Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 2
L'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei due difensori nominati dall'imputato è una violazione cosiddetta a regime intermedio che è causa di nullità, ove dedotta ai sensi dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen..
Il divieto di sosta in corrispondenza o in prossimità delle curve, secondo la nozione data dall'art. 115 del Codice della Strada, deve intendersi operativo non solo per tutte le strade urbane ed extraurbane, senza riguardo al senso unico o doppio di marcia o ad altre modalità della circolazione, ma, altresì, entro e fuori dei limiti della carreggiata. (Nella fattispecie il veicolo in divieto di sosta occupava in parte la carreggiata e in parte la banchina erbosa).
Commentario • 1
- 1. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA FERDINANDO Presidente del 1 /10/1991
1. Dott. LO COCO GAETANO Consigliere SENTENZA
2. " VE DO " N. 10
3. " MO LF RL " REGISTRO GENERALE
4. " DI MAURO GIUSEPPE " N. 28167/90
5. " TI IO "
6. " IE AN "
7. " EL NN LO "
8. " NG UM "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LE UA NG, n. il 27.9.1953 a S. Giacomo degli Schiavoni;
D'IL AN TR ROCCO, n. il 16.8.1917 a Polignano a Mare;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 13 aprile 1990. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SE Di Mauro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Claudio Aponte che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado nei confronti del De EN e, per l'effetto estensivo, anche del D'IL, con rinvio al primo giudice per il nuovo giudizio.
Nessuno dei difensori è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA LO De EN e NT D'IL furono tratti al giudizio del Tribunale di Larino per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 co. 1 e 589 co 1 e 2 c.p.p., commesso in agro di Termoli il 19 settembre 1984, loro contestato per avere cagionato, per colpa il primo percorrendo la strada interpoderale "Frassineto Parco Del Duca" alla guida dell'autovettura Renault/18 targata CB/137270, il secondo avendo parcheggiato la propria autovettura Fiat/500 lungo la strada suddetta - la morte di ER TT, ch'era deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate, e lesioni personali gravi ad AT LA, DO Di CC e SE RO;
colpa consistita;
quanto al De EN, in imprudenza, negligenza e imperizia, tra l'altro per non avere saputo adottare manovre idonee ad evitare la collisione e per inosservanza di norme sulla circolazione stradale (art.102 co.1 e 2 cod. str.), in particolare per avere mantenuto - considerato lo stato della strada percorsa e la presenza di una curva priva di visuale - una velocità superiore a quella consentita, che non gli aveva permesso una pronta frenata in presenza dell'ostacolo che gli si era presentato;
quanto al D'IL, nell'inosservanza di norme sulla circolazione stradale (artt. 115 co.5 lett. a) e 117 cod. stra.), in particolare per avere lasciato in sosta il proprio veicolo nella mano percorsa dal De EN, in prossimità di curva priva di visuale e senza che la sosta fosse segnalata da apposito dispositivo, sicchè il De EN, costretto ad effettuare il sorpasso di tale vettura, era entrato in collisione, in tale fase, con l'autoveicolo targato CB/141935 guidato da AT LA che sopraggiungeva in senso contrario.
Era stato accertato che il De EN percorreva una strada larga quattro metri, in un tratto che presentava una lieve curva a destra priva di visuale a causa dell'esistenza di un canneto sulla banchina di destra;
che, accortosi della presenza del l'auto Fiat/500 del D'IL, lasciata in sosta sulla destra subito dopo la curva e senza alcuna segnalazione, allo scopo di evitare la collisione, aveva sterzato sulla sinistra, contemporaneamente frenando e lasciando tracce di frenatura della lunghezza di metri 15,30, così invadendo l'opposta corsia di marcia e andando a collidere con notevole violenza contro l'autovettura Renault guidata dal LA che in quel momento sopraggiungeva dalla direzione opposta;
che la Fiat/500, al momento dell'incidente, si trovava sulla banchina erbosa ma le sue ruote di sinistra - anche secondo le dichiarazioni rese dal De EN subito dopo l'incidente, dal conducente del veicolo investito, AT LA, e dai testi Di CC e RO nell'immediatezza del fatto - occupavano in parte anche la carreggiata.
