Articolo 727 del Codice penale
Articolo 731Articolo 727 bis
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Art. 727.

(Abbandono di animali).

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ((da euro 5.000 a euro 10.000)) . Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.


All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
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