Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, rientra nella giurisdizione italiana, e può dunque essere legittimamente autorizzata, la captazione di comunicazioni telefoniche che si svolgano attraverso utenze estere tra interlocutori che si trovino al di fuori del territorio dello Stato, allorquando il flusso comunicativo transiti comunque nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente. (Fattispecie di intercettazione di comunicazione fra due interlocutori l'uno posizionato nell'isola di Malta e l'altro negli Emirati Arabi, in cui la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione EDU - nella parte in cui richiede che le disposizioni limitative siano accessibili alla persona interessata che deve poterne prevedere le conseguenze per sé - osservando che la presenza di una affidabile descrizione dei nodi della rete telefonica mondiale permette di prevedere che il passaggio dei dati trasmessi in occasione di una determinata connessione telefonica, attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diverso da quello di invio e ricezione, rende tecnicabile possibile e giuridicamente lecita la captazione).
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen., nè di nullità delle stesse, avuto riguardo al principio di tassatività stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen..
Commentari • 2
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
- 2. Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2017, n. 24305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24305 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
243 05-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.410 Giovanni Amoroso - Presidente - UP 19/01/2016 Claudio Cerroni R.G.N. 40514/15 Giovanni Liberati Enrico Mengoni -Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SF LI, nato a [...] il [...], SP CH, nato a [...] il [...], LE NC XA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza in data 23/06/2015 della Corte di Appello di OV;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, la quale ha chiesto la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per CH SP e per XA NC LE ed il rigetto del ricorso per LI SF;
uditi, per gli imputati, gli avv.ti Rinaldo Romanelli e Silvio Romanelli, i quali hanno chiesto, invece, l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di OV aveva chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di LI SF, CH SP e XA NC LE per una serie di reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. In particolare, i tre imputati erano stati accusati, in primo luogo, dei delitti previsti: dagli artt. 110, cod. pen., 291-bis, 291-ter, comma 2 lett. c), del d.p.r. 43/73, per avere, agendo in concorso tra loro, introdotto nel territorio dello Stato 9.680 Kg. di tabacchi lavorati esteri (di seguito indicati come T.L.E.) contenuti in и cartoni di sigarette marca Richman occultati all'interno di un container che, in base alla polizza di carico, avrebbe dovuto contenere rotoli di canone ondulato spediti dagli Emirati Arabi Uniti e destinati al coimputato LI IS (capo A;
fatto accertato in OV il 13/12/2011); dall'art. 479 cod. pen., per avere, sempre agendo in concorso tra loro, indotto in errore i pubblici ufficiali dell'Agenzia delle Dogane di OV attraverso la presentazione di una falsa polizza di carico relativa al predetto container, determinandoli, sulla base di tale documento, ad una falsa dichiarazione doganale (capo B;
fatti accertati in OV il 13/12/2011); dagli artt. 1, 67, 69 e 70 del D.P.R. n. 633/72, per essersi sottratti al pagamento dell'I.V.A. gravante sulla merce sopra descritta (capo C;
fatti accertati in OV il 13/12/2011); nonché dall'art. 110 cod. pen., 291-bis del D.P.R. n. 43/73 per avere introdotto nel territorio dello Stato italiano, in transito per il porto di AS (Libia), 8570 Kg. di T.L.E., contenuti in cartoni di sigarette marca Richman, occultati all'interno di un container che, in base al manifesto di carico, avrebbe dovuto contenere barre di metallo e materiale in polietilene per costruzioni, spediti dagli Emirati Arabi Uniti e destinati, inizialmente, alla TM Ceramiche di Testa AL BE con IN e NG LI (capo D;
fatto successivamente alla Tasharokyet Al Jebel accertato in Gioia Tauro il 22/05/2012). Secondo l'ipotesi di accusa, infine, SU, SP e LE si erano, altresì, resi responsabili (unitamente a VI AB, LI IS, AG DA e a un cittadino degli Emirati Arabi, non identificato, indicato come "HU"), del delitto previsto dall'art. 291-quater d.p.r. n. 43/73, per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis.
1.1. Con sentenza in data 18/07/2014 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di OV, LI SF, CH SP e XA NC LE erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, di due anni e sei mesi di reclusione e 32.600 euro di multa e di due anni e due mesi di reclusione e 32.400 euro di multa in relazione a tutti i reati agli stessi rispettivamente ascritti, unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione.
2. Con sentenza n. 2051 in data 23/06/2015 la Corte di appello di OV aveva confermato, quanto ai tre imputati, la pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza di appello SF, SP e LE hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1. Il ricorso proposto da LI SF è articolato in nove motivi.
3.1.1. Con il primo di essi, il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di norme processuali nonché la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto, disposto con ordinanza in data 1/07/2014 del Giudice dell'udienza preliminare, dell'eccezione 2 ли di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni autorizzate con i decreti nn. 30/12, 31/12, n. 10/12 e con il decreto di proroga emesso in relazione al decreto n. 31/12, per violazione degli artt. 267, 271, 526, 696 e 729 cod. proc. pen. in quanto disposte nei confronti di utenze estere, intestate e/o utilizzate da cittadini stranieri, non presenti sul territorio dello Stato italiano e senza l'espletamento di rogatoria internazionale. Dopo avere premesso che le conversazioni si erano svolte tra SU, cittadino maltese, utilizzatore di un'utenza mobile maltese, il quale si trovava a Malta al momento della chiamata e tali HU e AF, che si trovavano negli Emirati Arabi e comunicavano con utenze arabe, la difesa lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative alle conversazioni telefoniche captate "casualmente pur non avendo alcun collegamento giuridico con lo Stato Italiano" e non essendo stata esperita alcuna rogatoria, funzionale a garantire la sovranità dello Stato che la riceve (in specie quando, come nel caso in esame, nello Stato ricevente non esista un'ipotesi di reato associativo per il traffico di T.L.E.); rogatoria asseritamente richiesta dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, richiamata dal primo comma dell'art. 696 cod. proc. pen. e la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 729 cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità patologica della prova assunta in violazione delle disposizioni in materia di acquisizione probatoria.