Con sentenza del 25 febbraio 1987 il Tribunale dichiarò i due imputati colpevoli del delitto di omicidio colposo loro ascritto e, in concorso di attenuanti generiche, li condannò a pena ritenuta di giustizia, con il beneficio per entrambi della sospensione condizionale, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili;
li prosciolse per amnistia dal delitto di lesioni colpose. Con sentenza del 19 aprile 1990 la Corte di Appello di Campobasso ritenne, nei confronti del D'IL, le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, riducendogli la pena;
concesse ad entrambi gli imputati il beneficio della non menzione;
dispose in ordine agli interessi civili;
confermò nel resto la sentenza impugnata.
Proposero ricorso i due imputati - il De EN anche contro l'ordinanza pronunciata il 19 aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Campobasso - per i seguenti motivi:
- De EN: - 1 ) Violazione e falsa applicazione dell'art. 524 co. 1 n. 3 c.p.p. abrogato in relazione all'art. 185 co. 1 n. 3 stesso codice. La Corte di Campobasso aveva proceduto al dibattimento, benchè uno dei due difensori, l'Avv. Guastadisegni, non avesse ricevuto il relativo avviso, ed aveva rigettato, con l'ordinanza del 19 aprile 1990, l'eccezione, estesa anche al giudizio di primo grado, sul duplice rilievo della tardività dell'eccezione suddetta per mancanza di qualsiasi cenno nei motivi di impugnazione e della insussistenza dell'addotta violazione, essendo stato il De EN assistito in primo grado dall'altro difensore Avv. Campopiano. Chiariva il ricorrente che in primo grado, nelle udienze dibattimentali precedenti a quella del 25 febbraio 1987, egli era stato sempre assistito da due difensori di fiducia, gli avv.ti DO Campopiano del foro di Larino e NT Guastadisegni del Foro di Vasto e che l'avviso non era stato notificato al secondo dei suddetti difensori nè per l'udienza suddetta, senza tuttavia che in quella occasione fossero state sollevate eccezioni di sorta, nè per la udienza avanti alla Corte d'Appello del 19 aprile 1990, nella quale viceversa fu formulata in via preliminare l'eccezione di nullità, sia con riguardo al giudizio di primo grado che in relazione al dibattimento d'appello. 2 ) Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. 1988, per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quello relativo all'apporto causale del De EN nella produzione dell'evento.
- D'IL: - 1 ) Difetto di motivazione per travisamento dei fatti:
sia in ordine alla posizione della Fiat/500 che, a dire dei giudici di merito, si sarebbe trovata al momento dell'incidente sulla banchina erbosa ma con le ruote di sinistra sulla carreggiata mentre invece era completamente fuori di questa, sia in ordine alla condotta di guida del De EN, potendo ragionevolmente ritenersi, contrariamente a quanto affermato in sede di merito, che la Renault procedesse sul lato sinistro della strada. 2 ) Erronea applicazione dell'art.115 cod. str., posto che il legislatore, vietando di lasciare in sosta un veicolo in corrispondenza o in prossimità di una curva, vuole riferirsi alla sosta sulla sede stradale e non a quella che viene effettuata al di fuori di detta sede. Con ordinanza del 19 marzo 1991 la Quarta Sezione di questa Corte, rilevando preliminarmente il contrasto giurisprudenziale esistente sulle conseguenze del mancato avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, ordinò la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni UNite, assegnazione che è stata disposta con decreto del Primo Presidente Aggiunto del 24 giugno 1991.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale, quanto al De EN, la questione relativa alla nullità del decreto di citazione dipendente dall'omesso avviso, ad uno dei due difensori nominati dall'imputato, della data fissata per il dibattimento di primo e secondo grado.
Tale questione - sul diverso effetto che può farsi scaturire dall'omesso avviso: nullità assoluta, mera irregolarità o nullità a regime intermedio - costituisce tuttora motivo di contrasto tra le sezioni semplici della Corte, anche per il diverso orientamento seguito in proposito, sia pure sotto profili diversi, da queste Sezioni Unite.
Queste, infatti, con la sentenza 7 febbraio 1981, ric. Murdocca, affermarono il principio che l'esigenza primaria di garantire la difesa dell'imputato nel processo veniva salvaguardata dalla presenza anche di un solo difensore, "restando peraltro funzionalmente indifferente, anche per l'ulteriore validità del processo, che la difesa del singolo imputato" fosse costituita da uno o più difensori.
