Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).
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- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Interdizione dai pubblici uffici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/10/2014, n. 48787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48787 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
N 4 0 7 8 7 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SETTIMA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 29/10/2014 SENTENYA ORDINANZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 17901 ADOLFO DI VIRGINIO -Presidente - Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 6193/2014 Dott. TITO GARRIBBA - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN PI N. IL 23/01/1978 avverso la sentenza n. 3931/2012 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del 26/06/2013 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
R. G. 6193 2014 SENTENZA Fatto e diritto 1. Con sentenza in data 26.6.2013 il G.U.P. del Tribunale di Sanremo, come da accordo sanzionatorio raggiunto dall'imputato con il pubblico ministero in ordine a più reati (unificati ex art. 81 co. 2 c.p.) di concussione, induzione indebita a dare denaro, violazione di sigilli, sottrazione di generi ittici sottoposti a sequestro, reati ascritti a PI Di NA nella sua qualità di ufficiale della Capitaneria di Porto di Imperia, ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. al detto Di NA, concessagli l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., la pena principale di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
2. Con il ministero del difensore l'imputato impugna per cassazione la sentenza limitatamente alla durata dell'applicata pena accessoria di cui all'art. 317 bis c.p., denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 28, 37 e 317 bis c.p. Come statuito da stabile giurisprudenza di legittimità, in vero, in caso di condanna per reato continuato, nel ragguagliare la durata della pena accessoria a quella principale ex artt. 28 co. 4 e 37 c.p. (l'art. 317 bis c.p. non indica la durata della pena accessoria temporanea), deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, quale fissata tenendo conto del bilanciamento tra le circostanze del reato, e non a quella globale comprensiva degli aumenti per la continuazione. Tale criterio ermeneutico trova applicazione anche in tema di patteggiamento e di giudizio abbreviato.
3. Il ricorso è assistito da fondamento. Da un lato -infatti- il giudice di merito, ai fini dell'applicazione della pena accessoria ai sensi dell'art. 445 co. 1 c.p.p., avrebbe dovuto avere riguardo, vertendosi in un ambito processuale di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva includente gli incrementi per la continuazione (cfr.: Sez. 6, 13.2.2006 n. 17542, Prestipino Giarritta, rv. 234496; Sez. 1, 5.3.2013 n. 14375, Aquila, r. 255407). Pena che nel caso del Di NA è stata fissata, in relazione al reato di concussione di cui al capo H) della rubrica, in misura equivalente al minimo edittale pari a quattro anni di reclusione. Pena base che, per effetto della riconosciuta attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. è ridotta a due anni e otto mesi di reclusione, ulteriormente ridotti per effetto della diminuente ex art. 444 c.p. a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione (cfr. Sez. 6, 24.5.2011 n. 22508, Di Cioccio, rv. 250500). Da un altro lato, in difetto di specifiche diverse indicazioni normative (durata non precisata dall'art. 317 bis c.p.), l'estensione cronologica della pena accessoria dell'interdizione ai l A 2 temporanea dai pubblici uffici deve essere stabilita in misura corrispondente ("durata eguale") a quella della pena principale inflitta, ai sensi dell'art. 37 c.p. Durata della sanzione accessoria adottabile nel caso del ricorrente, poiché la (durata della) pena principale applicata al Di NA, inferiore -come chiarito- ai tre anni di reclusione, preclude in ogni caso l'operatività della regola dettata dall'art. 29 -co. 1, u.p.- c.p., che stabilisce in cinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per reati comuni (diversi da quelli contemplati dall'art. 317 bis c.p.) che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione. Per l'effetto deve annullarsi, limitatamente alla ridetta pena accessoria, la sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Sanremo nei confronti di PI Di NA, rideterminandosi -come da dispositivo- la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici allo stesso applicata, così rettificandosi l'erroneo computo temporale operatone dal giudice di merito. L'annullamento va disposto senza rinvio, potendo questa stessa Corte -ai sensi dell'art. 620, lett. 1), c.p.p.- emendare la decisione negli indicati termini (durata definita ex lege), provvedendo alla diretta applicazione dell'obbligatoria (e non discrezionale) pena accessoria della interdizione temporanea dell'imputato dai pubblici uffici.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Di NA PI limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che determina in un anno, nove mesi e dieci giorni. Roma, 29 ottobre 2014 Il Presidente Il consigliere estensore FO Di GI MO PA AD ил DEPOSITATA IN CANCELLERIA Sezione VI Penale 24 NOV 2014 Funzionario G iario Diana NBALDI 3