Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
Non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, la valutazione discrezionale del giudice circa l'esistenza o meno della omogeneità tra fatti pregressi e reato giudicando, ai fini del riconoscimento della recidiva specifica, che implica il riscontro della identità di modello fra delitti.
Commentario • 1
- 1. Abitualità del comportamento: quando i reati hanno la stessa indole (Cass. 53401/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/12/2010
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2059
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17940/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.F. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 7.01.2010 dalla Corte di Appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento sulla determinazione della pena relativamente alla ritenuta recidiva specifica;
udito il difensore Avv. VERNAZZA Andrea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7 gennaio 2010, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 17 luglio 2008 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale con la quale L.F. , imputato del delitto di violenza sessuale aggravata continuata in pregiudizio di minore degli anni quattordici (artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter c.p.) (fatto commesso in (omesso) ) e della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. (detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo) (Fatto accertato in (omesso) ) era stato ritenuto colpevole di entrambi i reati e condannato - per quello di cui al capo a) - alla pena complessiva di anni tredici e mesi due di reclusione e per quello di cui al capo b) alle pena di Euro 300,00 di ammenda oltre alle pene accessorie di legge ed alle spese nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili liquidate, rispettivamente, in Euro 50.000,00 in favore della persona offesa ed in Euro 5.000,00 ciascuno in favore dei genitori costituitisi parte civile, oltre la confisca della munizione in sequestro. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, articolando cinque distinti motivi.
Dopo aver sinteticamente riepilogato i fatti oggetto del processo ed il suo svolgimento nella fase di merito, con il primo motivo la difesa ha dedotto la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione che, da un lato, ha ritenuto di valorizzare le dichiarazioni della giovane vittima prescindendo da un accertamento sulle sue capacità a rendere testimonianza, per poi concludere affermando di condividere i contenuti della consulenza psicologica del P.M. nell'ambito del medesimo motivo il ricorrente ha anche dedotto carenza di motivazione con specifico riguardo alla omessa spiegazione delle ragioni per le quali veniva tenuto conto delle varie considerazioni espresse nella consulenza senza tuttavia dare risposta alcuna alle censure mosse dalla difesa su contenuti della consulenza e sul modus procedenti seguito dal consulente medesimo. Con il secondo motivo la difesa ha censurato per vizio di motivazione la decisione impugnata, ancora una volta nella parte concernente la condivisione dei risultati contenuti nella menzionata consulenza psicologica, nonostante la metodologia seguita dal C.T. non fosse ortodossa ed i passaggi scientifici e logici esposti nell'elaborato non risultassero chiari e verificabili in ogni loro parte, attribuendo così alla motivazione un valore assiomatico quanto apodittico soprattutto laddove veniva ritenuta aliunde elevata l'attendibilità delle persona offesa.
Una terza censura mossa con separato motivo di ricorso concerne, invece, il travisamento del fatto (nella misura in cui non sono state tenute in alcuna considerazione le gravi incongruenze e/o contraddizioni della persona offesa su una serie di circostanze ritenute decisive e concernenti le modalità di commissione dei fatti, che altrimenti valutate avrebbero portato a conclusioni ben diverse).
Con il quarto motivo la difesa deduceva violazione della legge penale (art. 62 bis c.p.) in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte di un contegno processuale positivo dell'imputato e di una personalità criminale non ostativa:
circostanze non considerate dalla Corte territoriale, che ha illogicamente e contraddittoriamente motivato sul punto. Con il quinto, ed ultimo motivo, la difesa ha censurato la decisione impugnata in punto di aumento della pena per effetto della contestata recidiva specifica nella misura di 2/3, incorrendo in violazione della legge penale, tenuto conto della erroneità in diritto della contestazione della detta circostanza aggravante soggettiva. Il ricorso è fondato solo in parte.
