Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie si trattava di impianto di videosorveglianza installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere aree comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà dell'imputato).
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 44156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44156 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
44 156 /08 M Sentenza n.3790 Registro generale n. 18825/2008
Udienza pubblica del 21 ottobre 2008 (n. 15 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori: dott. Gennaro Marasca Presidente dott. Paolo Oldi Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Piero Savani Consigliere dott. Maria Vessichelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IO OT, nato il [...] a [...], avverso la sentenza in data 15.1.2008 della Corte d'appello di Trento, parti civili: IE IA, AN IA, LA AL.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito per il ricorrente l'avvocato IO Picarozzi, in sostituzione dell'avvocato Alessio Pezcoller, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi al ricorso.
Į
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza 10.5.2007 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato IO
TT responsabile del reato di cui all'art. 615-bis c.p. commesso dal 10.10.2003 al sequestro avvenuto il 31.5.2005, e l'aveva condannato, con la recidiva generica, allapena di nove mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili IE
IA, AN IA, LA AL.
Secondo la contestazione l'imputato «installando sul balcone della propria abitazione due telecamere, si procurava indebitamente immagini attinenti la vita privata [che si svolgeva] nella abitazione di RI AN e dei suoi familiari».
La sentenza del Tribunale rilevava che l'imputato aveva installato nell'ottobre
2003 su di un "poggiolo" [balcone] della propria casa e sul tronco di un albero antistante due telecamere che consentivano di visionare le immagini riprese sul televisore di casa (sia dell'imputato sia delle persone offese) tramite un presa scart;
che non v'era certezza che entrambe le telecamere avessero funzionato e funzionassero, ma che erano sufficienti le riprese effettuate da una sola delle due ad integrare il reato contestato;
che l'apparato consentiva infatti la ripresa di immagini relative all'ingresso comune dell'edificio, al vialetto d'accesso e, per una parte di sia pur piccole proporzione, di proprietà esclusiva delle parti civili», alcune inquadrature mostrando «parti di un poggiolo e di uno sporto sicuramente appartenenti alle unità immobiliari di tali persone»; che il reato doveva perciò ritenersi sussistente perché, «a parte il rilievo che anche una sola ripresa relativa all'altrui proprietà esclusiva risulterebbe comunque invasiva della riservatezza [...], anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli altri comproprietari ...», non essendo dubitabile che le riprese video implicavano «la ripresa di immagini riguardanti le persone degli altri comproprietari nell'atto di utilizzare secondo il proprio diritto la res communis» ciò traducendosi in «una indebita invasione dell'altrui riservatezza», a nulla rilevando che la ripresa dovesse servire allo scopo di tutela da intrusioni di soggetti estranei.
La Corte d'appello confermava la condanna ribadendo che le telecamere istallate consentivano di riprendere e di riversare in diretta sul televisore «immagini relative non solo al vialetto ed all'ingresso comune dell'edificio, ma anche ad alcune parti di proprietà esclusiva della famiglia IA, quali un poggiolo e uno sporto»>; che al perfezionamento del reato è sufficiente il dolo generico (cita sez. 1,
25666/2003 per un caso del tutto simile) mentre l'avverbio "indebitamente" si riferisce alla sola assenza di cause di giustificazione;
che la condivisa installazione di un video citofono era cosa del tutto diversa dalla istallazione di una videocamera;
che dalle dichiarazioni testimoniali risultava che l'imputato era ampiamente consapevole del dissenso delle persone offese alla collocazione di apparati video e
2 che ciò nonostante non li aveva rimossi per due anni.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore Alessio Pezcoller, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Premette in fatto che l'imputato aveva istallato due videocamere, una sul poggiolo della sua abitazione, «a servire quale videocitofono sulla porta d'ingresso»>
l'altra, sull'albero, che in realtà non aveva mai funzionato, che trasmettevano immagini sul televisore di casa e che potevano essere registrate.