3.1.2. Con il secondo motivo, SF lamenta, richiamando i parametri normativi già indicati nel primo motivo di doglianza, l'inosservanza dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che, accedendo alla tesi della possibile intercettabilità, da parte dell'autorità giudiziaria di un determinato Stato, di una qualunque comunicazione ovunque realizzata, la quale transiti attraverso un nodo (o switch) collocato nel proprio territorio, la riservatezza delle comunicazioni resterebbe compressa in maniera non "prevedibile". E in tal modo, avvalendosi di tecnologie avanzate, la giurisdizione di un qualunque Stato potrebbe estendersi a qualunque comunicazione, ovunque avvenuta, senza ricorrere allo strumento della rogatoria.
3.1.3. Con il terzo motivo, l'imputato censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la nullità assoluta, già dedotta davanti al Giudice dell'udienza preliminare e non rilevata con ordinanza emessa in data 1/07/2014, dei decreti di intercettazioni urgenti n. 2632-2633-2634 emessi il 23/12/2011 e della successiva convalida in data 24/12/2012 in quanto affetti da motivazione meramente apparente in relazione all'esistenza del vincolo associativo, con conseguente inutilizzabilità patologica delle relative intercettazioni ex artt. 125 comma 3, 267, 271 e 526 cod. proc. pen., avendo la Corte totalmente omesso di valutare che essi non contenevano alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei "sufficienti indizi" di colpevolezza del reato associativo, pur autorizzando l'intercettazione per la durata di quaranta giorni, autorizzazione appunto 3 ли consentita, ex art. 13 della legge n. 203/1991, solo in relazione all'ipotesi associativa.
3.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di specifica indicazione circa l'identità dell'interprete che ha provveduto alla traduzione delle conversazioni in lingua maltese e/o inglese, con violazione degli artt. 268, 271, 142 cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen.; eccezione tempestivamente dedotta con memoria depositata in data 13/06/2014 e illegittimamente respinta dalla Corte.
3.1.5. Con quinto motivo, SF censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione della legge penale nonché la mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo previsto dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, senza riscontrare un'effettiva stabilità della struttura organizzativa in vista della programmazione di un numero indeterminato di delitti e senza accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza, in capo ai singoli imputati, di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di un'associazione in vista della realizzazione del programma comune.
3.1.6. Con il sesto motivo, l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ne ha affermato la qualità di organizzatore dell'associazione, fondata su circostanze di tenore tutt'altro che univoco e senza confrontarsi con le doglianze, prospettate con i motivi di gravame, tese a dimostrate che SU non aveva avuto alcun ruolo di preminenza all'interno dell'associazione.
3.1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha affermato la penale responsabilità dell'odierno appellante per il reato di cui al capo D) senza confrontarsi con il "relativo motivo di appello". Fermo restando che, in ogni caso, ogni elemento probatorio riferito alla spedizione di T.L.E. sarebbe da ricondursi alle conversazioni telefoniche delle quali è stata dedotta l'inutilizzabilità.
3.1.8. Con l'ottavo motivo, SF denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice di appello non avrebbe applicato, nella loro massima estensione, le attenuanti generiche già concesse in primo grado, ritenendo, anzi, che non vi fossero neppure i presupposti per il riconoscimento delle stesse sul presupposto che l'incensuratezza dell'imputato non sarebbe 4 и verificabile, trattandosi di imputato straniero, e che in ogni caso egli non avrebbe avuto un atteggiamento collaborativo.
3.1.9. Con il nono motivo, l'imputato si duole, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., della mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice di appello non ha ritenuto di contenere la pena nel limite edittale minimo, facendo riferimento unicamente al quantitativo di T.L.E., indicato come "elevatissimo", e all'organizzazione definita come "raffinata" ed omettendo di considerare che nessuna delle due spedizioni incriminate fosse destinata all'Italia, che entrambe le importazioni erano fallite e che gli imputati non solo non avevano lucrato alcuna somma, ma avevano al contrario patito perdite economiche. Sotto altro profilo, la Corte di Appello, nel valutare come "congrua" la pena comminata dal primo giudice avrebbe fatto riferimento ad una pena base, indicata come inferiore a tre anni di reclusione, diversa da quella effettivamente irrogata, pari proprio a tre anni di reclusione.
3.2. Quanto ai ricorsi proposti da CH SP e NC XA LE, i due imputati, con un unico motivo di impugnazione, deducono, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione degli stessi al delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all'art. 291-quater del d.p.r. n. 43/73, non essendo stata dimostrata la sussistenza del vinculum sceleris fra i supposti associati, né l'esistenza di una organizzazione tra persone e mezzi destinata alla realizzazione di un programma criminoso generico ed indeterminato, ma comunque finalizzato alla commissione dei reati previsti dagli artt. 291-bis e 291-ter.