Escluse dunque - sul piano particolare dell'obbligo previsto dall'art. 4lO co.1 c.p.p. e della nullità sancita al riguardo dall'ultima parte dell'art. 412 c.p.p. che in caso di omesso (o irrituale) avviso della data fissata per il dibattimento ad uno dei due difensori sussistesse nullità assoluta peraltro affermata dal prevalente orientamento giurisprudenziale solo in caso di mancato avviso all'unico difensore - o relativa, e che si dovesse ravvisare una mera irregolarità determinata da un'inosservanza di norma processuale, in violazione dell'obbligo generale stabilito dal primo comma dell'art.154 c.p.p. Alla suddetta decisione si adeguarono negli anni successivi numerose sentenze da parte di tutte le Sezioni semplici (fra molte altre: Sez. IV^ 24 febbraio 1981, De Angelis - Sez. II^ - 26 aprile 1982, Aracleo - Sez. VI^ - 21 gennaio 1983, Ricci - Sez. V^ 10 febbraio 1983, Piro - Sez. I^ - 30 gennaio 1984, L'Abate - Sez. 3^ - 24 gennaio 1984, Montefiore). Ma, con sentenza del 13 ottobre 1984, ric. Meloni, le stesse Sezioni Unite, a proposito dell'omissione dell'avviso di deposito della sentenza impugnata ad uno solo dei due difensori nominati (art. 151 c.p.p.), affermarono il diverso principio che il diritto di difesa dell'imputato esercitato con la nomina di due difensori impone che ciascuno di questi sia posto in condizione di adempiere il suo mandato sicchè, nominati dall'imputato impugnante due difensori per la presentazione dei motivi di gravame, la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza impugnata spetta ad entrambi i difensori. Le SS.UU. ritennero fondamentale la disposizione di cui all'art.125 c.p.p.: non solo nel primo comma, per il quale l'intervento di un difensore, prescritto a pena di nullità, è sufficiente a garantire il diritto di difesa dell'imputato, ma anche nel terzo comma, dal quale discende per l'imputato - come concreta estrinsecazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito - il diritto di farsi assistere da due difensori e di scegliere eventualmente il soggetto cui affidare la propria difesa, con la conseguenza che entrambi i difensori debbono essere posti in grado di esercitare il loro mandato con pienezza d'autonomia e secondo la personale, specifica esperienza professionale. "L'unico mezzo idoneo a garantire giuridicamente il perseguimento di tale fine ed il soddisfacimento quindi dell'interesse (giuridicamente protetto) dell'imputato" - concludevano le Sezioni Unite nella decisione richiamata -"è necessariamente la notificazione dell'avviso di avvenuto deposito della sentenza impugnata ad ognuno dei due difensori designati per la presentazione dei relativi motivi". Nella stessa decisione veniva definita ininfluente ogni altra fonte di conoscenza, non essendo previsto l'onere, per il difensore che avesse ricevuto la notificazione dell'avviso, di renderne edotto l'altro difensore: onere peraltro non ipotizzabile per la sua giuridica inefficacia.
Quest'ultimo orientamento merita di essere condiviso, per la corretta impostazione della questione e per il completo esame compiuto, sia pure sotto un profilo diverso da quello che ne occupa, dalla sentenza delle Sezioni Unite, cui va riconoscuto il pregio di avere localizzato i due diversi profili della difesa nel processo penale, che la sentenza precedente aveva unitariamente considerato e che invece la legge mantiene distinti e tutela in modo autonomo. Del resto la più recente decisione è già stata seguita dalla prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici e da ultimo dalla sentenza Sez. I^ , 30 giugno 1988, ric.Paglionico, la quale, nella specifica questione che ne occupa, ha delinato con lucida esposizione la natura dei suddetti profili.
IL primo trova la sua disciplina legislativa nel primo comma dell'art.125 c.p.p., il quale impone sempre la presenza di un difensore (prescrivendone, nell'inerzia dell'imputato, la nomina d'ufficio ex - art. 128 co.
1 - c.p.p.), al fine di assicurare il contraddittorio e l'equilibrio funzionale tra accusa e difesa, in definitiva il corretto andamento del processo, sicchè, trattandosi di assenza dell'unico difensore nel dibattimento, la sanzione non può essere che quella della nullità assoluta e insanabile (art. 185 co. 2 c.p.p.). Il secondo è delineato nel terzo comma dello stesso art. 125 c.p.p., il quale attribuisce all'imputato il diritto di predisporre e organizzare la sua difesa giovandosi di uno o due difensori. L'inosservanza del precetto, in caso di omesso avviso ad uno dei due difensori, poichè concreta la violazione della disposizione che contempla l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, è sanzionata anch'essa dalla nullità ex art 185 c.p.p.. Trattasi di nullità speciale, poichè è prevista anche e specificamente dall'ultima parte dello art.412 c.p.p. in relazione all'art. 410 stesso codice, il quale stabilisce che dev'essere notificato l'avviso della data fissata per il dibattimento ai difensori almeno otto giorni prima di questa e che nello stesso termine le cose sequestrate, gli atti e i documenti debbono rimanere depositati nella cancelleria.