2.1. Con il primo motivo denunzia quindi violazione degli artt. 615-bis 43 e 47, terzo comma c.p. e 530 c.p.p.
Sostiene:
che l'avverbio indebitamente usato nelle previsione incriminatrice connotante di antigiuridicità speciale il fatto penalmente rilevante»> va riferito
[anche] all'elemento psicologico del reato e non [solo] alla [contraria] volontà del soggetto captato, essendo (secondo autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza di merito) strettamente correlato all'attività di procurarsi notizie [vietate] e comporterebbe la repressione non della registrazione senza consenso ma di quella realizzata mediante insidiosi mezzi tecnici;
che i Giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare esclusivamente
-
l'assenza di consenso delle persone offese (peraltro contestata con successivo motivo), facendone derivare l'esistenza del dolo quasi fosse un automatismo, mentre avrebbero dovuto assolvere l'imputato per carenza della sua volontà cosciente di procurarsi indebitamente immagini vietate, giacché il sistema istallato n non era di videosorveglianza continua, ma attivabile a comando, e funzionate perciò nello stesso modo di un videocitofono, e, soprattutto, era stato istallato per tutelare la sicurezza dell'area (priva di protezioni e direttamente accessibile dalla strada statale) da intrusioni di terzi, anche nell'interesse degli altri comproprietari
(altre soluzioni risultando troppo costose, le persone offese non avendo manifestato la loro opposizione prima del sequestro, le immagini essendo visionabili da loro, l'apparato non consentendo la ripresa al buio né in piena luce, non essendo stata mai effettuata alcuna registrazione).
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza della motivazione e violazione degli artt. 50 c.p. e 530 c.p.p. in relazione alle risultanze istruttorie.
Sostiene:
che era perlomeno dubbio che le parti civili non avessero consentito alla videosorveglianza, citando le dichiarazioni rese dall'imputato in sede
d'interrogatorio e quelle del teste Alessandro TT (figlio dell'imputato) che le confermavano e affermando che le dichiarazioni delle parti civili non erano invece credibili e non erano state sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità (il tutto riportando ampi brani delle dichiarazioni citate e commentandole);
3 che la videosorveglianza era a disposizione e nell'interesse anche dei vicini che potevano in ogni momento controllare cosa stessero inquadrando;
che il fatto contestato era da ritenere perciò quantomeno scriminato, sotto il profilo putativo, dalla convinzione dell'esistenza del consenso delle persone offese.
Diritto
1. Osserva il Collegio che è pacifico, in fatto, che l'impianto di videosorveglianza installato dal ricorrente era idoneo a riprendere parti comuni antistanti l'ingresso degli edifici di proprietà del ricorrente stesso e delle parti civili nonché in minima parte l'esterno di un balcone e di una sporgenza dell'edificio di proprietà di costoro;
che le aree comuni erano di comproprietà dell'imputato e fornivano accesso anche alla sua casa;
che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo sguardo neppure degli estranei;
che parimenti erano visibili dall'esterno e dall'area di proprietà comune il balcone e lo sporto incidentalmente ricadenti nell'area di ripresa.
Che l'imputato avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non è contestato e non risulta dalle sentenze di merito: le registrazioni riversate in atti essendo state effettuate invece proprio dalle parti civili, alle quali era stato dato accesso alla videosorveglianza;
la qual cosa dimostra che né il sistema di ripresa né le singole riprese erano in alcun modo loro occultate.
L'affermazione di responsabilità è stata motivata dando rilievo preminente, se non esclusivo, alla idoneità dell'apparato a riprendere gli altri comproprietari nell'atto di far uso, «secondo il proprio diritto», della cosa comune.
2. Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall'art. 615-bis c.p., introdotto nell'ordinamento penale dall'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98, richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato (a) dall'indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell'art. 614
c.p., realizzata con le previste apparecchiature e (b) dall'attinenza delle notizie od immagini così indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in quei
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luoghi. Secondo Sez. V n. 35947 del 4.6.2001, Rosina, la ratio della norma incriminatrice è, come risulta anche dalla sua collocazione sistematica, «quella di salvaguardare la libertà domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui realizzata mediante l'uso di
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strumenti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita privata che possa attentare alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza di
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quell'ambito di riservatezza in cui si esplica la personalità»>.
