Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, sono utilizzabili i risultati delle conversazioni la cui traduzione sia stata effettuata da un interprete il cui nominativo non sia stato annotato nel verbale delle operazioni previsto dall'art. 268, comma primo, cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che il nominativo dell'interprete non deve essere indicato in quanto la traduzione delle conversazioni costituisce un'attività logicamente e cronologicamente successiva alla loro captazione e non rientra, pertanto, fra le operazioni previste dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni inutilizzabili se sono assenti le generalità dell'interprete stranieroLacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 2 settembre 2016
Con sentenza numero 28216, del 7 luglio 2016, la III Sez. della Suprema Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla questione inerente alla fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità sollevata, ai sensi dell'art. 271 comma I c.p.p., nell'ipotesi in cui ricorra la mancata indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni telefoniche, delle generalità dell'interprete straniero che aveva proceduto alla traduzione delle conversazioni in esse contenute. Invero, in quella circostanza, l'indagato aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza resa in data del 19 giugno 2015, mediante la quale il Tribunale di Palermo aveva riformato, con riferimento esclusivo alla mancanza di gravi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2008, n. 24141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 04/06/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1494
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6611/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
El AR DA;
contro l'ordinanza 7 gennaio 2008 del Tribunale di Bologna. Udita la relazione del Consigliere Dr. Agrò Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dr. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Caudullo Raffaele. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna ha confermato la misura della custodia in carcere disposta a carico di El AR DA per spaccio di droga. Ha peraltro dichiarato l'incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Ferrara e ha indicata competente quello di Bologna, cui ha disposto la trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all'art. 27 c.p.p.. 2. Ricorre El AR DA il quale deduce che l'ordinanza del riesame si fonda su risultati di intercettazioni telefoniche inutilizzabili per nullità dei decreti autorizzativi. Lamenta poi che la traduzione delle conversazioni dalla lingua araba appaia operata, nel verbale di trascrizione della polizia, da "interprete di lingua madre" senza indicazione di nome e cognome del soggetto, con ulteriore nullità e inutilizzabilità dell'elemento probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza sui decreti autorizzativi è, da un lato, manifestamente infondata, posto che il GIP può legittimamente richiamare la richiesta del P.M. nella motivazione dei provvedimenti di autorizzazione, così mostrando di condividerne la valutazione in ordine ai requisiti richiesti per procedere alle intercettazioni, e, dall'altro, apodittica, laddove taccia di genericità l'apparato giustificativo del decreto 19 aprile 2007. Nulla poi viene detto sui motivi e sulla rilevanza della censura ai decreti di proroga, per i quali si lamenta una mancata risposta da parte del Tribunale del riesame.
2. La traduzione delle conversazioni, attività logicamente e cronologicamente successiva alla captazione di queste, non è una delle operazioni previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che quello dell'interprete non fa parte dei nominativi che devono essere annotati nel verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 1. Ne risulta la manifesta infondatezza anche della seconda censura.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008