4. Con atto depositato in data 28/04/2016 la difesa di SF ha chiesto la rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione, asseritamente "nuova", relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite, attraverso i "nodi" siti in territorio siciliano, sulle conversazione intercorse, utilizzando utenze estere, da cittadini stranieri i quali si trovavano in territorio non italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani,Rv. 216260). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa 5 ien lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, sempre in premessa va ricordato che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella impugnata, la quale, nella ricostruzione della vicenda fattuale come degli istituti giuridici richiamati, ha fatto ripetuto rinvio alla prima pronuncia, sono destinate ad integrarsi reciprocamente "confluendo in un risultato organico ed inscindibile" (Sez. 5, n. 40005 del 7/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).
2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso presentato da LI SF è infondato.
2.1. I primi due motivi censurano, sotto profili diversi, le ordinanze istruttorie (e, in via derivata, le sentenze di primo e secondo grado) con le quali erano state rigettate le dedotte questioni relative alla inutilizzabilità patologica delle intercettazioni telefoniche autorizzate con il decreto n. 31/12 emesso dal pubblico ministero in via d'urgenza in data 11/01/2012 e convalidato dal giudice il giorno successivo nonché con il decreto di proroga in data 17/02/2012 relativo al predetto decreto n. 31/12. Tale questione, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, assume, nel presente giudizio, un rilievo affatto centrale, dal momento che con riferimento quantomeno ai reati indicati sub D) ed E), il quadro probatorio è costituito, prevalentemente, proprio dalle risultanze delle intercettazioni, sicché qualora le censure mosse dalla difesa di SF si rivelassero fondate, il compendio raccolto risulterebbe insufficiente a sostenere le affermazioni di responsabilità, riguardando le suddette intercettazioni i contatti tra SU e due "fornitori" negli Emirati arabi ed essendo esse rilevanti per dare prova sia dell'esistenza dell'associazione, sia del ruolo di preminenza svolto al suo interno da SU, attestato anche dalle telefonate intercorse tra quest'ultimo e i coimputati SP e LE.
2.1.2. Sotto un primo aspetto si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni relative alle conversazioni telefoniche captate "casualmente pur non avendo alcun collegamento giuridico con lo Stato Italiano" e senza l'esperimento della procedura prevista dagli artt. 727 e seguenti del codice di rito;
mentre sotto altro profilo si lamenta che ove si consentisse al singolo Stato di intercettare, senza ricorrere allo strumento della rogatoria, comunicazioni intervenute tra stranieri in territorio estero, verrebbe arrecato un inaccettabile vulnus al principio della prevedibilità delle limitazioni al diritto alla segretezza delle conversazioni.
2.1.3. Entrambe le doglianze, tuttavia, non possono essere condivise. м Secondo quanto emerso nel corso del presente giudizio le comunicazioni telefoniche avvengono, normalmente, per il tramite della cd. Rete telefonica generale, di proprietà di società pubbliche e private, la quale consente pone in comunicazione le utenze operanti anche in Stati diversi attraverso una fitta rete di cavi, interrati o sottomarini, ed un sistema di ponti radio, che mettono in collegamento i diversi nodi, o switch, che costituiscono la rete. Tali sistemi di comunicazione possono consistere, come detto, in cavi posizionati sulla terraferma (in genere interrati) e, più spesso, nelle profondità sottomarine, ove solcano le acque territoriali di tantissimi Stati, così come le cd. acque internazionali, formando una rete dalle maglie assai fitte, di cui esiste una mappatura assai puntuale ed affidabile, come posto in luce dalla stessa difesa del ricorrente, la quale ne ha anche indicato, nelle sue memorie, l'agevole accessibilità che, oggi, è consentita al pubblico attraverso la rete internet. Nel caso della Repubblica di Malta, dal momento che essa comunica telefonicamente verso il resto del mondo solo attraverso tre cavi sottomarini, tutti collegati con altrettanti nodi che si trovano in Sicilia (e precisamente a Mazzara del Vallo, Pozzallo e Catania), ogni conversazione diretta all'estero o proveniente dall'estero, transita necessariamente per l'Italia. Risulta evidente, alla stregua della esposta ricostruzione fattuale, non censurabile in sede di legittimità (e del resto non contestata dalle parti processuali), che le conversazioni che abbiano luogo tra persone che si trovino nel territorio di differenti Stati avviene attraverso dati che vengono trasmessi fisicamente avvalendosi di supporti materiali (i cavi di trasmissione) i quali, benché talvolta di proprietà di società private, si trovano (rectius possono trovarsi) nel territorio di Stati diversi da quelli di avvio e di conclusione della trasmissione. E in tal caso, secondo le regole generali sulla giurisdizione, è certamente configurabile il radicamento di quest'ultima nel territorio di uno qualunque tra gli Stati nel cui territorio, anche aereo, sia avvenuto il transito dei dati, analogamente a quanto avverrebbe, ad esempio, nel caso di inoltro di un plico esplosivo, inviato da un mittente che si trovi nel territorio di uno stato ad un destinatario che si trovi nel territorio di altro stato;
spedizione attuata utilizzando un vettore aereo che faccia scalo nel territorio di un terzo stato, in capo ai cui organi giudiziari potrà senz'altro configurarsi, astrattamente, una piena giurisdizione. Nel caso di specie, le comunicazioni intercorse tra SF e i due soggetti che si trovavano negli Emirati arabi avevano il punto di arrivo e di partenza nella Repubblica di Malta e negli Emirati Arabi;