Quest'ultilma disposizione consente di rigettare la tesi di una diversa soluzione in relazione ai diversi profili della questione. Per giustificare un diverso trattamento dei due casi nei quali possono essere interessati due difensori - quello relativo all'avviso di deposito della sentenza ex art.151 c.p.p. notificato ad un solo difensore e l'altro, concernente il mancato avviso ad uno dei due difensori nominati della data fissata per il dibattimento - si è detto che nel primo caso l'avviso ad entrambi i difensori è necessario perchè ciascuno di essi sia posto nella condizione di apportare, nella redazione dei motivi, il contributo della propria preparazione tecnica, della propria soggettiva visione della vicenda giudiziaria, mentre nel secondo caso i due difensori non possono che preparare ed operare una difesa unitaria e non contraddittoria. Ma così non è. Le disposizioni combinate dell'art. 412 ultima parte e dell'art. 410 co.
1 - c.p.p., poste anch'esse a garanzia del diritto di difesa, consentono a ciascuno dei difensori, anche mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria, di predisporre il loro compito per un verso in maniera completa e tempestiva e per altro verso secondo la propria visione della vicenda giudiziaria, anche se nell'ambito di una difesa organica ed unitaria.
In sostanza, così come ai fini della presentazione dei motivi "è evidente che la duplicità dei difensori bene corrisponde al desiderio (e, spesso, alla necessità) dell'imputato di assicurarsi la garanzia di una poliedrica difesa: sì che ciascuno dei difensori, nell'ambito della propria specializzazione, della materia di studio da lui più coltivata, esamini e ponga in discussione (con i motivi di gravame) singoli, separati aspetti della sentenza impugnata" (SS.UU. 13 ottobre 1984), allo stesso modo l'avviso della data fissata per il dibattimento notificato ai due difensori consente a ciascuno di essi l'espletamento del compito a lui affidato. Ne discende che va respinta la tesi della mera irregolarità. Come si è osservato in dottrina, la sanzione prevista dall'art.154 c.p.p. - consistente in una eventuale azione disciplinare per chi (magistrato, cancelliere, ufficiale giudiziario, agente di polizia giudiziaria), essendo obbligato ad un dato comportamento, non abbia osservato una qualsiasi norma processuale - va applicata "anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare" (co.1 ) mentre non è vero l'inverso, cioè in nessun caso tale inosservanza comporta effetti destinati a riflettersi sulla validità del procedimento o di suoi singoli atti;
sicchè l'avere, la sentenza 7 febbraio 1981, ricondotto l'omesso avviso ad uno dei due difensori alla figura dell'art. 154 c.p.p. non significa dovere escludere che lo stesso possa essere ricondotto anche ad una figura di nullità.
Va altresì respinta la tesi della nullità assoluta ex-art. 185 co. 2 c.p.p. Questa infatti attiene all'assenza del difensore nel dibattimento ed è precipuamente collegata alla previsione dell'art.125 co. 1 c.p.p.. Trattasi invece di una violazione a regime intermedio, cioè di una di quelle violazioni che, se non fossero previste come causa di nullità speciale, non rimarrebbero per questo prive di conseguenza processuale ma ricadrebbero sotto la disciplina delle nullità generali.
Nel caso in esame la nullità risulta ritualmente dedotta ai sensi del terzo comma dell'art. 185 c.p.p., poichè la relativa eccezione - con riferimento all'omesso avviso al difensore Avv. Guastadi segni sia per il dibattimento di primo grado che per lo stesso dibattimento d'appello - fu sollevata dal condifensore Avvocato Campopiano in via preliminare nel dibattimento dinanzi alla Corte d'Appello.
Nell'annullamento della sentenza impugnata, per la ragione esposta, rimane assorbito il secondo motivo di ricorso del De EN. Resta da vedere quali conseguenze ha, l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, sul ricorso del coimputato D'IL, i cui motivi sono di natura sostanziale.
