari tratti di lealtà e spontaneità da parte del chiamante, al quale non si richiede ne' il ravvedimento ne' alcun altro nobile sentimento. Per contro, i ricorrenti non espongono veri e propri argomenti contro la credibilità intrinseca del racconto del IC, la cui partecipazione alla rapina non può essere posta in dubbio, e che pertanto è sicuramente depositario di informazioni esatte sulla sua progettazione e sul suo compimento;
inoltre molte delle sue dichiarazioni non direttamente attinenti all'agguato sono state positivamente riscontrate (la macchina del ER, l'abitazione dello MP e l'identità della moglie), corroborando così i requisiti di precisione, costanza e specificità della narrazione del fatto.
Deve perciò ritenersi l'infondatezza indipendentemente dal profilo d'illegittimità di volta in volta segnalato - di tutti i motivi attinenti all'attendibilità soggettiva del IC EN e alla credibilità intrinseca del suo racconto.
Il EL e lo MP propongono motivi più direttamente centrati sull'utilizzabilità e sul preteso illogico apprezzamento riservato al riscontro estrinseco individualizzante costituito dalla conversazione di TO PI con due donne, intercettata nella stessa data della rapina.
L'TO mostra di sapere, per esserne stato informato dallo stesso EL, che quest'IM e lo MP avevano partecipato alla rapina, e che alcuni loro complici erano stati arrestati. Rispetto a questa conversazione, captata nell'ambito di diverso procedimento penale e utilizzata ex art. 270 c.p.p., si propongono due distinti motivi d'inutilizzabilità, entrambi illustrati nel ricorso depositato il 13 ottobre 2006.
Si deduce anzitutto la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto il decreto del P.M. che autorizzava l'intercettazione ex art.267 c.p.p., comma 2 non era sufficientemente motivato in ordine alle eccezionali ragioni d'urgenza che avrebbero potuto giustificare l'uso di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica.
Va anzitutto precisato che l'atto rispetto al quale si formula l'eccezione non è disponibile per questa Corte, e tanto basterebbe a determinare il difetto di specificità del motivo, essendo onere della parte curare che l'atto pervenga effettivamente nella disponibilità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 33700 dep. il 5 agosto 2004, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1) è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione.
In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato").
In ogni caso, la stessa formulazione dell'eccezione basta a dar conto della sua infondatezza, poiché il riferimento del decreto alle esigenze investigative relative alla necessità di rinvenire il provento del reato, individuare gli autori e salvaguardare la persona offesa è sicuramente sufficiente ad integrare le ragioni di eccezionale urgenza richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, che possono addirittura ricavarsi per implicito dal riferimento all'attività criminosa in corso (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 11525 dep. il 22 marzo 2005).
Sempre con riferimento a quella conversazione il ricorso depositato il 13 ottobre 2006 ne eccepisce l'inutilizzabilità perché il verbale di trascrizione è totalmente carente circa l'identificazione dei soggetti che hanno proceduto alla trascrizione della menzionata intercettazione ambientale (pag. 5 del ricorso), derivandone perciò l'impossibilità di controllare se esso sia stato redatto da un ufficiale di polizia giudiziaria come prescrive l'art. 267 c.p.p., comma 4. Trattasi, in questo caso, di motivo inammissibile per più
d'una ragione.
Anzitutto non è chiaro se il ricorrente si riferisca al verbale di esecuzione delle operazioni d'intercettazione prescritto dall'art.268 c.p.p., comma 1 ovvero ad altro documento (il ricorso si riferisce sempre genericamente al verbale di trascrizione), e comunque nemmeno di tale documento la Corte ha la disponibilità, sicché il motivo appare di impossibile vaglio.
In secondo luogo, la mancata riferibilità del documento a un ufficiale di polizia giudiziaria è affermata dal ricorrente in via ipotetica, forma inidonea a rendere sufficientemente specifico il fatto che viene posto a base del motivo.
In terzo luogo, l'eventuale redazione della trascrizione della conversazione ad opera di agenti di polizia giudiziaria piuttosto che di ufficiali di p.g. non concreterebbe affatto, per sè sola, la violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 4, che non affida agli ufficiali di p.g. il monopolio delle operazioni d'intercettazione, ma la responsabilità complessiva delle medesime, ben potendosi verificare - specie in caso di particolare complessità - che ad esse collaborino soggetti diversi, senza che si incorra in alcuna nullità.