e, tuttavia, per le ragioni già indicate, onde poter raggiungere la loro destinazione erano transitate, attraverso la rete telefonica, sul territorio italiano (fino a uno dei nodi siciliani menzionati in precedenza). E pertanto nessun dubbio può fondatamente avanzarsi in ordine al 7 м fatto che esse potessero essere legittimamente intercettate anche in Italia, senza alcuna violazione né delle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, né degli artt. 727 e 729 cod. proc. pen., non realizzando, l'attività captativa, alcuna indebita intrusione nel territorio afferente alla sovranità di uno Stato estero. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale l'Autorità giudiziaria italiana ha disposto, "nell'osservanza dei rigorosi principi previsti dalla legge italiana", le intercettazioni sulle utenze maltesi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tale approdo interpretativo è, del resto, del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la legittimità delle attività di intercettazione telefonica di conversazioni "internazionali, eseguite in assenza di rogatoria internazionale, attraverso la cd. "procedura per istradamento", che comporta il convogliamento, attraverso il gestore nazionale, dei flussi comunicativi partenti da una zona sita all'estero verso nodi presenti sul territorio italiano (Sez. 3, n. 10788 del 29/01/2016, dep. 15/03/2016, Rao, Rv. 266490; Sez. 6, n. 18480 del 12/12/2015, Zinghini, non massimata;
Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, dep. 23/12/2015, Guarnera e altri, Rv. 265615, in motivazione;
Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014, dep. 19/02/2015, Nardella, Rv. 262495; Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015, Rv. 262441; Sez. 1, n. 13972 del 4/03/2009, dep. 31/03/2009, P.C., Barbaro e altri, Rv. 243138; Sez. 6, n. 13206 del 28/02/2008, dep. 28/03/2008, Volante, Rv. 239288; Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, dep. 5/03/2008, Ortiz e altri, Rv. 239459; Sez. 6, n. 7258 del 2/11/2004, dep. 24/02/2005, Commisso ed altri, Rv. 231467; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte ed altri, Rv. 229103; Sez. 4, n. 37751 del 13/06/2003, dep. 3/10/2003, P.M. in proc. Lengu e altri, Rv. 226175; Sez. 5, n. 4401 del 2/07/1998, dep. 21/10/1998, Assisi ed altri, Rv. 211520). Benché, come rilevato dalla difesa, i pur numerosi pronunciamenti di questa Corte riguardino casi di comunicazioni verso l'Italia o comunque ricevute da un'utenza italiana (laddove nel caso di telefonate originate dall'Italia non è necessaria la tecnica dell'istradamento, Sez. 4, n. 37646 del 30/06/2004, dep. 23/09/2004, Romeo, Rv. 229149), ritiene il Collegio che i medesimi principi si applichino anche alle conversazioni originate e destinate a Paesi esteri che abbiano luogo attraverso utenze estere utilizzate da cittadini stranieri, atteso che, anche in tal caso, flussi comunicativi vengono captati in corrispondenza dei nodi telefonici presenti sul territorio italiano e finanche nei casi in cui gli stessi, anche parzialmente, insistano sullo spazio soggetto alla sovranità italiana (per quest'ultima ipotesi v. Sez. 4, n. 37751 del 13/06/2003, dep. 3/10/2003, P.M. in proc. Lengu e altri, in motivazione). Anche nei casi testé citati, infatti, è del tutto legittima, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., l'estensione del provvedimento autorizzativo alle 8 ли relative operazioni strumentali di captazione (Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte ed altri, citata, in motivazione;
Sez. 4, n. 24351 del 29/05/2002, dep. 5/06/2003, Vercani, Rv. 225532; Sez. 4, n. 2321 del 25/06/1998, dep. 23/02/1999, Bona, Rv. 213217). Viceversa, qualora l'intercettazione debba essere eseguita in regime di extraterritorialità, nel senso che l'attività di indagine sia compiuta all'estero ovvero l'intercettazione sia compiuta in relazione a comunicazioni che si svolgano interamente in altro Stato e tra utenze straniere, deve ritenersi necessario procedere alla rogatoria internazionale. Come condivisibilmente affermato, in altra occasione, da questa Corte, infatti, ciò che "rileva non è la nazionalità dell'utenza da intercettare quanto se l'intercettazione sia compiuta o meno nel territorio italiano", atteso che, ritenendo necessaria, anche in quest'ultimo caso, l'avvio della procedura di cui agli artt. 727 e segg. cod. proc. pen. "ne risulterebbe stravolto il concetto stesso” di rogatoria internazionale, in relazione al suo oggetto, non essendo concepibile una richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero per un'attività interamente espletata nel territorio nazionale" (così Sez. 3, n. 19424 del 7/02/2014, dep. 12/05/2014, Celentano e altri, non massimata).
2.1.4. Le osservazioni che precedono, le quali lo si ripete si muovono lungo il perimetro concettuale delineato dalle stesse censure difensive, consente di rilevare la manifesta infondatezza della deduzione, svolta nel secondo motivo di ricorso, secondo cui l'intercettazione di conversazioni telefoniche potrebbe svolgersi secondo traiettorie operative del tutto imprevedibili, sì da prefigurare, come paventa la difesa di SF, finanche scenari da "Grande fratello globale". Invero, seppure non può certo disconoscersi la possibilità di forme di illecita captazione di comunicazioni e dati sensibili, ormai consentita dall'incessante progredire delle moderne tecnologie, la predetta evocazione appare del tutto inconferente in relazione alla questione posta, proprio perché la presenza di una affidabile descrizione dei nodi della rete telefonica mondiale consente a chiunque di conoscere, nella prospettiva indicata dalla difesa, il "tragitto" che verrà compiuto dai dati trasmessi in occasione di una determinata connessione telefonica, rendendo dunque del tutto prevedibile che il passaggio degli stessi attraverso il nodo posto nel territorio di uno stato diverso da quello di invio e di ricezione della comunicazione renderà tecnicamente possibile e giuridicamente lecita la captazione. Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie non è configurabile alcun vulnus all'art. 8 § 2 della Convenzione EDU, nella parte in cui esso richiede che le disposizioni limitative siano accessibili alla persona interessata, la quale deve poterne prevedere le conseguenze per sé (cfr. Corte EDU, Khan c. Regno Unito, n. 35394/97 § 26 e Coban c. Spagna, dec. n. 17060102, 25 settembre 2006). и л E secondo quanto affermato, anche recentemente, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 23/02/2016, Ricorso n. 28819/12, Capriotti c. Italia, ove l'atto investigativo sia compiuto nel territorio italiano, sfruttando un nodo telefonico situato in Italia, e senza procedere ex art. 727 cod. proc. pen. all'uso preventivo della rogatoria internazionale, l'attività captativa deve considerarsi realizzata nel contesto di un adeguato sistema di garanzie, sicché l'intrusione nella vita privata altrui che si realizza con le intercettazioni non viola il diritto del singolo al rispetto della sua vita privata e delle sue comunicazioni, riconosciuto dall'art. 8 della CEDU. Pertanto, i primi due motivi di impugnazione devono ritenersi infondati.