Il principio sancito dall'art.203 c.p.p. - interpretato da questa Corte con costante giurisprudenza nel senso di negare l'estensibilità ai coimputati della nullità ex-art. 185 n. 3 c.p.p. - non consente di estendere al D'IL la nullità affermata per il De EN.
Con il primo motivo di ricorso il D'IL contesta sostanzialmente, sotto il profilo del travisamento, due apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Sostiene infatti che la Fiat/500, al momento dell'incidente, si trovava "completamente fuori della sede stradale" - da intendersi, questa, espressione come "completamente fuori della carreggiata", dato che la sede stradale comprende anche le banchine (art. 2 cod. str.) e che la Renault del De EN procedeva sul lato sinistro della strada, facendone discendere la conseguenza dell'estraneità della posizione della propria auto alla produzione dell'evento.
Ma la decisione impugnata sul punto non tollera censure poichè la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito si basa, su precise e concordanti risultanze processuali e la relativa interpretazione è sorretta da una motivazione logica e corretta. L'indagine istruttoria, basata anche sugli accertamenti e sui rilievi foto planimetrici della polizia stradale ha consentito ai giudici di ritenere per certo - e una diversa valutazione non è consentita in questa sede, per l'assenza di vizi logico-giuridici della motivazione che la Fiat/500, al momento dell'incidente si trovava sulla banchina erbosa ma con le ruote di sinistra che occupavano in parte la carreggiata, riservata ai veicoli in circolazione;
che il De EN, allo scopo di evitare l'impatto con la Fiat/500, altrimenti inevitabile data la velocità tenuta dall'auto, si spostò completamente a sinistra iniziando una lunga frenata e andando a collidere con la Renault che sopraggiungeva dalla direzione opposta.
Non ha maggiore fondamento il secondo motivo, con il quale si sostiene che, quando il legislatore vieta la sosta di un veicolo in corrispondenza o in prossimità di una curva, intende riferirsi alla sosta sulla sede stradale e non a quella che viene effettuata al di fuori di detta sede.
A parte l'equivoco determinato dal richiamo alla sede stradale non potendo ipotizzarsi una sosta al di fuori di detta sede, dato che per sede stradale la legge intende il piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste (art. 2 cod. str.) - osserva la Corte che il principio enunciato in ricorso è privo di fondamento.
IL divieto di sosta in corrispondenza o in prossimità delle curve, secondo la nozione data dall'art. 115 cod. str., deve intendersi operativo non solo per tutte le strade urbane ed extraurbane, senza riguardo al senso unico o doppio di marcia o ad altre modalità della circolazione, ma altresì, entro e fuori dei limiti della carreggiata. Ciò in dipendenza di una interpretazione letterale e logica dell'articolo citato. Invero, mentre i precetti riguardanti la sosta di animali e veicoli, contenuti in altri capoversi della suddetta disposizione, hanno riguardo agli "spazi all'uopo esistenti", alle banchine pavimentate" (art .115 cpv. 1 cod. str.) ovvero al "margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa" (articoli cit. cpv. 2), quello che si riferisce al divieto di sosta (quarto capoverso) non contiene alcuna delle suddette precisazioni, per cui il divieto deve intendersi riferito, come s'è detto, all'intera sede stradale, entro e fuori della carreggiata. E non senza ragione.
La disciplina dettata in tema di divieti di sosta è a carattere rigido, per cui si prescinde dal fatto che in concreto la sosta in quelle condizioni sia causa di pericolo o d'intralcio per la circolazione.
Tale disciplina risponde ad una regola ben precisa.
IL pericolo determinato dalla sosta in prossimità di una curva sussiste in ogni caso, anche quando per avventura l'animale o, come nel caso in esame, il veicolo occupi in parte la carreggiata e in parte la banchina erbosa, in sintesi qualsiasi parte della sede stradale. Infatti, la mancanza di visibilità costituisce obiettivamente, per sè stessa, un limite alla possibilità di tempestivo avvistamento e, di conseguenza, un pericolo e un intralcio alla circolazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 537, 543, n.6, 549, 547 c.p.p.:
Annulla nei confronti di PA LO De EN la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 19 aprile 1990 e quella del Tribunale di Larino del 25 febbraio 1987 e rinvia al Tribunale predetto per il giudizio.
Rigetta il ricorso di NT D'IL che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di L. 500.000= alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 1 ottobre 1991.