Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 12051
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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Massime2

L'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei due difensori nominati dall'imputato è una violazione cosiddetta a regime intermedio che è causa di nullità, ove dedotta ai sensi dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen..

Il divieto di sosta in corrispondenza o in prossimità delle curve, secondo la nozione data dall'art. 115 del Codice della Strada, deve intendersi operativo non solo per tutte le strade urbane ed extraurbane, senza riguardo al senso unico o doppio di marcia o ad altre modalità della circolazione, ma, altresì, entro e fuori dei limiti della carreggiata. (Nella fattispecie il veicolo in divieto di sosta occupava in parte la carreggiata e in parte la banchina erbosa).

Commentario1

  • 1Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019

    L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 12051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12051
Data del deposito : 1 ottobre 1991

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