Da IM, l'illeggibilità delle firme denunciata dal ricorrente non è una caratteristica anomala, ne' pregiudica la validità dell'atto sul quale esse sono apposte. Il complesso di segni grafici che chiamiamo firma è senz'altro funzionale all'identificazione del suo autore, ma non necessariamente attraverso la sola lettura, che ben può essere integrata con elementi esterni di identificazione, desumibili sia dal contenuto dell'atto cui la firma accede che dai suoi motivi, dai suoi antecedenti, da suo contesto, dall'eventuale procedimento cui esso attiene. In tutti questi casi, la firma non dismette la sua caratteristica più specializzante ai fini dell'identificazione, che non è costituita dalla leggibilità, bensì dalla peculiarità grafica, che la abbina ad una singola persona fisica e ne rende difficile la riproducibilità. Dunque l'illeggibilità della firma, quando sia riferita ad un atto inerente a ad un procedimento determinato, e sia comunque suscettibile, anche in base ad elementi esterni, di essere abbinata a una persona fisica, non pregiudica la funzione identificativa della sottoscrizione. Oltre che l'utilizzabilità della conversazione, i motivi di ricorso (e segnatamente il motivo nuovo nel quale si approfondisce un tema già segnalato nel ricorso depositato il 7 ottobre 2006) denunciano una violazione di legge che avrebbe reso illogica la valutazione del riscontro. Sostengono infatti i ricorrenti che il diniego opposto dalla Corte d'Appello all'acquisizione della sentenza con la quale TO PI è stato assolto dall'accusa di omicidio (supportata in quel caso da conversazioni intercettate nelle quali lo stesso imputato sosteneva di aver commesso il delitto) violerebbe l'art. 238 bis c.p.p., art.495 c.p.p., comma 2 e art. 598 c.p.p..
I ricorrenti sono stati giudicati con rito abbreviato e quindi non potevano vantare alcun diritto alla prova successivamente alla scelta del rito, avendone ristretto volontariamente il contenuto agli atti già acquisiti. Nè deve confondersi col diritto alla prova sancito dall'art. 495 c.p.p. la limitata possibilità dell'integrazione probatoria in appello, che è consentita anche senza rinnovazione ex art. 599 c.p.p., comma 3 e art. 603 c.p.p., ma "solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità" (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 45240 dep. il 13 dicembre 2005). Può dunque escludersi che la Corte territoriale, nel rifiutare l'ingresso di quel documento, e indipendentemente dalla motivazione adottata, sia incorsa in una qualsiasi violazione di legge, poiché la natura del documento di cui si chiedeva la produzione non rientrava certamente nella categoria dell'assoluta indispensabilità ai fini del decidere.
Sotto altro profilo, deve altresì escludersi che la positiva valutazione della conversazione di TO PI sia viziata da illogicità per non essersi tenuto conto dei tratti caratteriali negativi desumibili dalla sentenza non acquisita.
Questo ragionamento, cosi come la denuncia della violazione dei principi giurisprudenziali in tema di forza probatoria delle conversazioni fra terzi, muove dalla premessa errata per cui quella intercettazione sia stata o dovesse essere utilizzata come prova del fatto che l'TO enunciava, e cioè che MP e EL avevano partecipato alla rapina.
In realtà quella conversazione non è stata assunta come autonoma prova dai giudici del merito, ma solo come riscontro della prova, che è invece costituita dalla chiamata in correità formulata da IC EN.
Il riscontro non è destinato ad attestare alcuna circostanza che vada oltre la sua particolare essenza, ed anche in questo caso specifico non potrebbe mai definire la responsabilità dei soggetti evocati nella conversazione;
ciò che importa è la sua materialità, ovvero il fatto che TO PI pronunciò quelle determinate parole, in quel determinato momento, con quel particolare significato.
La verità di quell'enunciato non viene provata o smentita da questo o quel carattere della sua personalità, ma sulla base della chiamata in correità del IC. Ovviamente il giudizio sull'attendibilità del fatto raccontato non è ininfluente in assoluto, perché condiziona la capacità autonomamente indiziante della conversazione verso i soggetti evocati, ma si tratta di questione non rilevante al limitato fine per il quale l'episodio viene assunto nel materiale probatorio, posto che non se ne asserisce la capacità indiziante. La qualifica di riscontro individualizzante conferita alla cennata conversazione si pone dunque come epilogo di un ragionamento probatorio immune da contraddizioni, e perciò qui non censurabile nelle sue ulteriori propaggini strettamente attinenti alla valutazione del fatto.