Premesso che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le due pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova poste a base delle rispettive decisioni, si salda con quella precedente di primo grado (Cass. Sez. 1, 26.6.2000 n. 8886), va rilevato che nel caso in esame non è dato ravvisare quella contraddittorietà ed illogicità della sentenza denunciata dal ricorrente. A prescindere dal rilievo che non presta il fianco a censure di tal fatta la circostanza che la Corte territoriale (ed ancor più il primo giudice) abbia inteso attribuire valore specifico alla testimonianza della giovane vittima, prescindendo dai risultati della consulenza psicologica espletata nel corso del giudizio di primo grado, che pure sono stati tenuti in considerazione ai fini della decisione, è evidente che il giudice distrettuale ha inteso conferire alle dichiarazioni una valenza rafforzativa rispetto a quanto osservato dal consulente psicologo, tanto da affermare, con ragionamento congruo ed immune da censure sul piano logico, che non emergevano dagli atti elementi tali da far ritenere la ragazza (infrasedicenne all'epoca della sua deposizione) psicologicamente immatura ovvero soggetta ad isterismi, ovvero ancora suggestionabile. La Corte di appello, infatti, facendo buon governo dei criteri di valutazione probatoria in tema di verifica della suggestionabilità del minore dichiarante abusato;
della sua maturità testimoniale comparata con l'età adolescenziale;
di valore meramente orientativo delle regole enunciate dalla c.d. "carta di Noto", è pervenuta con giudizio autonomo ad una valutazione positiva della attendibilità e capacità testimoniale della giovane D..C. , peraltro ulteriormente suffragata dalla consulenza psicologica della D.ssa R. la quale ha, a sua volta, evidenziato la capacità testimoniale della ragazzina pur dando atto di alcune situazioni interne alla sua famiglia ovvero alla sua persona ritenute comunque non ostative ad un giudizio siffatto.
Ed in questo senso appare assolutamente in linea con i limiti imposti dall'art. 603 c.p.p. la decisione della Corte territoriale di rigettare la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ben a ragione e con assoluta coerenza logica ritenuta non assolutamente indispensabile.
Tali considerazioni valgono quindi per superare le obiezioni mosse dalla difesa con il secondo motivo di appello con il quale sotto diverso profilo si censurano la metodologia seguita dal consulente psicologo e le regole scientifiche ritenute superate e peraltro poco chiare.
Dall'analisi del relativo elaborato allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emergono dati incontrovertibili e sul piano scientifico e sul piano logico che hanno condotto il consulente a formulare un giudizio di pena capacità: dati, peraltro, tenuti ben presenti già dal giudice di prime cure (vds. pagg.
6-7 della sentenza di primo grado) che ha condiviso con altrettanto criterio logico poi recepito dalla Corte territoriale, i risultati esposti dal consulente psicologo.
Nè le varie censure sul piano della metodologia, definita "non ortodossa" dal ricorrente, seguita dal consulente psicologo appaiono caratterizzate dal requisito della specificità semmai collocandosi come mere asserzioni di principio sfornite di adeguato supporto scientifico.
Parimenti infondate le censure rivolte in punto di omessa motivazione sulle varie contraddizioni denunciate in sede di appello, in cui sarebbe ripetutamente incorsa la persona offesa e che in questa sede vengono analiticamente elencate.
Trattasi di censure già sollevate in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato esaustive e logiche risposte, di guisa che le dette censure esulano dall'ambito di cognizione del giudice di legittimità inibito a procedere ad una sostanziale "rilettura" degli elementi di fatto posti a base della decisione la cui valutazione è demandata esclusivamente al giudice di merito.
In particolare - per quel che rileva in questa sede - la Corte di appello ha ritenuto, al pari di quanto ancor più specificamente enunciato dal Tribunale, assolutamente marginali tali contraddizioni laddove realmente sussistenti (come, a titolo meramente esemplificativo, il ritardo nella denuncia e le ragioni addotte per giustificarlo ovvero la approssimazione nella indicazione dei giorni in cui gli approcci sessuali - peraltro ben distinti nel tempo e diversi anche per caratteristiche intrinseche come ricordato costantemente dalla parte offesa - si sarebbero verificati). Ed in questo senso si sottrae a censure di illogicità la decisione della Corte in merito all'inverosimiglianza - prospettata dal ricorrente - del silenzio serbato dalla sorella più piccola della minore abusata e dal figlio dell'imputato, pur fisicamente presenti sui luoghi teatro di uno degli episodi denunciati (quello, in particolare, accaduto nella casetta di (omesso) ove l'imputato aveva condotto la giovane D. unitamente alla di lei sorella ed al proprio figliolo A. ), avendo sul punto la Corte offerto una spiegazione del tutto plausibile sul piano logico oltre che fattuale. Tutt'altro che apodittiche si profilano le risposte fornite dal Tribunale prima e dalla Corte dopo.
Quanto al denunciato travisamento del fatto va doverosamente evidenziato in punto di diritto che a seguito della riforma apportata all'art. 606, comma 1, lett. e) per effetto della L. n. 46 del 2006, art. 8 è consentito dedurre in sede di legittimità il c.d.