2.2. Venendo, poi, al terzo motivo di ricorso, con esso si censura che i decreti di intercettazioni urgenti n. 2632-2633-2634 emessi il 23/12/2011 e la successiva convalida in data 24/12/2012, nonché del provvedimento di proroga in data 31/01/2012, relativo al decreto n. 2633/11, sarebbero affetti da motivazione meramente apparente in relazione all'esistenza del vincolo associativo. Sul punto giova rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinché possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguatezza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma 2, Cost. (Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 12/01/2017, Nascetti, Rv. 268900). Nondimeno, quanto agli specifici standard motivazionali richiesti, si è affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi sulla sussistenza del requisito degli indizi di reato, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (così Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 11/06/2014, Adelfio e altri, Rv. 259867; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, M., Rv. 242233; Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000, dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Nel caso di specie, sia la sentenza di primo grado (quest'ultima richiamando l'ordinanza emessa in sede di udienza preliminare) che quella d'appello hanno ritenuto la legittimità della motivazione per relationem del provvedimento del giudice, che richiamando i decreti di urgenza del Pubblico Ministero e l'informativa di Polizia giudiziaria datata 22/12/2014, ha consentito di esplicitare 10 ch il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge previste per la proroga, facendo proprie le motivazioni poste a base dei provvedimenti dell'organo requirente. Sul punto, l'affermazione difensiva secondo cui da tale rinvio non sarebbe "assolutamente possibile evincere le ragioni in base alle quale il Giudice abbia inteso condividere e fare proprie le motivazioni del P.M. e della P.G." appare smentita dal tenore dei menzionati decreti e dalla chiara condivisione, da parte del giudice che procedette alla convalida, del loro contenuto indiziario.
2.3. Con il quarto motivo la difesa di SF lamenta la mancata indicazione del nome dell'interprete che aveva proceduto alla traduzione delle conversazioni telefoniche in lingua maltese e/o inglese oggetto dell'attività di intercettazione. In argomento, questa Corte ha in passato ritenuto che "sono affette da nullità relativa, che rimane sanata ove venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello, le trascrizioni di intercettazioni telefoniche relative a comunicazioni tra stranieri effettuate da interprete di cui non siano note le generalità, non concretandosi la traduzione in una attività meramente materiale ma integrando un'opera avente precipuo carattere intellettuale ed essendo quindi essenziale che il traduttore abbia la qualifica professionale e le competenze tecniche necessarie, non verificabili, appunto, in caso di mancata indicazione delle generalità stesse" (Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, Rv. 240273). Inoltre, secondo un più recente orientamento, l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione, delle intercettazioni delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, rende inutilizzabili tali operazioni per l'impossibilità di desumere la capacità dell'ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli (Sez. 3, n. 31454 del 4/11/2015, dep. 21/07/2016, Burcea, Rv. 267738; Sez. 3, n. 28216 del 4/11/2015, dep. 7/07/2016, Serban, Rv. 267448; Sez 3, n. 49331 del 12/11/2013, dep. 9/12/2013, Muka e altro, Rv. 257291) Nondimeno, secondo questo Collegio deve aderirsi all'indirizzo secondo cui "deve ritenersi infondata l'eccezione di inutilizzabilità che si basi soltanto sull'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore", ciò sul presupposto che "nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività da lui svolta" (Sez. 5, n. 25549 del 15/04/2015, dep. 17/06/2015, Silagadze e altro, Rv. 268024; Sez. 6, n. 30783 del 12/07/2007, dep. 27/07/2007, Barbu e altri, Rv. 237088, che nel caso di specie ha precisato come tale omissione dia luogo ad una mera irregolarità, atteso che la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per 11 м cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo). Giova, infatti, rilevare che, l'irregolare redazione del verbale, disciplinata dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non è sanzionata in termini di inutilizzabilità, essendo tale conseguenza processuale prevista solo per i casi tassativamente contemplati dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395). E sotto altro profilo, le "operazioni" di intercettazione, per cui l'art. 268 cod. proc. pen., impone l'esecuzione sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, non possono essere confuse con l'attività successiva di verbalizzazione (sul punto v. Sez. 6, n. 24141 del 4/06/2008, dep. 13/08/2008, El Arbaoui, Rv. 240372, secondo cui il nome "non deve essere annotato, in quanto la traduzione delle conversazioni costituisce un'attività logicamente e cronologicamente successiva alla loro captazione e non rientra dunque tra le operazioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen."). Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di doglianza.