2.1. La fattispecie incriminatrice è stata d'altronde inserita dalla legge n. 98 del
1974 in un contesto che offriva risposta a C. cost. n. 34 del 1973, positivamente disciplinando altresì le intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea : introduzione dei "nuovi" artt. 226-bis 226-sexies del c.p.p. del 1930, ed era espressamente richiamata dall'art. 226-quinquies, che sanzionava a pena di nullità assoluta la utilizzazione di intercettazioni ottenute «nei modi di cui all'art. 615-bis».
E concordemente la dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparatori
(in particolare dalla relazione Martinazzoli) la «ponderata decisione di legare la nuova fattispecie di reato all'art. 14 della Costituzione e, sotto il profilo della legge ordinaria, all'art. 614 del codice penale» elaborandola quale «prolungamento della fattispecie di violazione di domicilio già sanzionata dall'art. 614 del codice penale»>.
La previsione incriminatrice trova radice dunque nella convinzione, tanto risalente quanto autorevole e condivisa, che «privatezza e domicilio sono termini correlativi»: l'inviolabilità del domicilio fungendo da strumento di tutela di una manifestazione specifica della vita privata e solo in relazione a tale manifestazione specifica risultando circoscritta la tutela penale «esclusiva e diretta» riconosciuta dall'art. 615-bis c.p. (interferenze illecite).
E' stato così rilevato in dottrina che le notizie ed immagini la cui conoscenza esclusiva è protetta dall'art. 615-bis non possono che essere le medesime la cui conoscenza esclusiva è tutelata in via invece «eventuale», ancorché sempre diretta, dall'art. 614 (e 615) c.p., che difende l'indebita intrusione nella vita privata attuata mediante la penetrazione nel domicilio invito domino. Anche per l'integrazione del delitto di cui all'art. 615-bis s'è ritenuto necessario perciò «l'uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio», escludendosi che «la percezione di alcune notizie o immagini mediata dall'utilizzo di strumenti di ripresa possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece lecita».
2.2. Altri autori hanno tuttavia sostenuto che sarebbe, al contrario, proprio l'uso degli strumenti di ripresa a rendere illecita la attività di osservazione di immagini o notizie all'interno di luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi, garage;
ovvero terrazze, balconi) che rientrano nella nozione di domicilio ma la cui vista è facilmente accessibile dall'esterno. Ed è quanto sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorché afferma, ad esempio, che non può escludersi la sussistenza del reato laddove esista un «diritto di veduta», giacché tale diritto «soffre limiti di natura civilistica (distanze) solo in relazione alle possibilità di nuove aperture» e non può confondersi con un «diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non riconosciuto nel nostro ordinamento e concepibile solo con il consenso dell'avente diritto ovvero in presenza di cause di giustificazione» (sez. 5, n. 8573 del 23.1.2001, Amadei, in Riv. pen. 2001, 445, di annullamento con rinvio, e la successiva Sez. 1, n. 25666 del 4.4.2003, Amadei, citata nella sentenza impugnata;
cfr. peraltro C. cost. n. 349 del 1999, che, proprio con riguardo al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e uso normale del diritto di proprietà privata,
5 aveva già affermato che l'acquisto del diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti
«giustifica all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla riservatezza»>)
o quando la videoripresa insista su aree condominiali ad uso e visibilità comune
(Sez. 5, n. 16189 del 15.10.2004, Mazzieri) o ancora in situazione in cui l'autore dell'intercettazione abbia egli stesso la disponibilità del domicilio per via del suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima (Sez. 5, n. 39827 del 8.11.2006,
Ghionzoli).
2.3. A conforto del precedente indirizzo milita però quanto recentemente affermato in tema di ambito domiciliare e di riservatezza da S.U. n. 26795 del
28.3.2006, SC e da Corte cost. sentenza n. 149 del 2008.
Quest'ultima, in particolare, tornando ad occuparsi delle natura indebita delle riprese di comportamenti non comunicativi ai fini della loro utilizzabilità come prove ha osservato che «l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo;
e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi»>. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia [...] come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa attraverso l'uso di strumenti tecnici anche senza la necessità di un'intrusione fisica». Di conseguenza, «affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora;
ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione
- pur svolgendosi in luoghi di privata dimora può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza».