Sul punto della complessiva solidità della prova d'accusa, la difesa ha richiamato il giudicato cautelare definito da questa Sezione con la sentenza del 18 novembre 2004, denunciando la contraddizione logica nella quale incorrerebbe ogni diversa conclusione, posto che il quadro probatorio delineato in sede cautelare era identico a quello esaminato nella cognizione piena.
L'inesistenza di qualsiasi effetto preclusivo che valga ad impedire una diversa lettura dello stesso materiale probatorio in fase cautelare e di cognizione non è il principale argomento per ritenere infondata la preoccupazione dei ricorrenti;
risulta infatti dalla lettura della sentenza del 2004 che questa Sezione elencò tutti gli elementi di riscontro ai quali riconobbe natura esterna e individualizzante solo entro i limiti richiesti dal contesto incidentale del procedimento de libertate e cioè, non in termini di certezza - come richiesto nel giudizio a cognizione piena - ma solo di qualificata probabilità di colpevolezza, e tra quegli elementi non figura l'intercettazione di TO PI, ma solo le intercettazioni ambientali relative alle attività di osservazione di altri furgoni portavalori. Conseguentemente, la prudenza verbale tipica del giudizio cautelare non esprime alcuna contraddizione col materiale entrato nella piena cognitio, trattandosi di termini di paragone disomogenei, a tutto vantaggio del più ricco quadro probatorio considerato in fase d cognizione.
Il EL e lo MP (quest'IM con due diversi argomenti) censurano poi l'indebita svalutazione delle prove d'alibi che essi avevano a loro tempo offerto ai giudici di merito. Entrambi sarebbero stati visti in Reggio Calabria, in ora non precisabile tra le 7.20 e le 7.45 del giorno della rapina, da un teste individuato ed escusso con indagini difensive. Inoltre il telefono mobile in uso allo MP ha agganciato una cella radiomobile della città di Reggio Calabria alle 7.42;
posto che dal luogo della rapina sono necessari circa 35 minuti per raggiungere la città, nessuno dei due ricorrenti avrebbe potuto partecipare all'assalto al furgone. L'apprezzamento negativo dei giudici di merito rispetto al teste, a causa della sua imprecisione nella fissazione degli orari, non è qui in alcun modo censurabile;
trattandosi di valutazione di merito.
Quanto all'altra circostanza, alla quale la sentenza impugnata non dedica alcun cenno, deve rilevarsi che la relativa questione è stata trattata per la prima volta con la memoria integrativa del 31 gennaio 2007, pur essendo suscettibile di costituire autonomo motivo d'impugnazione per mancanza di motivazione. In ogni caso, se questo motivo non fosse inammissibile perché tardivo, lo sarebbe per difetto di specificità. Esso muove infatti dal dato secondo cui la rapina sarebbe avvenuta alle 7.20, mentre entrambe le sentenze di merito la fissano testualmente alle ore 7 circa., senza che su questa affermazione gli odierni ricorrenti abbiano mai sviluppato alcuna discussione. Il motivo in discussione presuppone quindi un dato fondamentale ai fini della prova d'alibi che viene stabilito in modo equivoco e contraddittorio, con violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c) relativamente agli elementi di fatto posti a base dell'impugnazione.
Infine, il EL e lo MP denunciano mancanza di motivazione in ordine alla fissazione della pena, con argomentazione intimamente contraddittoria, che rende il motivo inammissibile. Si censura infatti la pretesa disparità di trattamento con i coimputati che hanno patteggiato la pena ex art. 599 c.p.p., senza considerare la differenza tra la determinazione della pena effettuata in sede di giudizio e la valutazione di congruità di un patto processuale la cui funzione deflattiva giustifica ampiamente le disparità lamentate.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve concludersi per l'infondatezza di tutti i ricorsi presentati nell'interesse del EL e dello MP.
Consegue di diritto la condanna in solido al pagamento delle spese processuali e di ER anche al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, attesa l'esistenza di colpa processuale per le descritte modalità di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ER AN e rigetta quelli di EL CE e MP PA.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il ER al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007