2.4. Con il quinto motivo, SF censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea interpretazione della legge penale nonché la mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo previsto dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973. Infatti, l'esistenza dell'associazione sarebbe stata desunta da un'attività di coordinamento e di organizzazione, la quale sarebbe conciliabile anche con un'ipotesi di concorso di persone nel reato, che normalmente si attua attraverso lo svolgimento di una attività organizzativa (nella preparazione, nella esecuzione o successivamente all'esecuzione del reato); senza che, però, sia stata riscontrata un'effettiva stabilità della struttura organizzativa in vista della programmazione di un numero indeterminato di delitti, tanto più che, nel caso di specie, sarebbero stati contestati solo due reati fine, consistenti in altrettante spedizioni. Né l'incontro in Italia, organizzato dai partecipi a seguito della scomparsa del container inviato a OV, potrebbe ritenersi indicativa dell'esistenza dell'associazione, trattandosi di situazione compatibile con l'esistenza di un mero concorso nel reato. Per quanto attiene, poi, all'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, individuato nel dolo specifico, esclusa la possibilità che in capo ai partecipi ricorra, soltanto, il dolo eventuale, si opina la mancata dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza, in capo ai singoli imputati, di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di un'associazione in vista della realizzazione del programma comune, ed anzi emergendo, nel corso delle conversazioni intercettate, un comportamento, da parte dei presunti sodali, contrario allo spirito di adesione alla presunta и 12 л associazione, cercando ciascuno di promuovere il proprio interesse e non quello comune.
2.4.1. Le censure sono, tuttavia, manifestamente infondate. In proposito, giova preliminarmente ricordare che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 291-quater del d.p.r. n. 43 del 1973, contestato al capo E) dell'imputazione, la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che ricorrano i seguenti requisiti strutturali: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso consistente nella realizzazione, attraverso il coordinamento degli apporti personali, di una serie indeterminata di delitti di contrabbando;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (ex plurimis Sez. 2, n. 20451 del 3/04/2013, dep. 13/05/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054). Orbene, nel caso di specie, le sentenze di merito hanno sottolineato la ricorrenza dei predetti requisiti di fattispecie, avuto riguardo al numero dei partecipi, operativi sia in Italia (come LI IS) che a Malta (è il caso dei tre odierni ricorrenti), alla ripartizione dei ruoli all'interno del sodalizio (con SF nel ruolo di capo del sodalizio [v. infra § 2.5], SP e LE con quello di incaricati dei contatti con gli acquirenti e di organizzatori delle spedizioni e delle operazioni connesse all'arrivo in Italia dei containers, in specie con riferimento alle operazioni di sdoganamento e di trasporto), alla predisposizione di una struttura organizzativa dotata di un'articolazione operativa idonea alla realizzazione del programma criminoso "aperto" (dall'uso di linguaggio criptico e allusivo, volto a depistare eventuali iniziative da parte degli inquirenti e comunque indicativo di una attenta organizzazione dei traffici illeciti, alla predisposizione di canali stabili di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione, individuati nei fornitori degli Emirati Arabi, in AG DA e nei magazzini a sua disposizione per lo scarico della merce oltre che nello "spedizioniere" AB, alla disponibilità di ingenti capitali, messi a disposizione in particolare proprio da SF, fino alla previsione di nuovi "viaggi" e affari). A fronte di un così articolato compendio probatorio, ricostruito dai giudici di merito con percorso motivazionale coerente ed immune da censure logiche, il ricorso articola delle generiche censure, consistenti nell'affermazione della mancata dimostrazione di una struttura stabile, che appaiono incompatibili con le considerazioni più sopra riassunte, dalle quali è dato, altresì, ricavare una pacifica consapevolezza, da parte dei tre imputati, nel sistema di spedizioni volto 13 ли a ingannare gli operatori doganali attraverso la predisposizione di falsi documenti di viaggio. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di manifesta infondatezza della censura svolta con il presente motivo di doglianza.
2.5. Venendo, quindi, al sesto motivo di ricorso, con lo stesso si lamenta che l'erroneo riconoscimento, in capo a SF, della qualifica di capo dell'associazione, la quale sarebbe stata affermata sulla base di due sole circostanze: (1) in primis che egli non avesse preso parte all'incontro con gli irlandesi, con l'intento di non esporsi, dal momento che l'imputato svolgeva il ruolo decisivo di "procurare i carichi e quindi teneva i contatti con i fornitori" e dunque vi era strategica, per le sorti del sodalizio, la necessità di preservarlo (2) e in secondo luogo che SU avesse deciso di escludere LE dall'operazione successiva con l'intento di punirlo dell'appropriazione della somma di 50.000,00 euro fornita dagli irlandesi per recuperare il container. Quanto al primo profilo, la difesa ha, tuttavia, opinato che, in realtà, SU non avrebbe conosciuto gli irlandesi, non avendo mai avuto con loro alcun contatto diretto, né prima, né dopo l'invio del container, sicché egli non aveva partecipato all'incontro con loro in quanto i rapporti erano stati sempre tenuti da SP, il quale, proprio per tale motivo, si era recato all'incontro per discutere della "sparizione" del carico. Fermo restando che ove l'avere un "contatto" avesse conferito automaticamente, a chi lo intratteneva, una posizione di comando, tale qualità sarebbe dovuta essere riconosciuta anche a SP, dal momento che costui era l'unico in contatto con gli acquirenti irlandesi. Quanto al secondo profilo, la spiegazione offerta dalla Corte territoriale dimostrerebbe, al contrario, la debolezza di SF all'interno del gruppo associativo, atteso che due componenti dello stesso, SP e LE, si sarebbero appropriati di 50.000,00 euro all'insaputa del capo, il quale non avrebbe potuto fare altro, in occasione del nuovo carico, che avvalersi di SP, che come LE si era appropriato della somma, non avendo alcun contatto con i presunti acquirenti.