"travisamento della prova" (da intendersi come valutazione operata dal giudice di merito sulla base di una prova inesistente ovvero di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, rimanendo invece precluso nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto che costringerebbe il giudice di legittimità a reinterpretare gli elementi di prova già valutati dal giudice di merito (vds. Cass. Sez. 5, 25.9.2007 n. 39048; Cass. Sez. 3, 18.6.2009 n. 39279;
In aggiunta a ciò va ulteriormente precisato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto in sede di legittimità solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nella ipotesi in cui la sentenza di appello sia confermativa - come nella specie - di quella di primo grado, essere superato il limite costituito dal "devolutimi" con recuperi in sede di legittimità, tranne che il giudice d'appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (v. Cass. Sez. 4, 3.2.2009 n. 19710). Ciò detto nel caso di specie la Corte di Appello ha preso in esame tutte le risultanze di fatto emerse in corso di giudizio giungendo a conclusioni per nulla omissive o superficiali o ancor peggio disarmoniche rispetto alla realtà, ricorrendo anche ai riscontri esterni (segnatamente vale l'accenno ai numerosi sms reciproci scambiati tra l'imputato e la giovane D..C. in luoghi ed orari ritenuti dalla Corte - sulla base anche delle espletate indagini di P.G. - perfettamente compatibili con gli episodi denunciati) per validare il giudizio di complessiva attendibilità del racconto della minore, caratterizzato - come ricorda la Corte territoriale - da intrinseca coerenza logica, precisione, genuinità e costanza, in aderenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle dichiarazioni della vittima di reati sessuali minore di età. Passando all'esame del quarto motivo di appello riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche frutto di una motivazione inadeguata, la Corte ha correttamente valutato i dati indispensabili per negare tali circostanze: ed anche in questo caso il ricorrente ha sollecitato alla Corte un intervento di rivalutazione di circostanze già esaminate dalla Corte, senza che il giudizio espresso in proposito possa dirsi viziato sul piano logico:
non può di certo tacciarsi di incoerenza l'affermazione della Corte secondo la quale l'imputato avrebbe tenuto un contegno processuale assolutamente normale caratterizzato dalla scelta del rito ordinario, per valutare come neutro ai fini della concessione delle invocate attenuanti un contegno siffatto.
Fondata appare, invece, la censura denunciata con il quinto motivo riguardante la violazione della legge penale (art. 99 c.p., comma 4). Invero - avuto riguardo alle deduzioni mosse con l'atto di appello ed al contenuto del certificato penale - la Corte avrebbe dovuto motivare specificamente sulla sussistenza della recidiva reiterata specifica.
La nozione di tale particolare tipologia di aggravante soggettiva è modellata sulla base di quanto disciplinato dall'art. 101 c.p. in virtù del quale si considerano "reati della stessa indole" non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli c.d. "omogenei" che, pur disciplinati da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi del reo, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, E così più reati possono considerarsi appartenenti alla medesima categoria o per la rilevata comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali essi sono stati posti in essere ovvero quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa. È quindi doverosa una specifica indagine rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, finalizzata alla individuazione ovvero alla esclusione dei caratteri anzidetti (v. Cass. Sez. 2, 21.10.2010 n. 40105; Cass. Sez. 3, 5.7.2001 n. 36319;
Cass. Sez. 3, 4.10.1996 n. 3362). Alla stregua di tali principi di diritto cui la Corte territoriale non si è uniformata dando per scontata una recidiva specifica ed, implicitamente, attribuendo una identità di indole tra reati pregressi e reato judicando in apparenza eterogenei quanto alla loro natura, occorrerà che il giudice di rinvio proceda ad una analitica motivazione - avuto anche riguardo alle specifiche deduzioni difensive - sulle ragioni per le quali ha inteso omogeneizzare il reato oggetto di giudizio a quello di lesioni personali, già enunciato nel certificato penale e preso a base per la recidiva specifica.
Una tale valutazione appare tanto più indispensabile in relazione alle conseguenze assolutamente negative per l'imputato in punto di trattamento sanzionatorio derivanti dal riconoscimento della recidiva specifica (oltre che reiterata) comportante un aumento obbligatorio della pena estremamente consistente.
Va, dunque, sul punto annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame e rigettato il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla specificità della recidiva e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011