Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
L'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa a fronte della contestazione di un reato connesso integra una nullità a regime intermedio che, in quanto tale, deve essere dedotta dal difensore presente prima di ogni altra difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2010, n. 16848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16848 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 240
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 30839/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AL N. IL 16/04/1968;
avverso la SENTENZA n. 2937/2008 CORTE APPELLO di BARI del 30/03/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 30 marzo 2009 la Corte di Appello di Bari riduceva ad anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa la pena inflitta il 10 ottobre 2008 dal Tribunale di Bari a CU AL dichiarato colpevole del reato: A) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per aver illecitamente detenuto, al fine di spaccio, grammi 65,00 di cocaina, B), del reato di cui all'art. 81 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7, L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, commi 1, 2 e 4, per aver detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa, perfettamente funzionante e sette cartucce inesplose, C) del reato di cui all'art. 648 c.p. per avere ricevuto o acquistato al fine di profitto l'arma e le munizioni suddette di provenienza delittuosa, D) del reato previsto e punito dalla L. n.1423 del 1956, art. 9, comma 2, per aver violato la prescrizione di vivere onestamente e di osservare le leggi dello Stato, impostagli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Bari a seguito di Decreto n. 261 del 1996 emesso dal Tribunale di Bari, sezione Misure di Prevenzione, reato realizzato attraverso le condotte di cui ai capi precedenti e la prescrizione più al numero 7 del decreto impositivo della sorveglianza speciale perché era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, (reati accertati in Bari il 4 gennaio 2008), e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale contestata e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, aveva condannato l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca di quanto in sequestro.
A seguito di impugnazione proposta dal ZZ, con sentenza pronunciata il 30 marzo 209, la Corte di Appello di Bari riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione il ZZ chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato il motivo di appello, avente ad oggetto l'inosservanza di norme processuali ed in particolare la mancata applicazione dell'art. 518 c.p.p., comma 2 e la violazione dell'art. 519 c.p.p., comma 1. Deduce il ricorrente che il PM, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 19 settembre 2008 aveva contestato un nuovo capo di imputazione, il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.9, sicché egli aveva diritto al termine a difesa. Rileva in proposito l'imputato che ai sensi dell'art. 518 c.p.p., comma 2, salvo specifica richiesta, nella specie non formulata, il PM avrebbe dovuto procedere nelle forme ordinarie.
In ogni caso non vi era stato il consenso di esso imputato alla contestazione in udienza.
Secondo il ricorrente la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che si trattasse della contestazione di un reato connesso, (art. 517 c.p.p.), e non di un fatto nuovo risultante dal dibattimento (art.518 c.p.p.) ed aveva ritenuto che il diritto alla difesa era stato garantito in quanto la causa era stata rinviata al 10 ottobre 2009. Peraltro, pur volendo aderire, in via subordinata (alla tesi della Corte di merito, secondo cui si trattava di contestazione di reato connesso con l'applicazione dell'art. 517 c.p.p., doveva comunque rilevarsi che, ai sensi dell'art. 519 c.p.p., il Tribunale aveva il dovere di informare l'imputato di avere diritto di chiedere termini a difesa mentre il rinvio era stato disposto unicamente per l'assenza di testi.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Come ha correttamente rilevato la Corte di merito la nuova contestazione ha ad oggetto un reato connesso con quelli di cui all'originaria imputazione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), secondo cui si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi, come nel caso in esame, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Trova quindi applicazione l'art. 517 c.p.p., secondo cui per la legittimità della contestazione suppletiva non è richiesto il consenso dell'imputato.
Per quel che attiene alla dedotta violazione dell'art. 519 c.p.p. Collegio rileva, in primo luogo, che l'omesso avviso all'imputato di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita dal difensore presente prima di ogni altra difesa (vedi in tal senso Cass. pen., sez. 2 sent. 23 maggio 2000, n. 9876). Va aggiunto che nel caso in esame vi era stato un rinvio che avrebbe comunque dovuto consentire alla difesa di esaminare l'ulteriore prospettazione accusatoria, ovvero di formulare tempestive eccezioni.
Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta in ordine all'accertamento della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti in considerazione della stranezza e singolarità della vicenda. Le circostanze che avrebbero dovuto imporre una verifica dell'imputabilità erano le seguenti: a) era stato lo stesso imputato a consegnare l'arma e la sostanza stupefacente ai carabinieri al fine di farsi arrestare in quanto credeva di essere inseguito da persone che volevano fargli del male;
b) prima di consegnare l'arma carica ai carabinieri il ZZ era salito a bordo di altra autovettura parcheggiata chiedendo di essere aiutato ed era stato cacciato via;
c) l'imputato aveva chiesto aiuto ai vigili urbani che lo avevano accompagnato in caserma ove aveva ripetuto che aveva bisogno di protezione e costoro, una volta in caserma, gli avevano consegnato un foglio e lo avevano mandato via minacciandolo di portarlo in stanteria (psichiatria) perché pensavano fosse pazzo;
d) in tale occasione l'imputato si era buttato a terra nel portone della caserma e si era messo a piangere, aveva lanciato la pistola a terra sul pavimento ed aveva consegnato l'arma e la sostanza stupefacente ad altro maresciallo intervenuto.
Da tali circostanze emergeva la mania di persecuzione di cui era afflitto l'imputato o comunque il suo stato di infermità mentale. In ordine al secondo motivo, premesso che nel nostro ordinamento la capacità di intendere e di volere dei soggetti di maggiore età è da considerare presunta secondo l'id quod plerumque accidit (vedi per tutte Cass. pen. sez. 1 sent. 6 aprile 1993, n. 5347, rv 194213), salvo che sussistano specifici e concreti elementi atti a far ragionevolmente ritenere che nella singola fattispecie detta presunzione possa essere superata da risultanze di segno contrario, il Collegio rileva che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all'imputabilità dell'imputato rilevando che questi all'udienza davanti alla stessa Corte era apparso perfettamente lucido. Non si poteva quindi escludere che egli temesse realmente per la propria incolumità, non avendo pagato la sostanza stupefacente acquistata, nel momento in cui si era presentato alla Caserma dei carabinieri per chiedere protezione, mentre non vi era alcun elemento per asserire che si trattava di persona in stato di infermità di mente.
Del resto, rileva il Collegio, tale eccezione era stata contraddittoriamente formulata dalla difesa con i motivi di appello soltanto subordinatamente alla dichiarazione di non punibilità per aver commesso il fatto in stato di necessità, proprio sul presupposto di un effettivo pericolo.
Alla luce della congrua motivazione della Corte Territoriale in ordine all'imputabilità del ZZ va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva contestata. Rileva il Collegio che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai sensi dell'art. 69 c.p. vi è il divieto di prevalenze delle attenuanti sulla recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 99 c.p., comma 4 contestata al ZZ.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010