2.5.1. Anche con riferimento al ruolo svolto da SF le censure svolte dal ricorrente sono manifestamente infondate. Soprattutto la sentenza di primo grado, infatti, ha puntualmente sottolineato come l'imputato tenesse personalmente i contatti con i fornitori degli emirati arabi, trattando i quantitativi e prezzo della merce, organizzando il trasporto ed individuando i carichi di copertura, scegliendo le compagnie di navigazione e le rotte ritenute più sicure;
e, ancora, come egli coordinasse l'attività e gli altri partecipi, in particolare di SP e LE (quantomeno fino alla estromissione di quest'ultimo), i quali lo informavano degli sviluppi dell'attività criminale. A riprova del ruolo apicale svolto dallo stesso SF, il giudice di prime cure ha richiamato una serie di 14 ли elementi fattuali, tratti in particolare dalla copiosa attività interpretativa, quali: le telefonate tra SP e LE (in cui il primo definisce SF come colui che "comanda" e il secondo riconosce che se non "lavora con lui, non riesce a lavorare con nessuno"), la conversazione tra gli stessi SF e SP (nella quale il primo, dopo aver riscontrato l'inaffidabilità di LE in occasione dell'affare con gli irlandesi, aveva manifestato l'intenzione di non "metterlo dentro come socio" e, invece, di "dare un pezzettino" a SP), le dichiarazioni rese da AB (che ha riferito di essere stato coinvolto nell'affare proprio da SF e che temeva ritorsioni da quest'ultimo, data la sua influenza criminale, di fronte alla sua condotta collaborativa), la condotta successiva al sequestro del container nel porto di OV (con l'organizzazione di riunioni dei sodali, a Malta, per risolvere una serie di problemi insorti). Anche con riferimento al sesto motivo, dunque, la qualità e quantità degli elementi di riscontro indiziario rispetto all'ipotesi di accusa in ordine al ruolo di vertice nel sodalizio svolto da SF rendono manifestamente infondate le censure dirette a ridimensionarne la posizione apicale, attraverso considerazioni che attingono ad aspetti fattuali (connesse finanche all'interpretazione da attribuire ad alcune conversazioni telefoniche) comunque periferici e che non intaccano il nucleo dimostrativo, reso con cadenze logico-argomentative immuni da vizi, efficacemente messo in luce, in particolare, dalla pronuncia di primo grado.
2.6. Il settimo motivo, con il quale si censura la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo sub D), è manifestamente infondato. Invero, l'oggettiva assenza di qualunque motivazione da parte della Corte territoriale non consente comunque di addivenire alla richiesta pronuncia di annullamento, a fronte della manifesta infondatezza delle relative doglianze, contenute nel quarto motivo di appello (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Cento e altri, Rv. 259643 "in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa). In particolare, la prima deduzione, riguarda le telefonate che sarebbero intercorse tra SU, AF e HU, intercettate in esecuzione dei decreti nn. 30 e 31 2012 e delle successive proroghe, che secondo ricorrente sarebbero viziati 15 ли da profili di nullità, con conseguente inutilizzabilità patologica delle relative intercettazione, secondo quanto illustrato nel primo motivo di ricorso. Sul punto, però, è appena il caso di rilevare che l'infondatezza della censura formulata con il primo motivo è destinata a riverberarsi anche sull'ulteriore doglianza, anch'essa da rigettare. Con riferimento, poi, alle dichiarazioni rese da VI AB, su cui la difesa si era soffermata nel motivo che precede, è appena il caso di rilevare come le stesse non abbiano certamente costituito la prova del ruolo apicale ricoperto da SF, ma abbiano costituito un elemento di riscontro rispetto ad un compendio probatorio particolarmente ricco, il quale pertanto si atteggiava certamente in maniera autosufficiente, sì da resistere all'eventuale prova di resistenza volta a verificare l'idoneità degli altri elementi raccolti a giustificare l'identico convincimento del giudice (v., tra le altre, Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093; Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299). Quanto, infine, alle conversazioni tra SP e IS, richiamate dal giudice a pag. 28 della sentenza di primo grado, il ricorrente opina che tale richiamo sarebbe stato compiuto "con estrema genericità", non avendo il giudice indicato a quali registrazioni avesse inteso fare riferimento. E tuttavia, anche a prescindere dal fatto che il ricorso non ha specificato la rilevanza e decisività della deduzione in rapporto all'indicazione, da parte della Corte territoriale, di numerosi altri elementi di prova idonei a fondare la responsabilità di SF per il delitto contestato al capo D) dell'imputazione, giova sottolineare come le conversazioni menzionate siano state, in realtà, puntualmente indicate dalla sentenza di primo grado, la quale ha specificamente fatto riferimento, a pagina 20, alle conversazioni nn. 6, 8 ed 11, intervenute tra IS e SP ed AB in data 18/04/2012 nonché, in particolare, a quella n. 9 delle ore 12:17, da cui il giudice di prime cure aveva tratto "la conferma del pieno coinvolgimento" di SF e SP. Pertanto, il settimo motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato.
2.7. Venendo, quindi, all'ottavo motivo, i giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione in considerazione dell'irrilevanza della condizione di incensuratezza, asseritamente non accertabile in caso di imputati stranieri, nonché in considerazione del fatto che SF non abbia tenuto, nel corso del giudizio, un atteggiamento collaborativo.