Cosa analoga affermava un Autorevole autore, con riferimento all'art. 226 quinquies del codice del 1930 e a proposito dell'espresso richiamo in esso contenuto all'art. 615-bis, sostenendo che inammissibili erano le prove ottenute mediante ripresa "indebita", quali quelle ottenute mediante spie elettroniche clandestinamente introdotte;
ammissibili invece immagini o suoni «captati ab extra, ogni qualvolta l'interno sia accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul cortile: è indiscreto lo home-watching, ma non indebito)».
Si tratta, è evidente, di affermazioni rese nell'ambito della problematica attinente alla utilizzazione processuale di videoriprese in tesi illecite;
la loro incidenza sull'esegesi dell'art. 615-bis c.p. non può essere tuttavia esclusa dalla circostanza che il codice vigente non abbia ripreso il richiamo espresso a detta norma contenuto nell'art. 226-quinquies c.p.p. 1930: se non altro perché S. U. n.
26795 del 28.3.2006, SC è tornata a ribadire l'inammissibilità, a norma dell'art. 189 c.p.p. in coerenza con l'art. 190. comma 1, c.p.p., di "prove" basate su una attività che la legge vieta, come nel caso appunto di riprese visive di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, che dunque ove risultassero
"indebitamente” formate non potrebbero in alcun modo essere acquisite come prova atipica (neppure, per ricordare quell'Autore, se la ripresa sul cortile documentasse il più efferato dei delitti).
Non appare perciò giustificabile l'oscillazione giurisprudenziale, segnalata dalle stesse S.U. SC, che «tende ad ampliare il concetto di domicilio [e di vita privata] in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini>>.
V'è anzi, per quanto all'inizio detto e per rispetto non formale del principio di legalità, più d'una ragione per fare applicazione anche nell'interpretazione della norma incriminatrice delle enunciazioni giurisprudenziali (cfr. sez. 5, n. 22602 del
14.5.2008 e le molte ivi citate, nonché, nello stesso senso: riferendosi a C. cost. n. 149 del
2008 Sez. 5, 13.6.2008, Rocca;
e riferendosi a S.U. SC, Sez. 2, n. 5591 del 10.11.2006,
Di Michele) secondo cui «deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio», con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacché per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico, la percettibilità all'esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.
3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta dunque evidente come in essa l'imputato abbia fatto uso del suo diritto di osservare quanto accadeva in zone comuni non protette alla vista (né sua né di estranei). La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà dei condomini, non era d'altro canto effettuata né clandestinamente né fraudolentemente, non era in altri termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell'art. 615-bis c.p., giacché la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe le sentenza di merito sono sul punto estremamente generiche) che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese.
3.1. V'è la circostanza che l'impianto consentiva anche la ripresa, dall'esterno, di limitate zone di proprietà esclusiva: parte di un balcone, di un davanzale. Nulla di specifico dicono però le sentenze di merito sulla effettiva esistenza di riprese
+
Я realizzate grazie alla capacità intrusiva delle videocamere ed aventi effettivamente ad oggetto momenti di vita privata che si svolgevano all'interno del domicilio e che sarebbero stati preclusi alla vista naturale (è appena il caso di ricordare, richiamando Sez. 5, n. 30875 del 6.7.2005, Cugusi, che il reato in esame punisce chi
"si procura” indebitamente notizie e immagini, a differenza ad esempio di quello previsto dall'art. 617-bis c.p. che si perfeziona con la semplice installazione di un impianto idoneo).
In relazione a tale specifico aspetto, l'unico che attiene alla esistenza di una condotta riconducibile a quella punita dall'art. 615-bis c.p., la sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio.
4. Può tuttavia ritenersi assodato che non era certamente volontà dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l'imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere (in realtà di una non si è neppure sicuri che avesse mai funzionato) mediante i televisori all'interno delle loro case.
Sicché può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l'elemento soggettivo del reato. La qual cosa comporta che debba darsi prevalenza all'annullamento senza rinvio, per tale causa, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2008
Il Presidente Il Consigliere estensore гонд
Depositata in Cancelleria Roma, lì 26 NOV.2008..
M CANCELLIERE Carmela Lanzuise E
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