2.7.1. Tuttavia, la difesa dell'imputato ha sottolineato come costui non fosse stato presente, nel corso del giudizio di primo grado, perché detenuto a Malta, ove aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di resistere alla richiesta di 16 Mandato di arresto europeo adottato dall'Autorità giudiziaria italiana, per poi consegnarsi spontaneamente pur avendo ottenuto un provvedimento favorevole;
e venendo, poi, scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Inoltre, egli sarebbe successivamente comparso davanti alla Corte di appello, ove avrebbe chiarito il proprio ruolo nella spedizione del primo container. Sotto altro profilo, la condizione di incensuratezza di imputati stranieri potrebbe essere riscontrata attraverso una semplice richiesta di informazioni all'Autorità giudiziaria straniera, fermo restando che, in ogni caso, la stessa sarebbe stata riscontrata attraverso una produzione compiuta dall'imputato.
2.7.2. In proposito deve nondimeno rilevarsi che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice. Pertanto, da un lato la decisione sulla concessione o sul diniego delle stesse deve essere motivata nei soli limiti necessari a far emergere la valutazione del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, dep. 2/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591); e, dall'altro lato, il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti nella loro massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli, ritenuti di preponderante rilevanza, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (così Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, dep. 22/09/2016, Jebali, Rv. 268475). Nel caso di specie, invero, la Corte territoriale ha sottolineato, per un verso, l'irrilevanza della condizione di mera incensuratezza dell'imputato, conformemente alla nuova formulazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente alle modifiche apportate dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 5, n. 4033 del 4/12/2013, dep. 29/01/2014, Morichelli, Rv. 258747); e, dall'altro lato, come la condotta processuale tenuta dallo stesso SF non potesse ritenersi autenticamente collaborativa, sia in considerazione del silenzio da lui serbato durate il periodo di detenzione e sull'ovvio presupposto che la restrizione in un carcere maltese non avrebbe potuto precludergli eventuali dichiarazioni di ammissione della responsabilità, da trasmettere, tempestivamente, all'autorità giudiziaria italiana, sia in considerazione delle successive dichiarazioni rese in giudizio, dopo la sua scarcerazione, che i giudici di secondo grado hanno ritenuto essere orientate unicamente a ridimensionare la propria responsabilità a fronte dei cospicui elementi di prova raccolti a suo carico. In questo modo, le sentenze impugnate 17 hanno sottolineato la mancata acquisizione di "elementi o circostanze di segno positivo", oggi necessaria, dopo la menzionata modifica dell'art. 62-bis, ai fini della concessione delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610) e, ovviamente, anche fini della concreta determinazione della misura della riduzione della pena. Pertanto, le censure sviluppate con l'ottavo motivo di ricorso devono essere rigettate siccome infondate.
2.8. Quanto al nono motivo, con il quale l'imputato si duole della mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Giudice di appello non ha ritenuto di contenere la pena nel minimo edittale, giova innanzitutto ricordare come in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice eserciti, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto ad osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'irrogazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, dep. 4/03/2013, Monterosso, Rv. 255153); laddove, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia "medio bassa" rispetto al regime edittale della pena non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente "il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596). Sul punto, i giudici hanno fatto riferimento ad alcuni elementi rilevanti ai fini del giudizio sulla gravità dei fatti (ovvero, da un lato, l'elevatissimo quantitativo di T.L.E., ben superiore alla soglia di soli dieci chilogrammi;
e, dall'altro lato, la presenza di una "raffinata" struttura organizzativa, dotata di uomini e mezzi ed operante attraverso callide modalità di occultamento dell'attività dell'associazione), valutando, in conclusione, come "congruo" il complessivo trattamento sanzionatorio irrogato, senza che assuma rilevanza, alla stregua dei criteri più sopra menzionati, l'omessa considerazione di alcuni profili della 18 Я concreta vicenda (quali il fatto che nessuna delle due spedizioni fosse destinata all'Italia, che entrambe le importazioni fossero fallite e che gli imputati non avessero lucrato alcuna somma), che di conseguenza i giudici di merito hanno implicitamente ritenuto di disattendere. Infine, è infondata, in fatto, la censura conclusiva con la quale il ricorrente sottolinea che la Corte di Appello abbia indicato la pena base come inferiore a tre anni di reclusione, laddove quella irrogata sarebbe pari proprio a tre anni di reclusione. In proposito è appena il caso di rilevare che dalla lettura della sentenza di secondo grado si evince come giudice di appello abbia in realtà inteso riferirsi non alla pena complessivamente inflitta a SF all'esito dell'applicazione degli aumenti per la continuazione tra tutti i reati ascrittigli, pari a tre anni e quattro mesi di reclusione, quanto piuttosto a quella base inflitta - al netto della riduzione del rito abbreviato per il solo reato più grave, pari a due - anni, un mese e venti giorni di reclusione, cui sola deve aversi riguardo ai fini della applicabilità della pena accessoria (v., ex multis, Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, dep. 24/11/2014, Di Tana ed altri, Rv. 264478).
2.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso presentato da LI SF deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. I ricorsi proposti da CH SP e XA NC LE sono manifestamente infondati.
3.1. Con essi, infatti, viene riproposta, attraverso un singolo motivo di doglianza, unicamente la questione relativa alla configurabilità del contestato reato associativo, rispetto alla quale non può che farsi rinvio alle considerazioni già espresse ai §§ 2.4. e 2.4.1. 3.2. I ricorsi presentati da CH SP e XA NC LE devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro per ciascuno.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta ricorso di SF LI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso di SP CH e LE NC XA e li condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/01/2017 19 Il Consigliere estensore Ho Rendidi Il Presidente Giovanni Amoroso ник сле DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 20